Articolo 1 della Legge 9 aprile 1952, n. 401
Articolo 2
Versione
4 maggio 1952
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1951, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 , e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323 .
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 4 maggio 1952