Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 865/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 865/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANNA GIANNINI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLA DE Controparte_1 C.F._2
CESARE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5
Con ricorso presentato in data 19.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto tra le parti il 20.8.2015 nel Comune di Pescara alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.5.2024 nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Pescara, tra i sig.ri e , in data 20.08.2015 e trascritto come da estratto, con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
2) confermare l'assegnazione in favore della resistente dell'abitazione familiare, sita in Cappelle sul
Tavo (Pe), Via Dante, n. 25/A, affinché possa continuare a viverci unitamente alla GL;
Per_1
3) confermare tra i coniugi le statuizioni in termini di collocamento della GL;
nonché, quelle relative all'affido condiviso della minore e regolamentare il diritto di visita del padre, secondo Per_1
quanto statuito nella narrativa del presente atto, in termini di tempi e modalità di fruizione dei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di pagamento dell'importo pari al 50% delle rate del Pt_1
mutuo della casa coniugale, comprensivo di relative spese, in qualità di cointestatario, fino ad estinzione dello stesso;
5) disporre a carico del sig. in favore della GL , la corresponsione mensile di un Pt_1 Per_1
assegno, a titolo di mantenimento, pari al 30% del suo stipendio, ovvero, in subordine di un importo, comunque non inferiore ad € 396,00, da corrispondere fino a quando la stessa non raggiungerà la piena autosufficienza economica;
6) si opus est, confermare l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della Pt_1 sig.ra con funzione perequativa, dell'importo pari ad € 100,00, ovvero nella diversa misura CP_1
ritenuta di giustizia;
7) disporre che le spese straordinarie per la GL , come da Protocollo stabilito dal Per_1
Tribunale di Pescara, previamente concordate tra i coniugi, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che comunque, le spese urgenti ed indifferibili siano anticipate per l'intero da un genitore - anche senza previo consenso dell'altro - ed allo stesso rimborsate nella misura del 50%, previa presentazione di documentazione comprovante l'esborso;
pagina 2 di 5 8) confermare l'obbligo a carico del sig. ove non abbia nel frattempo provveduto, entro Pt_1
l'anno in corso, di effettuare a sue spese, il passaggio di proprietà del veicolo 500 L, tg. EX808KM, in favore della sig.ra ; Controparte_1
9) autorizzare i coniugi all'ottenimento del rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per essi e per la GL minore . Per_1
10) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori dovuti per legge del presente giudizio”.
All'udienza del 9.1.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate tra le parti e riportate nell'accordo depositato in data
7.1.2025:
“1) conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Cappelle sul Tavo, Via Dante, n.
25/A alla sig.ra che vi continuerà a coabitare con la GL nonché Controparte_1 Per_1
con , avuta da una precedente relazione;
Per_2
2) conferma dell'affido condiviso della GL con collocamento prevalente presso la Per_1 madre ed obbligo reciproco dei genitori di provvedere con continuità e costanza all'istruzione ed educazione della minore, adottando ogni decisione necessaria nell'interesse della stessa;
3) conferma del diritto di visita del sig. in due week-end alternati con la madre, in Parte_1 cui le bambine ed verranno consegnate fin dal sabato mattina all'altro genitore, Per_1 Per_2
direttamente nell'abitazione del “genitore ricevente”, presso il quale si tratterranno fino al lunedì mattina, dopo essere state accompagnate a scuola dallo stesso;
4) nella settimana in cui il padre non terrà le bambine ed presso di sé per il fine Per_1 Per_2
settimana, il sig. potrà prelevarle nei giorni concordati con la sig.ra Pt_1 CP_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici delle minori;
in ogni caso, tenendole presso di sé per l'intera notte fino al mattino seguente in cui le accompagnerà a scuola;
5) a prescindere dai weekend, permane la possibilità per il sig. di trattenersi con le Pt_1 bambine due volte la settimana, com'è solito fare, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
6) per quanto riguarda le festività, le stesse saranno regolate secondo le seguenti modalità:
, insieme alla LL , trascorrerà le intere giornate della Vigilia di Natale, Natale Per_1 Per_2
e Pasqua con la madre al fine di favorire i rapporti con le cuginette, nonni e bisnonni materni che sono soliti riunirsi in tali occasioni;
mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano e di TT con il padre. Il 31 dicembre, il primo gennaio, l'Epifania, il giorno di Ferragosto ed altre festività annuali pagina 3 di 5 diverse da quelle già specificate, oltre al giorno del compleanno, verranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni;
7) , insieme alla LL , trascorrerà le vacanze estive per 2 settimane con il Per_1 Per_2
padre e 2 settimane con la madre, i cui periodi saranno stabiliti dai genitori e comunicati tra loro al fine di permettere con congruo anticipo, l'organizzazione delle stesse;
8) il sig. qualora impedito per ragioni personali e/o lavorative all'esercizio del diritto di Pt_1
visita nei confronti della GL unitamente alla LL , nei giorni e periodi Per_1 Per_2
stabiliti, si impegna comunque a provvedere autonomamente al prelievo ed alla riconsegna delle stesse nel rispetto dei giorni e degli orari previsti, anche eventualmente avvalendosi di persone di sua fiducia, previa comunicazione alla madre ed al personale scolastico;
9) il sig. si impegna a garantire eguale trattamento alle bambine ed in Pt_1 Per_1 Per_2
termini di attenzione, accudimento, cura, educazione ed istruzione ad eccezione dell'obbligo di mantenimento che dovrà essere garantito unicamente nei confronti della GL;
Per_1
10) il sig. quale cointestatario dell'immobile adibito a casa familiare e del relativo Pt_1
contratto di mutuo, dovrà provvedere al pagamento della metà (50%) della rata del mutuo, relativa all'abitazione familiare in comproprietà, assegnata alla fino a diverso accordo;
CP_1
resta inteso che avendo il lasciato la casa coniugale nel novembre 2021 ogni utenza e/o Pt_1
debito resta a carico della CP_1
11) il sig. provvederà al pagamento - entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1 bonifico bancario - dell'assegno di mantenimento in favore della GL per l'importo pari Per_1 ad € 296,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ciò avverrà fino all'autosufficienza economica della GL Per_1
12) per quanto riguarda le spese straordinarie per , le stesse saranno sostenute Per_1
interamente da entrambi i genitori che contribuiranno ciascuno nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo stabilito dal Tribunale di Pescara;
13) la sig.ra rinuncia alla sua quota di assegno unico relativo alla GL Controparte_1
in favore del padre .”. Per_1 Parte_1
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara del 03.02.2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
pagina 4 di 5 Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi agli interessi delle figlie minori e non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti il 20 agosto 2015 in Pescara e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 19, parte II, serie C, anno 2015;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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