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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1008/2023 vertente
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Paola (CS), via Falcone e Borsellino n. 10, presso lo studio dell'avv. Emanuele Del
Duca, che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
ATTORI
e
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Paola (CS), Viale della
Libertà, I trav. n. 5, presso lo studio dell'avv. Flavio Micucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta. L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, il convenuto ha eccepito la inammissibilità della CP_1 domanda attrice di dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 7.2.2023 per difetto di interesse agire ex art. 100 c.p.c., in quanto l'atto impugnato non spiegherebbe alcun effetto lesivo, anche solo potenziale, per la sfera giuridica degli attori.
Com'è noto, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. rappresenta una condizione dell'azione in quanto presupposto per proporre una domanda o per contraddire alla stessa.
L'art. 1137 c.c. consente ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto di impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria le deliberazioni assembleari che siano contrarie alla legge o al regolamento di condominio.
Ebbene, dallo stesso tenore letterale della disposizione normativa da ultimo citata si evince che, perché possa ritenersi sussistente, in capo al , un interesse a CP_1 veder caducati gli effetti di una deliberazione condominiale, non è necessario che questa gli arrechi un pregiudizio economico, essendo all'uopo sufficiente che il provvedimento assembleare risulti affetto da vizi formali e adottato in spregio a disposizioni di legge o di regolamento.
In questo senso milita anche la giurisprudenza di legittimità, la quale pacificamente ravvisa un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al , finanche quando CP_1
l'azione sia volta in via esclusiva alla rimozione della delibera assembleare “ove il vizio abbia carattere meramente formale o la delibera impugnata non abbia “ex se” alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” (così Cass. n. 15434/2020).
Per i motivi esposti, dunque, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta.
2. Sulla eccezione di inammissibilità della domanda per inesistenza della procura ex art. 83 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta. L'eccezione è infondata e va disattesa.
Ancora in via preliminare, il convenuto ha eccepito la inammissibilità CP_1 della domanda attrice per inesistenza della procura ex art. 83 c.p.c., poiché priva della data e del luogo di rilascio e non univocamente ricollegabile al presente giudizio, non potendo escludersi che essa sia stata conferita in periodo antecedente, in occasione dell'esperimento della procedura di mediazione. Innanzitutto, la stessa intestazione “procura alle liti” (v. allegato all'atto di citazione), smentisce che essa sia stata conferita dagli attori al loro difensore per l'espletamento della mediazione, essendo quest'ultima una procedura stragiudiziale finalizzata proprio ad evitare il contenzioso mediante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Invero, nell'ottica di favorire la conciliazione, l'art. 8, comma 4, D.lgs. n. 28/2010, richiede la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, stabilendo che le stesse possano delegare un rappresentante, che sia a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi.
Dunque, dalla stessa formulazione letterale della norma emerge che la partecipazione delle parti alla procedura di mediazione è la regola mentre la partecipazione tramite soggetto delegato è l'eccezione, consentita solo in presenza di giustificati motivi.
Per come ha avuto modo di chiarire Cass. n. 20643/2023, richiamando princìpi già espressi da Cass. n. 8473/19, “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto […] Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.
Nel caso di specie, come anticipato, trattandosi di “procura alle liti” e non di procura speciale sostanziale, deve escludersi che essa sia stata conferita dalle parti al difensore per l'esercizio di poteri connessi all'espletamento della procura di mediazione, dovendo per contro ritenersi conferita per l'esercizio dei poteri di difesa e di rappresentanza nell'ambito della presente azione giudiziaria avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 7.2.2023, come peraltro espressamente specificato nella intestazione della procura stessa.
Quanto al difetto di indicazione di data e luogo del conferimento, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti, di cui deve essere munito il difensore che stia in giudizio in rappresentanza della parte, può essere generale o speciale e dev'essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
essa può essere apposta in calce o a margine del primo atto con cui il difensore esplica i propri poteri di difesa e rappresentanza e si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Ebbene, alla tesi c.d. “formalistica” avallata dai giudici rimettenti, basata su di una nozione di collegamento tra la procura speciale e uno degli atti indicati all'art. 83, comma 3, c.p.c. secondo cui gli atti, per dirsi collegati, dovrebbero recare la medesima indicazione di tempo e luogo, la Cass. Sez. Un. n. 36057/2022 ha contrapposto la tesi c.d. “sostanzialistica”, secondo cui la contestualità tra procura e atto si desumerebbe non già dal collegamento di tempo e di luogo formalmente risultante, bensì dalla congiunzione tra i due documenti in sede di notifica e di successivo deposito ai fini della costituzione in giudizio (“In tema di procura alle liti,
a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”, Cass. Sez. Un. n. 36057/2022).
Tale principio di diritto, sebbene enunciato con specifico riferimento al ricorso in cassazione, si ritiene possa trovare più ampia e generale applicazione, in quanto espressione del principio di conservazione degli atti processuali che impone all'interprete di attribuire all'atto un significato che consenta allo stesso di produrre i propri effetti, anziché un significato che, invece, glielo precluda.
Nel caso di specie, la procura alle liti risulta specificamente conferita dalle parti al difensore per l'esercizio dei poteri di difesa e rappresentanza nel presente giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 7.2.2023 e, sebbene risulti carente della indicazione di data e di luogo del conferimento, in applicazione del principio di diritto poc'anzi riportato, può dirsi sostanzialmente collegata all'atto di citazione del 5.9.2023, sia sul piano sostanziale, in quanto riferita allo stesso oggetto dell'atto di citazione, sia sul piano formale, per essere stata notificata e depositata contestualmente all'atto stesso. Per tutti i motivi esposti, va dunque disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per inesistenza della procura ex art. 83 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta.
3. Sulla domanda di dichiarazione di nullità o annullabilità della delibera condominiale del 7.2.2023, avanzata dalla parte attrice. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Con la presente azione giudiziaria gli attori, in qualità di condomini del
[...]
hanno impugnato la deliberazione condominiale del 7.2.2023 con la CP_1 quale erano stati approvati “i bilanci consuntivi consegnati dalla commissione dal 1.5.2017 al 31.12.2021, a maggioranza soprattutto la metodologia utilizzata, con la richiesta della sola verifica delle somme algebriche da parte dell'amministratore”.
A sostegno dell'impugnazione, la parte attrice ha dedotto che la deliberazione assembleare sarebbe stata adottata in assenza del raggiungimento della maggioranza prescritta all'art. 1136, comma 3, c.c., nonché in violazione degli artt. 1130 e 1130 bis c.c., in quanto l'attività di revisione dei bilanci già approvati e divenuti inoppugnabili per decorso dei termini di legge competerebbe in via esclusiva ad un revisore e non al consiglio di condominio;
ha altresì lamentato la illogicità e/o la indeterminatezza dell'oggetto della delibera impugnata, nella parte in cui si fa riferimento all'espressione generica “metodologie utilizzate”, nonché la erroneità nel merito degli elaborati redatti dal consiglio di condominio.
La domanda attrice merita accoglimento, risultando fondato il primo motivo di doglianza.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1136, comma 3, c.c., l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
La citata disposizione normativa richiede, ai fini della validità della deliberazione condominiale, il raggiungimento di un doppio quorum, ossia di quello costitutivo e di quello deliberativo, e stabilisce che, in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di 1/3 dei partecipanti al che CP_1 raggiungano 1/3 dei millesimi (quorum costitutivo), mentre le deliberazioni assembleari sono valide se ottengano un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (quorum deliberativo). Il dato testuale, dunque, così come formulato, appare chiaro nel richiedere il verificarsi di entrambe le condizioni perché una delibera assembleare in seconda convocazione possa dirsi validamente approvata: ossia che debba ottenere il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti all'assemblea e che la somma dei millesimi di tale maggioranza rappresenti almeno un terzo del valore complessivo dell'edificio. Ne consegue che il mancato avveramento di una delle due condizioni
(se vota a favore la maggioranza dei presenti ma la somma dei loro millesimi non rappresenta almeno un terzo del valore complessivo dell'immobile, ovvero vota favorevolmente un numero di condomini che non costituisce la maggioranza dei presenti) determina la non approvazione della delibera.
Nel caso di specie, l'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 7.2.2023 risulta validamente costituita in quanto, per come risulta agli atti, hanno partecipato
23 condomini su 27, per un totale di 908,03 millesimi (v. verbale di assemblea, allegato all'atto di citazione).
Quanto al raggiungimento del quorum deliberativo sul primo punto all'ordine del giorno (ossia “discussione dei bilanci 2017-2021 inviati dalla commissione ed eventuale approvazione”), sempre dalla lettura del verbale di assemblea in atti risulta che su n. 23 condomini partecipanti, n. 11 condomini hanno approvato “i bilanci consuntivi consegnati dalla commissione dal 1.5.2017 al 31.12.2021, a maggioranza soprattutto la metodologia utilizzata, con la richiesta della sola verifica delle somme algebriche da parte dell'amministratore” e, in particolare: (53,05 Pt_5 millesimi), (39,53 millesimi), per delega (50,25 millesimi), Fleet Per_1 Parte_6
Ventura s.r.l. (13,91 millesimi), (258,60 millesimi), Parte_7 [...]
(24,55 millesimi), (2,10 millesimi), per Parte_8 Parte_9 Per_2 delega (24,87 millesimi), per delega (21,79 millesimi), (38,56 Pt_10 Pt_11 millesimi) e (21,54 millesimi). Pt_12
Addizionando i millesimi di ciascun condomino che risulta essersi espresso favorevolmente sul primo punto all'ordine del giorno, risulta un totale di 548,75 millesimi, sebbene nel verbale di assemblea sia indicata la superiore soglia di 563,98 millesimi.
A giustificazione di tale discordanza, il assume che in fase di votazione CP_1 sarebbe stato commesso un mero errore materiale, consistente nella omessa indicazione degli ulteriori voti favorevoli espressi dal condomino , che Pt_13 avrebbe votato in rappresentanza di due differenti unità immobiliari (la sua e quella del germano , per delega); sicché, conteggiando anche tali voti – non Per_3 riportati in verbale per errore – si giungerebbe alla soglia di 563,98 millesimi.
La deduzione del non è rilevante. CP_1 Ciò perché, innanzitutto, pur conteggiando i millesimi dei condomini , Pt_13
e non si giunge comunque al risultato di 563,98 millesimi Per_3 Per_4 riportato nel verbale di assemblea ma alla diversa soglia di 580,54 millesimi, in quanto rappresenta 29,27 millesimi e 2,52 Parte_14 Parte_15 millesimi (sicché 548,75 millesimi + 29,27 millesimi + 2,52 millesimi = 580,54 millesimi); ad ogni modo i voti favorevoli sono di 11 condomini e non della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, pari a 12 (non vi sono elementi probatori che inducono ad affermare che l'errore abbia certamente riguardato l'omessa indicazione di voti favorevolmente espressi e non, invece, il calcolo algebrico dei millesimi rappresentati dagli effettivi votanti).
Pertanto, non può dirsi raggiunto il quorum deliberativo ai sensi dell'art. 1136, comma 3, c.p.c., risultando la deliberazione approvata da un numero di condomini che non costituisce la maggioranza dei partecipanti all'assemblea.
L'accoglimento del primo motivo di doglianza rende superflua l'indagine sugli ulteriori motivi di impugnazione pure formulati dalla parte attrice.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 1137 c.c. deve disporsi l'annullamento della delibera del 7.2.2023 poiché approvata dall'assemblea condominiale del in difetto di quorum deliberativo. Controparte_1
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte convenuta alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, così come modificati dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n.147, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile, ridotti della metà ed esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore indeterminabile della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. annulla la delibera approvata dall'assemblea condominiale del
in data 7.2.2023; Controparte_1
2. condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2
e , delle spese di lite, che si liquidano in Parte_3 Parte_4 complessivi € 2.243,50 di cui € 1.698,50 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola, 29.07.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)