Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1365 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
IO AT nato in data [...] a [...] C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. SPADARO RENATO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
RO RA nata in data [...] in [...] C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. SPADARO RENATO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025 le parti AT IO e RA RO chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto a
TALNE - CHERKASY – UCRAINA il 26/01/2007 (atto trascritto nel registro di Stato Civile del
Comune di NAPOLI n. 106, P. II, S. C, sez. CN, anno 2007).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
E' consentito ai coniugi di vivere separatamente. La casa coniugale, in locazione E.R.P.
(edilizia residenziale pubblica), sita in Napoli al viale della Resistenza int. 517 p. 4 resterà assegnata alla sig.ra NK che manterrà ivi il proprio domicilio e la residenza, mentre il sig.
LI ha già trasferito altrove il proprio domicilio e la residenza;
Il sig. LI, pensionato da oltre un triennio e con reddito mensile di Euro 1.620,00, verserà alla moglie, entro il giorno quattro di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della stessa, casalinga, la complessiva somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Non vi sono beni immobili né conti correnti comuni.
Tali somme saranno aggiornabili in base alle mutate condizioni lavorative ed economiche, ed adeguabile su base della variazione degli indici forniti dall'Istat e concernenti la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
I coniugi, sin da ora si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti;
I beni mobili comuni sono già stati divisi tra i coniugi di comune accordo
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
AT IO e RA RO;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto trascritto nel registro di
Stato Civile del Comune di Napoli n. 106, P. II, S. C, sez. CN, anno 2007);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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