Legge 2 ottobre 1997, n. 334

Commentari5

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    Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112) (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 …

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Giurisprudenza210

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Versioni del testo

  • Art. 1. Trattamento economico di particolari categorie
    di personale pubblico 1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennita' di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell' articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale in servizio al 1 gennaio 1996.
    2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto dell' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , che non fruiscano di compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.
    3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennita' e' integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e l'importo dell'indennita' parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.
    4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 . Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Le disposizioni contenute nell' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ".
  • Art. 2. Trattamento economico del personale dirigente
    non contrattualizzato 1. Il bilancio triennale 1998 - 2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonche' dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), cosi' come modificato dall' art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 304 ), e' il seguente:
    "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell' art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287 .
    5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all' art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , tenuto conto dei principi di cui all' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
  • Art. 3. Disposizioni in materia di buoni pasto 1. L' articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 , si interpreta nel senso che l'erogazione dei buoni pasto e' dovuta, secondo le modalita' previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall' articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni.
    2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall' articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' prorogato al 30 giugno 1997. Note all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 2, comma 11, della legge n. 550/1995 (Legge finanziaria 1996), e' il seguente: "11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 . Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro".
    - Il testo dell' art. 22 della legge n. 724 / 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dall' art. 4 del decreto - legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 1, comma 119 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 446 , e' il seguente:
    "Art. 22 (Personale). - 1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
    2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
    3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di cui all' art. 10 , all' art. 16, comma 1, lettera d) , ed all' art. 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza.
    L'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
    4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall' art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
    5. E' abrogato l' art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
    6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all' art 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.
    7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676 , si applicano le disposizioni contenute nell' art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero e appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
    8. Per il triennio 1995 - 1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
    9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all' art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995 - 1996 e 1996 - 1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
    10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
    11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e, comunque, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
    12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresi', alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilita' di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell' art. 34 del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni.
    13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilita', a decorrere dal 1 luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
    14. Fermo restando quanto disposto dall' art. 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e successive modificazioni ed integrazioni. gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita', danno parimenti comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione. la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all' art. 19, comma 3 , ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 .
    15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' preordinata:
    a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;
    b) all'individuazione delle procedure;
    c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
    16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
    17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall' art. 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
    18. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574 , sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.
    19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attivita' omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
    20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 , non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
    21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 .
    22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dal comma 39, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , va interpretato nel senso che l'espressione ''primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario'', ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
    23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dopo le parole: ''le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano'' sono inserite le seguenti: ''nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche'''.
    24. Dopo il comma 40, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' inserito il seguente:
    ''40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi''.
    25. Il comma 42 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' sostituito dal seguente:
    '' 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche''.
    26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
    27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
    28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
    29. (Abrogato).
    30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1 gennaio 1995.
    31. E' abrogato l' art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
    32. L' art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457 , rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto - funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978.
    33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennita' di sede previsti dall' art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1 gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'art. 209 del medesimo decreto.
    34. Per l'anno 1995 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
    35. Il comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' sostituito dal seguente:
    '' 18. Le disposizioni di cui all'art. 13 dela legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'art. 10 del decreto - legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni''.
    36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come sostituito dal comma 35, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L' art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa. Le regioni si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
    38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all' art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovra' essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
    39. La normativa prevista dall' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
    40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, societa' ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilita' escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
    41. (Abrogato)".
    - Il testo dell' art. 3, comma 7, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all' art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto".