Articolo 1821 del Codice civile
Articolo 1785Articolo 1737
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19 aprile 1942
Art. 1821.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).

Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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