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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1039/2024, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo rinnovo della C.T.U., dichiarare la sussistenza di una invalidità civile non inferiore al 74% quale requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza di invalidità civile ex L. 118/1971, a far data dalla domanda o dalla diversa data da accertare;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 25.3.2024, il sig. esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R. G. n. 13/2023), dinanzi al Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, dalla data della domanda amministrativa, a seguito di diniego dell'I.N.P.S. (50%).
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott. Per_1
1 , espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di Persona_2 consulenza tecnica, concludendo per l'assenza del requisito (55%).
Deduceva che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. aveva confermato la propria decisione, nonché di aver tempestivamente dissentito da tali conclusioni.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetto avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, giacché le patologie certificate in atti non erano state correttamente valutate dal C.T.U., il quale aveva quantificato i gradienti invalidanti in misura erronea.
Affermava, infatti, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità in misura non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extrasanitari e, di conseguenza, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso e della certificazione medica sopravvenuta, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale depositava la relazione in data 11.6.2025. Per_2
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice
2 deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cassazione civile, sez. lav., n. 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nella relazione integrativa, il C.T.U. ha ha affermato quanto segue: “La patologia polmonare del sig. è inquadrabile come BPCO enfisematosa. Tuttavia, nella valutazione dell'incidenza della stessa Pt_1 patologia sulle capacità lavorative del ricorrente, rientrano altre valutazioni mediche utili a definirne la gravità. Dopo l'inizio della terapia broncodilatatoria, il sig. ha riferito un netto miglioramento dei sintomi, senza ulteriori ricoveri o crisi Pt_1 respiratorie. Dagli esami e dalle visite esibite si rileva una lieve insufficienza respiratoria, risolta completamente dal ricorso a terapia medica. Pertanto, confermo tale patologia indicizzabile nella percentuale del 45 % in accordo con il codice 6407 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo II, tale patologia può determinare un danno multiorgano, soprattutto quando non adeguatamente compensata dalla terapia medica. Tuttavia nel caso specifico, la patologia è di recente insorgenza (nella maggior parte dei casi i primi segni di danno si rilevano a distanza di anni) e soprattutto dalla documentazione esibita si presenta in sufficiente compenso glicometabolico e non determina alcuna sintomatologia significativa;
- L'ipertensione arteriosa, nel caso specifico trattata con terapia medica, non determina altra sintomatologia cardiologica di rilievo, né è documentata alterazione della geometria del ventricolo sinistro o danni strutturali cardiaci tali da ricondurli ad una cardiopatia ipertensiva. - Per quanto riguarda il referto citato (RX cervicale del 06/03/2024) si rileva una riduzione dello spazio intersomatico c4-c5-c6 e spondiloartrosi diffusa. Tuttavia, dall'esame obiettivo e dall'anamnesi raccolta, tale reperto radiologico, non si associa a nessuna sintomatologia di rilievo. Pertanto, confermo quanto riportato nelle conclusioni della CTU del 03/01/2024 e ritengo che il complesso patologico e l'impatto dello stesso sulla performance psico-fisica del sig. sulla base delle indicazioni legislative in vigore, consenta di riconoscere il Parte_1 soggetto come invalido civile al 55%. Pertanto, le infermità riscontrate non sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Vista la condizione evolutiva del quadro patologico in esame, in particolare della patologia diabetica e polmonare, si ritiene necessario proporre una revisione delle infermità accertate a due anni dalla presente relazione”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione, resa nella fase sommaria.
3 2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente, sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata, inclusa quella sopravvenuta.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. è completo, congruo ed esente da vizi logico- argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella
4 consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche
e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662;
Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n. 28619; Cassazione civile, sez. VI,
03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n.
8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n. 15796; Cassazione civile, sez. lav.,
17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n.
6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751; Cassazione civile, sez. lav.,
21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n.
4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Il tutto anche in ordine all'oscillazione del 5% del gradiente invalidante, in quanto anch'essa costituisce una valutazione tecnica, prettamente medico-legale, la cui ricognizione attiene a profili extragiuridici, rimessi al prudente apprezzamento del
C.T.U., il quale ben può ritenere che non vi sia luogo per variare il grado percentile
5 d'invalidità nella misura consentita, reputando insussistente un riflesso sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica, come previsto dalle tabelle di invalidità civile allegate al D.M.
5.2.1992 ai fini dell'aumento.
3. Ebbene, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico del ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui non sussiste il requisito sanitario.
Non può, infatti, ritenersi che il consulente abbia obliterato l'esame del referto diagnostico del 6.3.2024: di contro, egli ha considerato tale analisi strumentale, ritenendo che le patologie ivi riscontrate non avevano ripercussioni sulla funzionalità delle parti anatomiche coinvolte e, quindi, non comportavano una specifica riduzione della capacità lavorativa generica.
È solo tale elemento che, come noto, determina o concorre a determinare il gradiente d'invalidità civile, e non già la singola patologia, che ben potrebbe risulta priva di effetti limitanti.
Difatti, il valore percentile assegnato per tabella alle varie patologie non ne comporta l'automatica assegnazione, che, invece, viene attribuita, nella singola fattispecie, solo sulla scorta del riscontro obiettivo sulla persona dell'esaminando in ordine alle conseguenze anatomiche funzionali.
In tal senso dispone l'art. 1 D. Lgs. 509/1988, invero richiamato dal D. M. 5.2.1992 (“Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto. … La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi: a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
…”).
Pertanto, sostenere che tale valutazione è errata equivale a contestare nel merito la stima del C.T.U., con approdo al risultato interpretativo sopra indicato.
Parimenti priva di conseguenze sulla capacità di lavoro del ricorrente è la certificata ipertensione arteriosa, anch'essa ritenuta dal consulente d'ufficio come non correlata ad una cardiopatia e, comunque, inidonea a produrre pregiudizi funzionali.
Identica osservazione è stata formulata dal C.T.U. in ordine al diabete, di cui ha rilevato una piena compensazione, in assenza di sintomi invalidanti.
4. A ciò si aggiunga che non conduce ad un rilievo di nullità dell'espletata C.T.U. il ritardo nel deposito della relazione.
In generale, eventuali irritualità nell'espletamento delle operazioni peritali ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cassazione civile. sez. II,
08/06/2007, n. 13428).
6 Nella fattispecie, l'inosservanza del termine assegnato al consulente per il deposito della relazione integrativa (non depositata entro i 20 giorni prima dell'udienza dell'11.6.2025, ma in tale stessa data) non ne determina la nullità, e ciò anzitutto in quanto il termine per il deposito della relazione è ordinatorio, vieppiù allorquando si tratti di attività di consulenza integrativa di un incarico già espletato (Cassazione civile, sez. lav., 17/09/1991, n. 9672: “Il consulente tecnico di ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice”).
Si aggiunga che, a garanzia del contraddittorio, è stata fissata, dopo il deposito della relazione, altra udienza di discussione al preciso scopo di consentire al ricorrente un pieno esercizio del diritto di difesa.
Alla luce di ogni considerazione sinora svolta, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
In ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo, le spese di lite e di
C.T.U. risultano già regolamentate come da provvedimento definitivo del 4.4.2024.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalido al 55% con decorrenza dalla domanda Parte_1 amministrativa;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U della presente fase, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 9.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1039/2024, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo rinnovo della C.T.U., dichiarare la sussistenza di una invalidità civile non inferiore al 74% quale requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza di invalidità civile ex L. 118/1971, a far data dalla domanda o dalla diversa data da accertare;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 25.3.2024, il sig. esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R. G. n. 13/2023), dinanzi al Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, dalla data della domanda amministrativa, a seguito di diniego dell'I.N.P.S. (50%).
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott. Per_1
1 , espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di Persona_2 consulenza tecnica, concludendo per l'assenza del requisito (55%).
Deduceva che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. aveva confermato la propria decisione, nonché di aver tempestivamente dissentito da tali conclusioni.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetto avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, giacché le patologie certificate in atti non erano state correttamente valutate dal C.T.U., il quale aveva quantificato i gradienti invalidanti in misura erronea.
Affermava, infatti, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità in misura non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extrasanitari e, di conseguenza, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso e della certificazione medica sopravvenuta, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale depositava la relazione in data 11.6.2025. Per_2
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice
2 deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cassazione civile, sez. lav., n. 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nella relazione integrativa, il C.T.U. ha ha affermato quanto segue: “La patologia polmonare del sig. è inquadrabile come BPCO enfisematosa. Tuttavia, nella valutazione dell'incidenza della stessa Pt_1 patologia sulle capacità lavorative del ricorrente, rientrano altre valutazioni mediche utili a definirne la gravità. Dopo l'inizio della terapia broncodilatatoria, il sig. ha riferito un netto miglioramento dei sintomi, senza ulteriori ricoveri o crisi Pt_1 respiratorie. Dagli esami e dalle visite esibite si rileva una lieve insufficienza respiratoria, risolta completamente dal ricorso a terapia medica. Pertanto, confermo tale patologia indicizzabile nella percentuale del 45 % in accordo con il codice 6407 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo II, tale patologia può determinare un danno multiorgano, soprattutto quando non adeguatamente compensata dalla terapia medica. Tuttavia nel caso specifico, la patologia è di recente insorgenza (nella maggior parte dei casi i primi segni di danno si rilevano a distanza di anni) e soprattutto dalla documentazione esibita si presenta in sufficiente compenso glicometabolico e non determina alcuna sintomatologia significativa;
- L'ipertensione arteriosa, nel caso specifico trattata con terapia medica, non determina altra sintomatologia cardiologica di rilievo, né è documentata alterazione della geometria del ventricolo sinistro o danni strutturali cardiaci tali da ricondurli ad una cardiopatia ipertensiva. - Per quanto riguarda il referto citato (RX cervicale del 06/03/2024) si rileva una riduzione dello spazio intersomatico c4-c5-c6 e spondiloartrosi diffusa. Tuttavia, dall'esame obiettivo e dall'anamnesi raccolta, tale reperto radiologico, non si associa a nessuna sintomatologia di rilievo. Pertanto, confermo quanto riportato nelle conclusioni della CTU del 03/01/2024 e ritengo che il complesso patologico e l'impatto dello stesso sulla performance psico-fisica del sig. sulla base delle indicazioni legislative in vigore, consenta di riconoscere il Parte_1 soggetto come invalido civile al 55%. Pertanto, le infermità riscontrate non sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Vista la condizione evolutiva del quadro patologico in esame, in particolare della patologia diabetica e polmonare, si ritiene necessario proporre una revisione delle infermità accertate a due anni dalla presente relazione”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione, resa nella fase sommaria.
3 2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente, sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata, inclusa quella sopravvenuta.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. è completo, congruo ed esente da vizi logico- argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella
4 consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche
e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662;
Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n. 28619; Cassazione civile, sez. VI,
03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n.
8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n. 15796; Cassazione civile, sez. lav.,
17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n.
6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751; Cassazione civile, sez. lav.,
21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n.
4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Il tutto anche in ordine all'oscillazione del 5% del gradiente invalidante, in quanto anch'essa costituisce una valutazione tecnica, prettamente medico-legale, la cui ricognizione attiene a profili extragiuridici, rimessi al prudente apprezzamento del
C.T.U., il quale ben può ritenere che non vi sia luogo per variare il grado percentile
5 d'invalidità nella misura consentita, reputando insussistente un riflesso sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica, come previsto dalle tabelle di invalidità civile allegate al D.M.
5.2.1992 ai fini dell'aumento.
3. Ebbene, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico del ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui non sussiste il requisito sanitario.
Non può, infatti, ritenersi che il consulente abbia obliterato l'esame del referto diagnostico del 6.3.2024: di contro, egli ha considerato tale analisi strumentale, ritenendo che le patologie ivi riscontrate non avevano ripercussioni sulla funzionalità delle parti anatomiche coinvolte e, quindi, non comportavano una specifica riduzione della capacità lavorativa generica.
È solo tale elemento che, come noto, determina o concorre a determinare il gradiente d'invalidità civile, e non già la singola patologia, che ben potrebbe risulta priva di effetti limitanti.
Difatti, il valore percentile assegnato per tabella alle varie patologie non ne comporta l'automatica assegnazione, che, invece, viene attribuita, nella singola fattispecie, solo sulla scorta del riscontro obiettivo sulla persona dell'esaminando in ordine alle conseguenze anatomiche funzionali.
In tal senso dispone l'art. 1 D. Lgs. 509/1988, invero richiamato dal D. M. 5.2.1992 (“Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto. … La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi: a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
…”).
Pertanto, sostenere che tale valutazione è errata equivale a contestare nel merito la stima del C.T.U., con approdo al risultato interpretativo sopra indicato.
Parimenti priva di conseguenze sulla capacità di lavoro del ricorrente è la certificata ipertensione arteriosa, anch'essa ritenuta dal consulente d'ufficio come non correlata ad una cardiopatia e, comunque, inidonea a produrre pregiudizi funzionali.
Identica osservazione è stata formulata dal C.T.U. in ordine al diabete, di cui ha rilevato una piena compensazione, in assenza di sintomi invalidanti.
4. A ciò si aggiunga che non conduce ad un rilievo di nullità dell'espletata C.T.U. il ritardo nel deposito della relazione.
In generale, eventuali irritualità nell'espletamento delle operazioni peritali ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cassazione civile. sez. II,
08/06/2007, n. 13428).
6 Nella fattispecie, l'inosservanza del termine assegnato al consulente per il deposito della relazione integrativa (non depositata entro i 20 giorni prima dell'udienza dell'11.6.2025, ma in tale stessa data) non ne determina la nullità, e ciò anzitutto in quanto il termine per il deposito della relazione è ordinatorio, vieppiù allorquando si tratti di attività di consulenza integrativa di un incarico già espletato (Cassazione civile, sez. lav., 17/09/1991, n. 9672: “Il consulente tecnico di ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice”).
Si aggiunga che, a garanzia del contraddittorio, è stata fissata, dopo il deposito della relazione, altra udienza di discussione al preciso scopo di consentire al ricorrente un pieno esercizio del diritto di difesa.
Alla luce di ogni considerazione sinora svolta, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
In ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo, le spese di lite e di
C.T.U. risultano già regolamentate come da provvedimento definitivo del 4.4.2024.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalido al 55% con decorrenza dalla domanda Parte_1 amministrativa;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U della presente fase, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 9.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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