Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1697/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 1203/2016 del 24.11.2016, depositata il
29.11.2016, non notificata e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Elena Russo, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria US (come da atto di costituzione di nuovo difensore del 28.09.2024), elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
, odierna appellante ed attrice in primo grado, ha citato in giudizio, davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Rossano, il , in persona del p.t., al fine di far Controparte_1 CP_2 accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorsogli in data 14.10.2014, alle ore 12:45 circa, allorché, nel mentre si recava alla scuola primaria, sita in Rossano alla via Arno, per prendere il figlio, cadeva rovinosamente a terra a causa del marciapiede sconnesso e dissestato presente su via Ticino, precisamente sul lato sinistro della citata strada, in direzione della menzionata scuola primaria. In particolare, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 5.000,00, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, sempre nei limiti della competenza del giudice di pace;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitosi in giudizio il ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1 incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Castrovillari e, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea, per essere priva di fondamento e non provata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre ex art. 93 c.p.c.; in via gradata, l'accertamento del concorso dell'attore nella provocazione del danno, con relativa limitazione della condanna ex art. 1227 c.c.. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi mentre è stata disattesa la richiesta di
CTU avanzata da parte attrice;
ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2016, con autorizzazione al deposito contestuale di note. Il Giudice di Pace di Rossano, con la sentenza oggetto di gravame, ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 1203/2016, resa dal Giudice di Pace di Rossano il 24.11.2016 e depositata in
cancelleria il 29.11.2016, chiedendone la riforma e, previo accertamento e declaratoria della responsabilità del appellato nella causazione del sinistro, ha chiesto la condanna del citato CP_1
Comune al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 5.000,00, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c..
A sostegno del gravame ha dedotto una erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria e una violazione di legge, attesa la mancata attribuzione di responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1 Si è costituito in giudizio il , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 c.p.c. e ss. e chiedendone nel merito il rigetto;
con vittoria di spese e competenze di causa. Disposta CTU medico legale dal precedente giudice assegnatario, all'udienza del 22.03.19 è stata dichiarata dal difensore del l'intervenuta estinzione dell'ente locale, giusta Controparte_1 legge regionale n. 2 del 02.02.2018, per avvenuta fusione con il . Controparte_3 La causa è stata riassunta dall'attrice; si è costituito il nuovo , Controparte_1 ribadendo le difese e richieste già effettuate dall'estinto . Controparte_1
Espletata CTU medico - legale, con il Dott. , dopo una serie di sostituzioni di Persona_1
CTU rinunciatari, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte. All'esito del deposito delle note scritte, ex art. 127 ter, della parte appellante (… “si riporta ai precedenti atti e verbali di udienza, contestando integralmente quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto e in diritto. Precisa le conclusioni come in atto di citazione in appello, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso proposte, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”) e della parte appellata (“… Nell'interesse della parte appellata, la scrivente Avv. Luigina Maria US si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento;
chiede, altresì, che la causa venga trattenuta a Sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”) il Tribunale ha assunto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali nel termine concesso mentre solamente parte appellante ha depositato la memoria di replica.
2. Sull'inammissibilità dell'appello Tanto premesso, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da parte appellata. Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012 che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, ovvero dal 12 settembre 2012.
L'eccezione è infondata.
È pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434 c.p.c., così come modificati dalla l. n.134/2012, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 27199/2017). È altrettanto pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 3 di 7
proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili;
tra l'altro, l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. Nel caso di specie, l'atto di appello depositato dalla è conforme al disposto normativo di Parte_1 cui all'art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante, in riferimento ai motivi di impugnazione, ha indicato in maniera sufficiente ed esaustiva le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, consentendo, così, al giudicante di individuare quali siano le parti della sentenza di primo grado di cui viene chiesta la modifica e quali siano gli errori in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso in fatto o in diritto (Corte d'Appello Salerno, Sent. n. 441/2019; Corte d'Appello di Bari, Sent. n. 989/2021; Cass. n. 40560/2021; Trib. Brindisi, Sent. n. 638/2022).
3. Nel merito L'appello è infondato e va rigettato. La sentenza gravata risulta adeguatamente motivata e priva di vizi logico giuridici, non sussistendo, nell'excursus motivazionale delineato dal giudice di prime cure, alcuna erronea ricostruzione dei fatti di causa o alcuna violazione di legge.
Occorre, in via preliminare, rilevare come la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva;
è noto che tale tipologia di responsabilità non si fonda su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, a tal proposito, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 1769/2012; Cass. n. 30775/2017; Cass. n. 4161/2019). Sul piano processuale, il solo onere gravante sul danneggiato è quello di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Occorre aggiungere che, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n.
2660/2013; Cass. n. 21212/2015). Nella valutazione sul nesso di causalità è necessario prendere in considerazione l'eventuale condotta colposa del danneggiato, la quale, a seconda dei casi, può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a causa esclusiva dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode, considerato che al criterio di imputazione oggettivo della responsabilità, basato sull'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Solo dopo che il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, prova che deve essere fornita in via prioritaria, incombe al danneggiante (custode) l'onere o di negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, o di dare la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che non era né prevedibile, né evitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito e che può trovare configurazione anche nel fatto del danneggiato (Cass. n. 1896/2015; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2482/2018; R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 4 di 7
Cass. n. 2488/2018; Cass. n. 18075/2018; Cass. n. 17443/2019). Al custode, quindi, spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso che può anche essere esclusiva (Cass. n. 713/2010; Cass. n. 26013/2023; Cass. n. 19960/2023; Cass. n. 7415/2023; Cass. SS. UU. n. 20943/2022; Cass. n. 9172/2023).
Ciò premesso, il giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dopo aver delineato i presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. ne ha correttamente escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame, all'esito di un'attenta disamina delle risultanze istruttorie, asserendo: “non si ritiene raggiunta, in primo luogo, la prova circa la reale dinamica del sinistro, ossia il nesso di causalità, ciò che è essenziale al fine di individuare la condotta colposa imputabile all'ente convenuto su cui fondare un'eventuale declaratoria di responsabilità.
Invero è da escludersi che il danno sia stato arrecato direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa. Infatti, il cattivo stato di manutenzione del marciapiede, la cui pavimentazione è sconnessa per un lungo tratto, ha comunque avuto un ruolo meramente passivo nella determinazione del sinistro la cui causa va individuata nel comportamento imprudente ed omissivo della danneggiata che nel percorrere la suddetta strada non ha prestato la massima attenzione”. Lo stesso giudice, dopo aver esaminato le dichiarazioni testimoniali, ha, correttamente, proseguito rilevando: “Ora è di tutta evidenza come la deposizione dei testi escussi, contraddittoria e, comunque, testi non immuni da sospetto per il rapporto di affinità e coniugio che li legano all'attrice, non è riuscita a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., cioè che lo scollamento del pavimento - peraltro l'attrice era abituata a percorrere quella strada - avesse determinato il danno per l'insorgere nel bene, ancorché privo di tale dinamismo, di un processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso eccitando lo sviluppo di un agente così da conferire alla cosa l'idoneità del nocumento”. Diversamente da quanto statuito dall'appellante, infatti, le testimonianze rese dai testi escussi, anche a voler prescindere dalla sussistenza di vincoli di affinità e coniugio, non sono da ritenersi
“precise, concordanti e circostanziate” ma alquanto generiche e, soprattutto, contrastanti, come già rilevato dal giudice di prime cure, tali da non poter confermare quanto asserito nell'atto di citazione. Dall'esame delle prove testimoniali si ravvisa, infatti, una diversità di ricostruzioni dell'evento lesivo per cui è causa. Se il teste (cognato dell'attrice) ha evidenziato la circostanza Testimone_1 che la caduta della era avvenuta nel mentre la stessa appellante scendeva dal Parte_1 marciapiede, senza, tuttavia, ricordare quale fosse il presunto mattone non fissato, causativo della caduta (“mentre scendeva dal marciapiede per andare verso la scuola ha messo un piede sui mattoni posti sul bordo del marciapiede ed è caduta a terra … e posso dire che la sig.ra Parte_1
è caduta in uno dei mattoni che si muovevano ma non so precisare esattamente quale mattone”), il teste (marito dell'attrice), sul punto, ha, invece, affermato che l'appellante Testimone_2 al momento della caduta stava semplicemente camminando sul marciapiede (“mia moglie stava percorrendo a piedi il marciapiede ad un tratto si sollevò un mattone e pertanto mia moglie è caduta”), ponendosi, quindi, in contrasto con quanto dichiarato dal citato teste;
il Testimone_1 teste (vicina di casa), non legata all'appellante da alcun vincolo di affinità e Testimone_3 coniugio, si è limitata, poi, ad asserire genericamente di averla vista cadere (“ho visto che la signora
cadeva sul marciapiede”) senza specificare alcunché sulla dinamica. Parte_1
Lo stesso dicasi anche per quanto riguarda la circostanza relativa alla presunta mancata visibilità dei mattoni in quanto coperti da carte e giornali. Sul punto, il citato teste ha asserito Testimone_1
“ricordo che in quel tratto del marciapiede c'erano cartacce sparse”; dal tenore di tale dichiarazione può solo evincersi la presenza di “cartacce” ma non anche che le stesse erano tali da R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 5 di 7
impedire la vista dello stato di cattiva manutenzione del marciapiede. La dichiarazione resa dal marito “il marciapiede era coperto di giornali e volantini”, invece, risulta Testimone_2 smentita dalla stessa produzione fotografica prodotta da parte attrice, raffigurante lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, dalla citata produzione documentale appare ictu oculi l'evidente stato di dissesto del tratto di marciapiede in questione, che assume dimensioni ragguardevoli, considerato che attiene all'intero asse esterno del marciapiede, tanto da doversi ritenere oggettivamente visibile. La paventata presenza di cartacce sul citato marciapiede, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è ostativa alla percezione delle indicate anomalie (cattivo stato di manutenzione del marciapiede - presenza di pavimentazione vacillante o perfino assente), per come raffigurato nelle foto prodotte dalla stessa parte attrice e scattate nell'immediatezza dei fatti, così come asserito sempre dalla . Parte_1
Degne di nota, dunque, sono sia la circostanza che l'evento è accaduto in pieno giorno (ore 12:45), sia la circostanza per cui il tratto di marciapiede in oggetto afferisce ad una strada di solito percorsa dall'odierna appellante per andare a prendere il figlio a scuola, tra l'altro, non distante neanche dalla propria abitazione. All'uopo, il teste ha asserito “il punto in cui è caduta la sig.ra Testimone_1
dista circa 1 km dalla sua abitazione. Preciso che è un percorso che può fare quando Parte_1 va a prendere il figlio a scuola a piedi o con la macchina a seconda di dove parcheggia.” Anche il teste marito dell'attrice, al riguardo ha affermato “Quando mia moglie va a Testimone_2 piedi a prendere il figlio fa quella strada. La distanza dalla mia abitazione alla scuola è di circa un kilometro”. Altrettanto dicasi per il teste , che ha dichiarato “Per andare a Testimone_3 prendere il figlio a volte va a piedi a volte va in macchina col marito altre volte con mio marito … Specifico che la distanza tra il punto in cui è avvenuto l'incidente e la scuola è di circa trecento metri”. In definitiva, l'evidente stato di dissesto del tratto di marciapiede in questione, con pavimentazione malferma o addirittura mancante lungo un tratto molto ampio e la circostanza per cui l'evento è accaduto in pieno giorno e su una strada nota all'appellante per essere di solito percorsa per andare a prendere il figlio a scuola (distanza, tra via Ticino, luogo del sinistro, e l'abitazione della pari a circa un kilometro;
distanza, tra il punto di caduta e la scuola primaria del figlio Parte_1 dell'appellante, pari a trecento metri) induce a ritenere che se l'appellante - che al momento della caduta camminava - avesse utilizzato la diligenza e l'accortezza dovuta, avrebbe potuto sicuramente evitare il pericolo, proprio perché facilmente percepibile in ragione delle circostanze fattuali evidenziate.
Tanto rileva ai fini della corretta attribuzione da parte del giudice di primo grado della esclusiva responsabilità dell'odierno appellante nella determinazione del sinistro. Il giudice ha correttamente statuito “… In definitiva la prova testimoniale assunta non consente di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio (anzi consente di escludere) che il dissesto del marciapiede non potesse essere avvistato e percepito con l'uso dell'ordinaria diligenza”. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, quindi, il giudice di prime cure, proprio all'esito di un attento esame delle risultanze istruttorie (prove testimoniali e produzione documentale) ha correttamente statuito “Si può pertanto affermare che la responsabilità dell'accaduto è ascrivibile al fatto e colpa della danneggiata la quale non ha percorso la strada con la particolare attenzione e prudenza anche in relazione al cattivo stato del marciapiede non certamente di piccole dimensioni che avrebbe dovuto richiedere una maggiore attenzione;
”. Il giudice di pace ha proseguito specificando “infatti, per il principio di autoresponsabilità, gli utenti sono gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile di cui al primo comma dell'art. 1227 cc, in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza”. Ha, poi, concluso sostenendo “Deve, dunque, escludersi che il danno sia stato arrecato direttamente dalla cosa in custodia ovvero da un agente dannoso insorto in essa. Deve pertanto R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 6 di 7
concludersi che, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 cc (Cass. n. 21727/2012).” È noto, infatti, che il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa, quale il dissesto stradale, specie se nota o, comunque, facilmente rilevabile dal soggetto, che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. Ed è proprio tale prevedibilità che risulta sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 23919/2013; Cass.
n. 999/2014).
In conclusione si può affermare che il danno di cui trattasi non è eziologicamente riconducibile alla cosa in custodia, ma al comportamento colposo della danneggiata che, nella fattispecie in esame, non può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma assurge a causa esclusiva dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode, considerato che al criterio di imputazione oggettivo della responsabilità, basato sull'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, secondo il criterio del cd. disputatum e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri di cui alla normativa vigente, con applicazione dei valori minimi;
anche le spese di CTU, da liquidarsi con separato dispositivo, sono poste interamente a carico di parte appellante. Non può essere riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n°
18837).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18) e considerato che l'impugnazione proposta da
è stata integralmente respinta;
d'altronde, l'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se, in concreto, il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (Cass. SS. UU, n.4315/2020,). Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. TA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1203/2016, resa dal Giudice di Pace di Rossano il 24.11.2016 e depositata il 29.11.2016; B. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., che si liquidano in euro 1.278,00, per compenso, Controparte_1 oltre CPA ed IVA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% sul compenso;
R.G. n.° 1697/2017 - Pag. 7 di 7
C. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, da liquidarsi con Parte_1 separato decreto;
C. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 27 marzo 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Vittoria Paiano