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Articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 197
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Legge 16 giugno 1998, n. 197
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 197
Versione
1 luglio 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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