Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 861
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 ottobre 1954
Art. 3.
Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all'articolo 1, adottati dall'Organizzazione mondiale della sanita' in virtu' dell'art. 21 del suo Accordo costitutivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1954