TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 4560/2018
TRIBUNALE DI SANTA MA AP VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. PATRIZIA PARISI;
Parte_1
- ricorrente
E rapp.to e difeso dagli Avv.ti Alessandra D'Uonnolo e Arturo Barbato;
CP_1
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2018 parte ricorrente deduceva di aver lavorato dal 25.7.2011 al 31.7.2017 alle dipendenze del sig. on mansioni di parrucchiera occupandosi di CP_1
pettinatura ad aria calda, permanenti, tinture e decolorazioni, meches, ondulazioni a ferro, messe in piega;
di aver osservato orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 con un'ora di pausa pranzo;
di aver goduto di soli dieci giorni di ferie l'anno, di aver percepito retribuzione mensile di euro 800,00 e domandava l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti concludendo per la condanna del resistente al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 78.994,76 a titolo di differenze retributive e TFR come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
in particolare deduceva che la sig.ra , in precedenza, era Pt_1
stata dipendente della sua ex moglie ed aveva acquisito clientela e di averle Parte_2
consentito di recarsi presso il suo salone a svolgere attività di parrucchiera in forma autonoma per cortesia ed amicizia;
escussi i testi ammessi, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note
1 scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2094 c.c. prevede che è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga “mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di indici presuntivi ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - (tra le tante Cass Civ 379 1999);
Nella fattispecie il sig non ha contestato il fatto che la SI.ra abbia svolto nel CP_1 Pt_1
periodo 2011-2017 mansioni di parrucchiera nel suo salone ed ha sostenuto che la ricorrente aveva svolto questa attività in autonomia;
Il convenuto deduceva, in particolare, che la signora si era occupata delle clienti che aveva Pt_1
acquisito nel periodo in cui era stata dipendente della sua ex moglie ( ) e di averle Parte_2
consentito di utilizzare i suoi locali ed attrezzature a titolo di cortesia e per amicizia (cfr memoria difensiva pag 4 e 9),
Il SI modificava, in parte, la propria linea difensiva all'udienza del 22.9.21 affermando CP_1
invece che la sig.ra gli corrispondeva un contributo economico per poter utilizzare i suoi Pt_1
locali e strumenti di lavoro “..preciso che svolgeva queste mansioni all'interno del salone solo per la sua clientela, cioè per le signore che gestiva autonomamente e per le quali io offrivo gli strumenti e il locale a fronte di un piccolo contributo che la ricorrente mi versava a fine giornata, di circa 100/150 euro per circa 1/2 volte a settimana” (cfr verbale del 22.9.21)
La teste ha confermato le deduzioni di cui al ricorso introduttivo di lite Testimone_1
circa la natura subordinata del rapporto di lavoro riferendo: di esser stata cliente del salone da prima del 2011 fino ad un paio di anni prima della data in cui rendeva dichiarazioni, di essere andata al salone in giorni diversi della settimana, di aver sempre visto la sig.ra occuparsi Pt_1
di shampoo e piega, di aver visto il sig impartirle direttive “preciso che a dare le direttive CP_1
era direttamente il SI.re il quale chiedeva alla ricorrente di fare questo o quel colore e CP_1
di procedere con questa o quella cliente”; la teste riferiva inoltre che nel periodo lavoravano nel
2 salone, oltre al sig ed alla SI.ra , anche altre due ragazze, e , i CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
cui nominativi corrispondono a quelli delle lavoratrici che lo stesso SI.re afferma di CP_1
aver impiegato nel proprio salone (cfr verbale del 22.9.21, memoria difensiva e produzione allegata) ;
Le dichiarazioni rese dalla teste , per la loro coerenza interna e per il riscontro con Tes_1
quanto affermato dallo stesso convenuto, sono apparse attendibili e prevalenti su quelle rese dalle testi e che hanno invece reso deposizioni generiche e confuse;
Tes_2 Tes_3
La sig.ra non ha infatti neanche chiarito quando avrebbe frequentato il salone del sig Tes_2
affermando, prima, di non frequentare più il salone da circa 9 anni “..sono circa 9 anni CP_1
che non lo frequento più, ma l'ho frequentato per 14 ann..i”, poi, di averlo frequentato nel periodo 2011 2017 “..Preciso che nel periodo 2011-2017 andavo una volta a settimana circa..” e poi di aver smesso la frequentazione dal 2012/2013 “..ho smesso di andare più o meno dal
2012/2013..” (cfr verbale del 25.5.22); la sig,ra ha invece reso dichiarazioni che sono Tes_3
apparse compiacenti ed inveritiere in quanto la teste, pur ricordando con precisione circostanze inerenti il rapporto di lavoro della sig.ra “La sig.ra aveva una postazione nel Pt_1 Pt_1
negozio di Sbordone e se qualcuno voleva farsi tagliare i capelli da lei doveva fare un'apposita prenotazione, che si faceva direttamente con lei nel negozio di parrucchiere”, non era però in grado di riferire alcunchè sulle altre persone impiegate nel salone o sulle attrezzature utilizzate
“..La sig.ra lavorava nel salone dove c'erano tutti gli altri. C'erano e altri Pt_1 CP_1
ragazzi il cui nome non ricordo.. Non ricordo quante sedie ci fossero per il taglio, forse 4. Non ricordo quante postazioni ci fossero per il lavaggio dei capelli. …” (cfr verbale del 8.10.25)
D'altro canto il fatto che la sig.ra sia stata (quanto meno formalmente) dipendente della Pt_1
sig.ra , ex moglie dell'odierno convenuto, ed abbia continuato a svolgere nel Parte_2
periodo 2011-2017, sempre nel medesimo salone, le stesse mansioni che svolgeva in precedenza
(cfr verbale 23.3.22, estratto contributivo e memoria difensiva) è ulteriore elemento che depone nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cfr Cass Civ 4346/ 2015);
Ritenuta pertanto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti appare possibile riconoscere alla ricorrente importi a titolo di tredicesima mensilità e TFR che incontestatamente non le sono stati versati;
Considerando inoltre che nessuno dei testi escussi ha reso specifiche dichiarazioni in relazione
3 agli orari di lavoro che la ricorrente era tenuta ad osservare nel periodo 2011-2017, si ritiene possibile quantificare le somme dovute in via equitativa tenendo conto della retribuzione mensile dichiarata come percepita (euro 800,00) e quindi in euro 4.800,00 per tredicesima mensilità ed in euro 4.600,00 per TFR;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 9.400,00 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
4560/2018:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 9.400,00 oltre accessori di legge;
Condanna parte conventa alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato)
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4
TRIBUNALE DI SANTA MA AP VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. PATRIZIA PARISI;
Parte_1
- ricorrente
E rapp.to e difeso dagli Avv.ti Alessandra D'Uonnolo e Arturo Barbato;
CP_1
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2018 parte ricorrente deduceva di aver lavorato dal 25.7.2011 al 31.7.2017 alle dipendenze del sig. on mansioni di parrucchiera occupandosi di CP_1
pettinatura ad aria calda, permanenti, tinture e decolorazioni, meches, ondulazioni a ferro, messe in piega;
di aver osservato orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 con un'ora di pausa pranzo;
di aver goduto di soli dieci giorni di ferie l'anno, di aver percepito retribuzione mensile di euro 800,00 e domandava l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti concludendo per la condanna del resistente al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 78.994,76 a titolo di differenze retributive e TFR come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
in particolare deduceva che la sig.ra , in precedenza, era Pt_1
stata dipendente della sua ex moglie ed aveva acquisito clientela e di averle Parte_2
consentito di recarsi presso il suo salone a svolgere attività di parrucchiera in forma autonoma per cortesia ed amicizia;
escussi i testi ammessi, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note
1 scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2094 c.c. prevede che è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga “mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di indici presuntivi ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - (tra le tante Cass Civ 379 1999);
Nella fattispecie il sig non ha contestato il fatto che la SI.ra abbia svolto nel CP_1 Pt_1
periodo 2011-2017 mansioni di parrucchiera nel suo salone ed ha sostenuto che la ricorrente aveva svolto questa attività in autonomia;
Il convenuto deduceva, in particolare, che la signora si era occupata delle clienti che aveva Pt_1
acquisito nel periodo in cui era stata dipendente della sua ex moglie ( ) e di averle Parte_2
consentito di utilizzare i suoi locali ed attrezzature a titolo di cortesia e per amicizia (cfr memoria difensiva pag 4 e 9),
Il SI modificava, in parte, la propria linea difensiva all'udienza del 22.9.21 affermando CP_1
invece che la sig.ra gli corrispondeva un contributo economico per poter utilizzare i suoi Pt_1
locali e strumenti di lavoro “..preciso che svolgeva queste mansioni all'interno del salone solo per la sua clientela, cioè per le signore che gestiva autonomamente e per le quali io offrivo gli strumenti e il locale a fronte di un piccolo contributo che la ricorrente mi versava a fine giornata, di circa 100/150 euro per circa 1/2 volte a settimana” (cfr verbale del 22.9.21)
La teste ha confermato le deduzioni di cui al ricorso introduttivo di lite Testimone_1
circa la natura subordinata del rapporto di lavoro riferendo: di esser stata cliente del salone da prima del 2011 fino ad un paio di anni prima della data in cui rendeva dichiarazioni, di essere andata al salone in giorni diversi della settimana, di aver sempre visto la sig.ra occuparsi Pt_1
di shampoo e piega, di aver visto il sig impartirle direttive “preciso che a dare le direttive CP_1
era direttamente il SI.re il quale chiedeva alla ricorrente di fare questo o quel colore e CP_1
di procedere con questa o quella cliente”; la teste riferiva inoltre che nel periodo lavoravano nel
2 salone, oltre al sig ed alla SI.ra , anche altre due ragazze, e , i CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
cui nominativi corrispondono a quelli delle lavoratrici che lo stesso SI.re afferma di CP_1
aver impiegato nel proprio salone (cfr verbale del 22.9.21, memoria difensiva e produzione allegata) ;
Le dichiarazioni rese dalla teste , per la loro coerenza interna e per il riscontro con Tes_1
quanto affermato dallo stesso convenuto, sono apparse attendibili e prevalenti su quelle rese dalle testi e che hanno invece reso deposizioni generiche e confuse;
Tes_2 Tes_3
La sig.ra non ha infatti neanche chiarito quando avrebbe frequentato il salone del sig Tes_2
affermando, prima, di non frequentare più il salone da circa 9 anni “..sono circa 9 anni CP_1
che non lo frequento più, ma l'ho frequentato per 14 ann..i”, poi, di averlo frequentato nel periodo 2011 2017 “..Preciso che nel periodo 2011-2017 andavo una volta a settimana circa..” e poi di aver smesso la frequentazione dal 2012/2013 “..ho smesso di andare più o meno dal
2012/2013..” (cfr verbale del 25.5.22); la sig,ra ha invece reso dichiarazioni che sono Tes_3
apparse compiacenti ed inveritiere in quanto la teste, pur ricordando con precisione circostanze inerenti il rapporto di lavoro della sig.ra “La sig.ra aveva una postazione nel Pt_1 Pt_1
negozio di Sbordone e se qualcuno voleva farsi tagliare i capelli da lei doveva fare un'apposita prenotazione, che si faceva direttamente con lei nel negozio di parrucchiere”, non era però in grado di riferire alcunchè sulle altre persone impiegate nel salone o sulle attrezzature utilizzate
“..La sig.ra lavorava nel salone dove c'erano tutti gli altri. C'erano e altri Pt_1 CP_1
ragazzi il cui nome non ricordo.. Non ricordo quante sedie ci fossero per il taglio, forse 4. Non ricordo quante postazioni ci fossero per il lavaggio dei capelli. …” (cfr verbale del 8.10.25)
D'altro canto il fatto che la sig.ra sia stata (quanto meno formalmente) dipendente della Pt_1
sig.ra , ex moglie dell'odierno convenuto, ed abbia continuato a svolgere nel Parte_2
periodo 2011-2017, sempre nel medesimo salone, le stesse mansioni che svolgeva in precedenza
(cfr verbale 23.3.22, estratto contributivo e memoria difensiva) è ulteriore elemento che depone nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cfr Cass Civ 4346/ 2015);
Ritenuta pertanto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti appare possibile riconoscere alla ricorrente importi a titolo di tredicesima mensilità e TFR che incontestatamente non le sono stati versati;
Considerando inoltre che nessuno dei testi escussi ha reso specifiche dichiarazioni in relazione
3 agli orari di lavoro che la ricorrente era tenuta ad osservare nel periodo 2011-2017, si ritiene possibile quantificare le somme dovute in via equitativa tenendo conto della retribuzione mensile dichiarata come percepita (euro 800,00) e quindi in euro 4.800,00 per tredicesima mensilità ed in euro 4.600,00 per TFR;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 9.400,00 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
4560/2018:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 9.400,00 oltre accessori di legge;
Condanna parte conventa alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato)
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4