Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ST IZ
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3033/2024, promossa con ricorso depositato il 13/06/2024 da:
1) Parte_1
Nato a BU IO (Va) il 20.03.1971
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Roberto Zibetti e Nico Parise
e
2) Parte_2
Nata a BU IO (Va) il 29.01.1978
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Barbara Zavaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GN ON (Va), in data
06.12.2014 (atto nr. 13 Parte I Serie C, registro degli atti di matrimonio del Comune di
GN ON) in regime di separazione dei beni
X separati con sentenza non definitiva n. 479/2024 pubblicata in data 11.07.2024
X con i seguenti figli minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.06.2024, richiedevano di potersi separare consensualmente ed ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. proporre contestualmente anche domanda di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in data 6 dicembre
2014 (atto n. 13 Parte I Serie C, registri degli atti di matrimonio del Comune di GN
ON).
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandolo presso la Pt_3 mamma, precisando che le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza del figlio verranno prese di comune accordo da entrambi nel suo esclusivo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.
Con riferimento alla scuola, si precisa che i genitori concordano che concluda Pt_3
l'intero ciclo di primaria con il metodo di istruzione parentale, già avviato, senza alcun esborso da parte del padre.
Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, a favorire il sereno svolgimento del rapporto con il figlio, consentendo a quest' ultimo di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I tempi di frequentazione padre/figlio saranno così regolamentati: fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con rientro presso la casa materna per le ore 19.45. In settimana, la fine di mantenere le abitudini di , il padre si Pt_3 impegna nelle giornate di Martedì e Giovedì a recuperarlo dalla scuola calcio e a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna per le ore 19.30/19.45. Tutti venerdì lo terrà con sé per la cena e il pernotto infrasettimanale, recuperandolo direttamente al termine dell'attività sportiva. Nel periodo estivo, in assenza di corsi, il padre potrà recuperare alla fine delle attività del campo estivo. Pt_3
Il tutto salvo diversi e migliori accordi e modifiche concordate tra i genitori in caso di impedimenti lavorativi e/o di studio.
Per le vacanze invernali il padre potrà tenere con sé a festività alternate salvo Pt_3 miglior accordi per periodi omogenei di una settimana (dal 23.12 al 31.12 – dal 1.1 al
6.1; con la precisazione che se il Natale è con la mamma sarà comunque Persona_1 con il papà e viceversa ) mentre per quelle estive il padre terrà con sé il figlio per
Pag. 2 di 4 almeno due settimane, indicativamente, sin d'ora nelle due settimane centrali di agosto, sempre che la madre riesca ad organizzare le proprie vacanze in altro periodo dell'estate e /o salvo lo stesso riesca ad organizzarsi in un differente periodo, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Sul punto, tuttavia, la decisione dovrà essere concordata tra i genitori di anno in anno entro il termine predetto.
4. Assegnare la casa coniugale - sita in GN ON (VA), alla via Martiri della Libertà
18 di proprietà esclusiva della signora e quanto la arreda alla stessa. Pt_4
5. Dichiarare che il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 concorso al mantenimento del figlio la somma totale di euro 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza ad un anno dalla pubblicazione della sentenza;
le spese straordinarie (come da protocollo Corte di Appello di Milano che si richiama integralmente e che costituisce parte integrante del presente atto) saranno poste suddivise al 50% tra i genitori.
6. Stabilire che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i coniugi.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per il figlio . Pt_3
8. Le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica.
9. Spese legali compensate.
10. I coniugi dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare
all'impugnazione dell'emananda sentenza. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU IO Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
06.12.2014, in GN ON (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di GN ON (anno 2014, atto n. 13, parte I, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 3 di 4 Così deciso in BU IO nella Camera di Consiglio del _____31.3.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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