TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2063 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata nelle FILIPPINE il 28/04/1973 (C.F. Parte_1 rocinio dell'Avv. PARMA STEFANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e in FRANCIA il 24/09/1961 (C.F. Parte_2
o dell'Avv. PARMA STEFANO C.F._3
) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/12/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] Per_1
il 16.05.2010, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
A) responsabilità genitoriale e tempi di permanenza e assegnazione dell'abitazione familiare
1. i Sig.ri e si impegnano fin d'ora a Parte_1 Parte_2
collaborare nell'interesse della figlia minore affinché sia mantenuto un sereno rapporto tra i genitori e la figlia;
2. La minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma continuerà ad Persona_2
abitare con la madre nell'abitazione sita in Rimini (RN), Via Licata n. 3, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore, o dove la stessa vorrà trasferire in futuro la propria dimora, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con possibilità di pernotto, a week end alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) oltre a due giorni a settimana sempre con possibilità di pernotto (nella settimana che non vede il padre nel week end), previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della bambina e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
3. La figlia minore trascorrerà con la madre le festività dalla chiusura della scuola al 30.12 per il primo anno successivo al presente accordo e dal 31.12 al 06.01 l'anno seguente, e così in forma alternata, salvo accordo modificativo in ragione degli impegni lavorativi;
L'avvicendamento tra dette festività proseguirà per gli anni successivi a quello su esposto in egual misura, in modo tale da garantire il pieno rispetto del rapporto affettivo genitorifigli, fatti salvi in ogni caso gli accordi che i coniugi vorranno prendere di volta in volta in base ai rispettivi impegni lavorativi;
4. La minore trascorrerà con la madre le festività pasquali per tre giorni, dal Sabato Santo al Lunedì per il primo anno successivo al presente accordo e il Sabato e la Domenica delle Palme l'anno seguente, e così in forma alternata, salvo accordo modificativo in ragione degli impegni lavorativi;
5. Le ferie estive saranno divise equamente tra i genitori, ciascuno potrà portare con sé la figlia in vacanza anche all'estero per un periodo non superiore a due settimane, anche non consecutive, spendibili nell'arco di tutto il suddetto periodo, in ogni caso previo accordo con l'altro genitore, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi entro trenta giorni prima della partenza;
pagina 2 di 4 6. Gli istanti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del genitore in altre località quando questi ha con sé la figlia minore;
7. I genitori cooperano affinché sia garantito alla figlia minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati anche telefonicamente su tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore riguardante la sua educazione, il suo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.), le quali saranno prese concordemente da entrambi i genitori;
9. I genitori decidono altresì concordemente che, nella gestione quotidiana della figlia, potranno usufruire dell'aiuto di terze persone delegate dagli stessi, previa comunicazione reciproca;
B) Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
10. il Signor contribuirà al mantenimento per la figlia minore Parte_2 [...]
versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Per_2 Parte_1
prevalente, la somma mensile tramite bonifico bancario di € 1.000,00= (mille/00), che dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla madre, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. le spese necessarie al corretto mantenimento della figlia minore, precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative alle visite medico specialistiche, interventi chirurgici, spese per farmaci, le spese scolastiche tutte ivi comprese quelle per gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto e gite di istruzione.
Le spese per l'abbonamento alle attività sportive, per viaggi studio, libri, rette, tasse e divise scolastiche e sportive e tutte le spese straordinarie sempre a favore della figlia minore, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e saranno rimborsate in detta misura al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione di idonea documentazione;
12. si conviene che l'eventuale l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore verrà percepito per l'intero della somma dalla sig.ra se in possesso dei requisiti, prestando il Parte_1
padre con la sottoscrizione del verbale di comparizione davanti al Presidente il proprio consenso per gli istituti previdenziali.
pagina 3 di 4 Tale assegno Unico di comune accordo verrà versato dalla madre su un c/c e/o investito in buoni fruttiferi e vincolato fino all'età di anni 18 della figlia minore;
13. gli istanti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche in relazione alla figlia minore.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e Parte_1 Parte_2
nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il Per_1
16.05.2010, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata nelle FILIPPINE il 28/04/1973 (C.F. Parte_1 rocinio dell'Avv. PARMA STEFANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e in FRANCIA il 24/09/1961 (C.F. Parte_2
o dell'Avv. PARMA STEFANO C.F._3
) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/12/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] Per_1
il 16.05.2010, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
A) responsabilità genitoriale e tempi di permanenza e assegnazione dell'abitazione familiare
1. i Sig.ri e si impegnano fin d'ora a Parte_1 Parte_2
collaborare nell'interesse della figlia minore affinché sia mantenuto un sereno rapporto tra i genitori e la figlia;
2. La minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma continuerà ad Persona_2
abitare con la madre nell'abitazione sita in Rimini (RN), Via Licata n. 3, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore, o dove la stessa vorrà trasferire in futuro la propria dimora, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con possibilità di pernotto, a week end alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) oltre a due giorni a settimana sempre con possibilità di pernotto (nella settimana che non vede il padre nel week end), previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della bambina e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
3. La figlia minore trascorrerà con la madre le festività dalla chiusura della scuola al 30.12 per il primo anno successivo al presente accordo e dal 31.12 al 06.01 l'anno seguente, e così in forma alternata, salvo accordo modificativo in ragione degli impegni lavorativi;
L'avvicendamento tra dette festività proseguirà per gli anni successivi a quello su esposto in egual misura, in modo tale da garantire il pieno rispetto del rapporto affettivo genitorifigli, fatti salvi in ogni caso gli accordi che i coniugi vorranno prendere di volta in volta in base ai rispettivi impegni lavorativi;
4. La minore trascorrerà con la madre le festività pasquali per tre giorni, dal Sabato Santo al Lunedì per il primo anno successivo al presente accordo e il Sabato e la Domenica delle Palme l'anno seguente, e così in forma alternata, salvo accordo modificativo in ragione degli impegni lavorativi;
5. Le ferie estive saranno divise equamente tra i genitori, ciascuno potrà portare con sé la figlia in vacanza anche all'estero per un periodo non superiore a due settimane, anche non consecutive, spendibili nell'arco di tutto il suddetto periodo, in ogni caso previo accordo con l'altro genitore, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi entro trenta giorni prima della partenza;
pagina 2 di 4 6. Gli istanti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del genitore in altre località quando questi ha con sé la figlia minore;
7. I genitori cooperano affinché sia garantito alla figlia minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati anche telefonicamente su tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore riguardante la sua educazione, il suo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.), le quali saranno prese concordemente da entrambi i genitori;
9. I genitori decidono altresì concordemente che, nella gestione quotidiana della figlia, potranno usufruire dell'aiuto di terze persone delegate dagli stessi, previa comunicazione reciproca;
B) Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
10. il Signor contribuirà al mantenimento per la figlia minore Parte_2 [...]
versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Per_2 Parte_1
prevalente, la somma mensile tramite bonifico bancario di € 1.000,00= (mille/00), che dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla madre, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. le spese necessarie al corretto mantenimento della figlia minore, precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative alle visite medico specialistiche, interventi chirurgici, spese per farmaci, le spese scolastiche tutte ivi comprese quelle per gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto e gite di istruzione.
Le spese per l'abbonamento alle attività sportive, per viaggi studio, libri, rette, tasse e divise scolastiche e sportive e tutte le spese straordinarie sempre a favore della figlia minore, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e saranno rimborsate in detta misura al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione di idonea documentazione;
12. si conviene che l'eventuale l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore verrà percepito per l'intero della somma dalla sig.ra se in possesso dei requisiti, prestando il Parte_1
padre con la sottoscrizione del verbale di comparizione davanti al Presidente il proprio consenso per gli istituti previdenziali.
pagina 3 di 4 Tale assegno Unico di comune accordo verrà versato dalla madre su un c/c e/o investito in buoni fruttiferi e vincolato fino all'età di anni 18 della figlia minore;
13. gli istanti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche in relazione alla figlia minore.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e Parte_1 Parte_2
nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il Per_1
16.05.2010, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4