Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 761
TAR
Sentenza 11 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Principio della soccombenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ragioni poste dal TAR a fondamento della compensazione delle spese non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza). Ha considerato che gli elementi valutati dal TAR attenevano a questioni interne all'amministrazione e non potevano essere riversati sul ricorrente vittorioso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. – Erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine all’“esistenza di un diffuso contenzioso in materia” giustificativa della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente

    Il Consiglio di Stato ha concordato con l'appellante, ritenendo che le ragioni addotte dal TAR per la compensazione non fossero riconducibili alle ipotesi tassative previste dalla legge e che le problematiche interne all'amministrazione non potessero giustificare la compensazione a danno della parte vittoriosa.

  • Accolto
    Applicazione del criterio della soccombenza

    In riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, il Consiglio di Stato ha posto le spese a carico del Ministero resistente, in applicazione della regola della soccombenza.

  • Accolto
    Condanna alle spese del grado d’appello

    Il Consiglio di Stato ha liquidato in € 3.000,00 gli onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge, ponendo le spese a carico del Ministero resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 761
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 761
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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