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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1543 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Ischia (NA), alla Via dello Stadio n. 45, nello studio dell'Avv. De Palma Gabriella, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
indirizzo di P.E.C.:
Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
- APPELLATO contumace –
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di c.f. CP_2
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11; indirizzo di P.E.C.: C.F._2
Email_2 - APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 30312/22 del Giudice di Pace di in persona CP_2 dell'Avv. Chieffo, depositata in data 05.09.2022; in materia di opposizione a estratto ruolo esattoriale.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in virtù delle causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, e previo ogni connesso o necessario accertamento, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata nelle parti espressamente indicate e riportate, in favore di una pronuncia che, stabilendo anche per le spese dei due gradi di giudizio, affermi …:
Preliminarmente
• In riforma della impugnata sentenza, preliminarmente dichiara inammissibile /improcedibile la domanda di primo grado come proposta per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e per tardività ex art. 7 d. lgs. N. 150 del 2011; e pertanto accoglie
l'appello proposto.
In subordine
• In riforma della impugnata sentenza rigetta l'opposizione di nei confronti del Controparte_1 concessionario e dichiara la rituale e regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché il corretto operato del concessionario e la legittimità della procedura di riscossione, sulla base degli atti prodotti da
[...] nel primo grado di giudizio e pertanto accoglie l'appello proposto. Parte_1
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
Conclusioni per la Controparte_2
“Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e condannare parte appellata al pagamento delle CP_3 spese di lite anche nei confronti della;
in subordine, in caso di rigetto dell'appello, condannare CP_2 alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al Giudice di pace di CP_2 CP_1 citava l' e l'ente impositore,
[...] Controparte_4 Controparte_2 impugnando l'estratto di ruolo n. 2015/12056, dal quale aveva appreso che gli sarebbe stata notificata la cartella n. 071 2015 0149533959 000 relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. (anno 2014) dell'importo complessivo di euro 728,59; al riguardo, deduceva l'omessa e/o invalida notifica della cartella e dei suoi atti prodromici, nonché
– in ogni caso – l'estinzione del credito consacrato nel ruolo sopra indicato in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale. Ritenuta dunque l'ammissibilità dell'azione, chiedeva l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 59250/2021 si costituiva l Controparte_4
(d'ora in poi anche , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per
[...] CP_3 carenza di interesse in quanto formulata nelle forme di un'opposizione avverso mero estratto di ruolo, nonché l'infondatezza delle pretese di decadenza e prescrizione del credito.
Non si costituiva, benché regolarmente evocata, la Controparte_2
Con sentenza n. 30312 del 05.09.2022 il Giudice di pace di in via preliminare, CP_2 dichiarava l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce della sentenza a SS.
UU. della Suprema Corte n. 19704/2015 e qualificava la domanda in termini di opposizione ex art. 615 cpc.
Ciò premesso, il primo giudice accoglieva l'opposizione sul presupposto per cui la documentazione depositata dal sarebbe stata costituita da mere fotocopie oggetto CP_5 di impugnazione e, conseguentemente, non sarebbe stata idonea a confutare l'affermazione di parte opponente circa l'omessa notificazione della cartella;
pertanto, annullava l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 071 2015 0149533959 000 e condannava al pagamento CP_3 delle spese di lite con attribuzione.
, con atto di citazione tempestivamente notificato alle parti appellate, impugnava la CP_3 sentenza sopra indicata, individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma mediante declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione spiegata da , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui: 1) aveva ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo a fronte non solo dell'avvenuta notifica della cartella ma anche dell'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo espressamente sancita in seno alla nuova disposizione di cui al comma 4 bis dell'art. 12
D.P.R. n. 602/1973 inserita dal D.L. n. 146/2021; 2) non aveva dichiarato l'inammissibilità della opposizione in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione con sentenza n. 22080/2017; 3) non aveva tenuto conto della documentazione depositata in atti dal
Concessionario attestante la rituale notifica delle cartella.
Si costituiva in giudizio la con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di contumace in primo grado, chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'appello e, in subordine, la condanna alle spese di lite del solo Concessionario.
Restava contumace, pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio, CP_1
[...]
All'esito dell'udienza di precisazioni di conclusioni del 2 aprile 2025 la causa veniva dal giudice scrivente – subentrata al magistrato Federica D'Auria in virtù dello scardinamento disposto con Decreto n. 37/2025 - riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della inammissibilità dell'azione, esperita dal sig. , per le ragioni che si vanno ad esporre. Controparte_1
Il presente giudizio ha origine nell'impugnazione di un estratto di ruolo e sulla questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, segnatamente della sussistenza dell'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, si impone la delibazione in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione in quanto potenzialmente assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973.
La norma in esame è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti da verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione succitata dell'art. 12 comma 4 bis DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al primo giudice: invero,
l'originario opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né tantomeno allegato (neppure nel presente grado di giudizio) – l'esistenza di un pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973.
Conclusivamente va dichiarata inammissibile la domanda avverso la cartella n. 071 2015
0149533959 000 (ruolo n. 2015/12056) mancando l'interesse ad agire.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc, le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
**********
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 30312/2022 del Controparte_4 CP_2
5.09.2022 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 59250/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, nella contumacia di
: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione svolta in primo grado da;
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti