Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01500/2025REG.PROV.COLL.
N. 00413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presenteiti per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’11 settembre 2015 con cui il Dirigente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Sezione generale del Personale e della Formazione, ha decretato che l’infermità di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente non è dipendente da causa di servizio.
2. L’appellante, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, aveva fatto richiesta del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano cioè "-OMISSIS-+-OMISSIS-".
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato la sussistenza del nesso di causalità in quanto si tratta “ di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa.
Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali è acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effetti disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di ausa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando principi ormai pacifici in giurisprudenza su limiti del sindacato della discrezionalità tecnica.
Ha inoltre sottolineato come non sia sufficiente la possibile riconducibilità dell’infermità al servizio prestato dovendo riscontrarsi quanto meno un’efficacia concausale preponderante che può essere apprezzata solo in sede di Comitato di verifica che dispone delle diverse professionalità capaci di valutare ogni aspetto.
Il parere del Comitato può essere contestato solo mediante puntuali allegazioni che evidenzino, ancorché sotto il profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo ad esso attribuito.
Nel caso in esame il T.a.r. non ha rilevato dallo stato di servizio del richiedente lo svolgimento di mansioni di straordinario impegno tali da generare una situazione stressante che può essere quanto meno concausa di un infarto.
Venivano, infine, respinte le censure di natura procedimentale.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo censura il difetto di motivazione del parere espresso dal Comitato che si riduce all’espressione di clausole di stile con descrizione della patologia e delle cause organiche che la determinano senza dire nulla di significativo sulle possibili cause. Non vi è stata una completa ricognizione del servizio effettivamente svolto dall’odierno appellante nel corso della carriera professionale, condurrebbero ad escludere che una malattia tipicamente “da stress” quale l’infarto miocardico possa dipendere da causa di servizio. A tal fine veniva richiamata una consulenza di parte prodotta in primo grado.
4.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della contestazione circa l’erronea applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990; il Ministero avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, al fine di presentare le dovute osservazioni scritte e la natura vincolata del provvedimento non basta a sanare tale omissione anche perchè l’Amministrazione in casi particolari può esprimersi in senso diverso dal parere del Comitato.
4.3. Il terzo motivo contesta il mancato ricorso ad una consulenza tecnica finalizzata ad accertare l’esistenza o meno del nesso quanto meno concausale con determinazione delle categorie indicate nelle tabelle A o B allegate al d.P.R. 834/1981.
Diversamente operando l’appellante non ha strumenti per dimostrare la sussistenza del nesso causale in termini di alta probabilità scientifica e logico – razionale e comunque aveva depositato in primo grado una perizia medico-legale.
5. I Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il Comitato ha espresso un giudizio medico-legale sulle possibili cause dell’insorgere della malattia e non ha escluso che lo stress possa avere un’efficacia concausale nel verificarsi dell’infarto. Ha, però, escluso che le condizioni lavorative che hanno caratterizzato l’impiego dell’appellante abbiano determinato un stress tale da dover essere apprezzato sul piano dell’etiopatogenesi dell’infermità.
Era onere del richiedente indicare le condizioni di svolgimento gravoso dei propri compiti così da consentire al Comitato una valutazione del loro eventuale contributo causale all’emergere della patologia.
Dalla memoria dell’Amministrazione si ricava un quadro di assoluta ordinarietà delle mansioni svolte dall’appellante che nella documentazione richiama condizioni stressanti che caratterizzerebbero tutti gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria quasi a sostenere che lo svolgimento delle funzioni specifiche dell’Amministrazione in cui è inserito, siano di per sé fonte di stress che si riverbererebbe sulle condizioni di salute.
La prova della gravosità delle mansioni svolte deve essere puntualmente fornita dal richiedente in maniera tale da poterne contestare la mancata valutazione da parte del Comitato, ma non può essere addotta successivamente per poter contestare gli esiti del giudizio espresso dal Comitato. E’ noto in proposito che la giurisprudenza, condivisibilmente, ha già avuto modo di osservare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
Nel caso di specie l’appellante ha, però, fatto riferimento a circostanze che, secondo il Collegio, non possono considerarsi di natura straordinaria, ovvero non risultano documentate.
La statuizione di prime cure sembra corretta.
6.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente anche perché presentano quanto meno un aspetto contraddittorio.
Il secondo motivo lamenta il mancato invio del preavviso di rigetto che non ha consentito di presentare le osservazioni scritte allo scopo di modificare l’esito del procedimento, mentre il terzo motivo si lamenta del mancato svolgimento di una consulenza tecnica che sola poteva giungere a conclusioni diverse da quelle del Comitato poiché l’appellante non avrebbe strumenti per dimostrare la sussistenza del nesso causale del servizio prestato rispetto all’insorgere della malattia.
Le affermazioni a corredo del terzo motivo dimostrano l’ininfluenza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Quanto, invece, al mancato ricorso ad una consulenza tecnica, va osservato come il giudice può ricorrere a tale strumento quando gli elementi forniti dalle parti presentino dei livelli di incertezza che inducono ad un approfondimento; se si ricorresse con facilità a questo mezzo di valutazione della prova fondata su elementi tecnici si finirebbe per affidare al consulente il giudizio medico-legale che la legge affida al Comitato tanto è vero che anche l’Amministrazione, laddove non ritenga di condividere il suo giudizio, può solo richiederne il riesame ma non affidare ad un organo terzo la valutazione circa la sussistenza o messo del nesso causale tra la patologia riscontrata e lo svolgimento del servizio.
Stante gli approdi della consolidata giurisprudenza (dalla quale il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi) secondo cui - "il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);
- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
E tenuto conto del costante approdo a tenore del quale "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit. ) la consulenza tecnica potrebbe disporsi solo laddove per l’assoluta assenza persuasiva delle conclusioni raggiunte, o per la contraddittorietà/abnormità delle stesse, si ricadesse in un vizio (abnormità) che, però, certamente non sussiste nel caso in esame.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere le spese della presente fase di giudizio ai Ministeri appellati che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.