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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice alle ore 15:49, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2153 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) e (CF: Pt_2 C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Tinagli, C.F._3 presso il cui studio in Livorno (LI), via A. Diaz, n. 7, elettivamente domiciliano;
OPPONENTI
E
(CF: Controparte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante sig. P.IVA_1
, contumace;
Controparte_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025 parte opponente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 18.07.2024 e ritualmente notificato,
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024, con il quale veniva ingiunto agli stessi di pagare la somma di €27.375,00, maggiorata degli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €1300,00 per compensi, in €286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15
%, c.p.a. e iva se dovuta. In particolare, per quanto qui d'interesse, gli opponenti deducevano, in via preliminare e di rito, il difetto di competenza del Tribunale di Pisa, stante la presenza, nella scrittura privata del 21 luglio 2022 che parte opposta poneva a fondamento del ricorso per ingiunzione, di una clausola arbitrale.
2. non si Controparte_1 costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 16 gennaio 2025. Alla medesima udienza il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 30 gennaio 2025.
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione di incompetenza. Per giurisprudenza costante (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550), la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario. Tuttavia, qualora nel corso della successiva opposizione ad esso, parte opponente faccia valere, mediante eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata, la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale dovrà revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinnanzi agli arbitri (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594). La suddetta eccezione di compromesso in arbitrato, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 2775/99, Cass. 8309/90, Cass. 5181/89), deve ritenersi equiparabile, stante l'identità di ratio, all'eccezione di incompetenza territoriale a carattere relativo, perché in entrambe le ipotesi si è in presenza di una competenza derogabile su accordo delle parti. Di conseguenza, deve applicarsi, oltre alla previsione di cui all'art. 819-ter c.p.c., la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. Nel caso di specie, il ha fondato il ricorso per ingiunzione sulla CP_1 scrittura privata del 21 luglio 2022 (doc. 2 allegato all'atto di citazione), la quale, all'art. 35, contiene la clausola arbitrale secondo cui “Eventuali controversie in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto e comunque ogni altra che lo concerna saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri”. La controversia di cui è causa rientra nell'ambito di applicazione della suddetta clausola arbitrale, essendo una controversia in materia di “esecuzione” e
“inadempimento” del contratto di cui alla scrittura privata del 21 luglio 2022. Parte opponente ha tempestivamente e ritualmente sollevato, con il proprio atto di citazione in opposizione, l'eccezione di incompetenza, la quale, pertanto, può essere accolta. Di conseguenza, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024.
4. Vista la sentenza n. 223/2013 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, dell'art. 50 c.p.c. e visto il neo-introdotto art. 819-quater c.p.c., va assegnato un termine per la riassunzione del processo dinanzi al collegio arbitrale, allo scopo di consentire alla parte, che intenda avvalersene, di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, che nnon si è svolta e con riduzione al 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in oggetto, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pisa, spettando la competenza al collegio arbitrale da nominarsi secondo le modalità indicate dall'art. 35 della scrittura privata del 21 luglio 2022 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024 ;
2) assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
3) condanna Controparte_1
a corrispondere in favore di ,
[...] Parte_1
e il pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 di lite, che liquida in complessivi €1.698,50 ed € 286 per esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Giudice alle ore 15:49, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2153 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) e (CF: Pt_2 C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Tinagli, C.F._3 presso il cui studio in Livorno (LI), via A. Diaz, n. 7, elettivamente domiciliano;
OPPONENTI
E
(CF: Controparte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante sig. P.IVA_1
, contumace;
Controparte_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025 parte opponente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 18.07.2024 e ritualmente notificato,
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024, con il quale veniva ingiunto agli stessi di pagare la somma di €27.375,00, maggiorata degli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €1300,00 per compensi, in €286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15
%, c.p.a. e iva se dovuta. In particolare, per quanto qui d'interesse, gli opponenti deducevano, in via preliminare e di rito, il difetto di competenza del Tribunale di Pisa, stante la presenza, nella scrittura privata del 21 luglio 2022 che parte opposta poneva a fondamento del ricorso per ingiunzione, di una clausola arbitrale.
2. non si Controparte_1 costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 16 gennaio 2025. Alla medesima udienza il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 30 gennaio 2025.
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione di incompetenza. Per giurisprudenza costante (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550), la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario. Tuttavia, qualora nel corso della successiva opposizione ad esso, parte opponente faccia valere, mediante eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata, la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale dovrà revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinnanzi agli arbitri (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594). La suddetta eccezione di compromesso in arbitrato, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 2775/99, Cass. 8309/90, Cass. 5181/89), deve ritenersi equiparabile, stante l'identità di ratio, all'eccezione di incompetenza territoriale a carattere relativo, perché in entrambe le ipotesi si è in presenza di una competenza derogabile su accordo delle parti. Di conseguenza, deve applicarsi, oltre alla previsione di cui all'art. 819-ter c.p.c., la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. Nel caso di specie, il ha fondato il ricorso per ingiunzione sulla CP_1 scrittura privata del 21 luglio 2022 (doc. 2 allegato all'atto di citazione), la quale, all'art. 35, contiene la clausola arbitrale secondo cui “Eventuali controversie in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto e comunque ogni altra che lo concerna saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri”. La controversia di cui è causa rientra nell'ambito di applicazione della suddetta clausola arbitrale, essendo una controversia in materia di “esecuzione” e
“inadempimento” del contratto di cui alla scrittura privata del 21 luglio 2022. Parte opponente ha tempestivamente e ritualmente sollevato, con il proprio atto di citazione in opposizione, l'eccezione di incompetenza, la quale, pertanto, può essere accolta. Di conseguenza, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024.
4. Vista la sentenza n. 223/2013 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, dell'art. 50 c.p.c. e visto il neo-introdotto art. 819-quater c.p.c., va assegnato un termine per la riassunzione del processo dinanzi al collegio arbitrale, allo scopo di consentire alla parte, che intenda avvalersene, di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, che nnon si è svolta e con riduzione al 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in oggetto, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pisa, spettando la competenza al collegio arbitrale da nominarsi secondo le modalità indicate dall'art. 35 della scrittura privata del 21 luglio 2022 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.06.2024 ;
2) assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
3) condanna Controparte_1
a corrispondere in favore di ,
[...] Parte_1
e il pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 di lite, che liquida in complessivi €1.698,50 ed € 286 per esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri