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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9499/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
Parte_1
nato a [...] -SP (Brasile) il 14.09.1974 in proprio e unitamente a nata a [...] Parte_2
José do Rio Preto -SP (Brasile) il 25.06.2008, entrambi in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche nell'interesse dei figli minori
Persona_1
nata a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 25.06.2008 e
Parte_3
nata a [...] -MT (Brasile) il 28.03.2013;
Controparte_1
nato a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 10.10.1981 in proprio e unitamente a Controparte_2
, nata a [...] -SP (Brasile) il 04.07.1980, entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale, anche nell'interesse della figlia minore
Persona_2
nata a [...] -MT (Brasile) il 17.02.2012;
Parte_4
nata a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 19.12.1957
Parte_5
nata a [...] -SP (Brasile) il 14.03.1976;
Controparte_3 nato a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 03.02.1971 in proprio e unitamente a Controparte_4
, nata a [...] -SP (Brasile) il 02.10.1983, entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale anche nell'interesse dei figli minori;
CP_5 Controparte_4
nato a [...] -SP (Brasile) il 11.10.2007 e
Parte_6
nato a [...] -SP (Brasile) il 09.10.2011;
tutti rappresentati dall'Avv. Jacopo Mauri del Foro di Milano
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, hanno adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]; ad integrazione della domanda, Persona_3
i ricorrenti deducevano che si era unito in matrimonio con , Persona_3 Controparte_7 anch'essa italiana, nel Comune di Maserada (TV) e che la coppia emigrava in Brasile, ove il 12.02.1899 nella città di Nova Granada -SP (Brasile), nasceva il figlio , il quale a sua volta generava dei figli, Persona_4 dando luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nei documenti allegato alle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 23.4.2025.
Esplicitata la linea di discendenza, i ricorrenti precisavano che è deceduto in Brasile senza Persona_3 mai avere acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, che quindi veniva trasmessa, jure sanguinis, al figlio , che a sua volta l'ha Per_4 trasmessa ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti;
precisavano, inoltre, di avere inviato la richiesta di appuntamento presso il consolato competente di San Paolo, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, prima a causa dell'annullamento di precedenti appuntamenti nel periodo dell'emergenza pandemica e, in seguito, a causa dello stato di impasse in cui versa il predetto, con conseguente incertezza in Parte_7 ordine alla definizione della domanda, circostanza che li ha indotti a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. Controparte_6
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Ciò premesso si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza
è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale
Legge 91/1992 e della precedente n. 123/1983, che espressamente riconoscono la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda a tale riguardo che la Corte Costituzionale, con pronuncia n.
87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla moglie la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge
555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno prodotto, come doc. 1, il certificato di battesimo di , che può sostituire la “certificazione” di nascita Persona_3 risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale” divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1851. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del
Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che Persona_3 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della Persona_3 sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio , era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure Per_4 Persona_3 sanguinis al predetto figlio e questi, a sua volta, ai propri discendenti, anche se questi ultimi hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_6 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il Controparte_6 riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di utilizzare la via consolare, nonché dimostrato che la situazione in cui versa il Consolato Generale d'Italia di
San Paolo prevede un tempo di attesa di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9499/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
Parte_1
nato a [...] -SP (Brasile) il 14.09.1974 in proprio e unitamente a nata a [...] Parte_2
José do Rio Preto -SP (Brasile) il 25.06.2008, entrambi in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche nell'interesse dei figli minori
Persona_1
nata a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 25.06.2008 e
Parte_3
nata a [...] -MT (Brasile) il 28.03.2013;
Controparte_1
nato a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 10.10.1981 in proprio e unitamente a Controparte_2
, nata a [...] -SP (Brasile) il 04.07.1980, entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale, anche nell'interesse della figlia minore
Persona_2
nata a [...] -MT (Brasile) il 17.02.2012;
Parte_4
nata a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 19.12.1957
Parte_5
nata a [...] -SP (Brasile) il 14.03.1976;
Controparte_3 nato a [...]é do Rio Preto -SP (Brasile) il 03.02.1971 in proprio e unitamente a Controparte_4
, nata a [...] -SP (Brasile) il 02.10.1983, entrambi in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale anche nell'interesse dei figli minori;
CP_5 Controparte_4
nato a [...] -SP (Brasile) il 11.10.2007 e
Parte_6
nato a [...] -SP (Brasile) il 09.10.2011;
tutti rappresentati dall'Avv. Jacopo Mauri del Foro di Milano
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, hanno adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]; ad integrazione della domanda, Persona_3
i ricorrenti deducevano che si era unito in matrimonio con , Persona_3 Controparte_7 anch'essa italiana, nel Comune di Maserada (TV) e che la coppia emigrava in Brasile, ove il 12.02.1899 nella città di Nova Granada -SP (Brasile), nasceva il figlio , il quale a sua volta generava dei figli, Persona_4 dando luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nei documenti allegato alle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 23.4.2025.
Esplicitata la linea di discendenza, i ricorrenti precisavano che è deceduto in Brasile senza Persona_3 mai avere acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, che quindi veniva trasmessa, jure sanguinis, al figlio , che a sua volta l'ha Per_4 trasmessa ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti;
precisavano, inoltre, di avere inviato la richiesta di appuntamento presso il consolato competente di San Paolo, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, prima a causa dell'annullamento di precedenti appuntamenti nel periodo dell'emergenza pandemica e, in seguito, a causa dello stato di impasse in cui versa il predetto, con conseguente incertezza in Parte_7 ordine alla definizione della domanda, circostanza che li ha indotti a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. Controparte_6
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Ciò premesso si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza
è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale
Legge 91/1992 e della precedente n. 123/1983, che espressamente riconoscono la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda a tale riguardo che la Corte Costituzionale, con pronuncia n.
87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla moglie la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge
555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno prodotto, come doc. 1, il certificato di battesimo di , che può sostituire la “certificazione” di nascita Persona_3 risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale” divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1851. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del
Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che Persona_3 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della Persona_3 sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio , era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure Per_4 Persona_3 sanguinis al predetto figlio e questi, a sua volta, ai propri discendenti, anche se questi ultimi hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_6 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il Controparte_6 riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di utilizzare la via consolare, nonché dimostrato che la situazione in cui versa il Consolato Generale d'Italia di
San Paolo prevede un tempo di attesa di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini