Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.826 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA RE GR, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIALE DELLE VITTORIE, 113 BONITO presso lo studio dell'Avv.CARMINE MARIANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
I.N.A.I.L., SEDE DI AVELLINO, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/02/2024 RE GR conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver subito in data 15/06/2016 un infortunio sul lavoro a causa della esplosione di una condotta in polietilene ad altissima pressione riportando un politrauma da scoppio con vasta abrasione su gran parte della superficie corporea;
che l'INAIL, con provvedimento del 25/03/2017 riconosceva in via definitiva postumi del 12%; che in data 02/05/2023 inoltrava domanda di revisione per aggravamento, ottenendo il riconoscimento del 18%; che l'INAIL non aveva correttamente vlautato le patologie, dovendosi quantificare i postumi invalidanti nella misura almeno pari al 60%. i
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esiti cicatriziali determinanti discromie cutanee plurime al dorso, nella regione anteriore della coscia, alla radice del braccio destro leggermente retraenti e in regione anterolaterale del braccio destro (iatrogeni da rimozione di corpo estraneo); limitazione funzionale della spalla dx ai gradi estremi, lievissima ipoacusia neurosensoriale con Deep sulle alte frequenze ”. Il CTU evidenzia come i sanitari INAIL non abbiano tenuto in debito conto la patologia acustica alla luce degli esami audiometrici prodotti, pervenendo ad una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 50%, ovvero, tenuto conto del riconoscimento del 18%, di un ulteriore 32% a decorrere dalla valutazione INAIL del 25.8.2023. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 50%, nella misura di un ulteriore 32% a decorrere dalla valutazione INAIL del 25.8.2023 e fino alla presente sentenza, oltre interessi legali . Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da RE GR nei confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede:
2 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 50%, nella misura di un ulteriore 32% a decorrere dalla valutazione INAIL del 25.8.2023 e fino alla presente sentenza, oltre interessi legali . 2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessive €1.312 oltre rimborso forf. 15%, rimb. C.U. €43,00. I.V.A. e C.A.P., con distrazione, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu. Così deciso in Benevento il 02.04.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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