Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 31/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/04/2025
All'udienza del 03/04/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
31/2023 R.G. promossa da:
, NATO A SCIACCA (AG) IL 02/05/1970, C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MONTALBANO GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MONTALBANO ACCURSIO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. MONTALBANO GIUSEPPE per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. MONTALBANO ACCURSIO, per parte resistente IN Controparte_1
PERSONA LEGALE RAPP. P.T.
L'Avv. MONTALBANO GIUSEPPE conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. MONTALBANO ACCURSIO conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 03/04/2025
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
31/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/04/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 31/2023 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SCIACCA (AG) IL 02/05/1970, C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MONTALBANO GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MONTALBANO ACCURSIO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n° 252/2022 – n° 876/2022 R.G., reso in data 29.11.2022 e notificato in data
05.12.2022, con il quale nei confronti dello stesso veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.177,39, oltre spese legali ivi liquidate.
A sostegno della spiegata opposizione la insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria per inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile stante che con il titolo sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo, costituito dalla sentenza n° 1071/2022 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, non v'era statuito alcun obbligo restitutorio delle somme legittimamente precettate ed incassate in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado resa da questo Tribunale di Sciacca.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine del riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità per la detenzione senza titolo del bene oggetto del risolto contratto di locazione,
e ciò a decorrere dalla data dell'offerta reale fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'intero assunto difensivo di parte opponente, sia in relazione alla principale domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto che in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnato il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex D. Lgs.
28/2010, stante l'esito negativo dello stesso, il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti nonché per il tramite di consulenza tecnico- contabile d'ufficio.
Indi, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza, ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Va innanzitutto evidenziato come nel procedimento di opposizione avverso un decreto ingiuntivo, parte opponente assurge a resistente sostanziale nonostante rivesta la formale parte ricorrente.
Sullo stesso, pertanto, grava il relativo onere probatorio di dimostrare l'intervenuta sussistenza di un fatto estintivo e/o modificato del diritto rivendicato in ingiunzione. Allorché, invece, abbia a spiegare domanda riconvenzionale (come avvenuto nel caso di specie) sulla stessa parte (al pari dell'opposto resistente) grava l'onere probatorio di fornire la prova del proprio diritto oggetto della spiegata domanda riconvenzionale.
Di contro, parte resistente formale assurge a parte ricorrente sostanziale sul quale, viceversa, grava il relativo onere di fornire la prova della sussistenza del diritto rivendicato per il tramite del procedimento monitorio.
Orbene, quanto rivendicato in monitorio dalla società resistente/opposta CP_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., trova fondamento e, quindi, dimostrazione
[...] documentale in seno alla sentenza n° 1071/2022, resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 21.06.2022 a definizione del procedimento n° 826/2020 R.G. App., allorché ha parzialmente riformato la sentenza n° 98/2020 nella parte in cui non era stata specificata, quale data di rilascio dell'immobile oggetto della locazione, il momento dell'offerta reale del
30.08.2019, fino alla quale sussisteva l'obbligo della società odierna resistente di corrispondere il canone di locazione concordato in contratto.
Nel premettere ed evidenziare che dagli atti del presente procedimento non emerge il motivo sottostante alla dichiarata offerta reale di rilascio immobile del 30.08.2019 (stante che essa non ha fatto seguito alla statuizione della sentenza di primo grado né ad una precedente ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.; né ancora emerge che vi sia stata la preliminare manifestazione di volontà di recesso anticipato dal contratto di locazione), stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n° 1071/2022 (debitamente documentato dalla odierna parte resistente) non può che farsi riferimento a tale ultimo titolo per determinare il diritto della parte resistente/opposta di ottenere quanto corrisposto, forzosamente e/o volontariamente, in conseguenza dell'esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, poi in parte riformata.
Per come ben evidenziato in seno agli scritti difensivi di ambedue le parti, in forza dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza, totale o parziale che sia, ha effetto sulle parti da essa dipendenti e si estende ai provvedimenti e agli atti dipendenti.
Il distinguo surriportato (c.d. effetto espansivo interno per quanto riguarda le parti della sentenza dipendenti dalla riforma, ovvero effetto espansivo esterno in relazione ai provvedimenti e agli atti dipendenti) costituisce il presupposto per far sì che la parte processuale in favore della quale è intervenuta la riforma possa, allorché non espressamente chiesto in sede di gravame, rivendicare – mediante autonomo giudizio di merito o in monitorio – la ripetizione di quanto corrisposto in forza della sentenza riformata.
Ciò è insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione che ha così sancito:
“L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., travolge gli effetti anche esecutivi” (Cass. 31443/2024); e parimenti ha così sancito: “Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art.
336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio” (Cass. 30389/2019).
Consegue, allora, che le somme di cui si accerta la non debenza in forza della riformata sentenza, devono essere restituite alla parte che, in caso di non volontaria esecuzione, può ripetere le stesse mediante apposito ulteriore giudizio di merito o monitorio, come nel caso di specie per cui oggi è sentenza.
E' invece sul quantum da restituire che deve essere espletata la verifica sull'effettiva debenza in ordine a quanto chiesto in ripetizione.
Come già detto, i canoni di locazione dovuti (giusto quanto statuito dalla Corte d'Appello ed a prescindere dal motivo – reale o supposto - sotteso alla spiegata offerta reale del
30.08.2019) sono quelli dovuti fino al momento dell'offerta reale precitata.
Emerge dall'esame dell'originario titolo esecutivo e dal pedissequo atto di precetto, che la società resistente non ha bonariamente e volontariamente adempiuto allo statuito della sentenza di primo grado e che, pertanto, l'odierna parte opponente ha dovuto notificare il relativo atto di precetto con diritto al pagamento del canone di locazione a decorrere dal mese di aprile 2019.
Atto di precetto cui ha fatto seguito la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n°
173/2020 R.G. Esec., definita per il tramite dell'ordinanza di assegnazione delle somme resa il 05.03.2021.
Seppur in conseguenza della riforma parziale della sentenza di primo grado, e quindi dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 comma 2 c.p.c., l'odierna parte processuale è in dovere di restituire le somme indebitamente introitate, è indubbio il fatto che le competenze professionali di cui all'atto di precetto e le spese liquidate dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione somme, non possono andare restituite, né può pretendersi la ripetizione giacché, ancorché in via parziale, la parte aveva (e continua ad avere) il titolo per precettare e quindi agire per il recupero coattivo del proprio credito.
Va da sé, quindi, che l'unica somma di cui la società opposta poteva pretendere la ripetizione all'esito della riforma parziale del titolo esecutivo è data dai canoni intimati a decorrere dal mese di settembre 2019 per complessivi € 18.000,00, per come accertato dal
C.T.U. in seno alla propria relazione peritale.
A tale somma, vanno aggiunti gli importi di cui all'atto di precetto ulteriormente notificato per
€ 590,94, € 196,98 quale differenza per l'atto di precetto del 28.05.2020, nonché € 389,78 quale differenza tra le spese legali liquidate in primo grado e riliquidate per il tramite della sentenza di appello.
Complessivamente, pertanto, la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 aveva il diritto di chiedere la ripetizione della somma indebitamente corrisposta per €
19.177,70.
In forza della motivazione addotta dalla Corte d'Appello a sostegno della riforma della sentenza di primo grado, per cui non “Il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene allorché il conduttore abbia arrecato allo stesso gravi danni o vi abbia compiuto innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e alle condizioni delle parti (Cass. 39179/2021). Sulla base di tale principio, nel caso specifico, a fronte della prova documentale dell'offerta formale di restituzione dell'immobile locato, era onere del locatore dedurre specificamente e poi offrire la prova della fondatezza dei motivi del suo rifiuto di accettare la consegna del bene. In mancanza, la pretesa di Parte_1 di ottenere il pagamento dei canoni anche dopo l'offerta di restituzione del bene e per tutto il tempo discrezionalmente da lui frapposto alla materiale accettazione delle chiavi dell'immobile non ha fondamento”, per come statuito con la predetta sentenza passata in cosa giudicata, deve divenirsi al rigetto della spiegata domanda riconvenzionale avente ad oggetto la rivendicazione del pagamento dell'indennità per detenzione sine titulo, posto che il ritardo nella restituzione dell'immobile oggetto della locazione sarebbe stato imputabile allo stesso attore/opponente Parte_1
L'esito del presente procedimento e le motivazioni surriportate, costituiscono giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ACCOGLIE l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_1
252/2022 – n° 876/2022 R.G., reso in data 29.11.2022 e notificato in data 05.12.2022;
- REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 252/2022 – n° 876/2022 R.G., reso in data
29.11.2022 e notificato in data 05.12.2022;
- DICHIARA il diritto della in persona del suo l.r.p.t., alla Controparte_1 ripetizione, nei confronti dell'opponente della somma di € 19.177,70; Parte_1
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, l'opponente alla ripetizione, in favore Parte_1 dell'opposta in persona del l.r.p.t., della somma di € Controparte_1 19.177,70, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi compreso l'onorario in favore del nominato C.T.U. liquidato come da separato decreto.
Sciacca, 03/04/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.