Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 7 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 18 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10003 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10003/2025REG.PROV.COLL.
N. 02686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2021, proposto da La IA Onlus Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 833/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. ER MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il 7.2.2016 La IA Onlus Società Cooperativa a r.l. ha notificato al Comune di Acerra ricorso con decreto ingiuntivo n. 2778/2016, emesso dal Tribunale di Nola, con cui il Comune di Acerra è stato ingiunto a pagare, in solido con il Comune di Casalnuovo di Napoli: “ a) la somma di € 359.375,68 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, da computarsi, per ciascuna fattura, dalla scadenza in essa indicata sino al soddisfo; b) l’ulteriore somma di € 23.526,37 a titolo di interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 sui pagamenti già ricevuti, come specificati in premessa, o della diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di interessi su detti pagamenti; c) oltre interessi come per legge dalla proposizione della presente domanda al soddisfo ”.
I pagamenti erano dovuti in favore della stessa IA Onlus, a fronte dei servizi di natura socio-assistenziale, resi dalla società in favore di persone non autosufficienti residenti entro l’Ambito Territoriale Sociale NA8.
2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 2778/2016, ha proposto opposizione il Comune di Casalnuovo di Napoli. Il Comune di Acerra, ritenendo di non aver alcuna legittimazione in merito, non ha proposto opposizione.
3. Con ricorso ex art. 114 co. 1 c.p.a., la IA Onlus ha adito il TAR Campania, per chiedere ed ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2778/2016, divenuto esecutivo, da parte del Comune di Acerra.
4. Il TAR con sentenza n. 827/2020, ha così statuito: ‘‘ pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Acerra di dare esecuzione al decreto ingiuntivo azionato, con conseguente condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto in ragione di ciò ancora dovutole. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessato quanto dovutole ’’.
5. Con decreto n. 187793 del 7.02.2020, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, ha nominato la dott.ssa Luigia Ascione, Commissario ad acta per l’esecuzione della suddetta sentenza n. 827/2020.
6. In data 20/10/2020, il Commissario ad acta ha formulato istanza di chiarimenti, tesa a conoscere ‘‘ se gli interessi dovuti a La IA Onlus Società Cooperativa a r.l., debbano essere calcolati con anatocismo oppure no ’’.
7. Il TAR adito, con ordinanza n. 833/2021 pubblicata il 9.02.2021, ha reso al Commissario ad acta i chiarimenti richiesti, così statuendo: ‘‘ ritenuto che all’obiettiva indeterminatezza della condanna recata dal D.I. ottemperando, per quanto concerne gli interessi anatocistici, non possa ovviarsi in questa sede nel senso prospettato dalla difesa della società creditrice, diversamente pervenendo questa A.G. ad una attività di precisazione ed integrazione del giudicato civile non consentita in sede esecutiva; (…) ritenuto conclusivamente che al quesito posto dal Commissario vada data risposta nel senso che non si debba procedere al pagamento degli interessi anatocistici ’’.
8. La cooperativa ha proposto appello, denunciando la contraddittorietà dell’ordinanza che, da un lato individua una “ obiettiva indeterminatezza della condanna recata dal D.I. ottemperando, per quanto concerne gli interessi anatocistici ”, ritenendo erroneamente di non dover prendere posizione su che cosa il decreto ingiuntivo abbia a tal proposito disposto, ma dall’altro prende invece posizione, scegliendo l’opzione ermeneutica secondo la quale il decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza non ha disposto il pagamento di detti interessi. Tale interpretazione, peraltro, si rivelerebbe erronea, in quanto il dispositivo del decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza sarebbe perfettamente simmetrico alle conclusioni del ricorso in accoglimento del quale è stato emesso e che espressamente chiede la condanna dell’Amministrazione a pagare anche gli interessi anatocistici.
9. Il Comune di Acerra si è costituito in giudizio, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in appello. Ciò perché quella del TAR sarebbe una pronuncia di mera precisazione delle modalità di esecuzione del decreto ingiuntivo, e come tale, priva di qualsivoglia contenuto decisorio.
In subordine, il Comune chiede comunque il rigetto dell’appello.
10. La Sezione, con ordinanza n. 1987 del 18.3.2022 ha, in primo luogo respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Al riguardo, ha osservato il Collegio che, secondo la giurisprudenza, le decisioni rese da un Tribunale Amministrativo onde fornire chiarimenti ai sensi degli artt. 112, co. 5, e 114, co. 7, c.p.a. sono appellabili tutte le volte che, indipendentemente dalla veste formale di sentenza o di ordinanza, abbiano contenuto decisorio. Infatti il giudice, dovendo curare che l’ottemperanza sia piena e completa, è chiamato a individuare in via interpretativa il contenuto di tutte le statuizioni del provvedimento giurisdizionale da eseguirsi, pur senza integrare la decisione civile, individuandone l’esatto contenuto con effetto precettivo. Ciò è avvenuto anche nella fattispecie in esame, nella quale il TAR ha statuito di non doversi procedere al pagamento degli interessi anatocistici, ponendo una prescrizione necessariamente appellabile (conformemente a quanto statuito con l’ordinanza della Sezione 23/10/2019, n. 7198, concernente un analogo appello).
Tuttavia, la Sezione ha ritenuto di dover sospendere il giudizio. Si è infatti osservato che la questione in esame si inserisce in un più ampio contenzioso fra le parti, posto che il Comune di Acerra ha proposto appello contro La IA per l’annullamento o la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 827/2020, resa dal TAR Campania, che costituisce il fondamento della pretesa azionata nella presente sede. Tale giudizio è stato sospeso dalla Sezione, avendo il Collegio ritenuto che, ai fini del decidere, assumesse rilievo dirimente la questione se il Comune di Casalnuovo, quale soggetto capofila e rappresentante legale del Piano di Zona nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fosse o meno l’unico legittimato ai fini dei rapporti con i terzi e quindi anche ai fini della opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, il giudizio in esame, come già quello relativo all’appello contro la sentenza n. 827/2020, è stato sospeso fino alla pronuncia del giudice civile sull’opposizione proposta dal Comune di Casalnuovo contro il decreto ingiuntivo n. 2778/2016.
11. Con istanza del 26 settembre 2025, il Comune di Acerra ha asserito di aver preso conoscenza, in data 28 maggio 2025, dell’emissione della sentenza del Tribunale di Nola n. 842/2025 (pubblicata il 17 marzo 2025), che ha definito il giudizio di opposizione promosso dal Comune di Casalnuovo di Napoli. Il Comune ha quindi chiesto la fissazione di una nuova udienza.
12. All’udienza camerale del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per il mancato rispetto del termine di riassunzione previsto dagli art. 80 e 87 c.p.a.
L’art. 80, comma 1, c.p.a., prevede che, in caso di sospensione del giudizio, debba essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. Si tratta di un termine perentorio ai fini della prosecuzione del giudizio, come ribadito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 22/03/2024, n. 4.
Nei giudizi di ottemperanza, tuttavia, tale termine è dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., riducendosi a quarantacinque giorni (Cons. Stato, Ad. Plen., ord. 15/10/2014, n. 28).
Nel caso di specie, dunque, il termine scadeva il 14 luglio 2025 e non è stato rispettato dal Comune, né tanto meno da parte dell’appellante (per il quale decorreva già dal 17 marzo 2025), che non ha presentato istanza di fissazione di udienza.
Del resto, la sentenza del Tribunale di Nola n. 842/2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo La IA dato atto dell’integrale soddisfazione del credito litigioso da parte del Comune di Acerra, dunque è evidente che l’appellante non aveva alcun interesse a coltivare il presente giudizio.
14. Nulla sulle spese, considerato che l’estinzione del giudizio dipende da inattività delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL OR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
ER MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MA | EL OR |
IL SEGRETARIO