Articolo 355 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 354Articolo 343
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31 dicembre 2019
Art. 355. Relazione al Parlamento 1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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