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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 3.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritta al n. 851/2025 R.G. e vertente tra
C.F. , nato a [...] il 09 aprile Parte_1 C.F._1
1977 ed ivi residente, Q.re Colleatterrato, Contrada Casalena n. 19, Cap 64100, elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via
Della Banca n. 8, 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
e
C.F. cittadino italiano, nato in [...] CP_1 C.F._2
(TE) il 03 novembre 1987 e residente in [...], in via Papa Giovanni XXIII, n.
26 int. 5, Cap 64018, attualmente ospite e dimorante presso l'Istituto di riabilitazione
Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus sito nel Comune di Giulianova (TE), Via
Ruetta Scarafoni n. 3;
INTERDICENDO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. il ricorrente ha proposto domanda per l'interdizione del cugino sensi degli artt. 414 e ss. c.c., del quale era stato nominato CP_1 amministratore di sostegno nell'ambito della procedura n. 193/2007 R.G.V.G. –
Tribunale di Teramo, essendo quest'ultimo affetto da “sindrome di down con grave ritardo mentale” con permanente incapacità di intendere e di volere come da documentazione medica versata in atti. Nello specifico il ricorrente ha dedotto che il cugino versa in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche, come risultante anche dal verbale di accertamento dell'handicap ex legge 104/1992 (doc. 6).
Ha dedotto che diagnosi effettuata ha evidenziato che la patologia da cui è affetto
[...] comporta una minorazione psichica grave con conseguenti difficoltà di CP_1 apprendimento e relazionali, residuando una capacità complessiva minima e non suscettibile di variazioni in rapporto ad interventi riabilitativi e di sostegno, determinando la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza (doc. 6).
Ha rappresentato, inoltre, che, stante la morte dei genitori dell'interdicendo Persona_1
e gli unici parenti ed affini entro il quarto grado erano esso
[...] Persona_2 ricorrente e sua sorella (cugini di . A seguito dell'istanza, Controparte_2 CP_1 il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo. Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicendo in presenza del PM, il Giudice Istruttore designato, ottenuta l'autorizzazione del Giudice
Tutelare alla presentazione della richiesta di interdizione da parte del ricorrente in considerazione della misura dell'amministrazione di sostegno aperta in favore di
[...]
ha rimesso la causa al Collegio. CP_1
***** Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di
[...]
debba essere accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, anche CP_1 alle conclusioni rilasciate dal P.M. all'udienza del 8.7.2025.
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente avente determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali. Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere CP_1 alla amministrazione dei propri beni. Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscito a rispondere a domande basilari come il nome di battesimo, la sua età ed il luogo in cui vive. Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che il medesimo è affetto da Sindrome di down con grave ritardo mentale e ha altresì riconosciuto, ai sensi della legge n. Parte_2
104/1992 l'intervento assistenziale permanente continuativo e globale (cfr. doc. n. 6).
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, bisognevole di protezione giuridica. Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dal ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno (peraltro già in corso e nell'ambito della quale il G.T. ha autorizzato la presente istanza di interdizione), difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse. Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 22332/2011). Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile continuare a tutelare con un amministratore di sostegno che si CP_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione. Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare il ricorrente, Pt_1
cugino dell'interdicendo, che si è reso disponibile a svolgere l'incarico, in attesa
[...] comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._2
03.11.1987;
- nomina come tutore provvisorio Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 3.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritta al n. 851/2025 R.G. e vertente tra
C.F. , nato a [...] il 09 aprile Parte_1 C.F._1
1977 ed ivi residente, Q.re Colleatterrato, Contrada Casalena n. 19, Cap 64100, elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via
Della Banca n. 8, 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
e
C.F. cittadino italiano, nato in [...] CP_1 C.F._2
(TE) il 03 novembre 1987 e residente in [...], in via Papa Giovanni XXIII, n.
26 int. 5, Cap 64018, attualmente ospite e dimorante presso l'Istituto di riabilitazione
Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus sito nel Comune di Giulianova (TE), Via
Ruetta Scarafoni n. 3;
INTERDICENDO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. il ricorrente ha proposto domanda per l'interdizione del cugino sensi degli artt. 414 e ss. c.c., del quale era stato nominato CP_1 amministratore di sostegno nell'ambito della procedura n. 193/2007 R.G.V.G. –
Tribunale di Teramo, essendo quest'ultimo affetto da “sindrome di down con grave ritardo mentale” con permanente incapacità di intendere e di volere come da documentazione medica versata in atti. Nello specifico il ricorrente ha dedotto che il cugino versa in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche, come risultante anche dal verbale di accertamento dell'handicap ex legge 104/1992 (doc. 6).
Ha dedotto che diagnosi effettuata ha evidenziato che la patologia da cui è affetto
[...] comporta una minorazione psichica grave con conseguenti difficoltà di CP_1 apprendimento e relazionali, residuando una capacità complessiva minima e non suscettibile di variazioni in rapporto ad interventi riabilitativi e di sostegno, determinando la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza (doc. 6).
Ha rappresentato, inoltre, che, stante la morte dei genitori dell'interdicendo Persona_1
e gli unici parenti ed affini entro il quarto grado erano esso
[...] Persona_2 ricorrente e sua sorella (cugini di . A seguito dell'istanza, Controparte_2 CP_1 il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo. Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicendo in presenza del PM, il Giudice Istruttore designato, ottenuta l'autorizzazione del Giudice
Tutelare alla presentazione della richiesta di interdizione da parte del ricorrente in considerazione della misura dell'amministrazione di sostegno aperta in favore di
[...]
ha rimesso la causa al Collegio. CP_1
***** Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di
[...]
debba essere accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, anche CP_1 alle conclusioni rilasciate dal P.M. all'udienza del 8.7.2025.
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente avente determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali. Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere CP_1 alla amministrazione dei propri beni. Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscito a rispondere a domande basilari come il nome di battesimo, la sua età ed il luogo in cui vive. Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che il medesimo è affetto da Sindrome di down con grave ritardo mentale e ha altresì riconosciuto, ai sensi della legge n. Parte_2
104/1992 l'intervento assistenziale permanente continuativo e globale (cfr. doc. n. 6).
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, bisognevole di protezione giuridica. Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dal ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno (peraltro già in corso e nell'ambito della quale il G.T. ha autorizzato la presente istanza di interdizione), difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse. Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 22332/2011). Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile continuare a tutelare con un amministratore di sostegno che si CP_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione. Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare il ricorrente, Pt_1
cugino dell'interdicendo, che si è reso disponibile a svolgere l'incarico, in attesa
[...] comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._2
03.11.1987;
- nomina come tutore provvisorio Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo