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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1624/2023 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE nel procedimento per separazione promosso da:
, con l'avv. Alessandra Stella Parte_1
-ricorrente- contro
, con l'avv. Elena Muz Controparte_1
-resistente-
Il Pubblico Ministero
-intervenuto necessario-
e con l'intervento di con l'avv. Simona Stefanutto CP_2
terzo intervenuto volontario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e coniugatisi il 01.10.1997 in Parte_1 Controparte_1
NC (Marocco), con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Conclusioni di parte resistente: si rimette;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso, depositato in data 22.05.2023 e regolarmente notificato, la IG.ra
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 01.08.1997 in NC con il IG. Parte_1
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15.01.2000), e Controparte_1 Per_1 CP_2
(il 23.04.2006), ora entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ha
1 esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, per condotte imputabili al marito,
e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della crisi familiare a carico del marito per le continue vessazioni subite durante il matrimonio, nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ha altresì domandato: l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, salvo diritto CP_2
di visita paterno secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale;
l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) in proprio favore;
l'obbligo, a carico del marito, di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento di 400,00 euro
(essendo quest'ultima disoccupata), oltre ad un contributo al mantenimento economico dei figli per euro 300,00 ciascuno e oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
Il IG. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e di Pt_1
scioglimento del vincolo matrimoniale, ma negando di aver posto in essere le condotte vessatorie descritte da controparte e chiedendo, in sintesi: il rigetto della domanda di addebito della separazione;
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
la previsione,
a suo carico, di un assegno di mantenimento ordinario per i figli pari ad euro 125,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento per la moglie.
II) All'udienza dd. 29.06.2023, sono stati sentiti personalmente i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di separarsi. Le procuratrici hanno chiesto un breve rinvio dell'udienza per verificare la possibilità di raggiungere un parziale accordo quanto alle questioni economiche.
All'udienza dd. 06.07.2023, si prendeva atto che le parti avevano pattuito di suddividere a metà gli introiti derivanti dai canoni di locazione di tre immobili cointestati, nonché di farsi carico, ciascuna per la metà, dei rispettivi ratei di mutuo.
In data 10.07.2023, il giudice, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis-22
c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto: l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
l'assegnazione della CP_2 casa familiare alla IG.ra ; l'obbligo, a carico del IG. di concorrere al Parte_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli e in misura pari ad euro 400,00 (200,00 Per_1 CP_2
ciascuno), oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della IG.ra ; la prosecuzione della presa Parte_1
2 in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, per attività di supporto, monitoraggio e controllo.
Con ordinanza dd. 05.12.2023, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in via temporanea ed urgente, è stata disposta l'anticipazione diretta ed integrale, da parte del IG. delle spese straordinarie inerenti le tasse universitarie per e le spese Pt_1 Per_1
sanitarie e odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento necessarie per i figli, fermo l'obbligo di rifusione delle stesse da parte della IG.ra
[...]
nei limiti della quota del 20%. Pt_1
Con ordinanza dd. 19.06.2024, il giudice, fermi restando i provvedimenti assunti con ordinanze dd. 10.07.2023 e 05.12.2023, disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per e da euro 400,00 mensili ad euro 600,00 mensili Per_1 CP_2
complessivi (300,00 per ciascun figlio).
Con ordinanza dd. 14.11.2024, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa: sono seguite numerose udienze al fine di valutare la possibilità di concludere la vertenza con un accordo conciliativo, che tenesse conto anche della necessità di dividere il patrimonio immobiliare riferibile ai coniugi e dei crediti risarcitori della moglie e dei figli discendenti dalla sentenza penale di patteggiamento del IG. n. 591/2024. Pt_1
In data 15.04.2025 è intervenuto spontaneamente in giudizio il figlio CP_2
All'udienza dd. 12.05.2025, le procuratrici hanno chiesto un ulteriore breve rinvio – prospettandosi, nel frattempo, anche la costituzione della figlia nel giudizio – e la Per_1
procuratrice di parte ricorrente ha chiesto che fosse medio tempore emessa sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
la procuratrice di parte resistente si è rimessa sul punto. La causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status.
III) Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non hanno più alcuna comunanza di vita morale e materiale e l'intollerabilità della convivenza risulta evidente anche alla luce del contenuto della sentenza di patteggiamento per il reato di maltrattamenti emessa a carico del IG. Pt_1
oltre che delle allegazioni contenute negli atti attestanti le reciproche recriminazioni tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
3 IV) Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
MAROCCO il 12.02.1979, e nato in [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in data 01.08.1997, in NC (Rep. n. 609, Foglio 487, Registro
n. 02/39), registrato il 31.10.1997 presso la sezione notarile di NC;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conIGlio del 12.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE nel procedimento per separazione promosso da:
, con l'avv. Alessandra Stella Parte_1
-ricorrente- contro
, con l'avv. Elena Muz Controparte_1
-resistente-
Il Pubblico Ministero
-intervenuto necessario-
e con l'intervento di con l'avv. Simona Stefanutto CP_2
terzo intervenuto volontario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e coniugatisi il 01.10.1997 in Parte_1 Controparte_1
NC (Marocco), con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Conclusioni di parte resistente: si rimette;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso, depositato in data 22.05.2023 e regolarmente notificato, la IG.ra
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 01.08.1997 in NC con il IG. Parte_1
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15.01.2000), e Controparte_1 Per_1 CP_2
(il 23.04.2006), ora entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ha
1 esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, per condotte imputabili al marito,
e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della crisi familiare a carico del marito per le continue vessazioni subite durante il matrimonio, nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ha altresì domandato: l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, salvo diritto CP_2
di visita paterno secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale;
l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) in proprio favore;
l'obbligo, a carico del marito, di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento di 400,00 euro
(essendo quest'ultima disoccupata), oltre ad un contributo al mantenimento economico dei figli per euro 300,00 ciascuno e oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
Il IG. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e di Pt_1
scioglimento del vincolo matrimoniale, ma negando di aver posto in essere le condotte vessatorie descritte da controparte e chiedendo, in sintesi: il rigetto della domanda di addebito della separazione;
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
la previsione,
a suo carico, di un assegno di mantenimento ordinario per i figli pari ad euro 125,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento per la moglie.
II) All'udienza dd. 29.06.2023, sono stati sentiti personalmente i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di separarsi. Le procuratrici hanno chiesto un breve rinvio dell'udienza per verificare la possibilità di raggiungere un parziale accordo quanto alle questioni economiche.
All'udienza dd. 06.07.2023, si prendeva atto che le parti avevano pattuito di suddividere a metà gli introiti derivanti dai canoni di locazione di tre immobili cointestati, nonché di farsi carico, ciascuna per la metà, dei rispettivi ratei di mutuo.
In data 10.07.2023, il giudice, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis-22
c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto: l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
l'assegnazione della CP_2 casa familiare alla IG.ra ; l'obbligo, a carico del IG. di concorrere al Parte_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli e in misura pari ad euro 400,00 (200,00 Per_1 CP_2
ciascuno), oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della IG.ra ; la prosecuzione della presa Parte_1
2 in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, per attività di supporto, monitoraggio e controllo.
Con ordinanza dd. 05.12.2023, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in via temporanea ed urgente, è stata disposta l'anticipazione diretta ed integrale, da parte del IG. delle spese straordinarie inerenti le tasse universitarie per e le spese Pt_1 Per_1
sanitarie e odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento necessarie per i figli, fermo l'obbligo di rifusione delle stesse da parte della IG.ra
[...]
nei limiti della quota del 20%. Pt_1
Con ordinanza dd. 19.06.2024, il giudice, fermi restando i provvedimenti assunti con ordinanze dd. 10.07.2023 e 05.12.2023, disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per e da euro 400,00 mensili ad euro 600,00 mensili Per_1 CP_2
complessivi (300,00 per ciascun figlio).
Con ordinanza dd. 14.11.2024, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa: sono seguite numerose udienze al fine di valutare la possibilità di concludere la vertenza con un accordo conciliativo, che tenesse conto anche della necessità di dividere il patrimonio immobiliare riferibile ai coniugi e dei crediti risarcitori della moglie e dei figli discendenti dalla sentenza penale di patteggiamento del IG. n. 591/2024. Pt_1
In data 15.04.2025 è intervenuto spontaneamente in giudizio il figlio CP_2
All'udienza dd. 12.05.2025, le procuratrici hanno chiesto un ulteriore breve rinvio – prospettandosi, nel frattempo, anche la costituzione della figlia nel giudizio – e la Per_1
procuratrice di parte ricorrente ha chiesto che fosse medio tempore emessa sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
la procuratrice di parte resistente si è rimessa sul punto. La causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status.
III) Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non hanno più alcuna comunanza di vita morale e materiale e l'intollerabilità della convivenza risulta evidente anche alla luce del contenuto della sentenza di patteggiamento per il reato di maltrattamenti emessa a carico del IG. Pt_1
oltre che delle allegazioni contenute negli atti attestanti le reciproche recriminazioni tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
3 IV) Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
MAROCCO il 12.02.1979, e nato in [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in data 01.08.1997, in NC (Rep. n. 609, Foglio 487, Registro
n. 02/39), registrato il 31.10.1997 presso la sezione notarile di NC;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conIGlio del 12.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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