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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1045/2019 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 9,25, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per in sostituzione dell'Avv. Scaffidi Muta l'Avv. Rosaria Di Giorgio CP_1
Giannitto, la quale si riporta in atti reiterando altresì le istanze istruttorie;
in subordine chiede la decisione.
È presente per l'Avv. Russo Ciarro il quale si riporta alla propria Controparte_2 posizione processuale e precisa le conclusioni come da atti e verbali e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045/2019 R.G., tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta;
- parte attrice -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Russo Ciarro;
Pag. 1 di 5 - parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il er sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 C.C., o in Controparte_2
subordine ex art. 2043 C.C., al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito di un sinistro occorso in data 25.01.2013.
Sinistro che l'attrice ha così descritto in citazione:
1) In data 25.01.2013 alle ore 12:05 circa, la sig.ra transitava a piedi nel Comune Parte_1
di all'altezza dell'incrocio tra la Via Diaz e la Via Piemonte;
CP_2
2) nel corso della sua marcia l'attrice, a causa di un'aiuola non piantumata di circa 8-9 cm di profondità presente sul marciapiede all'altezza dell'incrocio con la via Piemonte, piena di acqua e priva di alcuna segnalazione, cadeva rovinosamente a terra;
3) nell'immediatezza la sig.ra veniva soccorsa dai sigg.ri e Pt_1 Persona_1 CP_3
, che si trovavano a passare sui luoghi, e veniva trasportata al Pronto Soccorso del
[...]
Presidio Ospedaliero di S.Agata Militello con diagnosi di “Frattura pluriframmentaria dell'estremo prossimale dell'omero sinistro” prognosi di 30 gg. e successivo ricovero per intervento chirurgico;
4) in data 28.01.2013 la sig.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico di Parte_1
“osteosintesi con placca e viti dell'omero sx” e dimessa il 29.01.2013 con prognosi di 30 gg.;
5) a seguito dei postumi l'attrice iniziava un lungo trattamento di fisiokinesiterapia, giuste indicazioni dell'Ospedale di S. Agata Militello e dell'ortopedico Dr. Per_2
Con comparsa del 04.11.2019 si è costituito in giudizio il Controparte_2 contestando la domanda attorea, sia in ordine all'an sia al quantum.
L'Ente Locale ha quindi chiesto il rigetto delle domande spiegate da con vittoria di CP_1
spese e compensi di lite.
In corso di causa è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice ed escussi come testimoni e . Testimone_1 Controparte_3 Persona_1
Pag. 2 di 5 Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
Il presente giudizio attiene ad un sinistro occorso in data 25.01.2013 all'interno del territorio del
Controparte_2
In domanda, ha narrato di essere caduta a terra, mentre camminava Parte_1
per strada, a causa di un'aiuola, non piantumata, piena di acqua e non segnalata, profonda circa 8 cm, presente sul marciapiede in prossimità dell'incrocio tra via Piemonte e Via Diaz, riportando la frattura dell'omero sinistro.
Il ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti, evidenziando che il sinistro è stato CP_2
denunciato a distanza di 30 giorni, con conseguente impossibilità per l'Ente Locale di effettuare nell'immediatezza le opportune verifiche.
Inquadrata in questi termini la vicenda, si rileva che in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle azioni ex art. 2051 C.C., all'attore compete provare l'esistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Sul punto si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito, rilevando che: “l'art. 2051 c.c., nel configurare una responsabilità di tipo oggettivo, non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre il custode, per andare esente da detta responsabilità, deve offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed assolutamente eccezionale rispetto al verificarsi dell'evento dal quale è derivato il danno.” (v. Corte appello Lecce sez. I, 10/06/2021,
n.698, fonte: Redazione Giuffrè 2021).
Ed ancora: “ai sensi dell'art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia per cui nel caso in cui questi non assolva in modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta
Pag. 3 di 5 dello stesso danneggiato” (v. Corte appello L'Aquila, 12/05/2020, n.677, fonte: Redazione Giuffrè
2020).
Orbene, nel caso in esame, l'odierna attrice, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha CP_ fornito alcuna prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico con la res di proprietà dell' convenuto e il danno, atteso che nessuno dei testimoni escussi in corso di causa ha confermato di aver visto l'attrice cadere a terra a causa di un'aiuola presente in Parte_1 corrispondenza dell'incrocio tra Via Piemonte e Via Diaz.
Il testimone ha infatti riferito di non aver assistito al sinistro, e precisato che, Controparte_3 quando ha soccorso l'attrice la stessa si trovava “all'incirca 10 metri più sopra, in via Principe di
Piemonte … ma nel punto in cui io l'ho soccorsa non ci sono aiuole, ci sono circa 8 metri prima, da dove l'ho trovata io”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla testimone mentre il testimone Persona_1
che ha redatto la relazione tecnica prodotta in giudizio dall'attrice, ha Testimone_1
precisato di aver effettuato i rilievi nel 2017, a distanza di quattro anni dal sinistro.
Alla luce di quanto testé detto, non avendo l'attrice, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, fornito la prova dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res di proprietà dell'Ente convenuto, la domanda attorea va rigettata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 26.000 a 52.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore del che si liquidano in 3.809,00 euro, oltre spese generali Controparte_2
(15%), cpa ed iva (se dovuti).
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA LA DOMANDA;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE Parte_1
PROCESSUALI IN FAVORE DEL CHE SI LIQUIDANO Controparte_2
Pag. 4 di 5 IN 3.809,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE
DOVUTI) COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Patti, lì 20 Maggio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5 di 5
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 9,25, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per in sostituzione dell'Avv. Scaffidi Muta l'Avv. Rosaria Di Giorgio CP_1
Giannitto, la quale si riporta in atti reiterando altresì le istanze istruttorie;
in subordine chiede la decisione.
È presente per l'Avv. Russo Ciarro il quale si riporta alla propria Controparte_2 posizione processuale e precisa le conclusioni come da atti e verbali e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045/2019 R.G., tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta;
- parte attrice -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Russo Ciarro;
Pag. 1 di 5 - parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il er sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 C.C., o in Controparte_2
subordine ex art. 2043 C.C., al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito di un sinistro occorso in data 25.01.2013.
Sinistro che l'attrice ha così descritto in citazione:
1) In data 25.01.2013 alle ore 12:05 circa, la sig.ra transitava a piedi nel Comune Parte_1
di all'altezza dell'incrocio tra la Via Diaz e la Via Piemonte;
CP_2
2) nel corso della sua marcia l'attrice, a causa di un'aiuola non piantumata di circa 8-9 cm di profondità presente sul marciapiede all'altezza dell'incrocio con la via Piemonte, piena di acqua e priva di alcuna segnalazione, cadeva rovinosamente a terra;
3) nell'immediatezza la sig.ra veniva soccorsa dai sigg.ri e Pt_1 Persona_1 CP_3
, che si trovavano a passare sui luoghi, e veniva trasportata al Pronto Soccorso del
[...]
Presidio Ospedaliero di S.Agata Militello con diagnosi di “Frattura pluriframmentaria dell'estremo prossimale dell'omero sinistro” prognosi di 30 gg. e successivo ricovero per intervento chirurgico;
4) in data 28.01.2013 la sig.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico di Parte_1
“osteosintesi con placca e viti dell'omero sx” e dimessa il 29.01.2013 con prognosi di 30 gg.;
5) a seguito dei postumi l'attrice iniziava un lungo trattamento di fisiokinesiterapia, giuste indicazioni dell'Ospedale di S. Agata Militello e dell'ortopedico Dr. Per_2
Con comparsa del 04.11.2019 si è costituito in giudizio il Controparte_2 contestando la domanda attorea, sia in ordine all'an sia al quantum.
L'Ente Locale ha quindi chiesto il rigetto delle domande spiegate da con vittoria di CP_1
spese e compensi di lite.
In corso di causa è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice ed escussi come testimoni e . Testimone_1 Controparte_3 Persona_1
Pag. 2 di 5 Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
Il presente giudizio attiene ad un sinistro occorso in data 25.01.2013 all'interno del territorio del
Controparte_2
In domanda, ha narrato di essere caduta a terra, mentre camminava Parte_1
per strada, a causa di un'aiuola, non piantumata, piena di acqua e non segnalata, profonda circa 8 cm, presente sul marciapiede in prossimità dell'incrocio tra via Piemonte e Via Diaz, riportando la frattura dell'omero sinistro.
Il ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti, evidenziando che il sinistro è stato CP_2
denunciato a distanza di 30 giorni, con conseguente impossibilità per l'Ente Locale di effettuare nell'immediatezza le opportune verifiche.
Inquadrata in questi termini la vicenda, si rileva che in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle azioni ex art. 2051 C.C., all'attore compete provare l'esistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Sul punto si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito, rilevando che: “l'art. 2051 c.c., nel configurare una responsabilità di tipo oggettivo, non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre il custode, per andare esente da detta responsabilità, deve offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed assolutamente eccezionale rispetto al verificarsi dell'evento dal quale è derivato il danno.” (v. Corte appello Lecce sez. I, 10/06/2021,
n.698, fonte: Redazione Giuffrè 2021).
Ed ancora: “ai sensi dell'art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia per cui nel caso in cui questi non assolva in modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta
Pag. 3 di 5 dello stesso danneggiato” (v. Corte appello L'Aquila, 12/05/2020, n.677, fonte: Redazione Giuffrè
2020).
Orbene, nel caso in esame, l'odierna attrice, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha CP_ fornito alcuna prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico con la res di proprietà dell' convenuto e il danno, atteso che nessuno dei testimoni escussi in corso di causa ha confermato di aver visto l'attrice cadere a terra a causa di un'aiuola presente in Parte_1 corrispondenza dell'incrocio tra Via Piemonte e Via Diaz.
Il testimone ha infatti riferito di non aver assistito al sinistro, e precisato che, Controparte_3 quando ha soccorso l'attrice la stessa si trovava “all'incirca 10 metri più sopra, in via Principe di
Piemonte … ma nel punto in cui io l'ho soccorsa non ci sono aiuole, ci sono circa 8 metri prima, da dove l'ho trovata io”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla testimone mentre il testimone Persona_1
che ha redatto la relazione tecnica prodotta in giudizio dall'attrice, ha Testimone_1
precisato di aver effettuato i rilievi nel 2017, a distanza di quattro anni dal sinistro.
Alla luce di quanto testé detto, non avendo l'attrice, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, fornito la prova dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res di proprietà dell'Ente convenuto, la domanda attorea va rigettata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 26.000 a 52.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore del che si liquidano in 3.809,00 euro, oltre spese generali Controparte_2
(15%), cpa ed iva (se dovuti).
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA LA DOMANDA;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE Parte_1
PROCESSUALI IN FAVORE DEL CHE SI LIQUIDANO Controparte_2
Pag. 4 di 5 IN 3.809,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE
DOVUTI) COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Patti, lì 20 Maggio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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