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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.1735/2023 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. ND GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1735/2023 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BEZZI SIMONA
e con l'intervento dell'Avv. Teresa ARMIENTI, in qualità di difensore e amministratore di sostegno di e Parte_3 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, stante la prevalenza della permanenza dei figli delle parti ed ND presso la madre così come da calendario predisposto dai Servizi Sociali, disporre la collocazione Parte_3 abitativa della prole presso la madre, mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali stante i tempi paritetici di frequentazione, disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento della prole, ripartendo le spese straordinarie ed ordinarie al 50%. Con il favore delle spese Parte resistente: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - respingersi le avverse domande, tutte, di modifica del provvedimento di codesto Tribunale di cui al decreto nr. 719/2021 del 21.07.2022 per le ragioni in atti e per l'effetto per entrambi i ragazzi ormai maggiorenni, confermare la presa in carico dei servizi, confermare l'attuale collocamento presso il padre ed il calendario attualmente in vigore;
confermare il regime contributivo al mantenimento dei figli a carico della signora di cui al suddetto decreto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di collocamento paritario, confermare comunque a carico della signora un contributo indiretto al mantenimento della prole in favore Pt_1 dell'esponente in misura non inferiore all'attuale ovvero che verrà ritenuta di giustizia, oltre all'attuale 70% delle spese straordinarie relative ai ragazzi. - respingersi ogni diversa e/o ulteriore avversa domanda. In via istruttoria si rinnova la richiesta di ordine di esibizione a carico della signora ovvero della CROSSFID s.p.a., corrente in Milano, via Pt_1
Borgonuovo n. 3 della documentazione relativa alle intestazioni fiduciarie facenti capo alla stessa e/o delle gestioni patrimoniali in essere con detta società relative agli ultimi tre anni;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si rileva sin d'ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove su cui parte esponente non intende accettare il contraddittorio
Parte intervenuta: 1) confermare la collocazione a settimane alterne presso i genitori, da lunedì al lunedì successivo, in quanto appare la soluzione più opportuna e migliore per due ragazzi gravemente disabili atta a ridurre lo “stress” e il disagio del continuo trasferimento da una abitazione all'altra per le motivazioni espresse precedentemente, consentendo anche a chi si fa carico dell'assistenza di “stabilizzare” almeno per una settimana la modalità dell'accudimento; 2) valutare la superfluità del versamento dell'assegno di mantenimento da parte della signora al signor considerato che la Pt_1 Pt_2 collocazione a settimane alterne, ove confermata, consente una suddivisione paritaria della collocazione tra i due genitori e considerato che entrambi i figli hanno una autosufficienza economica propria per vivere (percepiscono ciascuno € 1289,86 a titolo di indennità di invalidità civile e indennità di accompagnamento) e che viene erogato regolarmente il contributo mensile all'uno e all'altro genitore per coprire parzialmente le spese necessarie e ripetitive di vita quotidiana. A parere di chi scrive non permangono i presupposti per l'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, seppur disabili. Nell'ipotesi di conferma dell'assegno di mantenimento a carico della signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 septies c.c., si chiede che il Pt_1
Giudice autorizzi il versamento del genitore obbligato direttamente sui conti correnti dei due figli in modo che le somme vengano gestite dall'ADS in conformità con le finalità ed entro i poteri stabiliti nel decreto di nomina.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2023, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica del decreto emesso da questo Tribunale nella causa n. 719/2021, che ha così statuito:
“Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, a) affida i minori ND ed ai Servizi Sociali del Comune di Novara, i quali assumeranno le decisioni relative ai minori sentite le Parte_3 parti ed avendo riguardo al preminente e superiore interesse della prole;
b) dispone che i minori ND ed Parte_3 rimangano collocati in via prevalente presso il padre c) assegna la casa familiare a
[...] Parte_2 Parte_2 che vi abiterà unitamente ai minori, assegnando ad termine di giorni 150 per procedere al rilascio;
d) dispone Parte_1 che possa vedere e tenere con sé i minori, salvo migliori accordi che le parti potranno raggiungere attraverso Parte_1
l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari, tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
i minori verranno accompagnati presso la madre il venerdì con l'ausilio degli operatori del Centro diurno Anfass e riaccompagnati al centro diurno dalla madre;
la quarta settimana del mese, i minori trascorreranno con la madre dal gioveì pomeriggio al sabato mattina;
il giovedì pomeriggio i minori verranno accompagnati presso la madre con l'ausilio degli operatori del Centro diurno Anfass;
l'assetto definitivo di visite così come appena illustrato verrà introdotto definitivamente decorsi quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo i seguenti tempi: nel primo mese, i minori trascorreranno con la madre due fine settimana al mese, dal venerdì sera al lunedì mattina;
nel secondo mese, le parti introdurranno il terzo fine settimana;
nel terzo mese verrà introdotto il sabato nella quarta settimana al mese;
nel quarto mese verrà introdotto il pernotto del giovedì sera;
e) dispone che ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i minori per due settimane anche non continuative durante le ferie estive, comunicando il periodo prescelto previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
per tre giorni consecutivi durante le festività natalizie (compreso il giorno di Natale un anno, e invece il giorno di San Silvestro l'anno successivo) alternativamente di anno in anno;
per due giorni consecutivi durante le festività pasquali (compreso il giorno di Pasqua un anno, e invece il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo); in occasione del compleanno dei minori, alternandosi con l'altro genitore;
i tempi di permanenza per i periodi di chiusura del Centro diurno verranno regolati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, nell'esclusivo interesse dei minori;
f) dispone che corrisponda a Parte_1
per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 400,00 mensili (200,00 euro per ciascun minore), Parte_2 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di nella misura del 70% e di nella misura del 30% così come di seguito specificate : Parte_1 Parte_2
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. g) invita le parti a dare attuazione alle indicazioni della CTU, avviando o proseguendo un percorso di sostegno psicologico personale ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali o con l'ausilio del coordinatore genitoriale;
h) condanna a versare a Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 2.698,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA;
Parte_2
i) pone definitivamente a carico di le spese di CTU”. Parte_1
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver superato la conflittualità con l'ex compagno grazie ai suggerimenti della CTU disposta nella precedente causa e ha così concluso nel ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: a modifica del decreto v.g. n. 719/2021 del 21/07/2022 disporre l'affidamento condiviso dei minori ND ed fintanto che diventerà Parte_3 Parte_3 maggiorenne, con collocazione paritetica dei figli (a settimane alterne) e con mantenimento diretto della prole e ripartizione al 50% delle spese straordinarie e ordinarie. Il domicilio di via Perazzi come da accordi tra le parti verrà assegnato alla signora In via istruttoria Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di ratei di assegno corrisposti a favore dei figli Pt_1 nonché l'esibizione degli estratti conto BNL intestati ad e n. 003355 e Parte_3 Parte_2 Parte_4
e n. 003354, su cui vengono versate le predette pensioni”. Parte_2
Si è costituto nei termini il quale, invece, ha riportato ancora l'aspra conflittualità con CP_1 la ricorrente e ha concluso, nella comparsa, chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - respingersi le avverse domande, tutte, di modifica del provvedimento di codesto Tribunale nr. decreto nr. 719/2021 del 21.07.2022 in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, con riferimento al minore , Parte_4
l'attuale regime di affidamento ai servizi sociali del comune di Novara secondo le modalità di cui al suddetto provvedimento;
con riferimento ad disporre/confermare la presa in carico dei servizi;
per entrambi confermare l'attuale Parte_3 collocamento presso il padre e l'attuale regime contributivo al mantenimento dei figli a carico della signora. - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di collocamento paritario, confermare comunque a carico della signora un contributo indiretto al mantenimento della prole in favore dell'esponente nella misura che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia nonché il 70% delle spese straordinarie come elencate nel provvedimento di codesto Tribunale del 21.07.22. Respinta ogni ulteriore e diversa domanda. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
All'udienza del 5/12/2023, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, sono state sentite le parti. ha dichiarato “io ho fatto degli incontri con la dottoressa presso il suo studio. E' Parte_1 Per_1 emerso che non mi sono voluta molto bene e che il dolore che è derivato dalla malattia dei figli e dalla solitudine mi ha imposto di essere forte per tutti. Avrei dovuto chiedere aiuto prima. Facevo tutto da sola. Io adesso li sto vedendo con la cadenza dei calendari dei Servizi, il periodo in cui li vedevo in una scuola è stato devastante. La prognosi per i miei figli è infausta. Io vivo da sola, ho acquistato la casa dove vivevo con i miei figli, quando ho i ragazzi mi faccio aiutare da mio fratello. Io non lavoro, ho lavorato in gioventù. Io e il padre dei miei figli riusciamo a parlarci, io ce la metto tutta. I Servizi sono latitanti, ci mandano i calendari”. ha dichiarato: “io vorrei che le cose rimanessero come sono, CP_1
i Servizi operano perfettamente per i nostri ragazzi, ci garantiscono l'accesso al centro diurno, mandano un calendario e la conflittualità è scemata. Il percorso sino al 2012 è stato insieme in casa. Quando ci siamo separati, ci siamo autogestiti. L'autogestione è stata sempre un grosso problema. Io ero succube della signora. Io non lavoro, ho lavorato fino a quando ho potuto, sino al 2018, facevo l'agente di viaggi. Dovendo gestire i ragazzi, non ho tempo a disposizione. Vivo soltanto con il sussidio di cittadinanza e metà degli assegni, per euro 170 circa. L'anno scorso ho goduto del contributo caregiver, erano 1200 euro e non prendevo euro 960. Dovrebbe essere rinnovato. Io non ho una compagna. Preciso che la signora corrisponde il mantenimento”; all'esito, è stata disposta l'acquisizione di una relazione aggiornata dei servizi sociali che avevano in carico i ragazzi.
L'udienza del 20/2/2024 è stata rinviata per mancato pervenimento della relazione alla successiva udienza del 19/3/2024 durante cui, dato atto degli esiti della relazione dei servizi sociali, è stato rinnovato il monitoraggio dei servizi sul nucleo, anche al fine di valutare l'impatto di un nuovo calendario di frequentazione della madre.
Alla successiva udienza del 7/10/2025, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali (che, peraltro, avevano rappresentato che i genitori avevano fatto ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per e ND, affetti da gravissima Parte_3 patologia).
All'udienza del 28/1/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, con rinvio per la discussione all'udienza del 22/5/2025 durante cui il Giudice in allora procedente ha disposto l'integrazione del contraddittorio con l'intervento dell'amministratore di sostegno, in rappresentanza di e ND, divenuti maggiorenni nelle Parte_3 more della causa.
All'udienza del 2/10/2025, l'Avv. FABIANI ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a carico della sua assistita, in ragione dell'attuale regime paritetico di collocazione dei ragazzi e considerate le somme da loro percepite. L'Avv. BEZZI si è opposta, evidenziando come la giurisprudenza valorizzi la differenza reddituale tra i genitori per tenere fermo l'obbligo di mantenimento anche in caso di regime paritetico. All'esito, è stato assegnato termine all'Avv. ARMIENTI, amministratore di sostegno di e ND, fino al 10 ottobre 2025 per depositare atto di costituzione;
assegna termine alle Parte_3 parti di 10 giorni per replicare alle conclusioni dell'Avv. Teresa ARMIENTI, all'esito, con ordinanza del 20/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni di e revocare l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli.
Invero, è emerso pacificamente -e chiarito anche dall'amministratore di sostegno- che i due ragazzi abbiano dei redditi propri -costituti dalle indennità riconosciute per la loro disabilità- e che ormai sono inseriti presso l'abitazione dei due genitori in pari tempo. Su quest'ultimo punto, i servizi sociali hanno relazionato sul progressivo e costante ampliamento della permanenza di ND ed presso la Parte_3 casa materna, giungendo ad una collocazione 'a settimane alterne' presso entrambi i genitori.
La collocazione ormai paritaria, dunque, consente ad entrambi i genitori di provvedere direttamente alle spese sostenute per i figli nei rispettivi tempi di permanenza -che sono sostanzialmente uguali-, elidendo la necessità di un assegno a carico del genitore non collocatario. In tema, la Corte di Cassazione ha statuito che “costituiscono altri parametri idonei a influire sulla misura dell'assegno indiretto "i tempi di permanenza presso ciascun genitore" (e, quindi, il mantenimento diretto), "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore", dovendosi sottolineare che la valenza dell'espressione "risorse economiche" è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti a un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 15693 del 5/6/2023).
Ora, è vero quel che afferma la difesa quando dice che la Cassazione impone la valutazione Pt_2 della globale condizione economica di entrambe le parti al fine di riconoscere, in capo al genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in caso di collocazione paritetica, ma è anche vero che, nel caso di specie, i due figli sono titolari di redditi propri e percepisce altresì Pt_2
l'indennità di caregiver.
Lo squilibrio patrimoniale, secondo il Collegio, quindi viene sostanzialmente ricomposto.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
Ritiene il Collegio di dover, invece, confermare nel resto il decreto del Tribunale di Novara emesso nella causa n. 719/2021: infatti, le relazioni dei servizi sociali danno atto che la conflittualità della coppia permane e, peraltro, hanno riportato una condizione di incuria di ND ed , per cui peraltro Parte_3
-nella relazione del 29/9/2025- è previsto un inserimento in struttura RSH di Verbania.
Un ulteriore cambiamento, oltre ad accendere nuovamente la conflittualità delle parti, sarebbe sconvolgente per ND e , già attinti da gravi sofferenze. Parte_3
***
La natura della decisione impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto emesso nella causa n. n. 719/2021 VG del Tribunale di Novara
1) revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a carico di Parte_1 2) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) conferma, nel resto e per quanto non modificato, il decreto emesso nella causa n. 719/2021 VG del Tribunale di Novara;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. ND GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. ND GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1735/2023 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BEZZI SIMONA
e con l'intervento dell'Avv. Teresa ARMIENTI, in qualità di difensore e amministratore di sostegno di e Parte_3 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, stante la prevalenza della permanenza dei figli delle parti ed ND presso la madre così come da calendario predisposto dai Servizi Sociali, disporre la collocazione Parte_3 abitativa della prole presso la madre, mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali stante i tempi paritetici di frequentazione, disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento della prole, ripartendo le spese straordinarie ed ordinarie al 50%. Con il favore delle spese Parte resistente: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - respingersi le avverse domande, tutte, di modifica del provvedimento di codesto Tribunale di cui al decreto nr. 719/2021 del 21.07.2022 per le ragioni in atti e per l'effetto per entrambi i ragazzi ormai maggiorenni, confermare la presa in carico dei servizi, confermare l'attuale collocamento presso il padre ed il calendario attualmente in vigore;
confermare il regime contributivo al mantenimento dei figli a carico della signora di cui al suddetto decreto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di collocamento paritario, confermare comunque a carico della signora un contributo indiretto al mantenimento della prole in favore Pt_1 dell'esponente in misura non inferiore all'attuale ovvero che verrà ritenuta di giustizia, oltre all'attuale 70% delle spese straordinarie relative ai ragazzi. - respingersi ogni diversa e/o ulteriore avversa domanda. In via istruttoria si rinnova la richiesta di ordine di esibizione a carico della signora ovvero della CROSSFID s.p.a., corrente in Milano, via Pt_1
Borgonuovo n. 3 della documentazione relativa alle intestazioni fiduciarie facenti capo alla stessa e/o delle gestioni patrimoniali in essere con detta società relative agli ultimi tre anni;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si rileva sin d'ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove su cui parte esponente non intende accettare il contraddittorio
Parte intervenuta: 1) confermare la collocazione a settimane alterne presso i genitori, da lunedì al lunedì successivo, in quanto appare la soluzione più opportuna e migliore per due ragazzi gravemente disabili atta a ridurre lo “stress” e il disagio del continuo trasferimento da una abitazione all'altra per le motivazioni espresse precedentemente, consentendo anche a chi si fa carico dell'assistenza di “stabilizzare” almeno per una settimana la modalità dell'accudimento; 2) valutare la superfluità del versamento dell'assegno di mantenimento da parte della signora al signor considerato che la Pt_1 Pt_2 collocazione a settimane alterne, ove confermata, consente una suddivisione paritaria della collocazione tra i due genitori e considerato che entrambi i figli hanno una autosufficienza economica propria per vivere (percepiscono ciascuno € 1289,86 a titolo di indennità di invalidità civile e indennità di accompagnamento) e che viene erogato regolarmente il contributo mensile all'uno e all'altro genitore per coprire parzialmente le spese necessarie e ripetitive di vita quotidiana. A parere di chi scrive non permangono i presupposti per l'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, seppur disabili. Nell'ipotesi di conferma dell'assegno di mantenimento a carico della signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 septies c.c., si chiede che il Pt_1
Giudice autorizzi il versamento del genitore obbligato direttamente sui conti correnti dei due figli in modo che le somme vengano gestite dall'ADS in conformità con le finalità ed entro i poteri stabiliti nel decreto di nomina.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2023, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica del decreto emesso da questo Tribunale nella causa n. 719/2021, che ha così statuito:
“Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, a) affida i minori ND ed ai Servizi Sociali del Comune di Novara, i quali assumeranno le decisioni relative ai minori sentite le Parte_3 parti ed avendo riguardo al preminente e superiore interesse della prole;
b) dispone che i minori ND ed Parte_3 rimangano collocati in via prevalente presso il padre c) assegna la casa familiare a
[...] Parte_2 Parte_2 che vi abiterà unitamente ai minori, assegnando ad termine di giorni 150 per procedere al rilascio;
d) dispone Parte_1 che possa vedere e tenere con sé i minori, salvo migliori accordi che le parti potranno raggiungere attraverso Parte_1
l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari, tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
i minori verranno accompagnati presso la madre il venerdì con l'ausilio degli operatori del Centro diurno Anfass e riaccompagnati al centro diurno dalla madre;
la quarta settimana del mese, i minori trascorreranno con la madre dal gioveì pomeriggio al sabato mattina;
il giovedì pomeriggio i minori verranno accompagnati presso la madre con l'ausilio degli operatori del Centro diurno Anfass;
l'assetto definitivo di visite così come appena illustrato verrà introdotto definitivamente decorsi quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo i seguenti tempi: nel primo mese, i minori trascorreranno con la madre due fine settimana al mese, dal venerdì sera al lunedì mattina;
nel secondo mese, le parti introdurranno il terzo fine settimana;
nel terzo mese verrà introdotto il sabato nella quarta settimana al mese;
nel quarto mese verrà introdotto il pernotto del giovedì sera;
e) dispone che ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i minori per due settimane anche non continuative durante le ferie estive, comunicando il periodo prescelto previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
per tre giorni consecutivi durante le festività natalizie (compreso il giorno di Natale un anno, e invece il giorno di San Silvestro l'anno successivo) alternativamente di anno in anno;
per due giorni consecutivi durante le festività pasquali (compreso il giorno di Pasqua un anno, e invece il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo); in occasione del compleanno dei minori, alternandosi con l'altro genitore;
i tempi di permanenza per i periodi di chiusura del Centro diurno verranno regolati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, nell'esclusivo interesse dei minori;
f) dispone che corrisponda a Parte_1
per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 400,00 mensili (200,00 euro per ciascun minore), Parte_2 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di nella misura del 70% e di nella misura del 30% così come di seguito specificate : Parte_1 Parte_2
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. g) invita le parti a dare attuazione alle indicazioni della CTU, avviando o proseguendo un percorso di sostegno psicologico personale ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali o con l'ausilio del coordinatore genitoriale;
h) condanna a versare a Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 2.698,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA;
Parte_2
i) pone definitivamente a carico di le spese di CTU”. Parte_1
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver superato la conflittualità con l'ex compagno grazie ai suggerimenti della CTU disposta nella precedente causa e ha così concluso nel ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: a modifica del decreto v.g. n. 719/2021 del 21/07/2022 disporre l'affidamento condiviso dei minori ND ed fintanto che diventerà Parte_3 Parte_3 maggiorenne, con collocazione paritetica dei figli (a settimane alterne) e con mantenimento diretto della prole e ripartizione al 50% delle spese straordinarie e ordinarie. Il domicilio di via Perazzi come da accordi tra le parti verrà assegnato alla signora In via istruttoria Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di ratei di assegno corrisposti a favore dei figli Pt_1 nonché l'esibizione degli estratti conto BNL intestati ad e n. 003355 e Parte_3 Parte_2 Parte_4
e n. 003354, su cui vengono versate le predette pensioni”. Parte_2
Si è costituto nei termini il quale, invece, ha riportato ancora l'aspra conflittualità con CP_1 la ricorrente e ha concluso, nella comparsa, chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - respingersi le avverse domande, tutte, di modifica del provvedimento di codesto Tribunale nr. decreto nr. 719/2021 del 21.07.2022 in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, con riferimento al minore , Parte_4
l'attuale regime di affidamento ai servizi sociali del comune di Novara secondo le modalità di cui al suddetto provvedimento;
con riferimento ad disporre/confermare la presa in carico dei servizi;
per entrambi confermare l'attuale Parte_3 collocamento presso il padre e l'attuale regime contributivo al mantenimento dei figli a carico della signora. - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di collocamento paritario, confermare comunque a carico della signora un contributo indiretto al mantenimento della prole in favore dell'esponente nella misura che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia nonché il 70% delle spese straordinarie come elencate nel provvedimento di codesto Tribunale del 21.07.22. Respinta ogni ulteriore e diversa domanda. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
All'udienza del 5/12/2023, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, sono state sentite le parti. ha dichiarato “io ho fatto degli incontri con la dottoressa presso il suo studio. E' Parte_1 Per_1 emerso che non mi sono voluta molto bene e che il dolore che è derivato dalla malattia dei figli e dalla solitudine mi ha imposto di essere forte per tutti. Avrei dovuto chiedere aiuto prima. Facevo tutto da sola. Io adesso li sto vedendo con la cadenza dei calendari dei Servizi, il periodo in cui li vedevo in una scuola è stato devastante. La prognosi per i miei figli è infausta. Io vivo da sola, ho acquistato la casa dove vivevo con i miei figli, quando ho i ragazzi mi faccio aiutare da mio fratello. Io non lavoro, ho lavorato in gioventù. Io e il padre dei miei figli riusciamo a parlarci, io ce la metto tutta. I Servizi sono latitanti, ci mandano i calendari”. ha dichiarato: “io vorrei che le cose rimanessero come sono, CP_1
i Servizi operano perfettamente per i nostri ragazzi, ci garantiscono l'accesso al centro diurno, mandano un calendario e la conflittualità è scemata. Il percorso sino al 2012 è stato insieme in casa. Quando ci siamo separati, ci siamo autogestiti. L'autogestione è stata sempre un grosso problema. Io ero succube della signora. Io non lavoro, ho lavorato fino a quando ho potuto, sino al 2018, facevo l'agente di viaggi. Dovendo gestire i ragazzi, non ho tempo a disposizione. Vivo soltanto con il sussidio di cittadinanza e metà degli assegni, per euro 170 circa. L'anno scorso ho goduto del contributo caregiver, erano 1200 euro e non prendevo euro 960. Dovrebbe essere rinnovato. Io non ho una compagna. Preciso che la signora corrisponde il mantenimento”; all'esito, è stata disposta l'acquisizione di una relazione aggiornata dei servizi sociali che avevano in carico i ragazzi.
L'udienza del 20/2/2024 è stata rinviata per mancato pervenimento della relazione alla successiva udienza del 19/3/2024 durante cui, dato atto degli esiti della relazione dei servizi sociali, è stato rinnovato il monitoraggio dei servizi sul nucleo, anche al fine di valutare l'impatto di un nuovo calendario di frequentazione della madre.
Alla successiva udienza del 7/10/2025, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali (che, peraltro, avevano rappresentato che i genitori avevano fatto ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per e ND, affetti da gravissima Parte_3 patologia).
All'udienza del 28/1/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, con rinvio per la discussione all'udienza del 22/5/2025 durante cui il Giudice in allora procedente ha disposto l'integrazione del contraddittorio con l'intervento dell'amministratore di sostegno, in rappresentanza di e ND, divenuti maggiorenni nelle Parte_3 more della causa.
All'udienza del 2/10/2025, l'Avv. FABIANI ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a carico della sua assistita, in ragione dell'attuale regime paritetico di collocazione dei ragazzi e considerate le somme da loro percepite. L'Avv. BEZZI si è opposta, evidenziando come la giurisprudenza valorizzi la differenza reddituale tra i genitori per tenere fermo l'obbligo di mantenimento anche in caso di regime paritetico. All'esito, è stato assegnato termine all'Avv. ARMIENTI, amministratore di sostegno di e ND, fino al 10 ottobre 2025 per depositare atto di costituzione;
assegna termine alle Parte_3 parti di 10 giorni per replicare alle conclusioni dell'Avv. Teresa ARMIENTI, all'esito, con ordinanza del 20/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni di e revocare l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli.
Invero, è emerso pacificamente -e chiarito anche dall'amministratore di sostegno- che i due ragazzi abbiano dei redditi propri -costituti dalle indennità riconosciute per la loro disabilità- e che ormai sono inseriti presso l'abitazione dei due genitori in pari tempo. Su quest'ultimo punto, i servizi sociali hanno relazionato sul progressivo e costante ampliamento della permanenza di ND ed presso la Parte_3 casa materna, giungendo ad una collocazione 'a settimane alterne' presso entrambi i genitori.
La collocazione ormai paritaria, dunque, consente ad entrambi i genitori di provvedere direttamente alle spese sostenute per i figli nei rispettivi tempi di permanenza -che sono sostanzialmente uguali-, elidendo la necessità di un assegno a carico del genitore non collocatario. In tema, la Corte di Cassazione ha statuito che “costituiscono altri parametri idonei a influire sulla misura dell'assegno indiretto "i tempi di permanenza presso ciascun genitore" (e, quindi, il mantenimento diretto), "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore", dovendosi sottolineare che la valenza dell'espressione "risorse economiche" è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti a un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 15693 del 5/6/2023).
Ora, è vero quel che afferma la difesa quando dice che la Cassazione impone la valutazione Pt_2 della globale condizione economica di entrambe le parti al fine di riconoscere, in capo al genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in caso di collocazione paritetica, ma è anche vero che, nel caso di specie, i due figli sono titolari di redditi propri e percepisce altresì Pt_2
l'indennità di caregiver.
Lo squilibrio patrimoniale, secondo il Collegio, quindi viene sostanzialmente ricomposto.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
Ritiene il Collegio di dover, invece, confermare nel resto il decreto del Tribunale di Novara emesso nella causa n. 719/2021: infatti, le relazioni dei servizi sociali danno atto che la conflittualità della coppia permane e, peraltro, hanno riportato una condizione di incuria di ND ed , per cui peraltro Parte_3
-nella relazione del 29/9/2025- è previsto un inserimento in struttura RSH di Verbania.
Un ulteriore cambiamento, oltre ad accendere nuovamente la conflittualità delle parti, sarebbe sconvolgente per ND e , già attinti da gravi sofferenze. Parte_3
***
La natura della decisione impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto emesso nella causa n. n. 719/2021 VG del Tribunale di Novara
1) revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a carico di Parte_1 2) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) conferma, nel resto e per quanto non modificato, il decreto emesso nella causa n. 719/2021 VG del Tribunale di Novara;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. ND GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO