Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/06/2025, n. 12068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12068 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14015 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alba Giordano e Umberto Verdacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, prot. n. -OMISSIS-datato 7.2.2023, notificato il 28 giugno 2023, con il quale è stata determinata, in sede di ricostruzione della carriera amministrativa relativa al grado di Generale di divisione Aerea, conseguito con anzianità assoluta 1° luglio 2017, l'indennità di posizione di cui all'art. 1819 del d.lgs 15.3.2010 n.66 nel grado di generale di divisione aerea, ma con illegittima esclusione del periodo dal 1°aprile 2019 al 7.10.2022, durante il quale era stato illegittimamente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), con condanna dell'Amministrazione, anche a titolo di risarcimento della perdita di chance, al pagamento degli importi corrispondenti. Nonché per il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale, anche a titolo di perdita di chance, costituito dalla mancata corresponsione, per fatto e colpa dell'Amministrazione, dell'indennità di Aeronavigazione per il periodo dal 1°.1.2019 al 7.10.2022.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/3/2024:
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento di addebito, prot. n. M_D ARM094 REG2023 -OMISSIS-, datato 14 dicembre 2023 e notificato in data 28 dicembre 2023, della Direzione di Intendenza di Roma dell'Aeronautica Militare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Generale di Brigata Aerea -OMISSIS- - dopo avere riepilogato nel ricorso oggi in disamina la pregressa vicenda giudiziale che lo ha riguardato e svoltasi, prima, dinnanzi a questo TAR (RG. 7541/2017) e, quindi, dinnanzi al Consiglio di Stato (RG. 2113/29020) e conclusasi in suo favore con avanzamento al grado superiore (attualmente ricoperto) di Generale di Divisione Aerea del ruolo normale naviganti dell’Arma Aeronautica per l’anno 2017 (a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. -OMISSIS-) - si duole del fatto che, in pendenza del pregresso giudizio, si vedeva collocato, quando ricopriva ancora il grado di Generale di Brigata Aerea, in aspettativa per riduzione dei quadri (formula di seguito espressa con l’acronimo ARQ), a decorrere dal 31 dicembre 2018 e che, per effetto di detto collocamento, il suo trattamento economico veniva penalizzato sia dall’applicazione dell’art. 1821 del C.O.M. (che riconosce al personale in ARQ gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio, con le indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa, ma nella misura del 95%) sia dalla mancata corresponsione dell’indennità di posizione prevista per i Generali di Divisione Aerea (ex art. 1819 c.o.m.) oltre che dell’indennità di aeronavigazione.
Il ricorrente osserva nel ricorso oggi in esame che, nonostante la tardiva rivalutazione della sua carriera da parte della Commissione di Avanzamento effettuata a settembre 2022 con esito per lui positivo ed il conseguimento della promozione al grado di Generale di Divisione Aerea con anzianità assoluta retrodatata al primo luglio 2017, l’Amministrazione non avrebbe però ricostruito integralmente e in modo pienamente satisfattivo la sua carriera economica, non riconoscendogli, in particolare, l’indennità di posizione ex art. 1819 c.o.m., che egli avrebbe certamente percepito se, nel periodo di “forzato” collocamento in ARQ, avesse potuto espletare le funzioni di alta dirigenza proprie del grado superiore (Gen. Div.) anche in tale lungo periodo.
Per le medesime ragioni, il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento, nelle buste paga successive alla ripresa del servizio, dell’indennità di aeronavigazione che gli sarebbe spettata in quanto pilota militare nel periodo intercorrente tra il collocamento in ARQ (1.1.2019) e la ripresa del servizio (8 ottobre 2022).
Su queste premesse, il ricorrente quantifica il danno da risarcire nella misura di almeno € 120.000,00 per il mancato riconoscimento dell’indennità di posizione, e per quanto concerne, invece, la mancata corresponsione dell’indennità di aeronavigazione, secondo gli importi tabellari, nella misura di € 18.668,00.
Più specificamente: l’impugnato decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del 7.2.2023, notificato in data 28.6.2023 (doc. 1 ric.), nel determinare l’ammontare dell’indennità di posizione spettante in sede di ricostruzione economica a far data dal 1° luglio 2017, gli ha attribuito l’emolumento (ex art. 1819 c.o.m.) limitatamente ai seguenti periodi:
- Tabella “A”, con maggiorazione del 15%, per il periodo 1.7.2017 - 7.11.2017, per l’incarico in effetti svolto (anche se nel grado di Generale di Brigata) di Capo Reparto Supporto Operativo del COI (Centro Operativo Interforze);
- Tabella (fascia) “A” per il periodo 19.4.2018 – 31.3.2019, per l’incarico di General Manager del Joint International Programme Office (JIPO);
- Tabella (fascia) “B”, di importo molto inferiore alla fascia “A” per il periodo 8.11.2017 – 18.4.2018, nel quale l’interessato è stato richiamato in F.A.
L’intero periodo successivo al 31.3.2019, vale a dire dal 1 aprile 2019 al 7 ottobre 2022 (data della ripresa in servizio), nel quale il Generale -OMISSIS-è rimasto privo di incarichi perché collocato in ARQ, non è stato preso in considerazione ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione, in quanto, secondo la motivazione espressa dal Ministero della Difesa, non vi è stato in tale lasso temporale l’espletamento effettivo di incarichi utili e, quindi, è mancato il presupposto stesso per ottenere l’indennità di posizione, la quale richiede che vi sia effettivo espletamento dell’incarico relativo al grado assunto.
Il provvedimento impugnato richiama al riguardo la delibera della Sezione di Controllo della Corte dei conti -OMISSIS- del 14.9.2020.
Avverso tale ricostruzione, con il gravame proposto, l’Ufficiale ricorrente obbietta che il proprio collocamento in ARQ, con il grado di Generale di Brigata Aerea, è stato annullato per carenza del presupposto di legge, con decreto dirigenziale M_D AB05933 -OMISSIS-del 6.2.2022.
Ciò è avvenuto per effetto della accertata illegittimità (dichiarata con pronuncia di questo TAR e successivamente del Consiglio di Stato) del suo mancato avanzamento al grado superiore di Generale di Divisione Aerea con anzianità assoluta 1° luglio 2017 (poiché nell’originaria valutazione per l’avanzamento a Generale di Divisione era stato illegittimamente giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento).
L’Amministrazione, dopo avere ottemperato al dictum del G.A. e avere promosso il Gen. -OMISSIS-al grado di Generale D.A., a dire del medesimo sarebbe stata anche obbligata ad annullare il collocamento in ARQ nel grado di Generale di Brigata Aerea, disposto con effetto dal 31.12.2018, essendo venuto meno il presupposto per il collocamento in ARQ, connesso al possesso del grado di Generale di Brigata Aerea (e non di Divisione) a tale data.
Analoga ricostruzione riguarda la mancata corresponsione dell’indennità di aeronavigazione prevista dall’art. 5 della Legge n. 78 del 1983 nel periodo il cui il gen. -OMISSIS-è stato collocato in ARQ (più specificamente il periodo privo degli emolumenti in questione in questo caso va dall’1.1.2019 al 7.10.2022).
Anche la perdita di tale emolumento, ad avviso del ricorrente, è dipeso dalla illegittimità della mancata promozione al superiore al grado di Generale di Divisione per l’anno 2017; ove tale promozione fosse intervenuta tempestivamente l’Ufficiale, avendo per tempo ottenuto la promozione al grado superiore, non sarebbe stato collocato in aspettativa per riduzione quadri e, permanendo in servizio attivo come Generale di Divisione, non avrebbe perso l’indennità de qua afferente alla sua qualifica di “pilota militare”.
Di qui la domanda risarcitoria per cui è causa che ha ad oggetto il danno per perdita di chance.
Parte ricorrente deduce infatti che vi è l’altissima probabilità, prossima alla certezza, che ricoprendo l’alto grado nel medesimo periodo in cui egli ha invece “subito” il collocamento in ARQ, egli avrebbe certamente assunto, senza soluzione di continuità, nell’intero periodo considerato, incarichi di alta dirigenza (come quello attribuitogli alla ripresa in servizio effettivo) come avviene di norma per la quasi totalità dei parigrado e avrebbe in tal modo percepito l’indennità di posizione di fascia “A” con le maggiorazioni spettanti di cui al D.M. 24.3.2021 (tabella A).
Nel contempo il mancato espletamento di attività volativa nel periodo inciso non è dipeso da ragioni riferibili all’interessato ma unicamente dall’illegittimo collocamento in ARQ.
A supporto della affermazione circa l’alta probabilità di conseguire gli emolumenti in oggetto, se tempestivamente promosso, anche in corrispondenza del periodo in cui è stato in aspettativa, l’Ufficiale allega di avere già ricevuto, da Generale di Brigata e prima del collocamento in ARQ, uno degli importanti incarichi dirigenziali generali previsti dalla tabella A allegata al D.M. prot. 14322 del 24.3.2021 (al quale rimanda l’art. 1819 c.o.m. in tema di indennità di posizione).
Allo stesso modo, appena rientrato in servizio effettivo il medesimo ha ottenuto uno degli incarichi di cui alla lettera a) della stessa tabella con maggiorazione del 15 %.
Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza opponendosi “in toto” all’accoglimento delle pretese economiche del ricorrente e sottolineando in particolare che l’indennità di posizione per generali di Divisione e di Corpo di Armata di cui all’art. 1819 c.o.m. non può prescindere dall’effettivo espletamento di una delle funzioni di alta dirigenza e comando contemplate dalla tabella A sopra menzionata: lo stesso art. 1819, al comma 1, prevede che “1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d’armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.”; quest’ultimo articolo prevede, per i dirigenti generali dello Stato, “un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite”.
Anche la domanda di risarcimento per perdita di chance è contestata dal Ministero della Difesa in quanto la promozione del Gen. -OMISSIS-al grado superiore è avvenuta soltanto all’esito di una complessa vicenda giudiziale e amministrativa, nella quale non possono ravvisarsi profili di colpa addebitabili a parte resistente, tenuto anche conto dell’amplissima discrezionalità di cui godono le Commissioni di Avanzamento nelle procedure volte alle promozioni degli ufficiali superiori delle FF.AA.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.3.2024 lo stesso ricorrente ha impugnato il provvedimento di addebito prot. n. M_D ARM094 REG2023 -OMISSIS-, datato 14 dicembre 2023 e notificato in data 28 dicembre 2023, con il quale la Direzione di Intendenza di Roma dell’Aeronautica Militare gli ha richiesto il pagamento della somma di Euro 52.291,71, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenza tra:
(i) l’indennità di posizione di cui all’art. 1819 del c.o.m. (decreto legislativo 15.3.2010, n. 66), che è stata attribuita al ricorrente per il periodo pregresso dal 1.7.2017 al 31.3.2019, in misura incrementata in ragione della nuova veste assunta dall’1.7.2017 di Generale di Divisione Aerea (poiché in tale lasso temporale il gen. -OMISSIS-aveva comunque svolto effettivi incarichi propri del grado più elevato, ricoprendo tuttavia all’epoca il grado di Generale di Brigata)
(ii) e l’indennità “perequativa” di cui all’art. 1820 del c.o.m..
Indennità, quest’ultima, percepita nel periodo dal 1.7.2017 al 7.10.2022, nel grado di Brigadiere Generale, in misura intera fino al 31.12.2018, nella misura del 95% dal 1.1.2019, data di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri.
Nella nuova impugnazione parte ricorrente deduce che la richiesta di restituzione dell’indennità dirigenziale (o “perequativa”) di cui all’art. 1820 del c.o.m. - che l’interessato ammette di avere riscosso nel periodo di ARQ e portata ora al passivo nel prospetto di determinazione dell’addebito (doc. 2 mot. agg.) – determina violazione di un diritto soggettivo acquisito nonché violazione dell’art. 909 del d.lgs. 15.3.2010 n.66. Egli sostiene infatti che l’indennità perequativa (o “dirigenziale”) “de qua” è un emolumento che deve essere corrisposto anche quando la posizione in cui l’Ufficiale si trova è di “aspettativa per riduzione dei quadri”. Quest’ultima, infatti, è una posizione di stato del servizio permanente, cui corrispondono puntuali doveri di servizio, consistenti (art. 909, comma 5, c.o.m.) nell’essere a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sent. n. 874/2019).
Di qui il suo pieno diritto alla percezione e conservazione di tale emolumento, per il periodo trascorso in aspettativa per riduzione dei quadri.
In vista dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
Il ricorrente ha prodotto anche successive note di replica.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova preliminarmente chiarire che, con il ricorso introduttivo, il ricorrente non intende rivendicare “tout court” il diritto all’indennità di cui all’art. 1819 c.o.m. essendo consapevole del fatto che tale indennità spetta esclusivamente in relazione all’effettivo espletamento dei più rilevanti incarichi a carattere dirigenziale generale o di alto comando assegnati, di regola, a generali di corpo di armata ovvero di divisione, secondo la dettagliata ripartizione per fasce (e corrispondenti maggiorazioni percentuali) determinate dalla fonte secondaria (tabella A allegata al D.M. 24.3.2021, doc. 2 res.).
Parte ricorrente, per le ragioni sopra ampiamente esposte, avanza domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto, nella sua prospettazione, quale Generale di Divisione, egli avrebbe con altissima probabilità potuto beneficiare di detti incarichi (e, dunque, della indennità di posizione), ove non avesse subito l’illegittimo diniego di promozione al grado superiore spettante con riguardo al quadro di avanzamento del 2017 (questione ormai definita in senso favorevole al ricorrente con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 2020) e la conseguente ritardata promozione che, come visto, ha anche causato il suo prematuro collocamento in ARQ per tre anni e mezzo circa.
Per addivenire alla soluzione della controversia risarcitoria in disamina è preliminarmente opportuno comprendere la natura dell’indennità di posizione che trova il suo principale referente normativo nell’art. 1819 c.o.m. a mente del quale: “1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d’armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.”.
La disposizione - che (con il comma 1) ha istituito l’indennità in discorso destinandola “al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato” ed estendendola (al comma 2) ad alcune categorie dirigenziali in regime di diritto pubblico tre le quali “i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate” [“…senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio” ] - definisce l’emolumento in oggetto come “un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:…”.
La caratteristica dell’indennità prevista dalla legge n. 334/1997 è quindi di non essere semplicemente connessa al grado ma correlata, nel presupposto e nella misura, allo svolgimento di determinati incarichi dirigenziali “apicali” che, per le Forze Armate sono definiti e classificati per fasce dal D.M. 24 marzo 2021, recante “criteri e modalità per l’attribuzione alla dirigenza militare dell’indennità di posizione di cui alla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e definizione delle relative maggiorazioni” che, a decorrere dal 1° maggio 2021, costituisce la fonte normativa cui fare riferimento per l’individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale generale, destinatari dell’indennità de qua.
Non vi è dubbio che lo svolgimento dell’incarico postula l’effettiva presenza in servizio dell’interessato in quanto, argomentando diversamente, si giungerebbe ad affermare che una prestazione resa figurativamente ed “ora per allora”, come quella alla base della pretesa del ricorrente, eluderebbe un presupposto fondamentale della normativa di riferimento, cioè quello di compensare la complessità della funzione assegnata e svolta dall’Ufficiale, l’impegno e le responsabilità assunte, in relazione all’effettivo e concreto esercizio dell’incarico devoluto.
Sotto tale profilo appare dunque corretto il provvedimento impugnato (decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del 7.2.2023) laddove, come sopra esposto, ha sì riconosciuto l’indennità di posizione, secondo gli importi previsti dalla Tabella A, ma limitatamente ai periodi in cui il gen. -OMISSIS-ha effettivamente espletato in passato, da generale di brigata, alcuni degli incarichi “apicali” previsti dalla tabella stessa e destinati, di regola, a generali di divisione o di corpo di armata. Lo stesso provvedimento ha inoltre liquidato l’indennità di posizione anche per gli incarichi più recentemente espletati, a seguito della ripresa del servizio (8.10.2022), per effetto della sua promozione al grado di G.d.D.
Con il provvedimento impugnato, inoltre, l’Amministrazione ha provveduto (ora per allora) a liquidare in favore del ricorrente le maggiorazioni previste dalla tabella A in relazione al grado di generale di divisone aerea acquisito ma sempre limitatamente ai periodi di effettiva esecuzione degli incarichi per il quali il D.M. 24.3.2021 prevede la corresponsione dell’indennità (quindi limitatamente ai periodi dal 1.7.2017 al 8.11.2017, con maggiorazione, in relazione alla natura dell’incarico di “Capo Reparto Supporto Operativo del Comando Operativo Interforze”, ricoperto per oltre quattro anni dal 2013, e nella misura della tabella A dal 19.4.2018 al 31.3.2019).
Viceversa nulla è stato riconosciuto per il lungo lasso temporale (aprile 2019 – ottobre 2022) in cui l’Ufficiale è stato in ARQ (Aspettativa per riduzione quadri).
Ferma restando la non spettanza dell’indennità durante il collocamento in aspettativa, per carenza del presupposto (effettivo espletamento di uno degli incarichi previsti e, quindi, necessità per l’Ufficiale di essere in servizio effettivo) il Collegio ritiene tuttavia che meriti accoglimento, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata con il ricorso introduttivo.
Come argomentato da parte ricorrente, infatti, se non vi fosse stata l’illegittima collocazione in ARQ nel grado di generale di brigata aerea, il generale D.A. -OMISSIS-- proprio per la tendenza di carriera (già in atto in epoca anteriore alla promozione) caratterizzata dalla costante attribuzione di incarichi premiali di alta dirigenza - avrebbe prevedibilmente percepito, ininterrottamente, l’indennità ex art. 1819 c.o.m. che, viceversa, è mancata a causa della ritardata promozione al grado superiore.
Va inoltre osservato che generalmente, i Generali di Divisione Aerea in servizio attivo sono destinatari di incarichi che danno titolo all’indennità di posizione.
Il mancato espletamento di incarichi di alta dirigenza, nel periodo inciso, non è dovuto ad una scelta dell’Amministrazione, ma alla preclusione all’affidamento di tali in carichi a causa della mancata promozione al grado di Generale di Divisione Aerea.
L’illegittimità della mancata promozione nel quadro di avanzamento del 2017 è ormai cristallizzata dal giudicato che ha annullato la determinazione della CSA con non aveva a suo tempo inserito l’Ufficiale nel quadro di avanzamento. Il Consiglio di Stato, infatti, con la citata sentenza n. -OMISSIS-del 2020 ha accertato che “le circostanze enumerate nella sentenza di primo grado evidenziano complessivamente una macroscopica svalutazione dell’interessato e la mancanza di coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti del ricorrete e degli altri parigrado”.
La mancata promozione, a propria volta, ha determinato il collocamento in ARQ che sarebbe stato invece evitato con il prolungamento del servizio connesso all’assunzione del grado superiore.
Ne deriva, sulla base di un giudizio di prognosi postuma ancorata però a saldi presupposti, che, qualora il ricorrente fosse stato effettivamente promosso al grado di generale di divisione aerea con il quadro di avanzamento del 2017 (promozione viceversa avvenuta solo nel 2022, all’esito del lungo contenzioso instaurato dall’interessato), egli avrebbe proseguito senza soluzione di continuità la propria brillante carriera, considerato il suo curriculum pregevole come riconosciuto dalle sentenze sopra citate.
Può quindi ritenersi condivisibile quanto affermato dalla difesa del ricorrente secondo cui allo stesso sarebbe stata corrisposta, con elevata probabilità, nel grado di generale di divisione, l’indennità di posizione di cui all’art. 1819 del com., fascia “A”, con le maggiorazioni spettanti per la rilevanza dell’incarico.
Tali utilità economiche sono state perdute (non a causa del provvedimento impugnato che, legittimamente, ha attribuito l’indennità limitatamente ai periodi di effettivo espletamento degli incarichi ma) a causa della sequenza: omesso inserimento nel quadro di avanzamento 2017 - inerzia/ritardo dell’Amministrazione nella rivalutazione dell’Ufficiale ai fini dell’avanzamento.
Con l'espressione "perdita della chance" s'indica, generalmente, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole; pertanto la stessa non rappresenta una perdita d'utilità già acquisite, né una perdita d'utilità future, ma certe: chi perde una chance perde una speranza d'incremento patrimoniale.
Parte della dottrina tende a qualificare la perdita di chance come un danno emergente; secondo questa impostazione è la chance in sé e per sé a costituire oggetto del pregiudizio, non il risultato finale auspicato, rispetto al quale la chance rappresenta un'entità autonoma, anche se suscettibile di valutazione economica.
Secondo altri invece, in termini che questo Collegio condivide, la chance non rappresenta un quid ontologicamente distinto dal risultato utile che prefigura; essa esprime la probabilità di quel risultato, in relazione alla situazione attuale che ne legittima l'aspettativa, pertanto, quando si parla di perdita di chance, si designa un pregiudizio che non può essere distinto dal danno finale, cioè dalla perdita del risultato sperato.
In tal modo, il danno da perdita da chances altro non sarebbe che un danno futuro da lucro cessante , infatti le circostanze alle quali viene subordinato il risarcimento sono le medesime: esistenza di un valido nesso causale, ragionevole probabilità della verificazione futura del danno, desumibile anche in via presuntiva ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate.
In materia di responsabilità della P.A., il danno da perdita di chance (che è da intendersi quale lesione della concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non è mera aspettativa di fatto, ma entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione) può essere in concreto ravvisato e risarcito con specifico riguardo al grado di probabilità che in concreto il richiedente avrebbe avuto di conseguire il bene della vita e, cioè, in ragione della maggiore o minore probabilità dell'occasione perduta, con conseguente necessità di distinguere fra probabilità di riuscita, che va considerata quale chance risarcibile e la mera possibilità di conseguire l'utile cui si ambisce (cfr. in argomento Cons. Stato 15.2.2019, n. 1077; Cons. Stato 20.7.2017, n. 3575; Cons. Stato 30.1.2017, n. 372; Cons. Stato 25.2.2016, n. 762; Cons. Stato 6.4.2016, n. 1371; Cons. Stato 22.9.2015, n. 4431; T.A.R. Lazio, Roma, 24.4.2019, n. 5178; T.A.R. Veneto 2.12.2014, n. 1457).
Trattandosi nella specie di risarcimento da perdita di chance, non può addivenirsi al riconoscimento di un importo risarcitorio in misura corrispondente al coacervo delle indennità mensili piene per l’intero periodo considerato (1.4.2019 – 7.10.2022).
Viceversa deve applicarsi una equilibrata valutazione di tutte le emergenze della fattispecie e considerare il fatto che l’indennità ex art. 1819 si collega all’espletamento di incarichi che hanno in genere una durata cronologicamente limitata e che implicano, quindi, possibili periodi di “vuoto” tra un incarico e l’altro.
Il Collegio deve dunque procedere ad una equa valutazione del quantum del risarcimento, tenendo presente, oltre alla natura probabilistica del danno (di per sé tale da imporre una significativa riduzione del “quantum” rispetto all’importo intero dell’indennità di posizione) anche la circostanza che nel lungo periodo di ARQ l’assenza di incarichi di alto livello ha comunque risparmiato al ricorrente l’impegno quotidiano delle proprie energie fisiche e mentali in prestazioni che, notoriamente, sono fonte di elevato stress lavorativo e comportano l’assunzione di notevoli responsabilità.
In relazione all'entità di tale chance e all'impossibilità di accertare l'ammontare preciso del danno il Collegio non può che procedere ad una valutazione equitativa di esso ex art. 1226 c.c..
Al riguardo, relativamente al suo ammontare, la valutazione complessiva della situazione porta alla liquidazione, in via meramente equitativa, di un danno da perdita di chance che può essere ragionevolmente quantificato, nel rispetto del seguente criterio di determinazione che tiene conto, oltre a quanto sopra evidenziato, del livello degli incarichi apicali in effetti espletati dal Gen. -OMISSIS-sia prima del collocamento in ARQ che all’esito della sua ripresa in servizio effettivo con il grado di Generale di Divisione.
Si ritiene che debbano essere eseguiti i seguenti passaggi ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance da riconoscere al gen. -OMISSIS-:
I)
a) Base di calcolo: indennità spettante ai generali di divisione per uno degli incarichi di cui alla tabella A allegata al D.M. 24.3.2021 (quadro 4) che comportano maggiorazione del 15%;
b) indennità mensile sub a) da moltiplicare per il numero dei mesi (o frazione di essi) afferenti all’intero periodo che va dall’1.4.2019 al 7.2.2022 (ARQ);
c) calcolo della percentuale del 25 % (venticinque percento) sull’importo totale sub b) ai fini della determinazione di quella che sarà la somma risarcitoria dovuta al ricorrente a titolo di danno da perdita di chance;
d) applicazione della rivalutazione monetaria sulla somma sub c.
II)
Dovrà inoltre essere corrisposta, sempre a titolo di danno da perdita di chance e per le medesime ragioni sopra esposte, l’ulteriore somma pari al 25 per cento delle indennità di aeronavigazione che sarebbero maturate in capo all’Ufficiale nel periodo intercorrente tra il collocamento in ARQ (31/12/2018) e la ripresa in servizio (7.10.2022).
Anche per questa voce di danno, dovrà applicarsi la rivalutazione fino al giorno dell’effettivo soddisfo.
L’Amministrazione procederà alla liquidazione degli importi di cui sopra (punto I e punto II) secondo i puntuali criteri sopra esplicitati e, quindi, dovrà corrispondere al ricorrente l’ammontare totale risultante entro gg. 120 dal deposito della presente sentenza.
Non meritano, invece, accoglimento i motivi aggiunti avverso il provvedimento di addebito del 14.12.2023 che - a seguito della ricostruzione stipendiale operata (ora per allora) sulla complessiva posizione economica del ricorrente (mediante il decreto dirigenziale prot. -OMISSIS-14-12-2022), a partire dalla data di decorrenza della promozione al grado superiore (1.7.2017) - ha contestualmente riconosciuto al Generale -OMISSIS-, in attivo, i maggiori importi dovuti a titolo di indennità ex art. 1819 c.o.m. (vedi supra), recuperando però, nel contempo, le indennità dirigenziali erogate ai sensi dell’art. 1820 al medesimo, mese per mese, durante gli anni in cui è stato generale di brigata in ARQ, indennità ritenute, a seguito della ricostruzione giuridica e stipendiale della pregressa carriera, non più spettanti con riferimento agli anni che si collocano entro il perimetro dell’ARQ e, cioè dall’1.4.19 al 7.10.22 (vedi decreto e allegato prospetto, docc. 1 e 2 mot. agg.).
L’ammontare richiesto dall’Amministrazione all’Ufficiale con l’atto de quo ammonta ad Euro 52.291,00.
In effetti se si guarda al decreto dirigenziale prot. -OMISSIS-14-12-2022 (c.d. decreto stipendiale, doc. 2 ric.) si comprende che con esso la Direzione Generale per il Personale Militare ha inteso riconoscere al Generale di Divisione -OMISSIS-gli stipendi pregressi comprensivi di tutte le voci spettanti nel nuovo grado assunto (Generale di Divisione Aerea del Ruolo Naviganti in s.p.e.). Ciò a partire dalla decorrenza della sua promozione a tale grado (disposta con d.P.R. dell’11.11.2022) e cioè dall’1.7.2017.
Gli importi indicati nel decreto “stipendiale” del 14.12.2022 sono importi onnicomprensivi che ricostruiscono e integrano, per il passato, l’intero ammontare di quanto dovuto (e non erogato) all’Ufficiale in relazione al più elevato grado assunto.
Le somme ivi esposte, in altri termini, appaiono onnicomprensive e riferite all’intero ammontare degli importi fissi e continuativi dovuti ad un Generale di Divisione.
Sono trattate a parte dal decreto (art. 2) le sole indennità di posizione che, in quanto legate esclusivamente all’effettivo espletamento di incarichi di alto comando, come sopra ampiamente esposto, non erano dovute per gli anni pregressi se non nei limiti degli incarichi effettivamente espletati (seppur ricoprendo il grado inferiore)
Per il resto la ricostruzione stipendiale pregressa del Generale di Divisione è da ritenere, invece, completa e comprensiva di tutte le voci fisse e continuative spettanti in via stabile in relazione al nuovo grado ricoperto. Tra gli importi spettanti ad un generale di divisione non può però figurare (ed è stata per questo legittimamente esclusa) l’indennità dirigenziale di cui all’art. 1820, comma 1, c.o.m., disposizione che, testualmente, la attribuisce solo “1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio”; “è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità: a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;….”.
Trattasi, pertanto, diversamente dall’indennità di posizione (che ha carattere eventuale), di un emolumento fisso dipendente dal grado ricoperto e che spetta, tra gli altri, ai generali di brigata (comma 1, lett a), ma non ai generali di divisione.
Essa, pertanto, è emolumento estraneo alle spettanze retributive di un Generale di Divisione.
Consegue da ciò che, a seguito della ricostruzione economica e giuridica operata dall’Amministrazione e di cui il ricorrente ha beneficiato, avendo questi ricevuto le maggiori somme a lui spettanti, in via retroattiva, nella nuova veste di Generale di Divisione, con effetto dal giorno 1.7.2017, lo stesso soggetto non può poi mantenere indennità estranee al nuovo “status” conquistato, in quanto ciò comporterebbe una locupletazione indebita e ingiustificata a suo vantaggio e a tutto discapito dell’Amministrazione (vale a dire il cumulo, da un lato, di tutti i maggiori importi corrisposti ex post in considerazione della sua promozione con effetto “ex tunc” a generale di divisione e, dall’altro, di indennità già ricevute a cui il dipendente aveva avuto diritto esclusivamente quale generale di brigata ma espressamente non attribuite al grado superiore, il quale non può coesistere cumulativamente, negli anni di ARQ, con quello inferiore, ormai “superato” in via giuridica).
Appare pertanto corretto il recupero delle somme corrisposte all’odierno ricorrente, mese per mese, dall’1.4.2019 al 7.10.2022 a titolo di indennità dirigenziale ex art. 1820 c.o.m. (come meglio quantificate nel “prospetto” redatto dalla stessa Amministrazione (doc. 2 mot. agg.).
I motivi aggiunti sono quindi da respingere non potendosi riconoscere all’Ufficiale il diritto alla conservazione di somme divenute indebite (e, pertanto, da restituire) per caducazione retroattiva del relativo titolo di attribuzione.
Conclusivamente, questo Collegio, in accoglimento del ricorso condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle somme risarcitorie da determinare nell’osservanza dei criteri sopra definiti.
Nel contempo respinge i motivi aggiunti confermando la legittimità del provvedimento di addebito prot. n. -OMISSIS- del 14.12.2023 e la debenza, da parte del ricorrente, dell’importo ivi liquidato a suo carico.
Considerata la soccombenza reciproca e operato un giudizio di prevalenza delle ragioni del ricorrente nella complessiva economia della presente controversia, il Collegio dispone la compensazione parziale delle spese nella misura del 50% e, pertanto, muovendo dal riconoscimento dell’importo di totali euro 4.000,00 sulla controversia introdotta con il ricorso, che vede il ricorrente vittorioso, liquida le spese processuali in favore del medesimo nella misura della metà di detto importo (euro 2.000,00).
sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, statuisce quanto segue:
a) accoglie la domanda di risarcimento per perdita della chance avanzata dal ricorrente con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa alla liquidazione degli importi per le causali riconosciute in motivazione da determinare nel rispetto dei criteri di cui in parte motiva (punto I e punto II dei “criteri”);
b) condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del gen. -OMISSIS-, entro il termine di gg. 120 dal deposito della presente sentenza, della somma che risulterà dovuta all’esito dell’operazione liquidatoria di cui sopra, somma da rivalutare tenendo conto della svalutazione monetaria fino al dì del soddisfo;
c) respinge i motivi aggiunti;
d) condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del gen. -OMISSIS- delle spese di lite che, a seguito di compensazione parziale nella misura indicata in motivazione, liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltra Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, statuisce quanto segue:
a) accoglie la domanda di risarcimento per perdita della chance avanzata dal ricorrente con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa alla liquidazione degli importi per le causali riconosciute in motivazione da determinare nel rispetto dei criteri di cui in parte motiva (punto I e punto II dei “criteri”);
b) condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del gen. -OMISSIS-, entro il termine di gg. 120 dal deposito della presente sentenza, della somma che risulterà dovuta all’esito dell’operazione liquidatoria di cui sopra, somma da rivalutare tenendo conto della svalutazione monetaria fino al dì del soddisfo;
c) respinge i motivi aggiunti;
d) condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del gen. -OMISSIS- delle spese di lite che, a seguito di compensazione parziale nella misura indicata in motivazione, liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltra Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.