Art. 5. (Personale della cooperazione
allo sviluppo) 1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 19954.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236 , e conformemente al disposto di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 . A tal fine il termine per bandire il concorso e' fissato al 30 novembre 1995.
Note all' art. 5:
- La legge n. 554/1988 contiene disposizioni in materia di pubblico impiego.
L'art. 7, comma 6, di tale legge autorizza le amministrazioni dello Stato a costituire rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore a un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due per progetti-obiettivo in determinati settori ivi elencati o da individuare con D.P.C.M.
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi".
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del D.L. n. 543/1993 (Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertiro, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".
- L' art. 4-bis del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, autorizza le pubbliche amministrazioni che utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, e a prorogare detti rapporti fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
allo sviluppo) 1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 19954.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236 , e conformemente al disposto di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 . A tal fine il termine per bandire il concorso e' fissato al 30 novembre 1995.
Note all' art. 5:
- La legge n. 554/1988 contiene disposizioni in materia di pubblico impiego.
L'art. 7, comma 6, di tale legge autorizza le amministrazioni dello Stato a costituire rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore a un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due per progetti-obiettivo in determinati settori ivi elencati o da individuare con D.P.C.M.
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi".
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del D.L. n. 543/1993 (Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertiro, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".
- L' art. 4-bis del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, autorizza le pubbliche amministrazioni che utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, e a prorogare detti rapporti fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.