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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano ConSIliere
Dr. ssa Caterina di Martino ConSIliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 198/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il
7.1.2019 iscritto al n. 3205/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Napoli alla via Depretis Parte_1 P.IVA_1
n.114 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Cimmino (C.F. ) e dall'Avv. Beniamino Carnevale (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
nata a [...] il 14 ottobre del 1978 e domiciliata in Pozzuoli (Na), alla via Costa _1 di Agnano (C.F.: ), quale titolare dell'impresa con omonima ditta C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Bettina Palmese (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario De Mathia
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
con socio unico, soggetta ex art. 2497 bis c.c. all'attività di direzione e Controparte_2 coordinamento da parte di (di seguito ed Controparte_3 Controparte_4 appartenente al Gruppo Bancario ( , con sede legale Controparte_3 Controparte_5 1 in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74 (C.F. ) in persona del Dott. in P.IVA_2 Controparte_6 qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari della munito dei Controparte_2 necessari poteri giusta procura redatta in data 29.05.2014 dal Notaio in Brescia (BS), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona (C.F. ) CodiceFiscale_5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.7.2011, la conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli e la (già ) chiedendo “1. _1 CP_2 CP_7
Dichiarare l'opera prestata dal rimorchiatore in data 8.11.2010 in favore del Per_2 Parte_2 soggetta alla disciplina di cui agli artt. 489 e ss. cod. nav. e/o alla Convenzione di Londra
[...] del 28.4.1989; 2. per l'effetto, condannare i convenuti in solido o chi dei due per quanto di ragione al pagamento, in favore della della somma che verrà stabilita Parte_1 dall'On.le Tribunale a titolo di compenso e/o corrispettivo, rimborso spese, oltre interessi dall'avvenimento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
Deduceva che in data 8.11.2010 il rimorchiatore da salvataggio “Guarracino” aveva prestato soccorso allo yacht Nero che, con a bordo nove persone, si trovava al largo di Capo Miseno Pt_2 in balia delle onde ed incapace di manovrare a causa di un'avaria al timone.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva “1) In via preliminare autorizzare la Parte_3 chiamata in causa della di Londra, in persona del legale rappresentante per l'Italia, CP_8 domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano al Corso Garibaldi 86 e per l'effetto differire la data della prima udienza ex art. 269 c.p.c. 2) Sempre in via preliminare dichiarare nullo
l'atto di citazione per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto ex art. 164 c.p.c. 3)
Nel merito rigettare la domanda attorea perché l'attività eseguita dall'attrice rientra nella ordinaria attività di rimorchio;
4) in via riconvenzionale, accertare che la nave Guarracino della ha causato danni all'imbarcazione durante le operazioni di salvataggio Parte_1 del giorno 08.11.2010 e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro Parte_1
6.000,00 ovvero al diverso importo che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU, sempre nei limiti di competenza del Giudice adito;
5) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, condannare in via diretta la compagnia Assicurativa di Londra al CP_9 risarcimento di tutti i danni patiti dall'imbarcazione da diporto in conseguenza del Parte_2 sinistro de quo e di tutto quanto la società convenuta sarà eventualmente costretta a corrispondere
2 all'attrice o, in via subordinata, a tenere comunque indenne dalla conseguenze del Parte_3 presente giudizio”.
Si costituiva la chiedendo “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione a causa della sua assoluta genericità e per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria poiché non preceduta dalla dovuta messa in mora del debitore;
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e comunque ed in ogni caso escludere ogni responsabilità della estranea ai fatti e comunque manlevata Controparte_2 contrattualmente dalla ”. _1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.198/2019 del 7.1.2019 il Tribunale di Napoli così statuiva “ In accoglimento della domanda giudiziale condanna le convenute SI.ra quale titolare dell'impresa con _1 omonima ditta e società (già società “SBS Leasing S.p.A.”), in persona Controparte_2 dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attrice società in persona del Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, della somma di €. 20.441,70 (euro ventimilaquattrocentoquarantuno/70), per le causali indicate in motivazione, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data dell'8 novembre 2010, fino all'effettiva corresponsione;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna
l'attrice società in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in favore della convenuta SI.ra _1
, quale titolare dell'impresa con omonima ditta, della somma di €. 6.616,65 (euro
[...] seimilaseicentosedici/65), a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
condanna ancora,le convenute SI.ra , quale titolare _1 dell'impresa con omonima ditta e società (già società “SBS Leasing S.p.A”), in Controparte_2 persona dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attrice società in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, delle spese e del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 6.300,00 (euro seimilatrecento/00), di cui €. 600,00 (euro seicento/00) per spese vive ed €. 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
pone definitivamente, a carico delle convenute SI.ra _1
3 Cont quale titolare dell'impresa con omonima ditta e società società (già società CP_2
“SBS Leasing S.p.A”), in persona dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, il pagamento in solido tra loro, delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti….”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 3.7.2019, la che ha contestato la decisione relativa alla domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata da per erronea individuazione del soggetto responsabile _1 dei danni ed insufficiente motivazione in merito all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
In particolare, ha dedotto che dalla espletata istruttoria era emerso che la responsabilità per i danni subiti era della Guardia Costiera, e che nessun danno era riconducibile all'operazione di salvataggio compiuta dall'appellante.
Deduceva che la aveva provveduto a corrispondere, in esecuzione della Controparte_2 sentenza, gli importi per i compensi spettanti, detraendo però la somma di euro 6616,65 e rassegnava le seguenti conclusioni “Accogliere per il motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 198/2019 resa dal Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Graziano in data 07.01.2019, respingere la domanda riconvenzionale e condannare entrambe le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € Parte_1
6.616,65 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo”, vinte le spese.
Si costituiva la che eccepiva che dalla istruttoria espletata era invece emerso che Controparte_2 alla Guardia Costiera erano imputabili solo i danni derivanti dalla rottura delle bitte anteriori, laddove tutti gli ulteriori danni accertati erano imputabili alla Parte_1 spiegava, altresì, appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la responsabilità della Ubi Leasing S.p.A.in solido con deducendo che _1 _1 era anche armatrice, come espressamente previsto dall'art. 7 del contratto di leasing e che,
[...] essendovi una scissione tra proprietà e disponibilità dell'imbarcazione in leasing, la società concedente non assumeva alcun rapporto diretto con il bene oggetto del leasing, con assunzione, da parte dell'utilizzatore, di ogni rischio, responsabilità, spesa ed onere collegato all'utilizzo ed al futuro acquisto del bene;
che l'intervento era avvenuto su richiesta dell'armatrice e dunque su accordo tra la stessa e la non opponibile alla società concedente, che Parte_1 la giurisprudenza riteneva che legittimato passivo era solo l'armatore, che nelle more del giudizio di primo grado era diventata anche proprietaria dello yacht Nero Nensis. _1
4 Concludeva chiedendo “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare le domande e
l'appello principale promosso dalla in ordine all'impugnazione Parte_1 parziale della sentenza n. 198/19 del Tribunale di Napoli, depositata in data 07.01.2019, con conferma del capo della decisione ex adverso contestato;
- accogliere inoltre l'appello incidentale promosso dalla avverso la sentenza n. 198/19 del Tribunale di Napoli, Controparte_2 pubblicata in data 07.01.19, limitatamente alle parti sopra citate e per le ragioni sopra esposte, con riforma parziale della suddetta decisione giudiziale e con conseguente rigetto delle domande avanzate in primo grado e nel presente grado d'appello dalla nei Parte_1 confronti della società di leasing, e, per l'effetto, condannare la a Parte_1 restituire alla la somma di € 24.819,23, versata da quest'ultima a fronte del Controparte_2 dispositivo della sentenza impugnata, anche a titolo di spese e CTU, della quale, per i motivi sopra citati, si chiede la riforma parziale in favore dell'appellante incidentale” .
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello della _1 [...] ex art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello in quanto dalla Parte_1 istruttoria espletata era emerso che i danni all'imbarcazione erano stati causati dalle operazioni di salvataggio compiute dall'appellante; spiegava altresì appello incidentale chiedendo la quantificazione del danno subito nell'importo di euro 7047,00 più IVA oltre il danno da fermo tecnico, oltre al lucro cessante e la modifica del capo relativo alle spese, sussistendo i presupposti per una compensazione almeno parziale, considerata la reciproca soccombenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'appello proposto da
stante la violazione dell'art 342 c.p.c in ogni caso rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che il danno subito dalla SInora , _1 quale titolare dell'impresa avente omonima ditta, è di euro 5.596,00 in direzione della diversa modulazione di di € 7.047,00 più IVA oltre al danno da fermo tecnico, oltre al lucro cessante;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'attribuzione in toto delle spese di lite alla SInora e, per l'effetto, condannare l'appellante odierna al pagamento delle spese del _1 presente grado da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 18.3.2025 era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. proposta dalla appellata all'atto della costituzione in giudizio, in quanto le _1
5 doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
L'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la al risarcimento dei danni Parte_1 cagionati all'imbarcazione Nero nel corso delle operazioni di salvataggio dell'8.11.2010. Pt_2
Ad avviso della Corte dalla espletata istruttoria è emerso che, ad eccezione dei danni alle bitte anteriori, riconducibili al tentativo di salvataggio da parte della Guardia Costiera, gli ulteriori danni accertati dal CTU e riferiti dai testi siano imputabili all'operazione di soccorso effettuata dalla
Parte_1
Nell'elaborato peritale si legge (cfr. relazione del CTU depositata in data 4.12.2016 alla pag 47 )
“Dall'analisi dei documenti agli atti emerge chiaramente che l'imbarcazione oggetto di vertenza, durante le operazioni di soccorso ha subito alcuni danni alla parte prodiera, cagionati dalle operazioni di soccorso prestate”.
Il CTU ha esaminato la documentazione agli atti riportando quanto indicato nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. da ed in particolare ha indicato i seguenti danni “rottura del _1 pulpito di prua, rottura del musone ancora, rottura dell'ancora stessa, rottura delle bitte anteriori, rottura dei bottazzi alla base delle bitte”.
Questi danni come descritti nelle memorie di sono stati confermati anche dal teste _1
, impiegato presso la Vela Charter, all'udienza del 3.7.2014 ( v.verbale di udienza Testimone_1 scansionato nel fascicolo di primo grado); in particolare il teste ha confermato il capo 8 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di “ Nel procedere alle operazioni di _1 traino la causava i seguenti danni: rottura del pulpito di prua, rottura del Controparte_10 musone ancora, rottura dell'ancora stessa, rottura delle bitte anteriori, rottura dei bottazzi alla base delle bitte…”, precisando che l'unica eccezione era la rottura delle bitte anteriori, provocata dall'incidente con la motovedetta della Guardia Costiera verificatosi quando la motovedetta aveva iniziato a tentare di trainare l'imbarcazione della . _1
Deve pertanto ritenersi che gli ulteriori danni siano stati provocati, invece, dall'intervento della
Parte_1
Il C.T.U. ha inoltre esaminato una fattura, emessa in data 16/03/2011 dalla ditta “Vela Charter srl” con numero 022.11, che rappresenta i costi sostenuti per il ripristino della imbarcazione a seguito dei danni patiti, che ammontano a euro 7.047,00 più IVA.
Il CTU ha affermato “Il sottoscritto ritiene che i danni descritti e riconosciuti dal teste escusso siano compatibili con gli eventi rappresentati”.
6 Ad avviso della Corte dalla documentazione in atti, dalla prova testimoniale espletata e dalle indagini peritali è emerso che i danni alla ad eccezione dei danni alle bitte anteriori Parte_2 sono imputabili alla Parte_1
L'appello principale va pertanto rigettato.
Va rigettato anche l'appello incidentale proposto da quanto alla richiesta di _1 liquidazione di un importo superiore a titolo di risarcimento dei danni.
Il danno riconosciuto dal CTU e confermato dal Giudice deve ritenersi correttamente quantificato, considerato che la fattura cui il CTU ha fatto riferimento riguarda tutti i danni subiti dall'imbarcazione nel corso delle operazioni di salvataggio;
il C.T.U. ha motivato correttamente il suo convincimento nell'elaborato peritale integrativo depositato in data 22.10.2018, in cui ha specificato di aver tenuto conto dei costi dei materiali, dei costi della manodopera, dei tempi necessari per l'esecuzione delle opere, ed ha allegato i listini prezzi praticati all'epoca degli eventi oggetto di causa ( cfr. pagg.
3-4 dell'elaborato integrativo).
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono correttamente motivate e prive di errori e vizi logici e come tali vanno condivise dal Collegio.
Va condivisa, pertanto, la quantificazione dei danni spettanti alla appellata nell'importo di euro
5.000,00, ridotto rispetto alle somme indicate nella fattura del 16.3.2011, che è poi stato determinato in sentenza in complessivi euro 6616,65 comprensivi di IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria.
È invece fondato l'appello incidentale con riferimento alla contestazione della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure in luogo della compensazione, sussistendo il presupposto della reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In punto di diritto la soccombenza reciproca è configurabile solamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. da ultimo Cass.11.3.2025 n.6486;
Cass.
9.6.2023 n.16430; Cass. SS.UU. 31.10.2022 n.32061).
In punto di fatto, nel caso di specie è stata accolta sia la domanda principale proposta dalla che la domanda riconvenzionale della convenuta-appellata Parte_1 _1
[...]
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado di giudizio tra la e vanno integralmente compensate. Parte_1 _1
E', inoltre, fondato l'appello incidentale proposto dalla che ha chiesto la riforma Controparte_2 della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità della in Controparte_2 solido con , per il compenso dovuto alla _1 Parte_1
7 Sul punto la Suprema Corte, richiamando anche precedenti orientamenti, ha affermato il seguente principio “ In tema di compenso per l'assistenza a una nave in pericolo, l'art. 13, par. 2 della
Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 129 del 12 aprile 1995, in vigore dal 14 luglio 1996) ammette che le legislazioni nazionali degli Stati aderenti mantengano o introducano una regola diversa dalla parziarietà della relativa obbligazione, consentendo che il versamento del compenso, unitariamente determinato ai sensi del par. 1, venga effettuato da una delle parti interessate, con diritto di regresso nei confronti delle altre parti, limitatamente alla rispettiva quota. Nell'ordinamento italiano, il compenso dovuto ai soccorritori per il soccorso all'intera spedizione, unitariamente considerato, integra, ai sensi dell'art. 497 c.n., una forma di "avaria-spesa", la cui ripartizione nei rapporti interni tra tutti gli interessati alla spedizione avviene secondo il meccanismo della contribuzione alle avarie comuni. Nei rapporti esterni l'armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito, anche alla luce degli artt. 491, 492, 274, 302 e 312 c.n., risponde quale "obbligato principale" nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave;
in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata. Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni” (Cass.
13.3.2020 n.7149).
La qualità di armatore di non è contestata tra le parti, e nel contratto di leasing è _1 anche inserita una clausola che pone a carico della utilizzatrice ogni rischio anche connesso ad avaria (art. 6 del contratto, all. n.3).
Dunque, , per il compenso riconosciuto a favore della _1 Parte_1 per il soccorso della nave, è obbligata in via esclusiva.
Pertanto la sentenza va riformata nella parte in cui ha disposto la condanna in solido della
[...]
e di , dovendo ritenersi la unica responsabile per il pagamento CP_2 _1 _1 del compenso dovuto alla per il salvataggio effettuato, e va disposta Parte_1 la restituzione, da parte della in favore di , Parte_1 Controparte_2 dell'importo già corrisposto con bonifico del 7.3.2019 per l'importo di euro 24.819,23 ( circostanza non contestata tra le parti e risultante dalla documentazione – all.n10-allegata dalla CP_2 all'atto della costituzione in appello).
[...]
L'appello incidentale proposto dalla va dunque accolto, con conseguente Controparte_2 condanna della sola al pagamento del compenso previsto dalla sentenza di primo _1 grado in favore della e rigetto della domanda nei confronti della Parte_1 [...]
CP_2
8 Quanto alle spese di giudizio nei rapporti tra e a Parte_1 _1 seguito della riforma parziale della sentenza appellata e considerato che anche nel presente giudizio di appello vi è soccombenza reciproca va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le suddette parti.
Quanto ai rapporti tra e la Parte_1 _1 Controparte_2 parziale riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda della nei confronti della impone una diversa Parte_1 Controparte_2 regolamentazione delle spese di lite che, in applicazione del principio di soccombenza, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello vanno poste a carico della
[...]
e di in solido a favore della e si liquidano, in Parte_1 _1 Controparte_2 base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, applicando i valori compresi tra i minimi ed i medi, per il primo grado di giudizio in €
3500,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria) ed € 525,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e per il giudizio di appello in € 4000,00 (€ 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria) oltre €
600,00 per spese generali di difesa e rappresentanza.
In riforma della sentenza appellata, inoltre, le spese di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado vanno poste in solido a carico della e di da Parte_1 _1 suddividersi in parti uguali nei rapporti interni.
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
198/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 7.1.2019:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e compensa le _1 spese di lite del doppio grado di giudizio tra la e Parte_1 _1
[...]
3. Accoglie l'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della Controparte_2 sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della , condanna la alla Controparte_2 Parte_1 restituzione, in favore della della somma di € 24.819,23 e pone le spese Controparte_2
9 di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado di giudizio a carico della
[...]
e di in solido, ed in parti uguali nei rapporti interni;
Parte_1 _1
4. condanna la e in solido alla rifusione, in Parte_1 _1 favore della delle spese di lite del primo grado di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 3500,00 per compensi ed € 525,00 per spese di rappresentanza e di difesa e delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 4000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano ConSIliere
Dr. ssa Caterina di Martino ConSIliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 198/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il
7.1.2019 iscritto al n. 3205/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Napoli alla via Depretis Parte_1 P.IVA_1
n.114 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Cimmino (C.F. ) e dall'Avv. Beniamino Carnevale (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
nata a [...] il 14 ottobre del 1978 e domiciliata in Pozzuoli (Na), alla via Costa _1 di Agnano (C.F.: ), quale titolare dell'impresa con omonima ditta C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Bettina Palmese (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario De Mathia
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
con socio unico, soggetta ex art. 2497 bis c.c. all'attività di direzione e Controparte_2 coordinamento da parte di (di seguito ed Controparte_3 Controparte_4 appartenente al Gruppo Bancario ( , con sede legale Controparte_3 Controparte_5 1 in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74 (C.F. ) in persona del Dott. in P.IVA_2 Controparte_6 qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari della munito dei Controparte_2 necessari poteri giusta procura redatta in data 29.05.2014 dal Notaio in Brescia (BS), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona (C.F. ) CodiceFiscale_5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.7.2011, la conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli e la (già ) chiedendo “1. _1 CP_2 CP_7
Dichiarare l'opera prestata dal rimorchiatore in data 8.11.2010 in favore del Per_2 Parte_2 soggetta alla disciplina di cui agli artt. 489 e ss. cod. nav. e/o alla Convenzione di Londra
[...] del 28.4.1989; 2. per l'effetto, condannare i convenuti in solido o chi dei due per quanto di ragione al pagamento, in favore della della somma che verrà stabilita Parte_1 dall'On.le Tribunale a titolo di compenso e/o corrispettivo, rimborso spese, oltre interessi dall'avvenimento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
Deduceva che in data 8.11.2010 il rimorchiatore da salvataggio “Guarracino” aveva prestato soccorso allo yacht Nero che, con a bordo nove persone, si trovava al largo di Capo Miseno Pt_2 in balia delle onde ed incapace di manovrare a causa di un'avaria al timone.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva “1) In via preliminare autorizzare la Parte_3 chiamata in causa della di Londra, in persona del legale rappresentante per l'Italia, CP_8 domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano al Corso Garibaldi 86 e per l'effetto differire la data della prima udienza ex art. 269 c.p.c. 2) Sempre in via preliminare dichiarare nullo
l'atto di citazione per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto ex art. 164 c.p.c. 3)
Nel merito rigettare la domanda attorea perché l'attività eseguita dall'attrice rientra nella ordinaria attività di rimorchio;
4) in via riconvenzionale, accertare che la nave Guarracino della ha causato danni all'imbarcazione durante le operazioni di salvataggio Parte_1 del giorno 08.11.2010 e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro Parte_1
6.000,00 ovvero al diverso importo che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU, sempre nei limiti di competenza del Giudice adito;
5) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, condannare in via diretta la compagnia Assicurativa di Londra al CP_9 risarcimento di tutti i danni patiti dall'imbarcazione da diporto in conseguenza del Parte_2 sinistro de quo e di tutto quanto la società convenuta sarà eventualmente costretta a corrispondere
2 all'attrice o, in via subordinata, a tenere comunque indenne dalla conseguenze del Parte_3 presente giudizio”.
Si costituiva la chiedendo “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione a causa della sua assoluta genericità e per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria poiché non preceduta dalla dovuta messa in mora del debitore;
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e comunque ed in ogni caso escludere ogni responsabilità della estranea ai fatti e comunque manlevata Controparte_2 contrattualmente dalla ”. _1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.198/2019 del 7.1.2019 il Tribunale di Napoli così statuiva “ In accoglimento della domanda giudiziale condanna le convenute SI.ra quale titolare dell'impresa con _1 omonima ditta e società (già società “SBS Leasing S.p.A.”), in persona Controparte_2 dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attrice società in persona del Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, della somma di €. 20.441,70 (euro ventimilaquattrocentoquarantuno/70), per le causali indicate in motivazione, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data dell'8 novembre 2010, fino all'effettiva corresponsione;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna
l'attrice società in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in favore della convenuta SI.ra _1
, quale titolare dell'impresa con omonima ditta, della somma di €. 6.616,65 (euro
[...] seimilaseicentosedici/65), a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
condanna ancora,le convenute SI.ra , quale titolare _1 dell'impresa con omonima ditta e società (già società “SBS Leasing S.p.A”), in Controparte_2 persona dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attrice società in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, delle spese e del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 6.300,00 (euro seimilatrecento/00), di cui €. 600,00 (euro seicento/00) per spese vive ed €. 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
pone definitivamente, a carico delle convenute SI.ra _1
3 Cont quale titolare dell'impresa con omonima ditta e società società (già società CP_2
“SBS Leasing S.p.A”), in persona dell'amministratore delegato pro tempore come indicato in epigrafe, il pagamento in solido tra loro, delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti….”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 3.7.2019, la che ha contestato la decisione relativa alla domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata da per erronea individuazione del soggetto responsabile _1 dei danni ed insufficiente motivazione in merito all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
In particolare, ha dedotto che dalla espletata istruttoria era emerso che la responsabilità per i danni subiti era della Guardia Costiera, e che nessun danno era riconducibile all'operazione di salvataggio compiuta dall'appellante.
Deduceva che la aveva provveduto a corrispondere, in esecuzione della Controparte_2 sentenza, gli importi per i compensi spettanti, detraendo però la somma di euro 6616,65 e rassegnava le seguenti conclusioni “Accogliere per il motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 198/2019 resa dal Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Graziano in data 07.01.2019, respingere la domanda riconvenzionale e condannare entrambe le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € Parte_1
6.616,65 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo”, vinte le spese.
Si costituiva la che eccepiva che dalla istruttoria espletata era invece emerso che Controparte_2 alla Guardia Costiera erano imputabili solo i danni derivanti dalla rottura delle bitte anteriori, laddove tutti gli ulteriori danni accertati erano imputabili alla Parte_1 spiegava, altresì, appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la responsabilità della Ubi Leasing S.p.A.in solido con deducendo che _1 _1 era anche armatrice, come espressamente previsto dall'art. 7 del contratto di leasing e che,
[...] essendovi una scissione tra proprietà e disponibilità dell'imbarcazione in leasing, la società concedente non assumeva alcun rapporto diretto con il bene oggetto del leasing, con assunzione, da parte dell'utilizzatore, di ogni rischio, responsabilità, spesa ed onere collegato all'utilizzo ed al futuro acquisto del bene;
che l'intervento era avvenuto su richiesta dell'armatrice e dunque su accordo tra la stessa e la non opponibile alla società concedente, che Parte_1 la giurisprudenza riteneva che legittimato passivo era solo l'armatore, che nelle more del giudizio di primo grado era diventata anche proprietaria dello yacht Nero Nensis. _1
4 Concludeva chiedendo “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare le domande e
l'appello principale promosso dalla in ordine all'impugnazione Parte_1 parziale della sentenza n. 198/19 del Tribunale di Napoli, depositata in data 07.01.2019, con conferma del capo della decisione ex adverso contestato;
- accogliere inoltre l'appello incidentale promosso dalla avverso la sentenza n. 198/19 del Tribunale di Napoli, Controparte_2 pubblicata in data 07.01.19, limitatamente alle parti sopra citate e per le ragioni sopra esposte, con riforma parziale della suddetta decisione giudiziale e con conseguente rigetto delle domande avanzate in primo grado e nel presente grado d'appello dalla nei Parte_1 confronti della società di leasing, e, per l'effetto, condannare la a Parte_1 restituire alla la somma di € 24.819,23, versata da quest'ultima a fronte del Controparte_2 dispositivo della sentenza impugnata, anche a titolo di spese e CTU, della quale, per i motivi sopra citati, si chiede la riforma parziale in favore dell'appellante incidentale” .
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello della _1 [...] ex art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello in quanto dalla Parte_1 istruttoria espletata era emerso che i danni all'imbarcazione erano stati causati dalle operazioni di salvataggio compiute dall'appellante; spiegava altresì appello incidentale chiedendo la quantificazione del danno subito nell'importo di euro 7047,00 più IVA oltre il danno da fermo tecnico, oltre al lucro cessante e la modifica del capo relativo alle spese, sussistendo i presupposti per una compensazione almeno parziale, considerata la reciproca soccombenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'appello proposto da
stante la violazione dell'art 342 c.p.c in ogni caso rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che il danno subito dalla SInora , _1 quale titolare dell'impresa avente omonima ditta, è di euro 5.596,00 in direzione della diversa modulazione di di € 7.047,00 più IVA oltre al danno da fermo tecnico, oltre al lucro cessante;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'attribuzione in toto delle spese di lite alla SInora e, per l'effetto, condannare l'appellante odierna al pagamento delle spese del _1 presente grado da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 18.3.2025 era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. proposta dalla appellata all'atto della costituzione in giudizio, in quanto le _1
5 doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
L'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la al risarcimento dei danni Parte_1 cagionati all'imbarcazione Nero nel corso delle operazioni di salvataggio dell'8.11.2010. Pt_2
Ad avviso della Corte dalla espletata istruttoria è emerso che, ad eccezione dei danni alle bitte anteriori, riconducibili al tentativo di salvataggio da parte della Guardia Costiera, gli ulteriori danni accertati dal CTU e riferiti dai testi siano imputabili all'operazione di soccorso effettuata dalla
Parte_1
Nell'elaborato peritale si legge (cfr. relazione del CTU depositata in data 4.12.2016 alla pag 47 )
“Dall'analisi dei documenti agli atti emerge chiaramente che l'imbarcazione oggetto di vertenza, durante le operazioni di soccorso ha subito alcuni danni alla parte prodiera, cagionati dalle operazioni di soccorso prestate”.
Il CTU ha esaminato la documentazione agli atti riportando quanto indicato nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. da ed in particolare ha indicato i seguenti danni “rottura del _1 pulpito di prua, rottura del musone ancora, rottura dell'ancora stessa, rottura delle bitte anteriori, rottura dei bottazzi alla base delle bitte”.
Questi danni come descritti nelle memorie di sono stati confermati anche dal teste _1
, impiegato presso la Vela Charter, all'udienza del 3.7.2014 ( v.verbale di udienza Testimone_1 scansionato nel fascicolo di primo grado); in particolare il teste ha confermato il capo 8 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di “ Nel procedere alle operazioni di _1 traino la causava i seguenti danni: rottura del pulpito di prua, rottura del Controparte_10 musone ancora, rottura dell'ancora stessa, rottura delle bitte anteriori, rottura dei bottazzi alla base delle bitte…”, precisando che l'unica eccezione era la rottura delle bitte anteriori, provocata dall'incidente con la motovedetta della Guardia Costiera verificatosi quando la motovedetta aveva iniziato a tentare di trainare l'imbarcazione della . _1
Deve pertanto ritenersi che gli ulteriori danni siano stati provocati, invece, dall'intervento della
Parte_1
Il C.T.U. ha inoltre esaminato una fattura, emessa in data 16/03/2011 dalla ditta “Vela Charter srl” con numero 022.11, che rappresenta i costi sostenuti per il ripristino della imbarcazione a seguito dei danni patiti, che ammontano a euro 7.047,00 più IVA.
Il CTU ha affermato “Il sottoscritto ritiene che i danni descritti e riconosciuti dal teste escusso siano compatibili con gli eventi rappresentati”.
6 Ad avviso della Corte dalla documentazione in atti, dalla prova testimoniale espletata e dalle indagini peritali è emerso che i danni alla ad eccezione dei danni alle bitte anteriori Parte_2 sono imputabili alla Parte_1
L'appello principale va pertanto rigettato.
Va rigettato anche l'appello incidentale proposto da quanto alla richiesta di _1 liquidazione di un importo superiore a titolo di risarcimento dei danni.
Il danno riconosciuto dal CTU e confermato dal Giudice deve ritenersi correttamente quantificato, considerato che la fattura cui il CTU ha fatto riferimento riguarda tutti i danni subiti dall'imbarcazione nel corso delle operazioni di salvataggio;
il C.T.U. ha motivato correttamente il suo convincimento nell'elaborato peritale integrativo depositato in data 22.10.2018, in cui ha specificato di aver tenuto conto dei costi dei materiali, dei costi della manodopera, dei tempi necessari per l'esecuzione delle opere, ed ha allegato i listini prezzi praticati all'epoca degli eventi oggetto di causa ( cfr. pagg.
3-4 dell'elaborato integrativo).
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono correttamente motivate e prive di errori e vizi logici e come tali vanno condivise dal Collegio.
Va condivisa, pertanto, la quantificazione dei danni spettanti alla appellata nell'importo di euro
5.000,00, ridotto rispetto alle somme indicate nella fattura del 16.3.2011, che è poi stato determinato in sentenza in complessivi euro 6616,65 comprensivi di IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria.
È invece fondato l'appello incidentale con riferimento alla contestazione della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure in luogo della compensazione, sussistendo il presupposto della reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In punto di diritto la soccombenza reciproca è configurabile solamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. da ultimo Cass.11.3.2025 n.6486;
Cass.
9.6.2023 n.16430; Cass. SS.UU. 31.10.2022 n.32061).
In punto di fatto, nel caso di specie è stata accolta sia la domanda principale proposta dalla che la domanda riconvenzionale della convenuta-appellata Parte_1 _1
[...]
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado di giudizio tra la e vanno integralmente compensate. Parte_1 _1
E', inoltre, fondato l'appello incidentale proposto dalla che ha chiesto la riforma Controparte_2 della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità della in Controparte_2 solido con , per il compenso dovuto alla _1 Parte_1
7 Sul punto la Suprema Corte, richiamando anche precedenti orientamenti, ha affermato il seguente principio “ In tema di compenso per l'assistenza a una nave in pericolo, l'art. 13, par. 2 della
Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 129 del 12 aprile 1995, in vigore dal 14 luglio 1996) ammette che le legislazioni nazionali degli Stati aderenti mantengano o introducano una regola diversa dalla parziarietà della relativa obbligazione, consentendo che il versamento del compenso, unitariamente determinato ai sensi del par. 1, venga effettuato da una delle parti interessate, con diritto di regresso nei confronti delle altre parti, limitatamente alla rispettiva quota. Nell'ordinamento italiano, il compenso dovuto ai soccorritori per il soccorso all'intera spedizione, unitariamente considerato, integra, ai sensi dell'art. 497 c.n., una forma di "avaria-spesa", la cui ripartizione nei rapporti interni tra tutti gli interessati alla spedizione avviene secondo il meccanismo della contribuzione alle avarie comuni. Nei rapporti esterni l'armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito, anche alla luce degli artt. 491, 492, 274, 302 e 312 c.n., risponde quale "obbligato principale" nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave;
in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata. Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni” (Cass.
13.3.2020 n.7149).
La qualità di armatore di non è contestata tra le parti, e nel contratto di leasing è _1 anche inserita una clausola che pone a carico della utilizzatrice ogni rischio anche connesso ad avaria (art. 6 del contratto, all. n.3).
Dunque, , per il compenso riconosciuto a favore della _1 Parte_1 per il soccorso della nave, è obbligata in via esclusiva.
Pertanto la sentenza va riformata nella parte in cui ha disposto la condanna in solido della
[...]
e di , dovendo ritenersi la unica responsabile per il pagamento CP_2 _1 _1 del compenso dovuto alla per il salvataggio effettuato, e va disposta Parte_1 la restituzione, da parte della in favore di , Parte_1 Controparte_2 dell'importo già corrisposto con bonifico del 7.3.2019 per l'importo di euro 24.819,23 ( circostanza non contestata tra le parti e risultante dalla documentazione – all.n10-allegata dalla CP_2 all'atto della costituzione in appello).
[...]
L'appello incidentale proposto dalla va dunque accolto, con conseguente Controparte_2 condanna della sola al pagamento del compenso previsto dalla sentenza di primo _1 grado in favore della e rigetto della domanda nei confronti della Parte_1 [...]
CP_2
8 Quanto alle spese di giudizio nei rapporti tra e a Parte_1 _1 seguito della riforma parziale della sentenza appellata e considerato che anche nel presente giudizio di appello vi è soccombenza reciproca va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le suddette parti.
Quanto ai rapporti tra e la Parte_1 _1 Controparte_2 parziale riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda della nei confronti della impone una diversa Parte_1 Controparte_2 regolamentazione delle spese di lite che, in applicazione del principio di soccombenza, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello vanno poste a carico della
[...]
e di in solido a favore della e si liquidano, in Parte_1 _1 Controparte_2 base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, applicando i valori compresi tra i minimi ed i medi, per il primo grado di giudizio in €
3500,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria) ed € 525,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e per il giudizio di appello in € 4000,00 (€ 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria) oltre €
600,00 per spese generali di difesa e rappresentanza.
In riforma della sentenza appellata, inoltre, le spese di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado vanno poste in solido a carico della e di da Parte_1 _1 suddividersi in parti uguali nei rapporti interni.
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
198/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 7.1.2019:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e compensa le _1 spese di lite del doppio grado di giudizio tra la e Parte_1 _1
[...]
3. Accoglie l'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della Controparte_2 sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della , condanna la alla Controparte_2 Parte_1 restituzione, in favore della della somma di € 24.819,23 e pone le spese Controparte_2
9 di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado di giudizio a carico della
[...]
e di in solido, ed in parti uguali nei rapporti interni;
Parte_1 _1
4. condanna la e in solido alla rifusione, in Parte_1 _1 favore della delle spese di lite del primo grado di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 3500,00 per compensi ed € 525,00 per spese di rappresentanza e di difesa e delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 4000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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