Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 18/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, proposto da
SI RU e SC NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Scancarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri 40;
contro
Comune di Poirino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3699/2025, in data 11/03/2025, successivamente noto, con cui il Dirigente della Ripartizione Edilizia Privata ed Urbanistica Settore Pianificazione Urbana e Territoriale, Sportello Unico per l’Edilizia, del Comune di Poirino richiede ai ricorrenti di provvedere a proprie spese al frazionamento del mappale di proprietà n. 329 del F. 61, creando una nuova particella e di assoggettare tale particella ad uso pubblico in modo da soddisfare gli standard urbanistici previsti dal PEC D8;
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
per l'accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del predetto P.E.C. D8, per intervenuta decorrenza del termine decennale di validità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che i ricorrenti hanno depositato in giudizio, in data 12.6.2025, dichiarazione di cessazione della materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Atteso che il sopraggiunto atto di autotutela è satisfattivo della pretesa azionata;
Ritenuto quindi di dichiarare la cessata materia del contendere;
Ritenuto che la particolarità della controversia in esame giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO