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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'TI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2278/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via dei Verdi n. 13 presso lo studio dell'Avv.
Antonino De Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Genova, Distacco di Piazza Marsala n. 4/8 presso lo studio degli Avv.ti
Vincenzo Maria Dona ed Andea Alvigni che la rappresentano e difendono per procura in atti, resistente,
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dall'1 ottobre 2002 fino al 15 aprile 2024, data del
[...] licenziamento, con la qualifica di marinaio. Rappresentava che il 22 marzo 2024 la società aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestando la sottrazione di carburante dai rimorchiatori.
Rilevava in primo luogo l'insussistenza del fatto contestato, evidenziando che nella lettera di contestazione la società si era limitata a riportare quanto rappresentato nell'avviso di conclusione delle indagini di cui al procedimento R.G.N.R. n. 1125/2023 pendente dinnanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Lamentava poi che, nonostante l'indagine da cui era scaturito il provvedimento disciplinare avesse riguardato 24 lavoratori, la società aveva applicato nei confronti dei lavoratori provvedimenti disciplinari diversi in violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori.
Secondo il ricorrente, inoltre, il diverso trattamento riservato ad altri lavoratori era la prova della sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati.
Sosteneva, infine, che il datore di lavoro, benché a conoscenza dei fatti già dal 2023, aveva proceduto alla contestazione a notevole distanza di tempo in violazione del principio di immediatezza della contestazione.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità del licenziamento con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
In subordine chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta congrua.
Nella resistenza di all'udienza del 13 Controparte_1 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento. Il ricorrente rileva in primo luogo l'insussistenza dei fatti contestati, rimarcando che si tratta di fatti per i quali, sebbene oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, non è intervenuta alcuna sentenza penale di condanna.
Il rilievo non merita accoglimento.
Le risultanze e gli atti dell'indagine compiuta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto appaiono certamente utilizzabili in questa sede.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass. 2 marzo
2017, n. 5317, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2168; Cass. 8 gennaio 2008
n. 132).
Non assume rilevanza il fatto che per i fatti contestati non sia ancora intervenuta sentenza di condanna in sede penale, ben potendo gli atti delle indagini essere posti dal datore di lavoro a base del licenziamento. Ciò non esime evidentemente il giudice dall'esame del compendio istruttorio risultante dalle indagini preliminari e dalla valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi emersi in quella sede per provare la giusta causa del licenziamento.
Nell'esame degli atti dell'indagine poi, contrariamente a quanto assume il ricorrente nelle note depositate il 14 marzo 2025, non si possono escludere le risultanze delle intercettazioni legittimamente disposte.
È ferma opinione (anche recente) della Suprema Corte, infatti, che “in tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd.
"brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” (Cass. 16 ottobre
2024, n. 26836, Cass. 3 gennaio 2024, n. 109, Cass. 2 marzo 2017,
n. 5317).
La società ha prodotto i verbali di trascrizione delle comunicazioni intercettate con l'indicazione del numero di Registro delle intercettazioni (RIT) e sul punto il ricorrente si è limitato ad una contestazione generica sulla loro utilizzabilità in questa sede, senza fornire la minima allegazione in ordine ad un'eventuale illegittimità di tali intercettazioni. Circostanza, quest'ultima, tanto più rilevante sol che si consideri che il ricorrente ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ed anche il decreto di citazione diretta a giudizio ed è quindi in condizioni di accertare eventuali vizi procedimentali nell'attività di intercettazione.
I precedenti richiamati dal ricorrente sull'inutilizzabilità della registrazione su nastro magnetico di una conversazione (cfr. pag. 2 delle note depositate il 14 marzo 2025) non hanno la minima pertinenza, in quanto in essi la Corte di Cassazione si è soffermata sulla rilevanza probatoria di una conversazione registrata da uno degli interlocutori.
È chiaro che i principi ivi sanciti riguardano esclusivamente una registrazione compiuta da privati e non possono essere estesi alle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria. Per queste ultime, infatti, vi è una disciplina normativa che ne regolamenta l'utilizzo nel giusto contemperamento tra l'esigenza di accertare fatti di potenziale rilevanza penale e l'esigenza di tutela della vita privata e della riservatezza. E non a caso la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata richiede proprio che le intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede civile purché
“disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali”.
Per le registrazioni tra privati, per le quali non vi è una disciplina che ne regolamenta le modalità di acquisizione e di utilizzo, sono previste dalla giurisprudenza regole più stringenti per la loro utilizzabilità in sede civile.
Quell'esigenza di tutela della riservatezza – che per le intercettazioni compiute in sede di indagine trova tutela nella disciplina del codice di procedura penale – merita maggiore attenzione per le registrazioni tra privati e richiede, infatti, che colui contro cui la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia avvenuta, che la conversazione abbia un contenuto diverso e che almeno uno dei soggetti sia parte in causa.
Acclarata l'utilizzabilità degli atti di indagine e dei verbali di intercettazione, occorre esaminare tali atti per accertare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente è stato rinviato a giudizio
(cfr. pagg. 110 e ss. decreto di citazione diretta a giudizio) per il reato di cui agli artt. 81, 624, 61, n. 11 c.p. per essersi in più occasioni, dal 3 aprile 2023 al 19 giugno 2023, appropriato di gasolio esente da imposta di fabbricazione, asportandolo dai serbatoi dei rimorchiatori che stazionano nella parte finale del del Parte_2 porto di Milazzo, sottraendolo alla società legittima proprietaria
In particolare, quale impiegato nel Controparte_1 turno lavorativo a bordo dei rimorchiatori della società, aveva prelevato il gasolio dal natante trasportando il contenitore nel quale lo aveva versato, occultato in una busta, e lo aveva poi riposto all'interno dell'autovettura a lui in uso Fiat 500X targata GF495NG; aveva poi effettuato poco dopo altre operazioni di asportazione prelevando mediante contenitori il gasolio dal natante per traportarlo all'interno della propria autovettura occultato in due buste di plastica.
Il ricorrente è stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 40, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 504/1995 perché aveva destinato il gasolio asportato ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
A prescindere dai possibili esiti del procedimento penale, ritiene il
Tribunale che il compendio probatorio allegato in atti sia più che sufficiente per dimostrare la sussistenza dei fatti contestati nella lettera di licenziamento.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria allegata in atti (cfr. pag. 432 e ss.) si dà atto dell'attività di registrazione mediante telecamere e vengono documentati una serie di episodi, verificatisi tra il 3 aprile
2023 ed il 19 giugno 2023 tutti con le stesse modalità, in cui un soggetto, una volta giunto al molo a bordo della propria Pt_2 autovettura Fiat 500, targata GE495NG, prende dal bagagliaio delle borse di plastica di colore bianco e sale alcune volte a bordo del rimorchiatore per poi riporre nel bagagliaio della stessa autovettura una busta di colore bianco.
Non vi sono dubbi sul fatto che il soggetto raffigurato nei fotogrammi allegati all'annotazione di polizia giudiziaria sia proprio Parte_1
. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nelle note del
[...]
14 marzo 2025, nel fotogramma allegato a pag. 446 del file dell'annotazione di polizia giudiziaria (corrispondente a pag. 1368 dell'annotazione), si legge chiaramente il numero di targa (GE495NG) dell'autovettura ripresa dalle telecamere in tutti gli episodi contestati al ricorrente. Non possono esservi dubbi, dunque, in ordine all'identità della persona raffigurata, dal momento che l'auto in questione è pacificamente intestata proprio al ricorrente. Significativo è, altresì, il fatto che il neanche tenta di fornire Parte_1 una versione alternativa del contenuto delle buste prelevate dal rimorchiatore e caricate sul bagagliaio della propria auto.
Peraltro nell'annotazione di polizia giudiziaria si dà atto dell'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del , ove sono stati Parte_1 rinvenuti 3 bidoni vuoti da 25 litri, 2 bidoni vuoti da 10 litri e 3 bidoni vuoti da 20 litri. Le tracce di liquido contenute in tali bidoni sono state poi sottoposte a campionamento (cfr. Verbale di campionamento: pag. 77 del file allegato n. 13 del fascicolo di Controparte_1
per il successivo confronto con il gasolio presente all'interno di
[...] uno dei rimorchiatori di Controparte_1
Dagli atti di indagine emerge che successivamente il consulente tecnico, dott. nominato dalla Procura della Persona_1
Repubblica, ascoltato a sommarie informazioni, ha riferito che “i carburanti destinati alla navigazione marittima vengono denaturati ai sensi dell'art. 2 Decreto del 15 dicembre 2015, n. 225 del Ministero dell'Economia e Finanze, in particolare per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione viene effettuata con l'aggiunta delle seguenti sostanze:
• Solvent Yellow 124;
• 2-Etilantrachinone “tracciante RS”;
• Verde alizarina G base “colorante verde”.
Entrando nel merito della domanda, posso affermare che dalle risultanze analitiche riscontrate dal Laboratorio analisi dell
[...] di Catania si riscontra, in tutti i campioni Controparte_2 prelevati, la presenza di tutte e tre le sostanze sopracitate, destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima”.
Il consulente ha poi escluso che le sostanze chimiche sopra citate possano rinvenirsi nei carburanti posti in vendita presso i distributori stradali. Emerge con chiarezza, dunque, che presso l'abitazione del ricorrente sono stati trovati bidoni contenenti tracce di gasolio corrispondente a quello presente all'interno del rimorchiatore e di una tipologia non rinvenibile presso la grande distribuzione.
Il ricorrente nulla osserva al riguardo e neanche tenta di fornire una rappresentazione alternativa sulla presenza del gasolio all'interno della propria abitazione e sulla provenienza del carburante.
Ad ulteriore conferma dei fatti contestati al ricorrente, rileva la conversazione tra e , intercettata Parte_1 CP_3 il 23 giugno 2023 alle ore 9,52,24 (cfr. RIT 79/2023: pag. 900 dell'allegato n. 6b del fascicolo di parte resistente), nella quale i due interlocutori dimostrano di essere pienamente a conoscenza dei furti di carburante perpetrati da altri lavoratori (ad esempio tale _2
) e si raccomandano a vicenda di non dirlo a nessuno (“Una cosa,
[...] non te lo fare scappare di bocca”).
La conversazione intercettata avviene il 23 giugno 2023, ovvero il giorno successivo (22 giugno 2023) a quello in cui , Persona_3 collega del ricorrente, era stato invitato dagli agenti a recarsi presso gli Uffici dalla Guardia di Finanza al fine di poter collocare all'interno dell'autovettura una “cimice”, poi rinvenuta ed eliminata nel corso della stessa giornata (cfr. pag. 2 dell'annotazione di polizia giudiziaria: allegato n. 14 del fascicolo di parte resistente).
Nell'annotazione di polizia giudiziaria si legge, infatti, che “tuttavia, poco dopo l'inizio delle operazioni di ascolto – avviate alle ore
08:00:00 – è stato possibile documentare che il conducente della predetta Land Rover, identificato in , ha purtroppo Persona_3 notato alcuni elementi che hanno successivamente determinato
l'interruzione dell'ascolto ambientale. In particolare all'accensione dell'autovettura, il contachilometri parziale è risultato azzerato, mentre l'autoradio non si è avviata. Tali fattori hanno richiamato
l'attenzione del soggetto investigato, tale che, dopo alcuni tentativi, alle ore 13:02:42, è riuscito a reperire la periferica e a disconnetterla dalla sede in cui era stata installata, rendendola di fatto inutilizzabile, come anche documentato dall'ascolto del progressivo n. 7 di cui al
RIT 80/2023”.
Si comprende, dunque, come nella conversazione del 23 giugno 2023
e cerchino di individuare il soggetto che ha fornito la Parte_1 CP_3 notizia dei furti di carburante alle forze dell'ordine, escludendo quei colleghi che abitualmente sottraevano carburante dai rimorchiatori. Il poi rammenta al , nel caso in cui dovesse trovarsi a CP_3 Parte_1 parlare della questione con un soggetto non meglio identificato
(“chissà lui ti entra un discorso del genere”), di dire che da tempo non ne prende più nessuno.
e poi si dolgono di non sapere come sono andati i Parte_1 CP_3 fatti, ovvero di cosa è successo in occasione della convocazione del del giorno prima presso gli Uffici della Guardia Di Finanza, _2 escludendo che il (“giusto giusto quello a cui è successo”) possa _2 essere il soggetto che ha fornito informazioni agli agenti. Ed infine il candidamente ammette: “tutti ce la siamo presa, quindi là Parte_1 non c'è niente di cui vergognarsi”.
È dunque emerso con nitida chiarezza che il era uno dei Parte_1 lavoratori che a più riprese ha partecipato alle condotte di sottrazione del carburante dai rimorchiatori.
Le riprese delle telecamere raffiguranti il prelevare bidoni di Parte_1 carburante dai rimorchiatori e riporli nel bagagliaio della propria autovettura, i bidoni rinvenuti all'interno della sua abitazione, la compatibilità tra il gasolio trovato dentro i bidoni con quello presente all'interno dei rimorchiatori, unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate, tratteggiano un corposo ed univoco quadro probatorio sulla piena responsabilità del nella commissione Parte_1 delle condotte contestate.
Il ricorrente sostiene poi che nella fattispecie si è davanti ad un comportamento illecito così radicato e diffuso nella quasi totalità dei lavoratori che non può non essere stato tollerato/consentito dalla società datrice di lavoro (cfr. pag. 5 delle note depositate il 14 marzo
2015).
Ed a sostegno di tale affermazione richiama la conversazione intercettata tra due lavoratori, e , in cui il furto di Parte_3 CP_4 carburante non era percepito come un illecito, ma come una condotta inevitabile per sopravvivere (“adesso io mi compro un monopattino e viaggio con l'autobus e con il treno che devo fare, a conti fatti
TI mi sono fatto il conto mi costa 500 euro al mese di gasolio, con 200 euro di biglietti del treno… E cosa devo fare? Devo andare a rubare… Me ne devo andare a rubare? Me ne devo andare a rubare, dove li prendo i soldi? 600 euro al mese, che cazzo sei stupido?”: cfr. conversazione del 26 giugno 2023 RIT n. 78/2023).
Il rilievo del ricorrente non può essere condiviso.
Le risultanze delle indagini non forniscono minimamente dimostrazione di una condotta di tolleranza da parte della società rispetto alle condotte di sottrazione del carburante, ma piuttosto gettano una sconfortante luce su un sistema consolidato e diffuso di sottrazione dai rimorchiatori della società di carburante da parte di alcuni lavoratori.
Emerge piuttosto che la società non abbia mai tenuto un atteggiamento di tolleranza nei confronti di tale fenomeno, tanto è vero che in diverse intercettazioni i lavoratori coinvolti mostrano preoccupazione anche per le possibili reazioni della società.
Ed infatti nell'intercettazione tra il ed il del 23 giugno CP_3 Parte_1
2023 (RIT 79/2023), si preoccupa che l'ufficio possa aver CP_3 avuto contezza dei fatti (“ora una cosa del genere l'ufficio la sa, che
c'entra che la deve sapere l'ufficio”).
Ancor più chiaramente nella conversazione tra e Parte_3 CP_4 del 28 giugno 2023 (RIT n. 78/2023) si dimostra molto CP_4 preoccupato di poter perdere il posto di lavoro e afferma di essere disposto ad andare a lavorare anche con mezzi diversi dalla macchina pur di risparmiare (“Domani scendo alla stazione mi prendo tutti gli orari dei treni … pausa … poi ognuno fa quello che vuole ah se vuole rischiare rischia per i cazzi suoi, io non rischio sinceramente, questo posto di lavoro io ho tre figli non me la posso rischiare”).
Ed ancora nella conversazione del 5 luglio 2023 (RIT n. 78/2023)
e sono consapevoli che la sottrazione del Parte_3 CP_4 carburante avrebbero determinato la perdita del posto di lavoro
( “allora lo perdiamo tutti il lavoro”. “certo. Parte_3 CP_4
Tutti lo perdete”).
Inoltre l'assenza di tolleranza della società è dimostrata dal fatto che il legale rappresentante della stessa ha provveduto a sporgere querela il 20 luglio 2023, ovvero immediatamente dopo aver appreso, in quanto sentito a sommarie informazioni il 19 luglio 2019, dell'esistenza di un'indagine sul trafugamento di gasolio dai rimorchiatori della società.
Piuttosto deve ritenersi che la diffusa abitudine di diversi lavoratori di sottrarre gasolio dai rimorchiatori della società rivela la vastità e la gravità del fenomeno ed in tale contesto assume rilevanza ai fini disciplinari l'atteggiamento del ricorrente che, non solo ha preso parte in più occasioni a tale attività, ma non ne ha neanche compreso il reale disvalore.
Significativo è il fatto che il , nel corso della conversazione Parte_1 con del 23 giugno 2023, ammetta candidamente “tutti ce la CP_3 siamo presa, quindi là non c'è niente di cui vergognarsi” (cfr. verbale di trascrizione dell'intercettazione del 23 giugno 2023 – RIT n.
79/2023).
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve ritenersi ampiamente provata la condotta sanzionata dal datore di lavoro con il licenziamento.
Sostiene, però, il ricorrente che il licenziamento sarebbe stato applicato in violazione del principio di parità di trattamento in quanto, nonostante l'indagine riguardasse 24 lavoratori, la società avrebbe irrogato provvedimenti disciplinari diversi. Al di là del tenore eccessivamente vago del rilievo (non essendo state neanche indicate le diverse sanzioni disciplinari che la società avrebbe applicato nei confronti degli altri lavoratori coinvolti nell'indagine), si osserva che la società ha evidenziato che, a fronte del coinvolgimento di 24 dipendenti, ha provveduto all'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti degli otto dipendenti ( , Persona_4
, , Persona_5 Persona_6 CP_3 Persona_7
, , oltre al ricorrente)
[...] Persona_3 Persona_8 maggiormente coinvolti in ragione del numero di episodi di furto e per i quali si era già formato un compendio probatorio solido (riprese delle telecamere, intercettazioni, accertamenti tecnici sui liquidi sequestrati in occasione delle perquisizioni).
Ed in effetti la documentazione allegata in atti giustifica la scelta della società di intimare il licenziamento nei casi in cui vi erano già numerose evidenze sull'attività di sottrazione e di soprassedere, invece, nei confronti degli altri lavoratori per i quali il quadro probatorio era ancora incerto.
Anche con riguardo a due dipendenti, e coinvolti in Pt_4 Pt_5 numerosi episodi di sottrazione (cfr. pagg. 5 e ss. memoria depositata il 14 marzo 2025), il materiale probatorio non era comparabile con quello raccolto nei confronti del ricorrente, dal momento che né al (riguardo al quale non vi è alcuna Pt_4 intercettazione) né al è stato sequestrato materiale da poter Pt_5 raffrontare con quello prelevato dal rimorchiatore.
È dunque provato che nessuna disparità di trattamento è stata posta in essere dalla società nella gestione a livello disciplinare della vicenda, dal momento che la posizione degli altri lavoratori, per i quali pure sono stati avviati e poi sospesi i procedimenti disciplinari, era caratterizzata da un compendio probatorio più labile che richiedeva un maggiore approfondimento istruttorio anche alla luce degli esiti del procedimento penale in corso. Peraltro, il diverso trattamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori coinvolti nella medesima vicenda non può mai costituire di per sé un'ipotesi di licenziamento discriminatorio.
La Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
l'identità delle situazioni riscontrate può tuttavia essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata […]” (Cass. 7 settembre 2022,
n. 26393, Cass. 7 maggio 2013, n. 10550).
Orbene deve escludersi che la scelta della società di sospendere il procedimento disciplinare nei confronti degli altri dipendenti possa rilevare per ritenere sproporzionata la sanzione espulsiva comminata nei confronti del ricorrente.
Ed invero la società ha chiarito che la scelta di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale è dipesa dall'assenza di dati certi ed univoci sulla reale portata delle condotte tenute dagli altri lavoratori.
Ed infatti nei verbali di accordo del 9 maggio 2024 (allegato n. 18 del fascicolo della società) si evince che la società non ha minimamente inteso escludere rilevanza disciplinare alle condotte contestate, ma, tenuto conto della particolare posizione del singolo lavoratore, ha preferito attendere prudenzialmente l'esito del giudizio penale per verificare se sussistono ulteriori elementi di conferma dei fatti addebitati (“La Società, tenendo ferma la contestazione disciplinare, accogliendo una specifica richiesta del lavoratore (subordinata alla richiesta di archiviazione che la Società non accoglie, valutata la sua particolare posizione nell'ambito dell'indicato procedimento penale, sospende il procedimento disciplinare sino alla conclusione nei confronti del Lavoratore del primo grado del procedimento/giudizio penale, in qualsiasi forma essa avvenga, o sino a che nel corso dello stesso emergano ulteriori fatti confermativi delle circostanze oggetto del procedimento disciplinare allorquando valuterà meglio ritenute decisioni a definizione del procedimento disciplinare stesso”).
La società ha dunque mantenuto ferma la sua posizione sulla potenziale rilevanza disciplinare delle condotte tenute dagli altri lavoratori e per l'appunto ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare, riservandosi di irrogare la sanzione ritenuta congrua ove quei fatti, non ancora del tutto chiari nella loro portata, avessero trovato conferma in sede penale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (che lamenta quale terzo motivo di ricorso la sproporzione del licenziamento), ritiene il
Tribunale che la gravità della condotta di reiterato furto di carburante dai rimorchiatori e l'atteggiamento del che neanche ha Parte_1 riconosciuto il disvalore della propria condotta siano elementi ampiamente sufficienti per ritenere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia.
Si tratta, infatti, di una condotta di estrema gravità, idonea a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia e sintomatica di una incapacità del ricorrente di garantire il corretto adempimento dei propri obblighi lavorativi.
Peraltro l'art. 6, comma 5, CCNL per l'industria armatoriale prevede espressamente che “l'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza”. Ed ancora l'art. 7, lett. e), n. 8, CCNL prevede il licenziamento per il
“furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti”, includendo tale condotta tra “quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Il ricorrente contesta, infine, la violazione del principio di immediatezza della contestazione e rileva che il datore di lavoro era a conoscenza dei fatti già da parecchio tempo prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici”
(Cass. 26 giugno 2018, n. 16841).
Nel caso in esame è di immediata evidenza che la contestazione è stata preceduta dall'esame di una molteplicità di dati che sono stati messi a disposizione della società resistente solo in data 17 gennaio
2024, allorquando ha ottenuto l'autorizzazione della Procura della
Repubblica ad estrarre copia dell'avviso di conclusione delle indagini e della documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero.
Peraltro dall'indice del fascicolo del Pubblico Ministero prodotto dalla società si evince l'enorme mole di dati da esaminare (6 faldoni per oltre 4.000 pagine) riguardanti, peraltro, la posizione di ben ventiquattro dipendenti.
È dunque evidente che, alla luce di tale ingente materiale, la contestazione disciplinare intervenuta in data 14 marzo 2024 (cfr. allegato n. 8 del fascicolo della società resistente), ovvero a distanza di poco meno di due mesi dall'acquisizione dei dati, non può ritenersi intempestiva.
Del resto anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiono ragionevolmente sussistenti” (Cas.
25 ottobre 2018, n. 27069).
Ora dagli atti di causa emerge che il legale rappresentante della società è stato messo al corrente dell'esistenza di un'indagine riguardante il trafugamento di gasolio dai rimorchiatori sociali in data
19 luglio 2023 (cfr. querela del 20 luglio 2023) ma ciò non è sufficiente per ritenere intempestiva la contestazione in quanto in quella data i vertici dell'azienda non erano ancora a conoscenza dell'identità dei soggetti coinvolti e soprattutto degli elementi che potevano essere utilizzati per accertare eventuali responsabilità.
Tali elementi non sono nemmeno pervenuti nella disponibilità della società per effetto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 13 dicembre 2023, dal momento che la disponibilità del materiale necessario per l'accertamento dei fatti è pervenuto alla società solo a seguito dell'autorizzazione della procura alla consultazione del fascicolo in data 17 gennaio 2024.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Esse vanno liquidate in misura prossima ai valori massimi in considerazione dell'elevato numero di profili di illegittimità sollevati dal ricorrente, dell'elevato numero di questioni giuridiche trattate
(tempestività del licenziamento, carattere discriminatorio, rilevanza probatoria delle intercettazioni, proporzionalità del licenziamento), della complessità del quadro fattuale, della mole di materiale probatorio analizzato, dei risultati conseguiti (rigetto integrale della domanda) e dello straordinario sforzo ricostruttivo richiesto per la decisione della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 13.000,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'TI