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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2024, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2408 / 2020
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LOGGIA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto resistente-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
-di essere stato assunto in data 21\05\2001 dalla ditta per svolgere lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato con la mansione di autista, qualifica di operaio specializzato assegnato al 4° livello del CCNL di spedizione e trasporto merci c\t; -che, in data 14\12\2019 si interrompeva il rapporto di lavoro, per poi essere formalmente licenziato in data 28\02\2005 e riassunto il 06\03\2006, e poi nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 31\01\20;
-di avere lavorato tutti i giorni, esclusa la domenica, con una prestazione lavorativa oltre le
39,00 ore settimanali di contratto.
Chiedeva di avere corrisposto i contributi previdenziali integrativi, per tutto il periodo decorrente dal mese di Maggio 2001 fino al mese di Gennaio 2020, differenze retributive tra le somme dichiarate in busta paga e le somme inferiori effettivamente pagate dal datore di lavoro pari ad €.1.200,00 al mese, l'indennità sostitutiva delle ferie, maggiorazioni per il lavoro straordinario, indennità di 13° e 14° mensilità, indennità di trasferta, indennità di licenziamento, trattamento di fine rapporto lavoro e risarcimento danni non patrimoniali per omissione contributiva e\o retributiva durante i periodi in discussione. Con condanna alle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, parte convenuta non si costituiva.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, regolarmente citata in giudizio e non costituitesi.
Secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica
allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del
processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto. Parimenti, spetta allo stesso provare il mancato pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, così come la circostanza di non avere usufruito dei permessi e delle ferie, ma di avere lavorato nei periodi corrispondenti.
In particolare, per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, giova ricordare che la prova, gravante sul lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass.
sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Orbene, giova preliminarmente evidenziare che, stante la mancata costituzione di parte datoriale, deve darsi per assodato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Pt_1
con le mansioni e per il periodo allegato in ricorso, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. buste paga e contratti di lavoro allegati al ricorso introduttivo).
Tuttavia, le allegazioni di parte ricorrente circa lo svolgimento di lavoro straordinario, il mancato pagamento di ferie, indennità di 13° e 14° mensilità ed indennità di trasferta, non hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria orale espletata.
Invero, è stata sentita quale testimone soltanto . Testimone_1
Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di inattendibilità del teste non può essere fondato esclusivamente su sue qualità
soggettive, come ad es. l'essere parente o, come nella specie, dipendente o collaboratore di una delle parti: al contrario, è soltanto l'emergere di discordanze oggettive tra ciò che egli ha dichiarato e le altre fonti di prova acquisite al processo (ad es. risultanze documentali o altre deposizioni testimoniali) che può indurre il giudice a ritenere che il vincolo che lo lega alla parte abbia indotto il teste, anche in modo inconsapevole, a riferire una visione distorta della realtà fenomenica e in generale ad assumere posizioni non obiettive per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti, determinando perciò la sua inattendibilità. Nel caso di specie, pur non potendosi a priori parlare di incompatibilità del teste, la
è la moglie del ricorrente, che ha confermato il periodo e l'orario di lavoro. Tes_1
Tuttavia, non può non rilevarsi come la stessa, non svolgendo le mansioni lavorative col marito, non abbia potuto esprimersi nei termini di dettaglio richiesti dalla tipologia di contenzioso sulle mansioni del marito, sull'orario di lavoro e sul periodo;
ad eccezione delle volte in cui la stessa ha riferito di avere accompagnato il marito - un numero non precisato di volte, in un arco temporale sottoposto a scrutinio di circa venti anni - appare evidente che la deposizione resa sia lacunosa non potendo ella riferire su circostanze apprese di persona,
ad eccezione della visione delle buste paga.
Parte ricorrente, inoltre, si è lamentata di non aver percepito quanto indicato in busta paga.
Anche tale deduzione attorea non è stata espressamente contestata da parte convenuta;
non esistendo una presunzione di corrispondenza fra quanto riportato in busta paga e quanto concretamente erogato al lavoratore, deve ritenersi sempre possibile vagliare, caso per caso,
sulla scorta della dichiarazione eventualmente sottoscritta dal ricorrente in calce alla busta paga, se la stessa assuma o meno valore di quietanza e se, quindi, possa ritenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento della somma ivi indicata, fatta salva in tali casi la possibilità del lavoratore di provare il fatto contrario risultante da essa.
Nel caso di specie, nessuna delle buste paga allegate al ricorso risulta essere stata sottoscritta
“per quietanza”, pertanto era onere della parte datoriale dimostrare di aver effettivamente corrisposto al lavoratore le somme ivi riportate.
Tale prova, però, non è stata in alcun modo fornita, sicché, a prescindere dalla genericità
delle dichiarazioni rese dal testimone di parte ricorrente sul punto, devono ritenersi acclarate le relative deduzioni attoree.
Per tale ragione, si è dato incarico al ctu di quantificare soltanto le differenze retributive tra quanto emerge in busta paga e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente (euro
1.200,00) oltre al tfr.
Il consulente ha calcolato un ammontare per differenze retributive pari ad euro 116.122,67,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al tfr nella misura di euro 31.439,20. Infine, non può trovare accoglimento nè la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di licenziamento - dovendo il ricorrente impugnare quest'ultimo nel termine decadenziale - né la condanna al pagamento dei contributi previdenziali integrativi, poiché
manca nell'odierno giudizio un contraddittore necessario, ovverosia l'ente previdenziale.
Il ricorso, quindi, può trovare parziale accoglimento.
Le spese, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate.
Le spese del consulente vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di di percepire le Parte_1
differenze retributive nonché il tfr maturato nel corso del rapporto di lavoro che si è svolto dal 21.05.2001 al 31.01.2020 presso l'azienda convenuta, con le mansioni di autista, qualifica di operaio specializzato assegnato al 4° livello del CCNL di spedizione e trasporto merci;
per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di di euro Parte_1
116.122,67 a titolo di differenze retributive ed euro 31.439,20 a titolo di tfr maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di consulenza a carico di parte convenuta, separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, il 28/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2408 / 2020
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LOGGIA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto resistente-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
-di essere stato assunto in data 21\05\2001 dalla ditta per svolgere lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato con la mansione di autista, qualifica di operaio specializzato assegnato al 4° livello del CCNL di spedizione e trasporto merci c\t; -che, in data 14\12\2019 si interrompeva il rapporto di lavoro, per poi essere formalmente licenziato in data 28\02\2005 e riassunto il 06\03\2006, e poi nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 31\01\20;
-di avere lavorato tutti i giorni, esclusa la domenica, con una prestazione lavorativa oltre le
39,00 ore settimanali di contratto.
Chiedeva di avere corrisposto i contributi previdenziali integrativi, per tutto il periodo decorrente dal mese di Maggio 2001 fino al mese di Gennaio 2020, differenze retributive tra le somme dichiarate in busta paga e le somme inferiori effettivamente pagate dal datore di lavoro pari ad €.1.200,00 al mese, l'indennità sostitutiva delle ferie, maggiorazioni per il lavoro straordinario, indennità di 13° e 14° mensilità, indennità di trasferta, indennità di licenziamento, trattamento di fine rapporto lavoro e risarcimento danni non patrimoniali per omissione contributiva e\o retributiva durante i periodi in discussione. Con condanna alle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, parte convenuta non si costituiva.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, regolarmente citata in giudizio e non costituitesi.
Secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica
allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del
processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto. Parimenti, spetta allo stesso provare il mancato pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, così come la circostanza di non avere usufruito dei permessi e delle ferie, ma di avere lavorato nei periodi corrispondenti.
In particolare, per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, giova ricordare che la prova, gravante sul lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass.
sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Orbene, giova preliminarmente evidenziare che, stante la mancata costituzione di parte datoriale, deve darsi per assodato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Pt_1
con le mansioni e per il periodo allegato in ricorso, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. buste paga e contratti di lavoro allegati al ricorso introduttivo).
Tuttavia, le allegazioni di parte ricorrente circa lo svolgimento di lavoro straordinario, il mancato pagamento di ferie, indennità di 13° e 14° mensilità ed indennità di trasferta, non hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria orale espletata.
Invero, è stata sentita quale testimone soltanto . Testimone_1
Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di inattendibilità del teste non può essere fondato esclusivamente su sue qualità
soggettive, come ad es. l'essere parente o, come nella specie, dipendente o collaboratore di una delle parti: al contrario, è soltanto l'emergere di discordanze oggettive tra ciò che egli ha dichiarato e le altre fonti di prova acquisite al processo (ad es. risultanze documentali o altre deposizioni testimoniali) che può indurre il giudice a ritenere che il vincolo che lo lega alla parte abbia indotto il teste, anche in modo inconsapevole, a riferire una visione distorta della realtà fenomenica e in generale ad assumere posizioni non obiettive per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti, determinando perciò la sua inattendibilità. Nel caso di specie, pur non potendosi a priori parlare di incompatibilità del teste, la
è la moglie del ricorrente, che ha confermato il periodo e l'orario di lavoro. Tes_1
Tuttavia, non può non rilevarsi come la stessa, non svolgendo le mansioni lavorative col marito, non abbia potuto esprimersi nei termini di dettaglio richiesti dalla tipologia di contenzioso sulle mansioni del marito, sull'orario di lavoro e sul periodo;
ad eccezione delle volte in cui la stessa ha riferito di avere accompagnato il marito - un numero non precisato di volte, in un arco temporale sottoposto a scrutinio di circa venti anni - appare evidente che la deposizione resa sia lacunosa non potendo ella riferire su circostanze apprese di persona,
ad eccezione della visione delle buste paga.
Parte ricorrente, inoltre, si è lamentata di non aver percepito quanto indicato in busta paga.
Anche tale deduzione attorea non è stata espressamente contestata da parte convenuta;
non esistendo una presunzione di corrispondenza fra quanto riportato in busta paga e quanto concretamente erogato al lavoratore, deve ritenersi sempre possibile vagliare, caso per caso,
sulla scorta della dichiarazione eventualmente sottoscritta dal ricorrente in calce alla busta paga, se la stessa assuma o meno valore di quietanza e se, quindi, possa ritenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento della somma ivi indicata, fatta salva in tali casi la possibilità del lavoratore di provare il fatto contrario risultante da essa.
Nel caso di specie, nessuna delle buste paga allegate al ricorso risulta essere stata sottoscritta
“per quietanza”, pertanto era onere della parte datoriale dimostrare di aver effettivamente corrisposto al lavoratore le somme ivi riportate.
Tale prova, però, non è stata in alcun modo fornita, sicché, a prescindere dalla genericità
delle dichiarazioni rese dal testimone di parte ricorrente sul punto, devono ritenersi acclarate le relative deduzioni attoree.
Per tale ragione, si è dato incarico al ctu di quantificare soltanto le differenze retributive tra quanto emerge in busta paga e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente (euro
1.200,00) oltre al tfr.
Il consulente ha calcolato un ammontare per differenze retributive pari ad euro 116.122,67,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al tfr nella misura di euro 31.439,20. Infine, non può trovare accoglimento nè la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di licenziamento - dovendo il ricorrente impugnare quest'ultimo nel termine decadenziale - né la condanna al pagamento dei contributi previdenziali integrativi, poiché
manca nell'odierno giudizio un contraddittore necessario, ovverosia l'ente previdenziale.
Il ricorso, quindi, può trovare parziale accoglimento.
Le spese, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate.
Le spese del consulente vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di di percepire le Parte_1
differenze retributive nonché il tfr maturato nel corso del rapporto di lavoro che si è svolto dal 21.05.2001 al 31.01.2020 presso l'azienda convenuta, con le mansioni di autista, qualifica di operaio specializzato assegnato al 4° livello del CCNL di spedizione e trasporto merci;
per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di di euro Parte_1
116.122,67 a titolo di differenze retributive ed euro 31.439,20 a titolo di tfr maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di consulenza a carico di parte convenuta, separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, il 28/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo