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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro di I grado riunite iscritte ai nn. 9635/2024 + 13055/2024 R.G. promosse da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Michele Marra , giusta procura alle liti in atti
Ricorrente
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Intorcia Annalisa e Lembo Francesco, nonché dagli avv.ti Anna Vingiani e Annamaria De
Nicola giusta procura alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: prestazioni aggiuntive vaccinazioni COVID 19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze dell presso l' dal 04/06/1992, quale collaboratore Parte_2 Controparte_1 professionale sanitaria infantile e di essere stata impegnata nell'anno 2021 a causa della pandemia di SARS-COVID 2 fino al 31/05/2022 alla struttura hub vaccinale, con orario di lavoro straordinario non retribuito secondo l'art 1 commi 464 e 467 della legge 178\2020; che non aveva mai percepito le somme spettanti per l'attività nelle svolta secondo gli elenchi della turnazione Parte_3 presso le stesse e che, per il personale sanitario, la normativa vigente riconosceva una paga oraria straordinaria di euro 50,00 per ogni ora di lavoro, mentre, al contrario, egli aveva percepito solo un minore importo mensile minore. Altresì, aggiungeva di non aver mai ricevuto la retribuzione così come pattuita tra la Regione Campania – Asl e presidii medici e le sigle sindacali del territorio nazionale dal momento che, ad oggi, non vi era stata alcuna erogazione del fondo stanziato e nemmeno la ripartizione della suddetta somma per corrispondere le ore straordinarie a medici ed infermieri, compreso la stessa ricorrente che, quindi, era ancora in attesa del pagamento dei giorni in cui aveva osservato orario straordinario.
Come da buste paghe allegate, sottolineava, inoltre, che alla voce STRAORD. vi erano CP_2 somme che non corrispondevano alla adeguata remunerazione.
Ciò premesso in fatto, in diritto, richiamava l'applicabilità della Legge finanziaria 178/2020 ed, in particolare, dell'art. 1 commi 464 e 467 conveniva in giudizio l' chiedendo a questo Parte_2 Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia il giudice adito, in applicazione della legge 178/2020 finanziaria dell'anno 2020 ,e dell'art 1 commi 464 e 467 riportati in premessa, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per tutti i turni di lavoro svolti presso hub vaccinale analiticamente indicati sia in premessa che negli allegati documenti, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente ,in persona del legale rappr.te pro tempore al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di euro 33.404,18. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge. Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra quale attributario”.
Nell'ambito del giudizio n. RG 13055/2024 rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito, in applicazione della legge 178\2020 finanziaria dell'anno 2020 ,e dell'art 1 commi 464 e 467 riportati in premessa, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per tutti i turni di lavoro svolti presso HUB VACCINALE analiticamente indicati sia in premessa che negli allegati documenti, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente
,IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.TE PRO TEMPORE AL Controparte_3 PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.5679,13 PER IL PERIODO INDICATO IN PREMESSA DA LUGLIO 2021 FINO A OTTOBRE 2021 E DA DICEMBRE 2021 FINO A FEBBRAIO 2022 come da analitici conteggi per turno come sopra riportati oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge . Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra quale attributario” .
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, premesso l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di straordinario, così concludeva: “Affinché codesto Au. Giudicante voglia: Rigettare, il ricorso perché inammissibile e comunque totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
nel quantum si impugna la somma conteggiata e la richiesta di rivalutazione delle eventuali somme dovute in quanto nelle vertenze di pubblico impiego non cumulabile con gli interessi;
Condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la domanda oggetto del giudizio n. RG 13055/2024 , volta al riconoscimento del diritto al percepimento della somma lorda oraria di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per il lavoro straordinario svolto a causa della pandemia SARS- COVID 19 afferente il periodo luglio 2021-febbraio 2022, è stata azionata, relativamente ad un periodo più ampio (marzo 2021-maggio 2022), già con il precedente ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 recante RG 9635/24. Di qui la riunione dei due giudizi disposta all'udienza del 2.10.2025.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che di seguito si illustrano.
Si osserva che, sebbene nel ricorso introduttivo non sia stato indicato in modo specifico e puntuale, è pacifico, nonché, incontestato tra le parti, che la ricorrente sia stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019.
A tal proposito, si rileva che i conteggi sviluppati dalla ricorrente si basano, per differenza, sull' assunto che la retribuzione corrisposta come straordinario non corrispondesse a quanto riconosciuto a beneficio dell'istante dalla speciale normativa COVID 19 consacrata nelle disposizioni della legge finanziaria richiamate.
Chiarito, dunque, che l'oggetto della controversia è unicamente l'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, si osserva quanto segue.
Come detto, la ricorrente lamenta che per le “ore di straordinario” espletate, avrebbe dovuto essere retribuita secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 50,00 lordi all'ora).
Il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis prevede:
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente all'esigenze di somministrazione dei vaccini SARS-COV-2, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo (omissis)lioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da (omissis) a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1)”.
Le disposizioni richiamate (commi da 457 al 467) sono essenzialmente finalizzate a garantire 'il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale', quindi la normativa che si sta scrutinando ha introdotto un incremento della tariffa oraria per i medici e gli infermieri unicamente per prestazioni aggiuntive finalizzate alla somministrazione di vaccini.
Ne consegue che assume una particolare rilevanza lo specifico contenuto della prestazione 'aggiuntiva' e la sua rendicontazione, dal momento che l'emolumento viene incrementato proprio al fine di incentivare la partecipazione – prevista solo su base volontaria - alla campagna vaccinale da parte del personale medico durante l'emergenza pandemica, fermi restando i valori tariffari per attività diverse seppur in qualche maniera connesse.
Tanto precisato, deve osservarsi che la parte ricorrente, pur invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020, non ha allegato che le ore di lavoro indicate in ricorso e rese a causa della Pandemia di SARS-COVID 19, si sostanzierebbero nell'espletamento di prestazioni finalizzate alla somministrazione di vaccini;
anzi è proprio parte ricorrente a disconoscere, a ben vedere, tale circostanza laddove afferma (cfr. pag. 4 del ricorso rubricato n. RG 13055/2024 ) di aver svolto lavoro straordinario per tamponi COVID. Part Del resto, come evidenziato dall' esistente presso i centri vaccinali, che in ogni caso non vengono dalla parte ricorrente indicati, venivano comunque svolte anche altre attività come per l'appunto, a mero titolo esemplificativo, attività di diagnosi mediante tamponi.
È noto che in base al principio di circolarità tra oneri di allegazione e di prova nel processo del lavoro tale carenza di allegazione si riverbera inevitabilmente sul pino probatorio.
In ogni caso, per completezza si osserva che gli atti depositati dal ricorrente (buste paga ed elenco timbrature fuori sede) provano unicamente lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, non anche che ogni singola ora sia stata effettivamente impiegata in attività finalizzate alla somministrazione dei vaccini piuttosto che in altre attività anch'esse espletate presso i centri vaccinali.
Inoltre, la prova testimoniale articolata è estremamente genericamente mancando di qualsivoglia riferimento all'attività in concreto svolta presso gli Hub vaccinali e, pertanto, da reputarsi inammissibile.
Del resto, la rendicontazione richiesta dalla legge è, con ogni evidenza, finalizzata proprio a qualificare l'attività per la quale è stato previsto un sensibile aumento tariffario, differenziandola dal mero lavoro straordinario, pacificamente corrisposto al ricorrente per le ore lavorate in più. Parte Ne consegue che l'eccezione della risulta fondata, in quanto dalle buste paga si evince unicamente la riconducibilità del lavoro straordinario, ivi contabilizzato, alla causale “ VI- 19” , che – in quel momento emergenziale – costituiva una forma di 'autorizzazione' ex ante al lavoro straordinario generalizzata e giustificata dall'emergenza pandemica.
La domanda risulta infondata anche sotto altro profilo.
In primo luogo, va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo.
Il documento è un interpello dell' datrice di lavoro, da diramare tra medici, CPSI ( personale Pt_4 infermieristico) , assistenti sanitari ( OSS ) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la 'disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …' ossia la campagna VI-19.
L'oggetto del documento infatti è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente
- non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti ( tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario VI -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga ( cfr all. nella prod ricorr).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale (cfr. note autorizzate delle parti) in seno anche a codesta Sezione Lavoro giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede : Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Napoli il 20.12.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro di I grado riunite iscritte ai nn. 9635/2024 + 13055/2024 R.G. promosse da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Michele Marra , giusta procura alle liti in atti
Ricorrente
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Intorcia Annalisa e Lembo Francesco, nonché dagli avv.ti Anna Vingiani e Annamaria De
Nicola giusta procura alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: prestazioni aggiuntive vaccinazioni COVID 19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze dell presso l' dal 04/06/1992, quale collaboratore Parte_2 Controparte_1 professionale sanitaria infantile e di essere stata impegnata nell'anno 2021 a causa della pandemia di SARS-COVID 2 fino al 31/05/2022 alla struttura hub vaccinale, con orario di lavoro straordinario non retribuito secondo l'art 1 commi 464 e 467 della legge 178\2020; che non aveva mai percepito le somme spettanti per l'attività nelle svolta secondo gli elenchi della turnazione Parte_3 presso le stesse e che, per il personale sanitario, la normativa vigente riconosceva una paga oraria straordinaria di euro 50,00 per ogni ora di lavoro, mentre, al contrario, egli aveva percepito solo un minore importo mensile minore. Altresì, aggiungeva di non aver mai ricevuto la retribuzione così come pattuita tra la Regione Campania – Asl e presidii medici e le sigle sindacali del territorio nazionale dal momento che, ad oggi, non vi era stata alcuna erogazione del fondo stanziato e nemmeno la ripartizione della suddetta somma per corrispondere le ore straordinarie a medici ed infermieri, compreso la stessa ricorrente che, quindi, era ancora in attesa del pagamento dei giorni in cui aveva osservato orario straordinario.
Come da buste paghe allegate, sottolineava, inoltre, che alla voce STRAORD. vi erano CP_2 somme che non corrispondevano alla adeguata remunerazione.
Ciò premesso in fatto, in diritto, richiamava l'applicabilità della Legge finanziaria 178/2020 ed, in particolare, dell'art. 1 commi 464 e 467 conveniva in giudizio l' chiedendo a questo Parte_2 Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia il giudice adito, in applicazione della legge 178/2020 finanziaria dell'anno 2020 ,e dell'art 1 commi 464 e 467 riportati in premessa, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per tutti i turni di lavoro svolti presso hub vaccinale analiticamente indicati sia in premessa che negli allegati documenti, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente ,in persona del legale rappr.te pro tempore al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di euro 33.404,18. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge. Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra quale attributario”.
Nell'ambito del giudizio n. RG 13055/2024 rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito, in applicazione della legge 178\2020 finanziaria dell'anno 2020 ,e dell'art 1 commi 464 e 467 riportati in premessa, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per tutti i turni di lavoro svolti presso HUB VACCINALE analiticamente indicati sia in premessa che negli allegati documenti, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente
,IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.TE PRO TEMPORE AL Controparte_3 PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.5679,13 PER IL PERIODO INDICATO IN PREMESSA DA LUGLIO 2021 FINO A OTTOBRE 2021 E DA DICEMBRE 2021 FINO A FEBBRAIO 2022 come da analitici conteggi per turno come sopra riportati oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge . Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra quale attributario” .
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, premesso l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di straordinario, così concludeva: “Affinché codesto Au. Giudicante voglia: Rigettare, il ricorso perché inammissibile e comunque totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
nel quantum si impugna la somma conteggiata e la richiesta di rivalutazione delle eventuali somme dovute in quanto nelle vertenze di pubblico impiego non cumulabile con gli interessi;
Condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la domanda oggetto del giudizio n. RG 13055/2024 , volta al riconoscimento del diritto al percepimento della somma lorda oraria di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per il lavoro straordinario svolto a causa della pandemia SARS- COVID 19 afferente il periodo luglio 2021-febbraio 2022, è stata azionata, relativamente ad un periodo più ampio (marzo 2021-maggio 2022), già con il precedente ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 recante RG 9635/24. Di qui la riunione dei due giudizi disposta all'udienza del 2.10.2025.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che di seguito si illustrano.
Si osserva che, sebbene nel ricorso introduttivo non sia stato indicato in modo specifico e puntuale, è pacifico, nonché, incontestato tra le parti, che la ricorrente sia stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019.
A tal proposito, si rileva che i conteggi sviluppati dalla ricorrente si basano, per differenza, sull' assunto che la retribuzione corrisposta come straordinario non corrispondesse a quanto riconosciuto a beneficio dell'istante dalla speciale normativa COVID 19 consacrata nelle disposizioni della legge finanziaria richiamate.
Chiarito, dunque, che l'oggetto della controversia è unicamente l'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, si osserva quanto segue.
Come detto, la ricorrente lamenta che per le “ore di straordinario” espletate, avrebbe dovuto essere retribuita secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 50,00 lordi all'ora).
Il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis prevede:
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente all'esigenze di somministrazione dei vaccini SARS-COV-2, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo (omissis)lioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da (omissis) a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1)”.
Le disposizioni richiamate (commi da 457 al 467) sono essenzialmente finalizzate a garantire 'il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale', quindi la normativa che si sta scrutinando ha introdotto un incremento della tariffa oraria per i medici e gli infermieri unicamente per prestazioni aggiuntive finalizzate alla somministrazione di vaccini.
Ne consegue che assume una particolare rilevanza lo specifico contenuto della prestazione 'aggiuntiva' e la sua rendicontazione, dal momento che l'emolumento viene incrementato proprio al fine di incentivare la partecipazione – prevista solo su base volontaria - alla campagna vaccinale da parte del personale medico durante l'emergenza pandemica, fermi restando i valori tariffari per attività diverse seppur in qualche maniera connesse.
Tanto precisato, deve osservarsi che la parte ricorrente, pur invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020, non ha allegato che le ore di lavoro indicate in ricorso e rese a causa della Pandemia di SARS-COVID 19, si sostanzierebbero nell'espletamento di prestazioni finalizzate alla somministrazione di vaccini;
anzi è proprio parte ricorrente a disconoscere, a ben vedere, tale circostanza laddove afferma (cfr. pag. 4 del ricorso rubricato n. RG 13055/2024 ) di aver svolto lavoro straordinario per tamponi COVID. Part Del resto, come evidenziato dall' esistente presso i centri vaccinali, che in ogni caso non vengono dalla parte ricorrente indicati, venivano comunque svolte anche altre attività come per l'appunto, a mero titolo esemplificativo, attività di diagnosi mediante tamponi.
È noto che in base al principio di circolarità tra oneri di allegazione e di prova nel processo del lavoro tale carenza di allegazione si riverbera inevitabilmente sul pino probatorio.
In ogni caso, per completezza si osserva che gli atti depositati dal ricorrente (buste paga ed elenco timbrature fuori sede) provano unicamente lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, non anche che ogni singola ora sia stata effettivamente impiegata in attività finalizzate alla somministrazione dei vaccini piuttosto che in altre attività anch'esse espletate presso i centri vaccinali.
Inoltre, la prova testimoniale articolata è estremamente genericamente mancando di qualsivoglia riferimento all'attività in concreto svolta presso gli Hub vaccinali e, pertanto, da reputarsi inammissibile.
Del resto, la rendicontazione richiesta dalla legge è, con ogni evidenza, finalizzata proprio a qualificare l'attività per la quale è stato previsto un sensibile aumento tariffario, differenziandola dal mero lavoro straordinario, pacificamente corrisposto al ricorrente per le ore lavorate in più. Parte Ne consegue che l'eccezione della risulta fondata, in quanto dalle buste paga si evince unicamente la riconducibilità del lavoro straordinario, ivi contabilizzato, alla causale “ VI- 19” , che – in quel momento emergenziale – costituiva una forma di 'autorizzazione' ex ante al lavoro straordinario generalizzata e giustificata dall'emergenza pandemica.
La domanda risulta infondata anche sotto altro profilo.
In primo luogo, va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo.
Il documento è un interpello dell' datrice di lavoro, da diramare tra medici, CPSI ( personale Pt_4 infermieristico) , assistenti sanitari ( OSS ) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la 'disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …' ossia la campagna VI-19.
L'oggetto del documento infatti è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente
- non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti ( tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario VI -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga ( cfr all. nella prod ricorr).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale (cfr. note autorizzate delle parti) in seno anche a codesta Sezione Lavoro giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede : Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Napoli il 20.12.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola