Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2025, proposto da
GI CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto n. 14;
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via M. e G. Savarè, 1;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da Inps sull’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente all’INPS – sede di Rho, datata 23.1.2025 e consegnata a INPS in data 31.1.2025 nonché del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti oggetto dell’istanza, con conseguente condanna delle resistenti ad acconsentire l’accesso del ricorrente ai documenti richiesti con detta istanza e di ogni eventuale documento connesso e quindi ad acconsentire l’accesso e l’estrazione di copia di ogni atto preparatorio, presupposto, presupponente o connesso rispetto al provvedimento INPS datato 20.11.2024, n° protocollo INPS 4902.27/11/2024.0528073.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 26.3.2024 il ricorrente ha presentato una domanda per l’erogazione della pensione di vecchiaia, che è stata tuttavia respinta dall’INPS, con provvedimento di rigetto del 24.7.2024.
In data 6.11.2024 il ricorrente ha conseguentemente proposto un ricorso amministrativo avanti al competente Comitato amministratore dei lavoratori parasubordinati, finalizzato a ottenere l’erogazione della pensione.
Con provvedimento n. 528073 del 20.11.2024 Inps ha comunicato il mancato accoglimento del predetto ricorso amministrativo.
Con istanza del 23.1.2025 il ricorrente ha chiesto l’accesso al predetto provvedimento INPS del 20.11.2024.
Con il presente ricorso, depositato in data 27.3.25, l’istante ha chiesto una pronuncia di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza.
In data 4.4.2025 INPS ha annullato in autotutela il predetto provvedimento n. 528073, motivando lo stesso come segue “annullamento per mero errore materiale, in quanto il ricorso risulta ancora pendente”.
In data 28.4.2025 il ricorrente ha presentato una nuova richiesta di accesso al predetto provvedimento di annullamento.
Il presente ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, oggetto della prima domanda di accesso, è stato infatti emanato per mero errore materiale, e quello che lo ha annullato, oggetto della seconda domanda di accesso, è stato depositato nel presente giudizio, con l’ulteriore precisazione “che non ci sono atti preparatori, presupposti o connessi al suddetto provvedimento o alla comunicazione” (v. nota Inps n. 266365 del 2.5.2025).
Quanto alle spese, le stesse vanno poste a carico di Inps, avendo provveduto ad annullare il diniego oggetto della prima domanda di accesso, successivamente alla notificazione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, equitativamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO