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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1967/2022 promossa da:
(C.F. e P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Paolo Pieracci, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Sabrina Ramello, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1085/2022 emessa il 05.09.2022 dal Tribunale di Pisa, pubblicata in data
09.09.2022 e notificata il 06.10.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza della sentenza n. 1085/22, (doc. 1) resa inter partes dal Tribunale di Pisa in persona del
Giudice Unico dott.ssa Martina Fontanelli – R.G. n. 3159/17, pubblicata in data
05.09.2022 notificata in data 06.10.2022, accogliere le seguenti conclusioni In tesi:
“condannare il Geom. al pagamento in favore dello Controparte_1 Parte_1
della somma riconosciuta come dovuta di € 15.840,00 oltre Iva ed interessi ex
[...] art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo. in denegata ipotesi: condannare il Geom. al pagamento in favore dello Controparte_1 Parte_1
della somma riconosciuta come dovuta di € 15.840,00 oltre IVA ed interessi ex
[...] art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo ed al contempo condannare lo
[...]
al risarcimento del danno pari alla somma delle sanzioni comminate al Parte_1
Geom. dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 7.160,03 oltre rivalutazione ed CP_1 interessi dalla data della domanda, operando in seguito la necessaria compensazione fra le somme concretamente dovute.
Il tutto oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, in via principale: rigettare tutti i motivi d'appello proposti dallo
[...]
, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto Parte_1 che in diritto;
accogliere i motivi d'appello incidentale sollevati dal Geom. e, per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il Geom. CP_1 al pagamento, in favore della società
[...] Parte_1 della somma di euro 8.679,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
[...]
a titolo di compensi per l'attività professionale espletata, dichiarando che nulla è dovuto dal Geom dello per i dedotti rapporti, con Controparte_1 Parte_1 conseguente ripetizione da parte del di quanto sino ad oggi indebitamente pagato CP_1 in attuazione della predetta sentenza;
sempre in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, con rimborso di quanto sino ad oggi pagato a titolo di spese legali;
in via meramente residuale e subordinata: in accoglimento dell'appello incidentale promosso dal Geom CP_1 rigettare l'appello promosso dallo Parte_1
C, in quanto inammissibile e/o infondato, con conseguente riforma della sentenza di
[...] primo grado in ordine alle somme riconosciute come dovute in favore dello
[...]
, riducendo quest'ultima alla minor somma che risulterà accertata nel Parte_1 corso del procedimento, con conseguente ripetizione da parte del di quanto sino CP_1 ad oggi indebitamente pagato in attuazione della predetta sentenza anche a titolo di spese legali;
in via ulteriormente residuale e subordinata: rigettare tutti i motivi
d'appello proposti dallo , in Parte_1 quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, ovvero
CTU grafologica ed audizione testimoniale dei testi indicati sugli specifici capitoli di prova riproposti con la comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico si chiede ammettersi la prova per testi già richiesta con la memoria ex art
183, comma 6 n° 2, ovvero:
1) “DCV che nel periodo gennaio 2006 – novembre 2015 il Geom. e Rag. CP_1 Pt_1 con cadenza quadrimestrale, si incontravano per regolare i reciproci rapporti di dare/avere ed in quelle occasioni veniva redatto dal Rag estratto conto che le si Pt_1 mostra (Doc. 2 parte opponente)”
2) “DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente nell'estratto conto che le si mostra (Doc. 2 sopra cit.), venivano annotati i pagamenti effettuati da in favore dello CP_1 Parte_1
3) “DCV che l'intera documentazione afferente la contabilità del Geom. Controparte_1 sino al febbraio 2016 era depositata presso ” Parte_1
4) “DCV se solo al momento del ritiro della documentazione contabile detenuta presso
, ovvero nel febbraio 2016, il Geom apprendeva l'omessa Parte_1 CP_1 fatturazione da parte dello con riferimento ai pagamenti effettuati e Parte_1 risultanti dal Doc. 2 di parte attrice, che le si mostra
5) “DCV che nel novembre 2015, a seguito della notifica del primo di alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Geom. provvedeva CP_1 immediatamente a contestare allo gli errori di tenuta della Parte_1 contabilità”
6) “DCV che in conseguenza della notifica dei predetti avvisi di accertamento il Geom ha iniziato a dubitare della correttezza dell'operato dello CP_1 Controparte_2
[...]
7) “DCV se nel novembre 2015 il Geom. apprendeva che il legale rappresentante CP_1 della società – Rag , era professionista Parte_1 Parte_1 iscritto all'Albo”
8) “DCV che in conseguenza degli accertamenti fiscali posti in essere dall'Agenzia delle
Entrate ed allegate agli atti di causa il Geom. apprendeva l'esistenza di errori di CP_1 registrazione dei documenti contabili” 9) “DCV che in conseguenza dei predetti accertamenti dell'Agenzia delle Entrate il Geom. ha dovuto sostenere costi per sanzioni pari ad € 7.159,00=, come risulta dal Doc CP_1
14 che le si mostra”
10) “DCV che il Geom ha provveduto in via autonoma al pagamento delle CP_3 somme dovute per elaborazione dati contabili svolte dallo ”. Parte_1
Si indica a teste su tutti i capitoli sopra indicati il Sig. residente in [...]
Miniato”.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1085/2022 del Tribunale di Pisa in materia di compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_1
(di seguito, per brevità, anche solo lo ) ha proposto gravame
[...] Parte_1 avverso la sentenza n. 1085/2022 del 05.09.2022, pubblicata il 09.09.2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 747/2017 del 08.05.2017, per l'importo di 21.265,33, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto geometra e aveva condannato quest'ultimo al pagamento in favore dello Controparte_1 [...]
della minor somma di euro 8.679,97 a titolo di compenso dovuto per l'attività Pt_1 professionale di tenuta della contabilità svolta in suo favore nel periodo compreso tra settembre 2008 e gennaio 2016.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria opposizione, il Geometra esponeva che: CP_1
a partire dall'anno 2006 decideva di affidare allo l'attività di tenuta della Parte_1 contabilità, pattuendo un compenso mensile di euro 180;
con cadenza periodica incontrava il ragioniere , legale rappresentante Parte_1 dello Studio, il quale redigeva un rendiconto dei reciproci rapporti di credito e di debito intercorrenti tra di loro;
nel mese di novembre 2015, in seguito alla notifica di alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, emergevano delle irregolarità nella contabilità dovute alla negligente condotta dello , di talché egli decideva di affidare la tenuta Parte_1 della contabilità ad altro professionista;
sempre nel novembre 2015, apprendeva che il ragionier non era professionista Pt_1 iscritto all'Albo e, dunque, abilitato a svolgere l'attività di consulenza fiscale, e che gli avvisi di accertamento ricevuti avevano determinato l'irrogazione nei suoi confronti di sanzioni;
in seguito alle sue contestazioni in merito alla non corretta tenuta della contabilità da parte dello , quest'ultimo emetteva la fattura n. 10 del 18.02.2016 per Parte_1
l'importo di euro 21.265,33, riferita all'attività contabile svolta, a fronte della quale il
08.05.2017 il Tribunale di Pisa gli concedeva il decreto ingiuntivo n. 747/2017.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza della somma ingiunta.
In particolare, deduceva che lo non aveva fornito idonea prova della Parte_1 sussistenza del credito azionato in via monitoria, non avendo dimostrato il titolo del preteso compenso, essendosi limitato a produrre in giudizio la suindicata fattura, genericamente riferita a 98 mensilità, senza alcuna indicazione in ordine all'attività espletata e al periodo del suo svolgimento;
inoltre, sosteneva che esso opponente aveva già corrisposto allo tutto quanto dovuto a titolo di compenso per l'attività Parte_1 svolta, come risultante dal rendiconto e dagli assegni versati in atti;
infine, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un credito in favore dello
[...]
, opponeva in compensazione il credito da lui maturato nei confronti del Pt_1 convenuto in ragione di quanto illegittimamente corrispostogli per l'attività svolta, pur non essendo il ragionier iscritto all'Albo, e di quanto pagato all'Agenzia delle Pt_1
Entrate in conseguenza degli avvisi di accertamento ricevuti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio lo , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare, l'opposto sosteneva che:
risultava provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti decorrente dal gennaio 2006 avente ad oggetto la fornitura del servizio di tenuta della contabilità da parte dello a fronte del pagamento di un compenso mensile di euro Parte_1
180,00, trattandosi di circostanza ammessa dallo stesso opponente nell'atto introduttivo dell'opposizione e comunque dimostrata dalla documentazione in atti (lettera del
09.02.2016 sottoscritta dal geometra di risoluzione del rapporto professionale con lo e atto del 19.02.2016 sottoscritto da delegato del geometra al momento Parte_1 del ritiro della documentazione in seguito alla cessazione del rapporto);
contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, quest'ultimo non aveva corrisposto allo quanto ad esso spettante a titolo di compenso per l'attività svolta in suo Parte_1 favore: non aveva prodotto in giudizio alcuna quietanza, essendosi limitato a CP_1 versare in atti documentazione inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento;
alcuna responsabilità poteva essere addebitata allo in ordine agli avvisi di Parte_1 accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate al cliente;
in ogni caso, l'accertamento con adesione era frutto di una libera iniziativa di quest'ultimo;
in ragione del recesso ad nutum esercitato dal geometra, quest'ultimo era tenuto a corrispondere allo , oltre al compenso per l'attività svolta, anche il Parte_1 mancato guadagno.
Parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
Respinte le istanze di prova per testi e di ctu contabile e grafologica formulate da parte attrice, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentate dello e disponeva l'espletamento di ctu per accertare la configurabilità di Parte_1 condotte colpose dello nella tenuta della contabilità, ricollegabili agli Parte_1 avvisi di accertamento notificati al Così istruita la causa, il Tribunale, in CP_1 accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 747/2017 e condannava l'opponente a corrispondere allo la somma di euro 8.679,97, a titolo di Parte_1 compenso per l'attività professionale espletata da settembre 2008 a gennaio 2016 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo).
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta pacifica l'esistenza tra le parti nel periodo compreso tra il gennaio 2006 e il gennaio 2016 di un rapporto contrattuale in forza del quale lo forniva il servizio di tenuta della contabilità in favore del Parte_1 geometra statuiva che quest'ultimo (su cui gravava il relativo onere probatorio) CP_1 non aveva fornito la prova di aver effettuato il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso allo Studio per le mensilità da settembre 2008 fino a gennaio 2016, affermando che il credito maturato a detto titolo era pari ad euro 15.840,00. Sulla scorta delle risultanze della CTU, il primo giudice riteneva poi provata la sussistenza di un inadempimento imputabile allo , colpevole di aver commesso errori nella Parte_1 tenuta della contabilità del geometra, dai quali erano scaturiti gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate. Alla luce di ciò, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, statuiva che dal credito spettante allo
[...]
a titolo di compenso professionale (pari ad euro 15.840,00) doveva essere Pt_1 detratto l'importo di euro 7.160,03, pari alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate al cliente. In ordine, infine, alla somma pretesa dallo a titolo di mancato Parte_1 guadagno, il primo Giudice così affermava: “va da sé che essendo il recesso immediata e diretta conseguenza del non corretto adempimento contrattuale dello , Parte_1 esso appare giustificato e niente potrà essere riconosciuto per mancato guadagno”.
Il Tribunale condannava, quindi, l'opponente a rifondere le spese di lite in favore del convenuto nella misura di 1/3, dichiarando compensate tali spese per i restanti 2/3.
Infine, poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Avverso tale sentenza lo ha proposto appello, formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nel detrarre dal credito riconosciuto a titolo di compenso professionale in favore dello l'importo di euro 7.160,03, pari alla Parte_1 somma delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate al geometra CP_1 errore nell'aver acquisito in modo acritico le conclusioni della CTU in ordine all'imputabilità allo di errori nella tenuta della contabilità del geometra;
Parte_1 errore nell'aver posto a carico dello le predette sanzioni, avendo il Parte_1 geometra di sua iniziativa scelto di aderire all'accertamento, senza consentire allo CP_1
Studio di fornire chiarimenti e di interloquire con l'Agenzia delle Entrate;
2. erronea modalità con la quale era stata effettuata la compensazione tra il credito spettante allo a titolo di compenso professionale e il credito risarcitorio Parte_1 riconosciuto al geometra non avendo il Tribunale fatto riferimento al momento in CP_1 cui i due crediti erano divenuti coesistenti, da individuarsi nella data della sentenza, in ragione della natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria;
errore nel non aver applicato l'IVA sulla somma riconosciuta allo a titolo di compenso Parte_1 professionale.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appellato s'è costituito e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata e, a sua volta, ha proposto appello incidentale in punto di omesso riconoscimento degli eccepiti pagamenti, formulando il seguente, articolato, motivo di gravame:
a. omessa valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, errore del primo giudice per non aver considerato la fattura n. 98 del 30.09.2009 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo) attestante l'avvenuto pagamento da parte del geometra del CP_1 compenso spettante allo fino al maggio 2009; Parte_1
b. omessa valutazione di prove documentali, avendo il primo Giudice ritenuto non provato il pagamento da parte del geometra dei compensi spettanti allo CP_1 Parte_1 per l'attività svolta successivamente al mese di agosto 2008, nonostante la prova dell'avvenuto pagamento fosse desumibile dal rendiconto periodico e dagli assegni versati in atti;
illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto il predetto rendiconto idoneo a provare l'avvenuto pagamento del compenso sino al mese di agosto 2008, escludendone invece l'utilizzabilità con riferimento al periodo successivo;
c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il tribunale pronunciato condanna al pagamento dei compensi spettanti allo Parte_1 fino al gennaio 2016, nonostante quest'ultimo nelle conclusioni avesse chiesto la condanna al pagamento dei compensi dovuti sino al novembre 2015.
L'appellato ha anche lamentato la mancata ammissione delle istanze istruttorie da lui formulate in primo grado (prova per testi e ctu grafologica) al fine di provare l'avvenuto pagamento integrale da parte del geometra di quanto spettante allo CP_1 [...]
a titolo di compenso professionale - e le ha reiterate in questo grado. Pt_1
Ha chiesto, quindi, che la Corte in riforma della sentenza impugnata accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'udienza collegiale del
03.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica indicazione delle ragioni per le quali la sentenza impugnata è ritenuta erronea.
In proposito giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata.
In questo senso si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex multis, Cass. n.
10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha individuato i capi della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha indicato le modifiche richieste in sostituzione delle parti della pronuncia impugnata, nonché le ragioni per cui ha ritenuto errati i capi della sentenza oggetto di impugnazione.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata e le doglianze dello
Studio appellante dovranno essere esaminate nel merito.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione.
Prima di esaminare nel merito i contrapposti motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che risulta ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione con la quale il Tribunale ha accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale in forza del quale lo ha svolto in favore del Parte_1 geometra il servizio di tenuta della contabilità, a fronte di un compenso mensile di CP_1 euro 180,00, a partire da gennaio 2006 (e fino a gennaio 2016: anche sulla data di cessazione non c'è controversia, discutendosi del dies ad quem della spettanza del compenso professionale solo per la doglianza del di violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1 da parte del tribunale, per le mensilità successive al novembre 2015).
Del pari pacifico, in quanto risultante dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti, è che tale rapporto contrattuale è stato risolto dal geometra con lettera del CP_1
09.02.2016. Parimenti non contestata risulta la notifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate di avvisi di accertamento al geometra e la sua adesione alla definizione CP_1 agevolata, in esito alla quale sono state irrogate nei suoi confronti sanzioni per un importo complessivo di euro 7.160,03.
Risulta altresì estranea al thema decidendum del presente grado di giudizio la pretesa avente ad oggetto il pagamento del compenso spettante allo sino al mese Parte_1 di agosto 2008, essendo divenuta ormai definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto sino ad agosto 2008 compreso, sulla scorta del doc. n. 2 allegato all'atto di citazione. Parimenti, esula dall'oggetto del presente giudizio la questione della spettanza allo
[...]
di una somma a titolo di mancato guadagno a fronte del recesso esercitato dal Pt_1 geometra, essendo divenuta ormai incontrovertibile, in difetto di impugnazione, la statuizione con la quale il primo Giudice ha affermato che “essendo il recesso immediata
e diretta conseguenza del non corretto adempimento contrattuale dello , Parte_1 esso appare giustificato e niente potrà essere riconosciuto per mancato guadagno”.
La controversia oggetto del presente giudizio di appello si incentra, dunque, sulla intervenuta estinzione, o non, del credito professionale dello per l'attività Parte_1 svolta nel periodo successivo al settembre 2008 - alla luce pagamenti effettuati dal cliente - e sulla possibilità di riconoscere tale credito per mensilità successive al novembre 2015, ex art. 112 c.p.c., nonché sulla sussistenza di un controcredito risarcitorio per inadempimento imputabile allo Studio medesimo, pari all'importo delle sanzioni irrogate al cliente, oltre che sulla modalità di compensazione tra tali reciproche pretese creditorie.
3. Il credito spettante allo a titolo di compenso professionale e la Parte_1 prova del relativo pagamento (primo e unico motivo di appello incidentale).
Venendo all'esame nel merito delle censure proposte avverso la sentenza impugnata, va trattato prioritariamente l'unico composito motivo di appello incidentale, con il quale è stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento da parte del geometra del compenso CP_1 spettante allo per l'attività svolta nel periodo tra il settembre 2008 e il Parte_1 gennaio 2016.
Al riguardo, si deve preliminarmente valutare la richiesta dell'appellante incidentale di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado (prova per testi e ctu grafologica), e non ammesse, finalizzate a dimostrare che nulla era più dovuto allo a titolo di compensi per l'attività professionale svolta. Parte_1
Ad avviso di questa Corte, tali istanze istruttorie sono inammissibili, posto che l'appellante incidentale non ha svolto alcuna analitica censura dell'articolata ordinanza del
18.6.2020 che ha statuito sulle prove in primo grado, mentre secondo il consolidato orientamento della cassazione (v. ex plurimis Cass. 8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n.
1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria,
l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame in cui deve evidenziare, tra l'altro, data la regola della specificità dei motivi d'appello, in che modo la prova, ove ammessa, consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata. Viceversa, s'è limitato a “riproporre” le sue CP_1 istanze istruttorie senza spendere una parola in merito alla difforme valutazione effettuata in primo grado.
Ad abundantiam, si osserva anche, quanto all'istanza di prova orale, che i capitoli formulati dall'opponente e reiterati nel presente giudizio di appello - astrattamente correlabili alla prova dei pagamenti - sono i seguenti: 1) “DCV che nel periodo gennaio
2006 – novembre 2015 il Geom. e Rag. con cadenza quadrimestrale, si CP_1 Pt_1 incontravano per regolare i reciproci rapporti di dare/avere ed in quelle occasioni veniva redatto dal Rag estratto conto che le si mostra (Doc. 2 parte opponente)”; 2) Pt_1
“DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente nell'estratto conto che le si mostra (Doc. 2 sopra cit.), venivano annotati i pagamenti effettuati da in favore dello . Ebbene, essi sono superflui, CP_1 Parte_1 posto che, per quanto si andrà ad esporre, è documentale che le parti segnassero in tale brogliaccio lo svolgimento del rapporto e, piuttosto, la questione attiene a quanto si può ritenere davvero emergere da tale documento.
Altrettanto è a dirsi per la richiesta di ctu grafologica formulata dall'appellante incidentale al fine di dimostrare la provenienza del rendiconto contabile (doc. 2 allegato all'atto d'opposizione) dal ragionier , legale rappresentale dell'omonimo Studio: si tratta, Pt_1 invero, di richiesta inammissibile in quanto ad essere contestata non è la provenienza del predetto rendiconto bensì la sua idoneità probatoria, considerato che l'opposto in sede di costituzione si è limitato ad eccepire la mancanza di sottoscrizione del documento e la sua inidoneità a fornire la prova del pagamento.
Del resto, la provenienza del rendiconto è suffragata dal fatto che lo Studio stesso nel proprio atto introduttivo in primo grado aveva invocato tale documento per dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale con il geometra, nonché dalla circostanza che il rendiconto risulta redatto su carta intestata dello , e mai il ha Parte_1 Pt_1 dedotto che il avrebbe sottratto un foglio bianco intestato allo studio, riempendolo CP_1 abusivamente, né che avrebbe contraffatto il brogliaccio.
Di nessun rilievo, poi, è la dichiarazione effettuata dal in sede di interpello, Pt_1 secondo cui non avrebbe redatto lui tale brogliaccio, perché da un canto si tratta di dichiarazione della parte di fatti a sé favorevoli (in quanto tale priva di ogni efficacia probatoria) e dall'altra costituisce una contestazione tardiva, atteso che il convenuto avrebbe dovuto semmai contestare la provenienza del rendiconto nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale o, quantomeno, entro la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., mentre nei propri scritti difensivi aveva tenuto un contegno addirittura di segno contrario.
Peraltro, con riferimento all'annotazione apposta in fondo alla p. 3 del rendiconto, relativa al compenso da pagare al maggio 2009, essa risulta anche munita di sottoscrizione - non disconosciuta dallo Studio - il che, oltre a costituire piena prova della quietanza nei termini che saranno indicati di seguito, avvalora anche l'affermazione che il documento nella sua interezza sia di provenienza dello . Parte_1
Ne consegue che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante incidentale non debbono essere ammesse.
Passando ad esaminare le censure attinenti al merito della sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha così motivato: “Ciò posto, si rileva che parte opponente, per quanto onerata, non ha dimostrato di avere corrisposto all , quanto meno a partire da settembre 2008, il compenso pattuito. Parte_1
Infatti, a parte il documento n. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione che consente di ritenere come verosimile che il Geometr abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto sino ad agosto 2008 compreso, per le restanti n. CP_1
88 mensilità (da settembre 2008 a gennaio 2016, tenuto conto del recesso in data 9/2/2016), i documenti prodotti – in particolare i due assegni, doc. n. 7 e n. 12 – oltre a non essere chiaramente leggibili, non consentono di trarre alcuna Controparte considerazione, se non altro anche per il fatto che non risultano emessi d , in ordine alla loro riferibilità ai pagamenti per cui è causa. Ne discende, pertanto, che il credito maturato dall er l'attività svolta e Controparte_4 non onorato dal Geom è pari ad euro 15.840,00” (p. 8 della sentenza impugnata). CP_1
Col proprio appello incidentale ha sostenuto che il minor credito (rispetto al CP_1 ricorso monitorio) riconosciuto allo avrebbe dovuto essere eliso da: Parte_1
a) la prova del pagamento a saldo di tutto quanto dovuto sino al maggio 2009, da ravvisare nella fattura n. 98 del 30/09/2009 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo)
- non presa in esame dal tribunale - e dall'annotazione contenuta nel suddetto brogliaccio, a p. 15, dove era presente firma per quietanza del Rag. per Pt_1 avvenuto pagamento dei compensi fino a maggio 2009;
b) la prova del pagamento a mezzo assegni della complessiva somma di euro
8.354,50;
c) la limitazione della domanda di pagamento avanzata dallo fino al Parte_1
30 novembre 2015 (di talché il primo giudice nel riconoscere mensilità successive era andato ultra petita).
Partendo dalla prima questione, sub a), si deve rilevare che dalla lettura della sentenza appellata emerge, in effetti, che il primo Giudice non ha preso in considerazione la fattura n. 98 del 30/09/2009, e tuttavia si deve escludere che tale atto in sé considerato costituisca documento idoneo a provare l'avvenuto pagamento del compenso spettante allo per il servizio fornito fino al mese di maggio 2009. Parte_1
Invero, non può essere condivisa la tesi sostenuta dal geometra secondo il quale CP_1 la prova del pagamento della suindicata fattura sarebbe desumibile dalla dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal ragioniere , legale Parte_1 rappresentante dello , secondo cui: “quando il eseguiva un Parte_1 CP_1 pagamento, emettevo regolare fattura” (cfr. verbale di udienza del 03/12/2020). Il
, infatti, non ha dichiarato che emetteva fattura solo dopo essere stato pagato, e Pt_1
d'altro canto è normale prassi commerciale quella di emettere fattura anche prima del pagamento;
pertanto, la circostanza che sia stata emessa la fattura n. 98/2009 è neutra,
e di per sé non costituisce idonea prova dell'effettivo pagamento del compenso sino al mese di maggio 2009 (anche se letta alla luce di quanto si va ad esporre lo corrobora).
Ciononostante, la prova dei pagamenti fino al maggio 2009 si deve ritenere comunque raggiunta, in forza dell'annotazione riscontrata sul rendiconto redatto dal di cui Pt_1
s'è detto sopra.
Invero, seppur tale brogliaccio sia per lo più di ardua lettura, contenendo annotazioni non sempre comprensibili neppure dal punto di vista grafico, e comunque riferibili più al computo dei crediti maturati dallo (nei confronti del ma anche Parte_1 CP_1 della sua società OA RL e del suo collega geom. , che ai pagamenti dei CP_3 clienti, contiene tuttavia un'annotazione che a differenza delle altre è di evidente significato e finanche sottoscritta (con sottoscrizione da intendersi riconosciuta ex art. 215 n. 2 c.p.c.) dal l.r. dello . Pt_1
Invero, a p. 15 del rendiconto contabile suddetto (doc. 2) vi è una chiara quietanza - essendo scritto “pagato” in calce al “dare” maturato fino a quella data (e non ancora altrimenti estinto) dal CP_1
Per meglio comprendere il contenuto di tale rendiconto, giova premettere che non risulta contestata la circostanza allegata da parte opponente secondo cui a partire dall'anno
2006 il geometra in proprio e in qualità di legale rappresentante della società CP_1
OA RL, insieme al suo amico e collega geometra affidava la tenuta della CP_3 contabilità allo , pattuendo i seguenti compensi mensili: € 180,00= Parte_1 mensili per l'attività svolta in favore del Geom. € 150,00= mensili per l'attività CP_1 svolta in favore del Geom. ed € 375,00 per attività svolta in favore della società CP_3
OA RL.
Tale circostanza trova riscontro documentale nel rendiconto contabile suddetto, nel quale sono indicate via via le somme spettanti allo per l'attività svolta in favore del Pt_1 geometra del geometra della società OA. CP_1 CP_3
Appare dunque utile riportare di seguito tale annotazione: Dalla prima riga di tale annotazione si desume in particolare che alla data del 25.05.2009 per l'attività svolta fino a maggio 2009 il geometra doveva ancora corrispondere CP_1 ad “ ”, ovvero al ragioniere legale rappresentante dell'omonimo Pt_1 Parte_1
Studio, la somma di euro 900,00, pari a 5 mensilità (mentre il oveva euro 750,00). CP_3
Sebbene non risulti espressamente indicato che il soggetto tenuto a corrispondere tale somma sia il geometra si ritiene verosimile che l'annotazione sia riferita proprio a CP_1 lui, in quanto la somma dovuta è ottenuta assumendo quale base di calcolo l'importo di euro 180,00, corrispondente al compenso pattuito per l'attività svolta dallo
[...]
proprio nei confronti del geometra e in tutto il corpo del brogliaccio Pt_1 CP_1 riferita sempre e soltanto a quest'ultimo.
In calce a tale annotazione risulta appunto apposta idonea quietanza con dicitura
“pagato” munita di sottoscrizione legalmente riconosciuta.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato secondo cui il creditore, rilasciando quietanza al debitore, ammette il pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 5945/2023; Cass. n. 32458/2018). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari, potendo essere contenuta in una qualsiasi scrittura sottoscritta dal creditore e attestante l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata e il titolo su cui si fonda il pagamento effettuato (cfr., da ultimo, Cass. n.
19034 del 11/07/2024).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la suindicata annotazione contenuta alla pag. 15 del rendiconto contabile allegato sub doc. 2 dal geometra costituisca quietanza del CP_1 pagamento del compenso da lui dovuto sino al maggio 2009 e, pertanto, deve ritenersi documentalmente provata l'estinzione del credito professionale fino a detta mensilità.
Passando alla seconda allegazione, sub b), il ha sostenuto di aver dimostrato la CP_1 corresponsione allo di ulteriori pagamenti a mezzo dei due sottostanti Parte_1 assegni:
In particolare, ha sostenuto che tali titoli (doc. 7 allegato all'atto introduttivo) erano da leggere anche alla luce del rendiconto contabile. Il Tribunale al riguardo ha rilevato che “i documenti prodotti – in particolare i due assegni, doc. n. 7 e n. 12 – oltre a non essere chiaramente leggibili, non consentono di trarre alcuna considerazione, se non altro anche per il fatto che non risultano emessi da
, in ordine alla loro riferibilità ai pagamenti per cui è causa” (p. 8 della Controparte_1 sentenza impugnata).
In effetti, non si evince affatto dal tenore dei due titoli che essi siano stati emessi dal geometra in proprio a titolo di compenso per l'attività svolta in suo favore dallo CP_1
, anzi. Infatti, l'assegno di importo pari ad euro 4.000,00 risulta emesso Parte_1 da OA RL (che è soggetto distinto da ed estraneo alla presente controversia) e, CP_1 secondo quanto allegato dallo stesso geometra è stato firmato da quest'ultimo in CP_1 qualità di legale rappresentate della predetta società, mentre la firma apposta sull'assegno di importo pari ad euro 4.354,50 non risulta leggibile né vi è alcun elemento che consenta di collegare tale assegno al conto personale di CP_1
Anche l'annotazione sul rendiconto contabile (doc. 2) non è idonea a sciogliere tale nodo.
È vero, infatti, che in fondo alla p. 3 vi un'annotazione (che per maggiore chiarezza si riproduce di seguito) che probabilmente fa riferimento proprio ai suddetti due assegni:
Ciò perché gli importi indicati in alto tra parentesi corrispondono alle somme oggetto dei due titoli, pari ad euro 4.000,00 ed euro 4.354,50, e sono entrambi emessi in favore dello . Parte_1
Ciononostante, però, il brogliaccio fa riferimento in modo unitario a “ e ”, Pt_2 CP_3
e gli importi degli assegni coincidono con la somma dei debiti genericamente riferiti alla loro unione ( + ), ciò che tra l'altro confligge con il fatto che uno dei due Pt_2 CP_3 assegni sia stato emesso da OA RL (dunque da , ma su un conto non riferibile a Pt_2 lui, bensì alla società da lui rappresentata). Se si considera che dal brogliaccio parrebbe che i pagamenti dovessero andare a favore anche di è evidente come non CP_3 vi sia alcuna certezza sul fatto che l'assegno di euro 4.354,50 sia andato in tutto o in parte (e in che parte?) a estinguere il debito oggetto di causa.
Passando, infine, alla doglianza sub c), si rileva che l'appellante incidentale ha lamentato il vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il tribunale, avendo pronunciato condanna al pagamento dei compensi pattuiti sino al gennaio 2016, pur avendo la domanda proposta dallo ad oggetto i compensi pattuiti sino al novembre Parte_1
2015.
Tale doglianza è fondata.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che il primo giudice ha riconosciuto a titolo di compenso per l'attività svolta in favore del geometra un CP_1 credito pari ad 88 mensilità a partire dal mese di settembre 2008 e, quindi, (in realtà non fino al gennaio 2016, ma) fino al mese di dicembre 2015 compreso [4 mensilità per l'anno 2008 (da settembre a dicembre compresi) + 12 mensilità per ciascun anno dal
2009 al 2015 (in totale 12x7=84)].
Tuttavia, dall'esame delle conclusioni formulate dallo in sede di Parte_1 costituzione, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, risulta che il medesimo aveva chiesto, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, “accertato che lo ha svolto per conto del Parte_1
Geom. attività di tenuta della contabilità dall'anno 2006 sino al novembre Controparte_1
2015 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 21.265,33 o quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa, quale compenso pattuito fra le parti per tale attività”.
Nella domanda formulata dallo non risulta, dunque, compresa la Parte_1 mensilità di dicembre 2015 liquidata dal Tribunale.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, si ritiene che il Tribunale sia incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo riconosciuto la spettanza del compenso anche per il periodo successivo al mese di novembre 2015, così eccedendo i limiti della domanda di parte opposta.
Ne consegue che, in accoglimento della censura in esame, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di compenso in favore dello per l'attività svolta Parte_1 successivamente al novembre 2015 e, considerato il pagamento comprovato fino al maggio 2009, le mensilità dovute sono solo 78, da moltiplicare per 180,00, per complessivi euro 14.040,00 - si vedrà sub 5, in forza del secondo motivo d'appello dello
Studio, se da maggiorare dell'iva o da ritenere iva compresa.
4. La responsabilità dello per gli avvisi di accertamento notificati Parte_1 al geometra (primo motivo di appello principale). CP_1
Con il primo motivo di appello principale, lo censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, sulla scorta delle risultanze della ctu, ha ritenuto imputabile al predetto Studio l'inesatto adempimento del contratto concluso con il geometra CP_1 avendo riscontrato la non corretta applicazione della normativa di riferimento (in particolare, T.U. imposte dirette e disciplina dell'IVA) nella tenuta della contabilità in favore del geometra.
Nello specifico, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad acquisire in maniere acritica le risultanze della ctu in ordine alla non corretta tenuta della contabilità da parte dello . Afferma che, anche ad ammettere la Parte_1 configurabilità di un siffatto inadempimento, il tribunale ha in ogni caso errato nel ritenere sussistente un credito risarcitorio del geometra pari alla somma delle sanzioni a lui irrogate dall'Agenzia delle Entrate, atteso che le predette sanzioni erano state comminate all'esito della sua libera scelta di aderire alla definizione agevolata, senza neppure coinvolgere lo per contestare gli avvisi di accertamento ricevuti. Parte_1
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “A fronte di quanto sopra, occorre poi considerare che il Geometra ha, a sua volta, eccepito un inadempimento CP_1 contrattuale dello che incorrendo, a suo dire, in errori nello svolgimento Parte_1 dell'incarico professionale, avrebbe causato una serie di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Disposta sul punto apposita CTU, il consulente d'ufficio incaricato, Dott. ha effettivamente accertato, all'esito delle operazioni Persona_1 peritali, come “nell'esercizio dell'elaborazione dati aziendali e servizi aziendali in genere e come responsabile unico della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione dei modelli unici - attività non riservate ai dottori commercialisti così come la consulenza aziendale - lo non potesse esimersi di applicare correttamente Parte_1 le norme dettate dal Testo Unico delle imposte dirette richiamate anche dalle istruzioni per la redazione del modello unico delle persone fisiche, così come le norme del D.P.R n.
633 del 1972 inerente la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto. La corretta applicazione di tale sistema normativo, ampiamente noto e codificato, si ritiene in linea con un comportamento diligente nell'esercizio di un'opera intellettuale. Nella fattispecie degli accertamenti dall'Agenzia delle Entrate va rilevato che le sanzioni comminate si basano su delle vere e proprie evidenze, le risultanze a cui l'ufficio è giunto appaiono ineccepibili e le conseguenze inevitabili. Per tutto ciò, in risposta al quesito posto, si considera colposa la condotta del convenuto, quantificando in euro 7.160,03 il danno prodotto, pari alla somma delle sanzioni comminate nei confronti del . Precisando, CP_1 poi, in risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta opposta, di ritenere “orientata al buonsenso la decisione di aderire, da parte di alla definizione agevolata CP_1 evitando così di incorrere in assai probabili maggiori sanzioni in caso di contenzioso”. Ne discende pertanto che dall'importo di euro 15.840,00 deve essere detratta la somma di euro 7.160,03 pari alla somma delle sanzioni comminate al Geom. dall'Agenzia CP_1 delle Entrate, risultando così lo creditore della minor somma di euro Parte_1
8.679,97” (p.
8-9 della sentenza impugnata).
Ad avviso del Collegio, merita conferma il giudizio di responsabilità formulato dal tribunale sulla scorta della ctu.
Costituisce ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del
14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n.
3881 e da ultimo anche Cass. n. 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, avendo recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal tribunale, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni di parte appellante sono state ritualmente disattese.
Ciò posto, si deve verificare, nel merito, se la CTU cui il Tribunale ha aderito offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n.
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche del consulente di parte.
Ebbene, questa Corte ritiene che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio in ordine alla responsabilità dello con riferimento alle sanzioni comminate Parte_1 dall al geometra siano logiche e coerenti. CP_5 CP_1
In particolare, la CTU espletata in primo grado ha rilevato che negli avvisi di accertamento notificati al geometra relativi alle annualità 2011 e 2012, l'Agenzia CP_1 delle Entrate ha contestato la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva spese ritenute “non inerenti” l'attività professionale svolta dal geometra. In ordine a tali accertamenti, il Consulente ha ravvisato la responsabilità dello in quanto Parte_1 all'epoca dei fatti “risultava essere depositario delle scritture contabili quindi responsabile della registrazione delle fatture attive e passive, delle liquidazioni periodiche iva”, aggiungendo che “Dall'esame dei modelli unici del geom. inoltre risulta che Lo CP_1
era incaricato sia dell'invio telematico dei medesimi sia della loro Parte_1 predisposizione” (p. 3 della relazione peritale). Nello specifico, il perito d'ufficio ha rilevato quanto segue: “Si ritiene che nell'esercizio dell'elaborazione dati aziendali e servizi aziendali in genere e come responsabile unico della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione dei modelli unici, lo
[...]
non potesse esimersi di applicare correttamente le norme dettate dal Parte_1
Testo Unico delle imposte dirette richiamate anche dalle istruzioni per la redazione del modello unico delle persone fisiche, così come le norme del D.P.R n. 633 del 1972 inerente la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto. La corretta applicazione di tale sistema normativo, ampiamente noto e codificato, si ritiene in linea con un comportamento diligente nell'esercizio di un'opera intellettuale. Nella fattispecie degli accertamenti dall'Agenzia delle Entrate va rilevato che le sanzioni comminate si basano su delle vere e proprie evidenze, le risultanze a cui l'ufficio è giunto appaiono ineccepibili
e le conseguenze inevitabili. Per tutto ciò, in risposta al quesito posto, si considera colposa la condotta del convenuto, quantificando in euro 7.160,03 il danno prodotto, pari alla somma delle sanzioni comminate nei confronti del p. 4 della relazione CP_1 peritale).
Tali conclusioni non risultano scalfite dalle osservazioni del consulente di parte appellante, secondo cui alcuna responsabilità sarebbe addebitabile allo in Parte_1 ordine agli avvisi di accertamento notificati al geometra dovendosi ritenere CP_1 quest'ultimo l'unico responsabile dell'erronea deduzione di spese non inerenti all'attività professionale svolta.
Nello specifico, il Ctp dell'appellante ha rilevato che lo “ha svolto Parte_1 solamente attività di elaborazioni dati contabili di documenti prodotti dal Cliente senza entrare nel merito del contenuto dei documenti prodotti in quanto NON svolge attività di consulente/commercialista”.
A tali osservazioni il Ctu ha puntualmente replicato che “lo nell'espletare Parte_1 la propria opera intellettuale come depositario delle scritture contabili e incaricato di predisporre il modello unico di - attività non riservate ai dottori commercialisti così CP_1 come la consulenza aziendale - avrebbe dovuto attenersi alle norme poste dal TUIR e seguire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi” (p. 5 della relazione peritale).
In definitiva, si ritiene condivisibile la conclusione raggiunta dalla CTU secondo cui ciò che ha condotto agli accertamenti è stata l'erronea deduzione di spese “non inerenti” all'attività professionale del geometra imputabile allo incaricato CP_1 Parte_1 della tenuta della contabilità del professionista.
Pertanto, la sentenza impugnata risulta immune dal vizio denunciato dall'appellante, avendo il primo giudice correttamente recepito le conclusioni della CTU, in quanto logiche e fondate su dati oggettivi. Risulta parimenti infondata l'ulteriore censura formulata in seno al primo motivo di appello con la quale lo ha lamentato il mancato riconoscimento della Parte_1 rilevanza causale nella causazione del danno della scelta del geometra di aderire CP_1 all'accertamento con definizione agevolata.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che non sia corretto addebitare allo
[...]
i danni lamentati dal in conseguenza dalle sanzioni a lui irrogate Pt_1 CP_1 dall'Agenzia delle Entrate, considerato che il geometra stesso aveva accettato siffatte conseguenze dannose aderendo all'accertamento, peraltro senza neppure coinvolgere lo
Studio al fine di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti.
Tale eccezione è ontologicamente riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 1227 c.c. secondo comma e, dunque, in applicazione della regola generale di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., parte opposta era onerata di dimostrare il comportamento colposo dell'opponente nonché la sua incidenza causale sui danni lamentati. In altri termini, era onere dell'odierno appellante indicare quale comportamento avrebbe dovuto tenere il geometra anziché aderire all'accertamento e come esso avrebbe potuto incidere sulle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate.
Lo , invece, non ha neppure allegato (né tantomeno provato) cosa Parte_1 avrebbe dovuto fare il geometra in alternativa alla definizione agevolata, CP_1 essendosi limitato ad affermare che “Se il Geometra, avesse coinvolto lo Studio Parte_1 successivamente alla notifica degli accertamenti questi avrebbe potuto gestire la fase di negoziazione con l'agenzia delle Entrate sostenendo le tesi più favorevoli al Geometra minimizzando o addirittura azzerando le sanzioni, oppure avrebbe potuto farsi carico del contenzioso con l'Agenzia per annullare l'accertamento”; in particolare, non ha dedotto né dimostrato la sussistenza di ragioni fondanti l'erroneità degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate né ha indicato argomenti spendibili in un eventuale ricorso da proporre alla
Commissione tributaria.
Invero, la scelta del geometra di aderire all'accertamento, lungi dal costituire CP_1 contegno colposo che ha aggravato le conseguenze dannose, deve ritenersi semmai espressione di un comportamento frutto di cautela che ha permesso di ottenere una riduzione delle sanzioni, finendo così per giovare anche allo Studio.
Ne consegue che, per le ragioni sinora esposte, il primo motivo di appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
5. La compensazione tra i reciproci crediti delle parti (secondo motivo di appello principale)
Con il secondo motivo di appello principale, formulato in via subordinata al rigetto del primo, lo censura la sentenza impugnata in ordine alle concrete modalità Parte_1 con le quali ha affermato l'operatività della compensazione tra i reciproci crediti delle parti. Nello specifico, l'appellante contesta la mancata applicazione dell'IVA sulla somma riconosciuta in favore dello a titolo di compenso professionale, nonché la Parte_1 mancata valorizzazione della natura di valore del credito risarcitorio opposto in compensazione.
La prima doglianza afferente alla mancata applicazione dell'IVA da parte del tribunale è fondata.
La somma mensile di euro 180,00 (applicata dal tribunale) era infatti da intendersi IVA esclusa, e dunque da maggiorare, come ben si evince non soltanto dai molteplici appunti sul suddetto brogliaccio (doc. 2), invocato anche dal (se ne riporta uno tra i tanti CP_1
a titolo esemplificativo):
ma anche dalla stessa richiesta effettuata fin dal ricorso monitorio - e mai contestata sotto tale profilo dal - di pagamento, per 98 mensilità, del complessivo importo di CP_1 euro 21.168,00, che è dato dalla somma di euro 17.640 (98x180) maggiorato di iva (al
20% fino al 16.9.2011, al 21% fino al 30/9/2013 e al 22% dal 1°.10.2013).
Dunque, il complessivo credito dello per somma capitale, iva compresa, è pari ad Pt_1 euro 16.984,80 (28 mensilità da giugno 2009 a settembre 2011 con iva al 20%:
24 mensilità da ottobre 2011 a settembre 2013 con iva al CodiceFiscale_2
21%: 24x180+21%=5.227,20; 26 mensilità da ottobre 2013 a novembre 2015 con iva al
22%: 26x180+22%=5.709,60).
L'ulteriore censura formulata in seno al presente motivo di appello è parimenti fondata nei termini di seguito indicati.
Si ritiene opportuno premettere che in materia di compensazione giudiziale, la Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che in ragione della ratio dell'istituto, che è quella di realizzare la c.d. estinzione satisfattoria reciproca, “i requisiti prescritti dall'art.
1243, comma 1, c.c. per la compensazione legale – omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza – devono in realtà sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il secondo comma di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo: dunque, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza” (Cass. Sez. Un. n. 23225/2016).
Pertanto, anche la compensazione giudiziale può operare soltanto a condizione che il controcredito risulti certo nell'an e non sia meramente ipotetico o provvisorio (cfr., di recente, Cass. n. n. 27113 del 18/10/2024).
Come chiarito dalla Cassazione in una recente pronuncia (cfr. ordinanza n. 30677/2023), nell'ipotesi in cui il convenuto opponga in compensazione un credito risarcitorio da inadempimento, il giudice può affermare l'operatività della compensazione giudiziale laddove nell'ambito dello stesso giudizio venga accertata l'esistenza del dedotto controcredito risarcitorio;
nel caso di compensazione giudiziale, la certezza del credito significa che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo accertare.
Ciò posto, nel caso di specie il geometra ha opposto in compensazione il credito CP_1 risarcitorio derivante dall'inesatto adempimento dello per aver Parte_1 erroneamente incluso nelle spese deducibili anche spese “non inerenti” all'attività professionale del geometra.
Correttamente il Tribunale ha accolto l'eccezione di compensazione così formulata, avendo accertato la responsabilità dello per il dedotto inadempimento e Parte_1 la sussistenza di un danno ad esso riconducibile, pari alla somma delle sanzioni irrogate al geometra in conseguenza degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, il primo Giudice ha così statuito: “Ne discende pertanto che dall'importo di euro 15.840,00 deve essere detratta la somma di euro 7.160,03 pari alla somma delle sanzioni comminate al Geom. dall'Agenzia delle Entrate, risultando così lo CP_1 [...]
creditore della minor somma di euro 8.679,97” (p. 9 della sentenza impugnata). Pt_1
Dunque, per l'operare della compensazione giudiziale occorre accertare a quanto ammontassero i due contrapposti crediti comprensivi di accessori al momento della liquidazione del credito risarcitorio effettuata dal primo giudice, e qui confermata.
Merita, quindi, in particolare, accoglimento la richiesta dell'appellante di computare su entrambi i crediti i rispettivi accessori.
Partendo da quello risarcitorio, secondo il costante indirizzo della Cassazione (cfr., ex multis, ord. n. 32438/2019), laddove sia opposto in compensazione un credito avente natura di valore (come il credito risarcitorio), ai fini della sua determinazione si deve tenere conto della svalutazione monetaria;
ne consegue che la somma oggetto del debito tributario dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dal
28/10/2016, data in cui è stato definito l'accertamento con adesione e sono state irrogate le sanzioni, che non è contestato siano state prontamente pagate;
inoltre, sulla somma capitale, rivalutata anno per anno, debbono essere riconosciuti in favore di a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento gli interessi CP_1 compensativi (giusta Cass. Sez. Un. sent. n. 1712/1995) sino al momento della liquidazione effettuata dalla sentenza di primo grado (pubblicata il 09/09/2022).
Il credito risarcitorio spettante a comprensivo di rivalutazione e interessi, è quindi CP_1 pari ad euro 8.291,59 (anziché euro 7.160,03 come statuito dal primo Giudice).
Quanto, invece, al credito spettante allo a titolo di compenso che, in Parte_1 parziale accoglimento del primo motivo di appello principale è stato rideterminato nella somma di euro 16.984,80, su di esso devono essere computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma primo dalla data della messa in mora – individuabile nel caso di specie, in difetto di prova di atti anteriori, nella comunicazione inviata dallo al Parte_1 geometra in data 09/06/2016 cui fa riferimento la comunicazione inviata via pec il CP_1
14/06/2016 dal legale di quest'ultimo (doc. 5 allegato all'atto di opposizione) – fino alla proposizione della domanda giudiziale, ovvero nella specie sino al 19/04/2017, data del deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass. ordinanza n. 13145/2021).
Sulla stessa somma sono, poi, dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 c.c. comma 4 dalla data della domanda - coincidente col ricorso monitorio - sino alla sentenza di primo grado.
Il credito spettante allo comprensivo degli interessi così determinati Parte_1 ammonta, dunque, ad euro 24.338,96.
Ne consegue che, per effetto della compensazione tra i reciproci crediti di cui è causa, deve riconoscersi allo un credito residuo pari ad euro 16.047,37, Parte_1 anziché euro 8.679,97 come statuito dal primo Giudice.
Ovviamente, da tale credito andrà scalato quanto pagato da in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado (in data 27.9.2022, e poi in sede di esecuzione forzata, comprensivo, però, anche delle spese del procedimento esecutivo).
6. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Peraltro, nel caso in esame all'esito dei due gradi le situazioni di reciproca soccombenza non sono sensibilmente mutate, perché l'appellante ha ottenuto un maggior credito per il riconoscimento dell'IVA, ma l'appellato ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori pagamenti e l'esclusione della debenza del mese di dicembre 2015 (anche se complessivamente nell'elisione dei rispettivi crediti è aumentato quello dello
[...]
). Pt_1
Dunque, appare congrua per il primo grado la disciplina delle spese di lite già dettata dal tribunale, con una compensazione parziale, di 2/3, e la condanna del a CP_1 corrispondere al professionista (rectius: al suo difensore, ex art. 93 c.p.c.) il residuo terzo, in considerazione di una (contenuta) maggiore soccombenza del primo rispetto al secondo.
Poiché l'incremento del credito dello non ha determinato un passaggio di Parte_1 scaglione, tale condanna va confermata.
Tale criterio va poi adottato anche in questa sede, con condanna del a CP_1 corrispondere allo - rectius: al suo difensore, Avv. Paolo Pieracci, Parte_1 dichiaratosi antistatario -1/3 delle spese di secondo grado, che, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), si devono liquidare nella somma di euro 1.322,00 (3.966,00/3).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni Parte_1 diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1085/2022, condanna a corrispondere allo Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 16.047,37 (detratto quanto già pagato
[...] da in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi Controparte_1 legali dalla sentenza di primo grado al saldo (sulle somme via via residuate all'esito dei pagamenti parziali);
2) conferma la disciplina delle spese di lite dettata dal tribunale e compensa per
2/3 le spese del secondo grado, condannando a corrispondere all'Avv. CP_1
Paolo Pieracci il residuo terzo di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 1.322,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1967/2022 promossa da:
(C.F. e P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Paolo Pieracci, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Sabrina Ramello, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1085/2022 emessa il 05.09.2022 dal Tribunale di Pisa, pubblicata in data
09.09.2022 e notificata il 06.10.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza della sentenza n. 1085/22, (doc. 1) resa inter partes dal Tribunale di Pisa in persona del
Giudice Unico dott.ssa Martina Fontanelli – R.G. n. 3159/17, pubblicata in data
05.09.2022 notificata in data 06.10.2022, accogliere le seguenti conclusioni In tesi:
“condannare il Geom. al pagamento in favore dello Controparte_1 Parte_1
della somma riconosciuta come dovuta di € 15.840,00 oltre Iva ed interessi ex
[...] art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo. in denegata ipotesi: condannare il Geom. al pagamento in favore dello Controparte_1 Parte_1
della somma riconosciuta come dovuta di € 15.840,00 oltre IVA ed interessi ex
[...] art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo ed al contempo condannare lo
[...]
al risarcimento del danno pari alla somma delle sanzioni comminate al Parte_1
Geom. dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 7.160,03 oltre rivalutazione ed CP_1 interessi dalla data della domanda, operando in seguito la necessaria compensazione fra le somme concretamente dovute.
Il tutto oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, in via principale: rigettare tutti i motivi d'appello proposti dallo
[...]
, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto Parte_1 che in diritto;
accogliere i motivi d'appello incidentale sollevati dal Geom. e, per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il Geom. CP_1 al pagamento, in favore della società
[...] Parte_1 della somma di euro 8.679,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
[...]
a titolo di compensi per l'attività professionale espletata, dichiarando che nulla è dovuto dal Geom dello per i dedotti rapporti, con Controparte_1 Parte_1 conseguente ripetizione da parte del di quanto sino ad oggi indebitamente pagato CP_1 in attuazione della predetta sentenza;
sempre in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, con rimborso di quanto sino ad oggi pagato a titolo di spese legali;
in via meramente residuale e subordinata: in accoglimento dell'appello incidentale promosso dal Geom CP_1 rigettare l'appello promosso dallo Parte_1
C, in quanto inammissibile e/o infondato, con conseguente riforma della sentenza di
[...] primo grado in ordine alle somme riconosciute come dovute in favore dello
[...]
, riducendo quest'ultima alla minor somma che risulterà accertata nel Parte_1 corso del procedimento, con conseguente ripetizione da parte del di quanto sino CP_1 ad oggi indebitamente pagato in attuazione della predetta sentenza anche a titolo di spese legali;
in via ulteriormente residuale e subordinata: rigettare tutti i motivi
d'appello proposti dallo , in Parte_1 quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, ovvero
CTU grafologica ed audizione testimoniale dei testi indicati sugli specifici capitoli di prova riproposti con la comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico si chiede ammettersi la prova per testi già richiesta con la memoria ex art
183, comma 6 n° 2, ovvero:
1) “DCV che nel periodo gennaio 2006 – novembre 2015 il Geom. e Rag. CP_1 Pt_1 con cadenza quadrimestrale, si incontravano per regolare i reciproci rapporti di dare/avere ed in quelle occasioni veniva redatto dal Rag estratto conto che le si Pt_1 mostra (Doc. 2 parte opponente)”
2) “DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente nell'estratto conto che le si mostra (Doc. 2 sopra cit.), venivano annotati i pagamenti effettuati da in favore dello CP_1 Parte_1
3) “DCV che l'intera documentazione afferente la contabilità del Geom. Controparte_1 sino al febbraio 2016 era depositata presso ” Parte_1
4) “DCV se solo al momento del ritiro della documentazione contabile detenuta presso
, ovvero nel febbraio 2016, il Geom apprendeva l'omessa Parte_1 CP_1 fatturazione da parte dello con riferimento ai pagamenti effettuati e Parte_1 risultanti dal Doc. 2 di parte attrice, che le si mostra
5) “DCV che nel novembre 2015, a seguito della notifica del primo di alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Geom. provvedeva CP_1 immediatamente a contestare allo gli errori di tenuta della Parte_1 contabilità”
6) “DCV che in conseguenza della notifica dei predetti avvisi di accertamento il Geom ha iniziato a dubitare della correttezza dell'operato dello CP_1 Controparte_2
[...]
7) “DCV se nel novembre 2015 il Geom. apprendeva che il legale rappresentante CP_1 della società – Rag , era professionista Parte_1 Parte_1 iscritto all'Albo”
8) “DCV che in conseguenza degli accertamenti fiscali posti in essere dall'Agenzia delle
Entrate ed allegate agli atti di causa il Geom. apprendeva l'esistenza di errori di CP_1 registrazione dei documenti contabili” 9) “DCV che in conseguenza dei predetti accertamenti dell'Agenzia delle Entrate il Geom. ha dovuto sostenere costi per sanzioni pari ad € 7.159,00=, come risulta dal Doc CP_1
14 che le si mostra”
10) “DCV che il Geom ha provveduto in via autonoma al pagamento delle CP_3 somme dovute per elaborazione dati contabili svolte dallo ”. Parte_1
Si indica a teste su tutti i capitoli sopra indicati il Sig. residente in [...]
Miniato”.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1085/2022 del Tribunale di Pisa in materia di compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_1
(di seguito, per brevità, anche solo lo ) ha proposto gravame
[...] Parte_1 avverso la sentenza n. 1085/2022 del 05.09.2022, pubblicata il 09.09.2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 747/2017 del 08.05.2017, per l'importo di 21.265,33, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto geometra e aveva condannato quest'ultimo al pagamento in favore dello Controparte_1 [...]
della minor somma di euro 8.679,97 a titolo di compenso dovuto per l'attività Pt_1 professionale di tenuta della contabilità svolta in suo favore nel periodo compreso tra settembre 2008 e gennaio 2016.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria opposizione, il Geometra esponeva che: CP_1
a partire dall'anno 2006 decideva di affidare allo l'attività di tenuta della Parte_1 contabilità, pattuendo un compenso mensile di euro 180;
con cadenza periodica incontrava il ragioniere , legale rappresentante Parte_1 dello Studio, il quale redigeva un rendiconto dei reciproci rapporti di credito e di debito intercorrenti tra di loro;
nel mese di novembre 2015, in seguito alla notifica di alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, emergevano delle irregolarità nella contabilità dovute alla negligente condotta dello , di talché egli decideva di affidare la tenuta Parte_1 della contabilità ad altro professionista;
sempre nel novembre 2015, apprendeva che il ragionier non era professionista Pt_1 iscritto all'Albo e, dunque, abilitato a svolgere l'attività di consulenza fiscale, e che gli avvisi di accertamento ricevuti avevano determinato l'irrogazione nei suoi confronti di sanzioni;
in seguito alle sue contestazioni in merito alla non corretta tenuta della contabilità da parte dello , quest'ultimo emetteva la fattura n. 10 del 18.02.2016 per Parte_1
l'importo di euro 21.265,33, riferita all'attività contabile svolta, a fronte della quale il
08.05.2017 il Tribunale di Pisa gli concedeva il decreto ingiuntivo n. 747/2017.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza della somma ingiunta.
In particolare, deduceva che lo non aveva fornito idonea prova della Parte_1 sussistenza del credito azionato in via monitoria, non avendo dimostrato il titolo del preteso compenso, essendosi limitato a produrre in giudizio la suindicata fattura, genericamente riferita a 98 mensilità, senza alcuna indicazione in ordine all'attività espletata e al periodo del suo svolgimento;
inoltre, sosteneva che esso opponente aveva già corrisposto allo tutto quanto dovuto a titolo di compenso per l'attività Parte_1 svolta, come risultante dal rendiconto e dagli assegni versati in atti;
infine, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un credito in favore dello
[...]
, opponeva in compensazione il credito da lui maturato nei confronti del Pt_1 convenuto in ragione di quanto illegittimamente corrispostogli per l'attività svolta, pur non essendo il ragionier iscritto all'Albo, e di quanto pagato all'Agenzia delle Pt_1
Entrate in conseguenza degli avvisi di accertamento ricevuti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio lo , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare, l'opposto sosteneva che:
risultava provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti decorrente dal gennaio 2006 avente ad oggetto la fornitura del servizio di tenuta della contabilità da parte dello a fronte del pagamento di un compenso mensile di euro Parte_1
180,00, trattandosi di circostanza ammessa dallo stesso opponente nell'atto introduttivo dell'opposizione e comunque dimostrata dalla documentazione in atti (lettera del
09.02.2016 sottoscritta dal geometra di risoluzione del rapporto professionale con lo e atto del 19.02.2016 sottoscritto da delegato del geometra al momento Parte_1 del ritiro della documentazione in seguito alla cessazione del rapporto);
contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, quest'ultimo non aveva corrisposto allo quanto ad esso spettante a titolo di compenso per l'attività svolta in suo Parte_1 favore: non aveva prodotto in giudizio alcuna quietanza, essendosi limitato a CP_1 versare in atti documentazione inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento;
alcuna responsabilità poteva essere addebitata allo in ordine agli avvisi di Parte_1 accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate al cliente;
in ogni caso, l'accertamento con adesione era frutto di una libera iniziativa di quest'ultimo;
in ragione del recesso ad nutum esercitato dal geometra, quest'ultimo era tenuto a corrispondere allo , oltre al compenso per l'attività svolta, anche il Parte_1 mancato guadagno.
Parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
Respinte le istanze di prova per testi e di ctu contabile e grafologica formulate da parte attrice, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentate dello e disponeva l'espletamento di ctu per accertare la configurabilità di Parte_1 condotte colpose dello nella tenuta della contabilità, ricollegabili agli Parte_1 avvisi di accertamento notificati al Così istruita la causa, il Tribunale, in CP_1 accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 747/2017 e condannava l'opponente a corrispondere allo la somma di euro 8.679,97, a titolo di Parte_1 compenso per l'attività professionale espletata da settembre 2008 a gennaio 2016 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo).
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta pacifica l'esistenza tra le parti nel periodo compreso tra il gennaio 2006 e il gennaio 2016 di un rapporto contrattuale in forza del quale lo forniva il servizio di tenuta della contabilità in favore del Parte_1 geometra statuiva che quest'ultimo (su cui gravava il relativo onere probatorio) CP_1 non aveva fornito la prova di aver effettuato il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso allo Studio per le mensilità da settembre 2008 fino a gennaio 2016, affermando che il credito maturato a detto titolo era pari ad euro 15.840,00. Sulla scorta delle risultanze della CTU, il primo giudice riteneva poi provata la sussistenza di un inadempimento imputabile allo , colpevole di aver commesso errori nella Parte_1 tenuta della contabilità del geometra, dai quali erano scaturiti gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate. Alla luce di ciò, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, statuiva che dal credito spettante allo
[...]
a titolo di compenso professionale (pari ad euro 15.840,00) doveva essere Pt_1 detratto l'importo di euro 7.160,03, pari alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate al cliente. In ordine, infine, alla somma pretesa dallo a titolo di mancato Parte_1 guadagno, il primo Giudice così affermava: “va da sé che essendo il recesso immediata e diretta conseguenza del non corretto adempimento contrattuale dello , Parte_1 esso appare giustificato e niente potrà essere riconosciuto per mancato guadagno”.
Il Tribunale condannava, quindi, l'opponente a rifondere le spese di lite in favore del convenuto nella misura di 1/3, dichiarando compensate tali spese per i restanti 2/3.
Infine, poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Avverso tale sentenza lo ha proposto appello, formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nel detrarre dal credito riconosciuto a titolo di compenso professionale in favore dello l'importo di euro 7.160,03, pari alla Parte_1 somma delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate al geometra CP_1 errore nell'aver acquisito in modo acritico le conclusioni della CTU in ordine all'imputabilità allo di errori nella tenuta della contabilità del geometra;
Parte_1 errore nell'aver posto a carico dello le predette sanzioni, avendo il Parte_1 geometra di sua iniziativa scelto di aderire all'accertamento, senza consentire allo CP_1
Studio di fornire chiarimenti e di interloquire con l'Agenzia delle Entrate;
2. erronea modalità con la quale era stata effettuata la compensazione tra il credito spettante allo a titolo di compenso professionale e il credito risarcitorio Parte_1 riconosciuto al geometra non avendo il Tribunale fatto riferimento al momento in CP_1 cui i due crediti erano divenuti coesistenti, da individuarsi nella data della sentenza, in ragione della natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria;
errore nel non aver applicato l'IVA sulla somma riconosciuta allo a titolo di compenso Parte_1 professionale.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appellato s'è costituito e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata e, a sua volta, ha proposto appello incidentale in punto di omesso riconoscimento degli eccepiti pagamenti, formulando il seguente, articolato, motivo di gravame:
a. omessa valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, errore del primo giudice per non aver considerato la fattura n. 98 del 30.09.2009 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo) attestante l'avvenuto pagamento da parte del geometra del CP_1 compenso spettante allo fino al maggio 2009; Parte_1
b. omessa valutazione di prove documentali, avendo il primo Giudice ritenuto non provato il pagamento da parte del geometra dei compensi spettanti allo CP_1 Parte_1 per l'attività svolta successivamente al mese di agosto 2008, nonostante la prova dell'avvenuto pagamento fosse desumibile dal rendiconto periodico e dagli assegni versati in atti;
illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto il predetto rendiconto idoneo a provare l'avvenuto pagamento del compenso sino al mese di agosto 2008, escludendone invece l'utilizzabilità con riferimento al periodo successivo;
c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il tribunale pronunciato condanna al pagamento dei compensi spettanti allo Parte_1 fino al gennaio 2016, nonostante quest'ultimo nelle conclusioni avesse chiesto la condanna al pagamento dei compensi dovuti sino al novembre 2015.
L'appellato ha anche lamentato la mancata ammissione delle istanze istruttorie da lui formulate in primo grado (prova per testi e ctu grafologica) al fine di provare l'avvenuto pagamento integrale da parte del geometra di quanto spettante allo CP_1 [...]
a titolo di compenso professionale - e le ha reiterate in questo grado. Pt_1
Ha chiesto, quindi, che la Corte in riforma della sentenza impugnata accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'udienza collegiale del
03.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica indicazione delle ragioni per le quali la sentenza impugnata è ritenuta erronea.
In proposito giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata.
In questo senso si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex multis, Cass. n.
10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha individuato i capi della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha indicato le modifiche richieste in sostituzione delle parti della pronuncia impugnata, nonché le ragioni per cui ha ritenuto errati i capi della sentenza oggetto di impugnazione.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata e le doglianze dello
Studio appellante dovranno essere esaminate nel merito.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione.
Prima di esaminare nel merito i contrapposti motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che risulta ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione con la quale il Tribunale ha accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale in forza del quale lo ha svolto in favore del Parte_1 geometra il servizio di tenuta della contabilità, a fronte di un compenso mensile di CP_1 euro 180,00, a partire da gennaio 2006 (e fino a gennaio 2016: anche sulla data di cessazione non c'è controversia, discutendosi del dies ad quem della spettanza del compenso professionale solo per la doglianza del di violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1 da parte del tribunale, per le mensilità successive al novembre 2015).
Del pari pacifico, in quanto risultante dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti, è che tale rapporto contrattuale è stato risolto dal geometra con lettera del CP_1
09.02.2016. Parimenti non contestata risulta la notifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate di avvisi di accertamento al geometra e la sua adesione alla definizione CP_1 agevolata, in esito alla quale sono state irrogate nei suoi confronti sanzioni per un importo complessivo di euro 7.160,03.
Risulta altresì estranea al thema decidendum del presente grado di giudizio la pretesa avente ad oggetto il pagamento del compenso spettante allo sino al mese Parte_1 di agosto 2008, essendo divenuta ormai definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto sino ad agosto 2008 compreso, sulla scorta del doc. n. 2 allegato all'atto di citazione. Parimenti, esula dall'oggetto del presente giudizio la questione della spettanza allo
[...]
di una somma a titolo di mancato guadagno a fronte del recesso esercitato dal Pt_1 geometra, essendo divenuta ormai incontrovertibile, in difetto di impugnazione, la statuizione con la quale il primo Giudice ha affermato che “essendo il recesso immediata
e diretta conseguenza del non corretto adempimento contrattuale dello , Parte_1 esso appare giustificato e niente potrà essere riconosciuto per mancato guadagno”.
La controversia oggetto del presente giudizio di appello si incentra, dunque, sulla intervenuta estinzione, o non, del credito professionale dello per l'attività Parte_1 svolta nel periodo successivo al settembre 2008 - alla luce pagamenti effettuati dal cliente - e sulla possibilità di riconoscere tale credito per mensilità successive al novembre 2015, ex art. 112 c.p.c., nonché sulla sussistenza di un controcredito risarcitorio per inadempimento imputabile allo Studio medesimo, pari all'importo delle sanzioni irrogate al cliente, oltre che sulla modalità di compensazione tra tali reciproche pretese creditorie.
3. Il credito spettante allo a titolo di compenso professionale e la Parte_1 prova del relativo pagamento (primo e unico motivo di appello incidentale).
Venendo all'esame nel merito delle censure proposte avverso la sentenza impugnata, va trattato prioritariamente l'unico composito motivo di appello incidentale, con il quale è stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento da parte del geometra del compenso CP_1 spettante allo per l'attività svolta nel periodo tra il settembre 2008 e il Parte_1 gennaio 2016.
Al riguardo, si deve preliminarmente valutare la richiesta dell'appellante incidentale di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado (prova per testi e ctu grafologica), e non ammesse, finalizzate a dimostrare che nulla era più dovuto allo a titolo di compensi per l'attività professionale svolta. Parte_1
Ad avviso di questa Corte, tali istanze istruttorie sono inammissibili, posto che l'appellante incidentale non ha svolto alcuna analitica censura dell'articolata ordinanza del
18.6.2020 che ha statuito sulle prove in primo grado, mentre secondo il consolidato orientamento della cassazione (v. ex plurimis Cass. 8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n.
1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria,
l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame in cui deve evidenziare, tra l'altro, data la regola della specificità dei motivi d'appello, in che modo la prova, ove ammessa, consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata. Viceversa, s'è limitato a “riproporre” le sue CP_1 istanze istruttorie senza spendere una parola in merito alla difforme valutazione effettuata in primo grado.
Ad abundantiam, si osserva anche, quanto all'istanza di prova orale, che i capitoli formulati dall'opponente e reiterati nel presente giudizio di appello - astrattamente correlabili alla prova dei pagamenti - sono i seguenti: 1) “DCV che nel periodo gennaio
2006 – novembre 2015 il Geom. e Rag. con cadenza quadrimestrale, si CP_1 Pt_1 incontravano per regolare i reciproci rapporti di dare/avere ed in quelle occasioni veniva redatto dal Rag estratto conto che le si mostra (Doc. 2 parte opponente)”; 2) Pt_1
“DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente nell'estratto conto che le si mostra (Doc. 2 sopra cit.), venivano annotati i pagamenti effettuati da in favore dello . Ebbene, essi sono superflui, CP_1 Parte_1 posto che, per quanto si andrà ad esporre, è documentale che le parti segnassero in tale brogliaccio lo svolgimento del rapporto e, piuttosto, la questione attiene a quanto si può ritenere davvero emergere da tale documento.
Altrettanto è a dirsi per la richiesta di ctu grafologica formulata dall'appellante incidentale al fine di dimostrare la provenienza del rendiconto contabile (doc. 2 allegato all'atto d'opposizione) dal ragionier , legale rappresentale dell'omonimo Studio: si tratta, Pt_1 invero, di richiesta inammissibile in quanto ad essere contestata non è la provenienza del predetto rendiconto bensì la sua idoneità probatoria, considerato che l'opposto in sede di costituzione si è limitato ad eccepire la mancanza di sottoscrizione del documento e la sua inidoneità a fornire la prova del pagamento.
Del resto, la provenienza del rendiconto è suffragata dal fatto che lo Studio stesso nel proprio atto introduttivo in primo grado aveva invocato tale documento per dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale con il geometra, nonché dalla circostanza che il rendiconto risulta redatto su carta intestata dello , e mai il ha Parte_1 Pt_1 dedotto che il avrebbe sottratto un foglio bianco intestato allo studio, riempendolo CP_1 abusivamente, né che avrebbe contraffatto il brogliaccio.
Di nessun rilievo, poi, è la dichiarazione effettuata dal in sede di interpello, Pt_1 secondo cui non avrebbe redatto lui tale brogliaccio, perché da un canto si tratta di dichiarazione della parte di fatti a sé favorevoli (in quanto tale priva di ogni efficacia probatoria) e dall'altra costituisce una contestazione tardiva, atteso che il convenuto avrebbe dovuto semmai contestare la provenienza del rendiconto nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale o, quantomeno, entro la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., mentre nei propri scritti difensivi aveva tenuto un contegno addirittura di segno contrario.
Peraltro, con riferimento all'annotazione apposta in fondo alla p. 3 del rendiconto, relativa al compenso da pagare al maggio 2009, essa risulta anche munita di sottoscrizione - non disconosciuta dallo Studio - il che, oltre a costituire piena prova della quietanza nei termini che saranno indicati di seguito, avvalora anche l'affermazione che il documento nella sua interezza sia di provenienza dello . Parte_1
Ne consegue che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante incidentale non debbono essere ammesse.
Passando ad esaminare le censure attinenti al merito della sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha così motivato: “Ciò posto, si rileva che parte opponente, per quanto onerata, non ha dimostrato di avere corrisposto all , quanto meno a partire da settembre 2008, il compenso pattuito. Parte_1
Infatti, a parte il documento n. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione che consente di ritenere come verosimile che il Geometr abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto sino ad agosto 2008 compreso, per le restanti n. CP_1
88 mensilità (da settembre 2008 a gennaio 2016, tenuto conto del recesso in data 9/2/2016), i documenti prodotti – in particolare i due assegni, doc. n. 7 e n. 12 – oltre a non essere chiaramente leggibili, non consentono di trarre alcuna Controparte considerazione, se non altro anche per il fatto che non risultano emessi d , in ordine alla loro riferibilità ai pagamenti per cui è causa. Ne discende, pertanto, che il credito maturato dall er l'attività svolta e Controparte_4 non onorato dal Geom è pari ad euro 15.840,00” (p. 8 della sentenza impugnata). CP_1
Col proprio appello incidentale ha sostenuto che il minor credito (rispetto al CP_1 ricorso monitorio) riconosciuto allo avrebbe dovuto essere eliso da: Parte_1
a) la prova del pagamento a saldo di tutto quanto dovuto sino al maggio 2009, da ravvisare nella fattura n. 98 del 30/09/2009 (doc. 6 allegato all'atto introduttivo)
- non presa in esame dal tribunale - e dall'annotazione contenuta nel suddetto brogliaccio, a p. 15, dove era presente firma per quietanza del Rag. per Pt_1 avvenuto pagamento dei compensi fino a maggio 2009;
b) la prova del pagamento a mezzo assegni della complessiva somma di euro
8.354,50;
c) la limitazione della domanda di pagamento avanzata dallo fino al Parte_1
30 novembre 2015 (di talché il primo giudice nel riconoscere mensilità successive era andato ultra petita).
Partendo dalla prima questione, sub a), si deve rilevare che dalla lettura della sentenza appellata emerge, in effetti, che il primo Giudice non ha preso in considerazione la fattura n. 98 del 30/09/2009, e tuttavia si deve escludere che tale atto in sé considerato costituisca documento idoneo a provare l'avvenuto pagamento del compenso spettante allo per il servizio fornito fino al mese di maggio 2009. Parte_1
Invero, non può essere condivisa la tesi sostenuta dal geometra secondo il quale CP_1 la prova del pagamento della suindicata fattura sarebbe desumibile dalla dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal ragioniere , legale Parte_1 rappresentante dello , secondo cui: “quando il eseguiva un Parte_1 CP_1 pagamento, emettevo regolare fattura” (cfr. verbale di udienza del 03/12/2020). Il
, infatti, non ha dichiarato che emetteva fattura solo dopo essere stato pagato, e Pt_1
d'altro canto è normale prassi commerciale quella di emettere fattura anche prima del pagamento;
pertanto, la circostanza che sia stata emessa la fattura n. 98/2009 è neutra,
e di per sé non costituisce idonea prova dell'effettivo pagamento del compenso sino al mese di maggio 2009 (anche se letta alla luce di quanto si va ad esporre lo corrobora).
Ciononostante, la prova dei pagamenti fino al maggio 2009 si deve ritenere comunque raggiunta, in forza dell'annotazione riscontrata sul rendiconto redatto dal di cui Pt_1
s'è detto sopra.
Invero, seppur tale brogliaccio sia per lo più di ardua lettura, contenendo annotazioni non sempre comprensibili neppure dal punto di vista grafico, e comunque riferibili più al computo dei crediti maturati dallo (nei confronti del ma anche Parte_1 CP_1 della sua società OA RL e del suo collega geom. , che ai pagamenti dei CP_3 clienti, contiene tuttavia un'annotazione che a differenza delle altre è di evidente significato e finanche sottoscritta (con sottoscrizione da intendersi riconosciuta ex art. 215 n. 2 c.p.c.) dal l.r. dello . Pt_1
Invero, a p. 15 del rendiconto contabile suddetto (doc. 2) vi è una chiara quietanza - essendo scritto “pagato” in calce al “dare” maturato fino a quella data (e non ancora altrimenti estinto) dal CP_1
Per meglio comprendere il contenuto di tale rendiconto, giova premettere che non risulta contestata la circostanza allegata da parte opponente secondo cui a partire dall'anno
2006 il geometra in proprio e in qualità di legale rappresentante della società CP_1
OA RL, insieme al suo amico e collega geometra affidava la tenuta della CP_3 contabilità allo , pattuendo i seguenti compensi mensili: € 180,00= Parte_1 mensili per l'attività svolta in favore del Geom. € 150,00= mensili per l'attività CP_1 svolta in favore del Geom. ed € 375,00 per attività svolta in favore della società CP_3
OA RL.
Tale circostanza trova riscontro documentale nel rendiconto contabile suddetto, nel quale sono indicate via via le somme spettanti allo per l'attività svolta in favore del Pt_1 geometra del geometra della società OA. CP_1 CP_3
Appare dunque utile riportare di seguito tale annotazione: Dalla prima riga di tale annotazione si desume in particolare che alla data del 25.05.2009 per l'attività svolta fino a maggio 2009 il geometra doveva ancora corrispondere CP_1 ad “ ”, ovvero al ragioniere legale rappresentante dell'omonimo Pt_1 Parte_1
Studio, la somma di euro 900,00, pari a 5 mensilità (mentre il oveva euro 750,00). CP_3
Sebbene non risulti espressamente indicato che il soggetto tenuto a corrispondere tale somma sia il geometra si ritiene verosimile che l'annotazione sia riferita proprio a CP_1 lui, in quanto la somma dovuta è ottenuta assumendo quale base di calcolo l'importo di euro 180,00, corrispondente al compenso pattuito per l'attività svolta dallo
[...]
proprio nei confronti del geometra e in tutto il corpo del brogliaccio Pt_1 CP_1 riferita sempre e soltanto a quest'ultimo.
In calce a tale annotazione risulta appunto apposta idonea quietanza con dicitura
“pagato” munita di sottoscrizione legalmente riconosciuta.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato secondo cui il creditore, rilasciando quietanza al debitore, ammette il pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 5945/2023; Cass. n. 32458/2018). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari, potendo essere contenuta in una qualsiasi scrittura sottoscritta dal creditore e attestante l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata e il titolo su cui si fonda il pagamento effettuato (cfr., da ultimo, Cass. n.
19034 del 11/07/2024).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la suindicata annotazione contenuta alla pag. 15 del rendiconto contabile allegato sub doc. 2 dal geometra costituisca quietanza del CP_1 pagamento del compenso da lui dovuto sino al maggio 2009 e, pertanto, deve ritenersi documentalmente provata l'estinzione del credito professionale fino a detta mensilità.
Passando alla seconda allegazione, sub b), il ha sostenuto di aver dimostrato la CP_1 corresponsione allo di ulteriori pagamenti a mezzo dei due sottostanti Parte_1 assegni:
In particolare, ha sostenuto che tali titoli (doc. 7 allegato all'atto introduttivo) erano da leggere anche alla luce del rendiconto contabile. Il Tribunale al riguardo ha rilevato che “i documenti prodotti – in particolare i due assegni, doc. n. 7 e n. 12 – oltre a non essere chiaramente leggibili, non consentono di trarre alcuna considerazione, se non altro anche per il fatto che non risultano emessi da
, in ordine alla loro riferibilità ai pagamenti per cui è causa” (p. 8 della Controparte_1 sentenza impugnata).
In effetti, non si evince affatto dal tenore dei due titoli che essi siano stati emessi dal geometra in proprio a titolo di compenso per l'attività svolta in suo favore dallo CP_1
, anzi. Infatti, l'assegno di importo pari ad euro 4.000,00 risulta emesso Parte_1 da OA RL (che è soggetto distinto da ed estraneo alla presente controversia) e, CP_1 secondo quanto allegato dallo stesso geometra è stato firmato da quest'ultimo in CP_1 qualità di legale rappresentate della predetta società, mentre la firma apposta sull'assegno di importo pari ad euro 4.354,50 non risulta leggibile né vi è alcun elemento che consenta di collegare tale assegno al conto personale di CP_1
Anche l'annotazione sul rendiconto contabile (doc. 2) non è idonea a sciogliere tale nodo.
È vero, infatti, che in fondo alla p. 3 vi un'annotazione (che per maggiore chiarezza si riproduce di seguito) che probabilmente fa riferimento proprio ai suddetti due assegni:
Ciò perché gli importi indicati in alto tra parentesi corrispondono alle somme oggetto dei due titoli, pari ad euro 4.000,00 ed euro 4.354,50, e sono entrambi emessi in favore dello . Parte_1
Ciononostante, però, il brogliaccio fa riferimento in modo unitario a “ e ”, Pt_2 CP_3
e gli importi degli assegni coincidono con la somma dei debiti genericamente riferiti alla loro unione ( + ), ciò che tra l'altro confligge con il fatto che uno dei due Pt_2 CP_3 assegni sia stato emesso da OA RL (dunque da , ma su un conto non riferibile a Pt_2 lui, bensì alla società da lui rappresentata). Se si considera che dal brogliaccio parrebbe che i pagamenti dovessero andare a favore anche di è evidente come non CP_3 vi sia alcuna certezza sul fatto che l'assegno di euro 4.354,50 sia andato in tutto o in parte (e in che parte?) a estinguere il debito oggetto di causa.
Passando, infine, alla doglianza sub c), si rileva che l'appellante incidentale ha lamentato il vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il tribunale, avendo pronunciato condanna al pagamento dei compensi pattuiti sino al gennaio 2016, pur avendo la domanda proposta dallo ad oggetto i compensi pattuiti sino al novembre Parte_1
2015.
Tale doglianza è fondata.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che il primo giudice ha riconosciuto a titolo di compenso per l'attività svolta in favore del geometra un CP_1 credito pari ad 88 mensilità a partire dal mese di settembre 2008 e, quindi, (in realtà non fino al gennaio 2016, ma) fino al mese di dicembre 2015 compreso [4 mensilità per l'anno 2008 (da settembre a dicembre compresi) + 12 mensilità per ciascun anno dal
2009 al 2015 (in totale 12x7=84)].
Tuttavia, dall'esame delle conclusioni formulate dallo in sede di Parte_1 costituzione, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, risulta che il medesimo aveva chiesto, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, “accertato che lo ha svolto per conto del Parte_1
Geom. attività di tenuta della contabilità dall'anno 2006 sino al novembre Controparte_1
2015 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 21.265,33 o quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa, quale compenso pattuito fra le parti per tale attività”.
Nella domanda formulata dallo non risulta, dunque, compresa la Parte_1 mensilità di dicembre 2015 liquidata dal Tribunale.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, si ritiene che il Tribunale sia incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo riconosciuto la spettanza del compenso anche per il periodo successivo al mese di novembre 2015, così eccedendo i limiti della domanda di parte opposta.
Ne consegue che, in accoglimento della censura in esame, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di compenso in favore dello per l'attività svolta Parte_1 successivamente al novembre 2015 e, considerato il pagamento comprovato fino al maggio 2009, le mensilità dovute sono solo 78, da moltiplicare per 180,00, per complessivi euro 14.040,00 - si vedrà sub 5, in forza del secondo motivo d'appello dello
Studio, se da maggiorare dell'iva o da ritenere iva compresa.
4. La responsabilità dello per gli avvisi di accertamento notificati Parte_1 al geometra (primo motivo di appello principale). CP_1
Con il primo motivo di appello principale, lo censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, sulla scorta delle risultanze della ctu, ha ritenuto imputabile al predetto Studio l'inesatto adempimento del contratto concluso con il geometra CP_1 avendo riscontrato la non corretta applicazione della normativa di riferimento (in particolare, T.U. imposte dirette e disciplina dell'IVA) nella tenuta della contabilità in favore del geometra.
Nello specifico, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad acquisire in maniere acritica le risultanze della ctu in ordine alla non corretta tenuta della contabilità da parte dello . Afferma che, anche ad ammettere la Parte_1 configurabilità di un siffatto inadempimento, il tribunale ha in ogni caso errato nel ritenere sussistente un credito risarcitorio del geometra pari alla somma delle sanzioni a lui irrogate dall'Agenzia delle Entrate, atteso che le predette sanzioni erano state comminate all'esito della sua libera scelta di aderire alla definizione agevolata, senza neppure coinvolgere lo per contestare gli avvisi di accertamento ricevuti. Parte_1
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “A fronte di quanto sopra, occorre poi considerare che il Geometra ha, a sua volta, eccepito un inadempimento CP_1 contrattuale dello che incorrendo, a suo dire, in errori nello svolgimento Parte_1 dell'incarico professionale, avrebbe causato una serie di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Disposta sul punto apposita CTU, il consulente d'ufficio incaricato, Dott. ha effettivamente accertato, all'esito delle operazioni Persona_1 peritali, come “nell'esercizio dell'elaborazione dati aziendali e servizi aziendali in genere e come responsabile unico della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione dei modelli unici - attività non riservate ai dottori commercialisti così come la consulenza aziendale - lo non potesse esimersi di applicare correttamente Parte_1 le norme dettate dal Testo Unico delle imposte dirette richiamate anche dalle istruzioni per la redazione del modello unico delle persone fisiche, così come le norme del D.P.R n.
633 del 1972 inerente la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto. La corretta applicazione di tale sistema normativo, ampiamente noto e codificato, si ritiene in linea con un comportamento diligente nell'esercizio di un'opera intellettuale. Nella fattispecie degli accertamenti dall'Agenzia delle Entrate va rilevato che le sanzioni comminate si basano su delle vere e proprie evidenze, le risultanze a cui l'ufficio è giunto appaiono ineccepibili e le conseguenze inevitabili. Per tutto ciò, in risposta al quesito posto, si considera colposa la condotta del convenuto, quantificando in euro 7.160,03 il danno prodotto, pari alla somma delle sanzioni comminate nei confronti del . Precisando, CP_1 poi, in risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta opposta, di ritenere “orientata al buonsenso la decisione di aderire, da parte di alla definizione agevolata CP_1 evitando così di incorrere in assai probabili maggiori sanzioni in caso di contenzioso”. Ne discende pertanto che dall'importo di euro 15.840,00 deve essere detratta la somma di euro 7.160,03 pari alla somma delle sanzioni comminate al Geom. dall'Agenzia CP_1 delle Entrate, risultando così lo creditore della minor somma di euro Parte_1
8.679,97” (p.
8-9 della sentenza impugnata).
Ad avviso del Collegio, merita conferma il giudizio di responsabilità formulato dal tribunale sulla scorta della ctu.
Costituisce ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del
14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n.
3881 e da ultimo anche Cass. n. 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, avendo recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal tribunale, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni di parte appellante sono state ritualmente disattese.
Ciò posto, si deve verificare, nel merito, se la CTU cui il Tribunale ha aderito offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n.
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche del consulente di parte.
Ebbene, questa Corte ritiene che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio in ordine alla responsabilità dello con riferimento alle sanzioni comminate Parte_1 dall al geometra siano logiche e coerenti. CP_5 CP_1
In particolare, la CTU espletata in primo grado ha rilevato che negli avvisi di accertamento notificati al geometra relativi alle annualità 2011 e 2012, l'Agenzia CP_1 delle Entrate ha contestato la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva spese ritenute “non inerenti” l'attività professionale svolta dal geometra. In ordine a tali accertamenti, il Consulente ha ravvisato la responsabilità dello in quanto Parte_1 all'epoca dei fatti “risultava essere depositario delle scritture contabili quindi responsabile della registrazione delle fatture attive e passive, delle liquidazioni periodiche iva”, aggiungendo che “Dall'esame dei modelli unici del geom. inoltre risulta che Lo CP_1
era incaricato sia dell'invio telematico dei medesimi sia della loro Parte_1 predisposizione” (p. 3 della relazione peritale). Nello specifico, il perito d'ufficio ha rilevato quanto segue: “Si ritiene che nell'esercizio dell'elaborazione dati aziendali e servizi aziendali in genere e come responsabile unico della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione dei modelli unici, lo
[...]
non potesse esimersi di applicare correttamente le norme dettate dal Parte_1
Testo Unico delle imposte dirette richiamate anche dalle istruzioni per la redazione del modello unico delle persone fisiche, così come le norme del D.P.R n. 633 del 1972 inerente la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto. La corretta applicazione di tale sistema normativo, ampiamente noto e codificato, si ritiene in linea con un comportamento diligente nell'esercizio di un'opera intellettuale. Nella fattispecie degli accertamenti dall'Agenzia delle Entrate va rilevato che le sanzioni comminate si basano su delle vere e proprie evidenze, le risultanze a cui l'ufficio è giunto appaiono ineccepibili
e le conseguenze inevitabili. Per tutto ciò, in risposta al quesito posto, si considera colposa la condotta del convenuto, quantificando in euro 7.160,03 il danno prodotto, pari alla somma delle sanzioni comminate nei confronti del p. 4 della relazione CP_1 peritale).
Tali conclusioni non risultano scalfite dalle osservazioni del consulente di parte appellante, secondo cui alcuna responsabilità sarebbe addebitabile allo in Parte_1 ordine agli avvisi di accertamento notificati al geometra dovendosi ritenere CP_1 quest'ultimo l'unico responsabile dell'erronea deduzione di spese non inerenti all'attività professionale svolta.
Nello specifico, il Ctp dell'appellante ha rilevato che lo “ha svolto Parte_1 solamente attività di elaborazioni dati contabili di documenti prodotti dal Cliente senza entrare nel merito del contenuto dei documenti prodotti in quanto NON svolge attività di consulente/commercialista”.
A tali osservazioni il Ctu ha puntualmente replicato che “lo nell'espletare Parte_1 la propria opera intellettuale come depositario delle scritture contabili e incaricato di predisporre il modello unico di - attività non riservate ai dottori commercialisti così CP_1 come la consulenza aziendale - avrebbe dovuto attenersi alle norme poste dal TUIR e seguire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi” (p. 5 della relazione peritale).
In definitiva, si ritiene condivisibile la conclusione raggiunta dalla CTU secondo cui ciò che ha condotto agli accertamenti è stata l'erronea deduzione di spese “non inerenti” all'attività professionale del geometra imputabile allo incaricato CP_1 Parte_1 della tenuta della contabilità del professionista.
Pertanto, la sentenza impugnata risulta immune dal vizio denunciato dall'appellante, avendo il primo giudice correttamente recepito le conclusioni della CTU, in quanto logiche e fondate su dati oggettivi. Risulta parimenti infondata l'ulteriore censura formulata in seno al primo motivo di appello con la quale lo ha lamentato il mancato riconoscimento della Parte_1 rilevanza causale nella causazione del danno della scelta del geometra di aderire CP_1 all'accertamento con definizione agevolata.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che non sia corretto addebitare allo
[...]
i danni lamentati dal in conseguenza dalle sanzioni a lui irrogate Pt_1 CP_1 dall'Agenzia delle Entrate, considerato che il geometra stesso aveva accettato siffatte conseguenze dannose aderendo all'accertamento, peraltro senza neppure coinvolgere lo
Studio al fine di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti.
Tale eccezione è ontologicamente riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 1227 c.c. secondo comma e, dunque, in applicazione della regola generale di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., parte opposta era onerata di dimostrare il comportamento colposo dell'opponente nonché la sua incidenza causale sui danni lamentati. In altri termini, era onere dell'odierno appellante indicare quale comportamento avrebbe dovuto tenere il geometra anziché aderire all'accertamento e come esso avrebbe potuto incidere sulle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate.
Lo , invece, non ha neppure allegato (né tantomeno provato) cosa Parte_1 avrebbe dovuto fare il geometra in alternativa alla definizione agevolata, CP_1 essendosi limitato ad affermare che “Se il Geometra, avesse coinvolto lo Studio Parte_1 successivamente alla notifica degli accertamenti questi avrebbe potuto gestire la fase di negoziazione con l'agenzia delle Entrate sostenendo le tesi più favorevoli al Geometra minimizzando o addirittura azzerando le sanzioni, oppure avrebbe potuto farsi carico del contenzioso con l'Agenzia per annullare l'accertamento”; in particolare, non ha dedotto né dimostrato la sussistenza di ragioni fondanti l'erroneità degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate né ha indicato argomenti spendibili in un eventuale ricorso da proporre alla
Commissione tributaria.
Invero, la scelta del geometra di aderire all'accertamento, lungi dal costituire CP_1 contegno colposo che ha aggravato le conseguenze dannose, deve ritenersi semmai espressione di un comportamento frutto di cautela che ha permesso di ottenere una riduzione delle sanzioni, finendo così per giovare anche allo Studio.
Ne consegue che, per le ragioni sinora esposte, il primo motivo di appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
5. La compensazione tra i reciproci crediti delle parti (secondo motivo di appello principale)
Con il secondo motivo di appello principale, formulato in via subordinata al rigetto del primo, lo censura la sentenza impugnata in ordine alle concrete modalità Parte_1 con le quali ha affermato l'operatività della compensazione tra i reciproci crediti delle parti. Nello specifico, l'appellante contesta la mancata applicazione dell'IVA sulla somma riconosciuta in favore dello a titolo di compenso professionale, nonché la Parte_1 mancata valorizzazione della natura di valore del credito risarcitorio opposto in compensazione.
La prima doglianza afferente alla mancata applicazione dell'IVA da parte del tribunale è fondata.
La somma mensile di euro 180,00 (applicata dal tribunale) era infatti da intendersi IVA esclusa, e dunque da maggiorare, come ben si evince non soltanto dai molteplici appunti sul suddetto brogliaccio (doc. 2), invocato anche dal (se ne riporta uno tra i tanti CP_1
a titolo esemplificativo):
ma anche dalla stessa richiesta effettuata fin dal ricorso monitorio - e mai contestata sotto tale profilo dal - di pagamento, per 98 mensilità, del complessivo importo di CP_1 euro 21.168,00, che è dato dalla somma di euro 17.640 (98x180) maggiorato di iva (al
20% fino al 16.9.2011, al 21% fino al 30/9/2013 e al 22% dal 1°.10.2013).
Dunque, il complessivo credito dello per somma capitale, iva compresa, è pari ad Pt_1 euro 16.984,80 (28 mensilità da giugno 2009 a settembre 2011 con iva al 20%:
24 mensilità da ottobre 2011 a settembre 2013 con iva al CodiceFiscale_2
21%: 24x180+21%=5.227,20; 26 mensilità da ottobre 2013 a novembre 2015 con iva al
22%: 26x180+22%=5.709,60).
L'ulteriore censura formulata in seno al presente motivo di appello è parimenti fondata nei termini di seguito indicati.
Si ritiene opportuno premettere che in materia di compensazione giudiziale, la Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che in ragione della ratio dell'istituto, che è quella di realizzare la c.d. estinzione satisfattoria reciproca, “i requisiti prescritti dall'art.
1243, comma 1, c.c. per la compensazione legale – omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza – devono in realtà sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il secondo comma di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo: dunque, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza” (Cass. Sez. Un. n. 23225/2016).
Pertanto, anche la compensazione giudiziale può operare soltanto a condizione che il controcredito risulti certo nell'an e non sia meramente ipotetico o provvisorio (cfr., di recente, Cass. n. n. 27113 del 18/10/2024).
Come chiarito dalla Cassazione in una recente pronuncia (cfr. ordinanza n. 30677/2023), nell'ipotesi in cui il convenuto opponga in compensazione un credito risarcitorio da inadempimento, il giudice può affermare l'operatività della compensazione giudiziale laddove nell'ambito dello stesso giudizio venga accertata l'esistenza del dedotto controcredito risarcitorio;
nel caso di compensazione giudiziale, la certezza del credito significa che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo accertare.
Ciò posto, nel caso di specie il geometra ha opposto in compensazione il credito CP_1 risarcitorio derivante dall'inesatto adempimento dello per aver Parte_1 erroneamente incluso nelle spese deducibili anche spese “non inerenti” all'attività professionale del geometra.
Correttamente il Tribunale ha accolto l'eccezione di compensazione così formulata, avendo accertato la responsabilità dello per il dedotto inadempimento e Parte_1 la sussistenza di un danno ad esso riconducibile, pari alla somma delle sanzioni irrogate al geometra in conseguenza degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, il primo Giudice ha così statuito: “Ne discende pertanto che dall'importo di euro 15.840,00 deve essere detratta la somma di euro 7.160,03 pari alla somma delle sanzioni comminate al Geom. dall'Agenzia delle Entrate, risultando così lo CP_1 [...]
creditore della minor somma di euro 8.679,97” (p. 9 della sentenza impugnata). Pt_1
Dunque, per l'operare della compensazione giudiziale occorre accertare a quanto ammontassero i due contrapposti crediti comprensivi di accessori al momento della liquidazione del credito risarcitorio effettuata dal primo giudice, e qui confermata.
Merita, quindi, in particolare, accoglimento la richiesta dell'appellante di computare su entrambi i crediti i rispettivi accessori.
Partendo da quello risarcitorio, secondo il costante indirizzo della Cassazione (cfr., ex multis, ord. n. 32438/2019), laddove sia opposto in compensazione un credito avente natura di valore (come il credito risarcitorio), ai fini della sua determinazione si deve tenere conto della svalutazione monetaria;
ne consegue che la somma oggetto del debito tributario dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dal
28/10/2016, data in cui è stato definito l'accertamento con adesione e sono state irrogate le sanzioni, che non è contestato siano state prontamente pagate;
inoltre, sulla somma capitale, rivalutata anno per anno, debbono essere riconosciuti in favore di a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento gli interessi CP_1 compensativi (giusta Cass. Sez. Un. sent. n. 1712/1995) sino al momento della liquidazione effettuata dalla sentenza di primo grado (pubblicata il 09/09/2022).
Il credito risarcitorio spettante a comprensivo di rivalutazione e interessi, è quindi CP_1 pari ad euro 8.291,59 (anziché euro 7.160,03 come statuito dal primo Giudice).
Quanto, invece, al credito spettante allo a titolo di compenso che, in Parte_1 parziale accoglimento del primo motivo di appello principale è stato rideterminato nella somma di euro 16.984,80, su di esso devono essere computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma primo dalla data della messa in mora – individuabile nel caso di specie, in difetto di prova di atti anteriori, nella comunicazione inviata dallo al Parte_1 geometra in data 09/06/2016 cui fa riferimento la comunicazione inviata via pec il CP_1
14/06/2016 dal legale di quest'ultimo (doc. 5 allegato all'atto di opposizione) – fino alla proposizione della domanda giudiziale, ovvero nella specie sino al 19/04/2017, data del deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass. ordinanza n. 13145/2021).
Sulla stessa somma sono, poi, dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 c.c. comma 4 dalla data della domanda - coincidente col ricorso monitorio - sino alla sentenza di primo grado.
Il credito spettante allo comprensivo degli interessi così determinati Parte_1 ammonta, dunque, ad euro 24.338,96.
Ne consegue che, per effetto della compensazione tra i reciproci crediti di cui è causa, deve riconoscersi allo un credito residuo pari ad euro 16.047,37, Parte_1 anziché euro 8.679,97 come statuito dal primo Giudice.
Ovviamente, da tale credito andrà scalato quanto pagato da in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado (in data 27.9.2022, e poi in sede di esecuzione forzata, comprensivo, però, anche delle spese del procedimento esecutivo).
6. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Peraltro, nel caso in esame all'esito dei due gradi le situazioni di reciproca soccombenza non sono sensibilmente mutate, perché l'appellante ha ottenuto un maggior credito per il riconoscimento dell'IVA, ma l'appellato ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori pagamenti e l'esclusione della debenza del mese di dicembre 2015 (anche se complessivamente nell'elisione dei rispettivi crediti è aumentato quello dello
[...]
). Pt_1
Dunque, appare congrua per il primo grado la disciplina delle spese di lite già dettata dal tribunale, con una compensazione parziale, di 2/3, e la condanna del a CP_1 corrispondere al professionista (rectius: al suo difensore, ex art. 93 c.p.c.) il residuo terzo, in considerazione di una (contenuta) maggiore soccombenza del primo rispetto al secondo.
Poiché l'incremento del credito dello non ha determinato un passaggio di Parte_1 scaglione, tale condanna va confermata.
Tale criterio va poi adottato anche in questa sede, con condanna del a CP_1 corrispondere allo - rectius: al suo difensore, Avv. Paolo Pieracci, Parte_1 dichiaratosi antistatario -1/3 delle spese di secondo grado, che, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), si devono liquidare nella somma di euro 1.322,00 (3.966,00/3).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni Parte_1 diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1085/2022, condanna a corrispondere allo Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 16.047,37 (detratto quanto già pagato
[...] da in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi Controparte_1 legali dalla sentenza di primo grado al saldo (sulle somme via via residuate all'esito dei pagamenti parziali);
2) conferma la disciplina delle spese di lite dettata dal tribunale e compensa per
2/3 le spese del secondo grado, condannando a corrispondere all'Avv. CP_1
Paolo Pieracci il residuo terzo di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 1.322,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.