Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2516 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.6.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato presso l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Ferdinando Grammegna (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_2 [...]
, che lo rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e e per essa la mandataria e per essa la CP_1 Controparte_2 procuratrice speciale Controparte_3
-appellata contumace- nonché (cod. fisc. ), e per essa la procuratrice ON P.IVA_1 speciale cod. fisc. ), Controparte_5 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. eletti- CP_6 vamente domiciliata presso l'avv. Gianluca Massimei (cod. fisc.
[...]
, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Pa- C.F._3 dovani (cod. fisc. ) per procura generale alle liti con CodiceFiscale_4 firme autenticate dal notaio di Bologna del 30.10.2024 (rep Per_1
144180; racc. n. 49350), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
0. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del pre- sente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al PRIMO PROFILO di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.0., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA PRINCIPALE quanto segue:
I voglia l'On Corte adita RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza appellata in parte qua e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il Parte_2 contestava che nella fidejussione firmata dal Signor del 20.04.023 PT vi sono CLAUSOLE CONFORMI allo SCHEMA ABI 2002/2003, in particolare con riferimento al c.d. art. 6, che riguarda la rinunzia ai termini ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che il COMBINATO DISPOSTO della DOMANDA di decadenza ex art. 1957 c.c. (presente nell'OPPOSIZIONE introduttiva) e la domanda prima d'ufficio del GIUDICE BASILE, e poi FATTA PROPRIA dal
[...]
con la del 2.1.24, produce la nullità ex CP_7 Controparte_8 provvedimento Antitrust della Banca d'Italia N. 55/2005 parziale della fi- deiussione del 20.04.12 relativamente all'art. 6 derogatorio del predetto art. 1957 c.c. e, per l'effetto, determina conseguentemente l'applicazione del
TERMINE SEMESTRALE ivi previsto dall'articolo 1957 c.c., con la conse- guenza che l'OPPOSIZIONE del Signor va sul punto accolta, non PT avendo dimostrato di aver proposto azioni giudiziali nei confronti CP_1 del debitore principale o nei confronti del fideiussore nei sei mesi successivi alla chiusura del conto corrente per il cui saldo passivo ha agito in giudizio, con condanna di er lite temeraria ex art. 96 cpc nonché per con- CP_1 danna alle spese legali del , con attribuzione, con ogni con- Parte_3 seguenziale pronuncia al riguardo.
IN VIA GRADATA, e solo nel caso di rigetto di quanto sopra, sempre in via
PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO,
1. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del pre- sente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al
2 SECONDO PROFILO di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.1., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN GRADATA, ma sempre VIA PRINCIPALE quanto segue:
I
Voglia l'On Corte adita, in subordine, accertare e dichiarare che la sentenza appellata in parte qua è illegittima, in quanto il Giudice di prime cure non si avvedeva che il testo del 20.04.2012 è una fidejussione nonché l'estinzione e/o la decadenza e/o l'invalidità della fideiussione del 20.04.2012 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 c.c., con la conseguenza che il Signor Pt_4
deve alla BANCA APPELLATA, con INTEGRALE RIFORMA SUL PUNTO PT della sentenza appellata, con conseguente lite temeraria ex art. 96 cpc, con vittoria di spese legali del , da attribuirsi ex art. 93 Parte_3 all'odierno antistatario Avv. F. GRAMMEGNA, con ogni relativa conseguenza di legge. (…)
Con vittoria di diritti, onorari e spese, del doppio grado di giudizio, con at- tribuzione, con ogni conseguenza di legge”; per “(…) In via principale: ON
- respingere e rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 7.12.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17795/2022, emesso dal Tri- bunale di Roma l'11.10.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in qua- lità di garante della Todi Umbria Resort s.r.l., alla la somma di € CP_1
12.000,00, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore di un conto corrente, assistito da apertura di credito, intrat- tenuto dalla debitrice principale con la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. A fondamento di tale opposizione ha dedotto che: Parte_1
- la pretesa creditoria dell'ingiungente era infondata poiché, nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto con la debitrice principale, erano stati
3 indebitamente applicati interessi usurari e anatocistici, illegittime commis- sioni di massimo scoperto e altri oneri non dovuti;
- la fideiussione da lui prestata era estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., a nulla valendo la clausola derogatoria contenuta nel contratto in quanto nulla per contrasto con i divieti sanciti dagli artt. 2965 e 2968 c.c.;
- la fideiussione era estinta anche ai sensi dell'art. 1955 c.c. dal momento che la banca, non avendo tempestivamente chiuso il conto corrente intratte- nuto con la debitrice principale, non aveva consentito la surrogazione del garante opponente nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore;
- l'opponente doveva considerarsi liberato dal vincolo fideiussorio anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. giacché la banca, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, le aveva accordato un ulteriore finanziamento senza una sua specifica autorizzazione. Si è costituita nel giudizio di opposizione la e per essa la man- CP_1 dataria (e per quest'ultima la procuratrice speciale Controparte_2 [...]
, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., CP_9 deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili, e quindi la conferma del de- creto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 5633/2024 del 28.3.2024 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_5 verso il decreto ingiuntivo n. 17795/2022 emesso l'11.10.2022, che è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e ha condan- nato l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello PT
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
La non si è costituita nel presente grado di giudizio e con la CP_1 presente sentenza deve essere dichiarata contumace. Nel presente grado di giudizio si è invece costituita, spiegando intervento ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la e per essa la procuratrice speciale ON [...] allegando e documentando preliminarmente che: Controparte_5
- nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari la CP_1 ha stipulato con un contratto di cessione di crediti pecuniari ON
4 ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, in forza del quale la ON ha acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia economica dal 1°.1.2024, crediti di titolarità della derivanti da finanziamenti concessi sotto CP_1 varie forme;
- unitamente ai crediti sono stati trasferiti alla senza neces- ON sità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'art. 58, co. 3, T.U.B., tutti gli altri diritti della cedente come derivanti dai crediti oggetto di ces- sione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura pro- cessuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati;
- della cessione è stato data avviso nella G.U.R.I. - Parte Seconda n. 67 dell'8.6.2024;
- è stato ceduto anche il credito nei confronti dell'odierna appellante;
e, quindi, deducendo l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante e concludendo, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che il provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 e lo schema ABI 2002/2003 sanzionato dallo stesso costituiscano fatti notori, e quindi non avesse l'onere di Parte_1 provare gli stessi. In particolare, l'appellante censura la decisione assunta dal Tribunale di Roma laddove, rilevato che “Nel caso di specie nessuna delle parti ha versato in atti lo schema ABI del 2002-2003 né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 cui l'istruttore ha fatto riferimento nell'ordi- nanza del 28 giugno 2023”, ha ritenuto che “tale omissione evidentemente preclude a questo Tribunale di verificare se la clausola di cui trattasi sia o meno conforme a quello schema e possa di conseguenza essere dichiarata nulla siccome disposizione negoziale attuativa di un'illecita intesa
Anticoncorrenziale”.
Il motivo non è fondato.
2.1. È onere del garante, da un lato, allegare lo schema ABI e il provvedi- mento di Banca d'Italia, necessari al fine di vagliare la pretesa nullità - sicu- ramente rilevabile d'ufficio, anche in appello, ma in base alle allegazioni e risultanze in atti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.4.2024, n. 10712 e Cass. civ.,
5 Sez. I, ord. 12.6.2024, n. 16289; e sulla novità in appello della produzione di tale documentazione, Cass. civ., Sez. I, ord. 8.1.2025, n. 416) - peraltro solo parziale delle clausole della fideiussione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994); e, dall'altro, illustrare e dimostrare che la fideius- sione sottoscritta dallo stesso sia di natura omnibus, in quanto “unica fatti- specie inclusa nelle ipotesi in questione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 675).
Infatti, a nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287/1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Auto- rità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.1.2025, n. 863).
2.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla produzione del provvedi- mento della Banca d'Italia e dello schema ABI, la nullità delle clausole san- zionate può riguardare esclusivamente una fideiussione omnibus “stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
Ne consegue che per le fideiussioni stipulate in periodi successivi, qual è quella stipulata in data 20.4.2012 da , poiché non vi è stata Parte_1 alcuna indagine da parte dell'Autorità, è onere di chi invoca la nullità delle clausole della fideiussione provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Il rigetto del primo motivo di appello assorbe la dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., per non avere la creditrice intrapreso l'azione giudiziale nei sei mesi previsti da tale disposizione. Infatti, l'operatività della deroga di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da in data Parte_1
6 20.4.2012 a garanzia delle obbligazioni assunte da Todi Umbria Resort S.r.l. nei confronti della Monte dei Paschi di Siena s.p.a., non sussistendo la de- dotta nullità di tale clausola contrattuale, esclude la dedotta decadenza della creditrice per essersi attivata oltre il termine previsto dalla disposizione co- dicistica pattiziamente derogata.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di decadenza dalla garanzia fi- deiussoria ai sensi dell'art. 1955 c.c., e segnatamente laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “L'eccezione di liberazione dagli obblighi fideiussori ai sensi dell'art. 1955 c.c. è stata poi formulata in modo del tutto evanescente sulla base del solo presupposto che la banca avrebbe omesso di “chiudere i conti” della Todi Umbria Resort s.r.l. nel 2014: circostanza, questa, che non è certo sufficiente a integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1955 c.c. poiché il 'fatto del creditore' non può consistere nella mera inazione (v.
Cass., 19.2.2020, n. 4175)”.
Il motivo non è fondato.
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della libera- zione del fideiussore, deve costituire una precisa violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, con conseguente sottrazione al fideiussore di concrete possibilità, esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. 13.3.2024, n. 6685).
Di contro, l'odierno opponente si limita a ribadire, nel proporre appello, che
“se chiudeva i CONTI nel 2014, l'OPPONENTE poteva fare AZIONI DI RE- GRESSO nei CONFRONTI della TODI UMBRIA RESORT e/o nei CONFRONTI DEI SOCI che non hanno versato TUTTO IL CAPITALE come emerge dalla visura depositata dalla stessa onché nei CONFRONTI della CP_1 CP_10 che era il PRINCIPALE CLIENTE/FORNITORE della TODI: tale effettivo e con- creto pregiudizio produce ex art. 1955 c.c. l'estinzione della fidejussione del
7 20.04.2012, con la conseguenza che l'OPPONENTE deve per tali Pt_4 causali all'OPPOSTA”. In particolare, nel censurare la sentenza di primo grado parte appellante non deduce per quale ragione la mancata chiusura dei conti della debitrice principale si sarebbe concretizzata nella perdita del diritto di surrogazione di cui all'art. 1949 c.c. o di regresso di cui all'art. 1950 c.c., e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio della debitrice.
4. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5633/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
28.3.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta in ragione della decisione dell'appello all'esito della prima udienza di trattazione. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra l'appellante e la e per essa la mandataria CP_1 CP_2
e per essa la procuratrice speciale
[...] Controparte_3
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della CP_1
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5633/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
28.3.2024; condanna a rimborsare alla per essa alla Parte_1 ON mandataria le spese del presente grado Controparte_5 di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
8 nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e la la Parte_1
CP_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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