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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1470/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del dott. Carmine Di Fulvio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1470/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione del giudice monocratico penale del Tribunale di Pescara, emesso in suo favore in data 9.5.2024 per l'attività svolta quale difensore d'ufficio in favore di nel Controparte_2
procedimento penale n. 3382/18 R.G.N.R. - n. 3267/19 RG TRIB nonché per quella posta in essere per il vano tentativo di soddisfacimento del credito professionale maturato nel processo penale.
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente lamentava l'erronea liquidazione, in € 273,00, delle competenze per la procedura di formazione del titolo esecutivo e per quelle relative alla necessaria attività successiva, con particolare riferimento alla richiesta di pignoramento mobiliare. Nello specifico parte ricorrente deduceva che, in riferimento al compenso maturato nel procedimento penale, il Giudice operava una decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, liquidando € 960,00 oltre rimb. forf.
15% e accessori di legge, a cui la ricorrente non si opponeva, ma che nella determinazione del valore della causa civile il Giudice erroneamente prendeva a parametro la sola somma di € 960,00 a cui però doveva essere sommato il rimborso forfettario del 15% (pari ad € 144,00) ed il CAP al 4% (pari ad €
44,16) così per un totale di € 1.148,16, quale effettivo valore di causa da dover prendere come riferimento per la determinazione dei compensi da liquidare per l'attività svolta per la formazione del titolo esecutivo (passandosi allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00); lo stesso avveniva con riferimento alla determinazione delle competenze relative alla richiesta di pignoramento mobiliare.
I convenuti sono rimasti contumaci.
…………….
Il ricorso è fondato e merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
Ed invero ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014 all'avvocato deve essere liquidato, oltre al compenso per la prestazione professionale anche il rimborso forfettario che viene determinato di regola nella misura del 15% da calcolarsi sulla somma spettante a titolo di compenso. All'avvocato poi va riconosciuta a titolo di C.A.P. la quota del 4% dei compensi, comprensivi del citato rimborso forfetario.
Di conseguenza, partendo dal compenso base di € 960,00, liquidato per l'attività difensiva svolta in sede penale, ed aggiungendo il rimborso forfettario al 15% ed il CAP al 4%, si ottiene il totale di €
1.148,16 che costituisce il valore di causa da prendere come riferimento per il calcolo delle competenze per l'attività di recupero del credito.
Ciò precisato, le competenze per l'attività svolta per la procedura di formazione del titolo esecutivo devono essere liquidate, come chiesto dalla ricorrente, nella misura di € 436,00, in conformità ai pagina 2 di 4 parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause dinanzi al Giudice di Pace comprensiva della fase di studio, introduttiva e decisoria.
Le competenze per la fase relativa all'esecuzione mobiliare devono essere liquidate, come chiesto dalla ricorrente, in € 184,00, in conformità ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per la sola fase di studio.
Parte ricorrente non si è, invece, opposta alla liquidazione di € 71,00 a titolo di compenso relativo all'atto di precetto.
Pertanto, il ricorso va integralmente accolto, con conseguente condanna del Controparte_1
(non essendo imputabile all'altra parte resistente contumace l'erronea liquidazione dei compensi in discussione) al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in misura minima per le attività difensive compiute (fase di studio, introduttiva e decisoria) tenendo conto dell'effettivo valore della controversia (€ 418,00 oltre accessori, pari alla somma riconosciuta al ricorrente in più rispetto a quanto già liquidato).
P.Q.M.
Così provvede in accoglimento dell'opposizione:
1) a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal giudice del Tribunale Penale di
Pescara in data 9.5.2024 emesso in suo favore per l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
nel procedimento penale n. 3382/18 R.G.N.R. - n. 3267/19 RG TRIB nonché per CP_2
l'attività svolta per la formazione del titolo esecutivo e per l'attività di tentativo di recupero forzoso del credito maturato, liquida in favore dell'Avv. per tentativo di Parte_1
recupero del credito professionale la somma complessiva di € 691,00, anziché quella di €
273,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
2) condanna il a pagare in favore della ricorrente le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 232,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Pescara 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del dott. Carmine Di Fulvio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1470/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione del giudice monocratico penale del Tribunale di Pescara, emesso in suo favore in data 9.5.2024 per l'attività svolta quale difensore d'ufficio in favore di nel Controparte_2
procedimento penale n. 3382/18 R.G.N.R. - n. 3267/19 RG TRIB nonché per quella posta in essere per il vano tentativo di soddisfacimento del credito professionale maturato nel processo penale.
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente lamentava l'erronea liquidazione, in € 273,00, delle competenze per la procedura di formazione del titolo esecutivo e per quelle relative alla necessaria attività successiva, con particolare riferimento alla richiesta di pignoramento mobiliare. Nello specifico parte ricorrente deduceva che, in riferimento al compenso maturato nel procedimento penale, il Giudice operava una decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, liquidando € 960,00 oltre rimb. forf.
15% e accessori di legge, a cui la ricorrente non si opponeva, ma che nella determinazione del valore della causa civile il Giudice erroneamente prendeva a parametro la sola somma di € 960,00 a cui però doveva essere sommato il rimborso forfettario del 15% (pari ad € 144,00) ed il CAP al 4% (pari ad €
44,16) così per un totale di € 1.148,16, quale effettivo valore di causa da dover prendere come riferimento per la determinazione dei compensi da liquidare per l'attività svolta per la formazione del titolo esecutivo (passandosi allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00); lo stesso avveniva con riferimento alla determinazione delle competenze relative alla richiesta di pignoramento mobiliare.
I convenuti sono rimasti contumaci.
…………….
Il ricorso è fondato e merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
Ed invero ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014 all'avvocato deve essere liquidato, oltre al compenso per la prestazione professionale anche il rimborso forfettario che viene determinato di regola nella misura del 15% da calcolarsi sulla somma spettante a titolo di compenso. All'avvocato poi va riconosciuta a titolo di C.A.P. la quota del 4% dei compensi, comprensivi del citato rimborso forfetario.
Di conseguenza, partendo dal compenso base di € 960,00, liquidato per l'attività difensiva svolta in sede penale, ed aggiungendo il rimborso forfettario al 15% ed il CAP al 4%, si ottiene il totale di €
1.148,16 che costituisce il valore di causa da prendere come riferimento per il calcolo delle competenze per l'attività di recupero del credito.
Ciò precisato, le competenze per l'attività svolta per la procedura di formazione del titolo esecutivo devono essere liquidate, come chiesto dalla ricorrente, nella misura di € 436,00, in conformità ai pagina 2 di 4 parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause dinanzi al Giudice di Pace comprensiva della fase di studio, introduttiva e decisoria.
Le competenze per la fase relativa all'esecuzione mobiliare devono essere liquidate, come chiesto dalla ricorrente, in € 184,00, in conformità ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per la sola fase di studio.
Parte ricorrente non si è, invece, opposta alla liquidazione di € 71,00 a titolo di compenso relativo all'atto di precetto.
Pertanto, il ricorso va integralmente accolto, con conseguente condanna del Controparte_1
(non essendo imputabile all'altra parte resistente contumace l'erronea liquidazione dei compensi in discussione) al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in misura minima per le attività difensive compiute (fase di studio, introduttiva e decisoria) tenendo conto dell'effettivo valore della controversia (€ 418,00 oltre accessori, pari alla somma riconosciuta al ricorrente in più rispetto a quanto già liquidato).
P.Q.M.
Così provvede in accoglimento dell'opposizione:
1) a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal giudice del Tribunale Penale di
Pescara in data 9.5.2024 emesso in suo favore per l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
nel procedimento penale n. 3382/18 R.G.N.R. - n. 3267/19 RG TRIB nonché per CP_2
l'attività svolta per la formazione del titolo esecutivo e per l'attività di tentativo di recupero forzoso del credito maturato, liquida in favore dell'Avv. per tentativo di Parte_1
recupero del credito professionale la somma complessiva di € 691,00, anziché quella di €
273,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
2) condanna il a pagare in favore della ricorrente le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 232,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Pescara 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4