Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1978, n. 3767
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Sentenza 26 luglio 1978

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Il fatto che un imprenditore abbia versato, in favore di alcuni lavoratori, i contributi ENPALS per l'Assicurazione invalidita, vecchiaia e superstiti, non e sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed il conseguente Obbligo dello stesso imprenditore di versare i contributi INPS per le cosiddette gestioni minori (tubercolosi, disoccupazione, ENAOLI, ecc), poiche il pagamento dei contributi ENPALS ben puo essere stato effettuato per errore. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stato qualificato come contratto d'opera, con la conseguente insussistenza dell'Obbligo di versamento dei contributi INPS, quello intercorso tra il gestore di un locale notturno ed alcuni suonatori d'orchestra, ingaggiati di volta in volta ed esibitisi per brevi periodi di tempo, tenuti ad un'obbligazione di risultato e retribuiti mediante corresponsione di una somma all'intero complesso).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1978, n. 3767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3767
    Data del deposito : 26 luglio 1978

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