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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 239/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Casale
Monferrato (AL) il 23/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte I, Anno 2016. Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 81 del 06/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Casale Monferrato (AL) il 23/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 17, Parte I, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Casale Monferrato (Al), fraz. Terranova, Via Maestra n. 227, verrà assegnata in via definitiva alla moglie unitamente agli arredi e le suppellettili Parte_2 ivi contenuti, la quale vi abiterà insieme al proprio figlio Persona_1
2. il marito si impegna a versare: Parte_1
- a titolo di contributo di mantenimento per la moglie che allo stato attuale è Parte_2 priva di occupazione e di reddito, la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), rivalutabile annualmente su base ISTAT, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
- a titolo di contributo per le utenze, la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00)
a decorrere dalla data del deposito del ricorso da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
3. si dà atto che i coniugi e in caso di vendita dell'immobile Parte_2 Parte_1 adibito a casa coniugale stabiliscono di dividere il ricavato della vendita al 50% tra di loro;
4. si dà atto che le spese della presente procedura saranno a carico esclusivo di Parte_2
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 239/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Casale
Monferrato (AL) il 23/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte I, Anno 2016. Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 81 del 06/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Casale Monferrato (AL) il 23/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 17, Parte I, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Casale Monferrato (Al), fraz. Terranova, Via Maestra n. 227, verrà assegnata in via definitiva alla moglie unitamente agli arredi e le suppellettili Parte_2 ivi contenuti, la quale vi abiterà insieme al proprio figlio Persona_1
2. il marito si impegna a versare: Parte_1
- a titolo di contributo di mantenimento per la moglie che allo stato attuale è Parte_2 priva di occupazione e di reddito, la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), rivalutabile annualmente su base ISTAT, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
- a titolo di contributo per le utenze, la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00)
a decorrere dalla data del deposito del ricorso da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
3. si dà atto che i coniugi e in caso di vendita dell'immobile Parte_2 Parte_1 adibito a casa coniugale stabiliscono di dividere il ricavato della vendita al 50% tra di loro;
4. si dà atto che le spese della presente procedura saranno a carico esclusivo di Parte_2
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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