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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'1.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2021 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avvocati
Parte_1
Clementina Ambrosino e Monica Nardone
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio Controparte_1
PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Fabrizio Renna
APPELLATE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 19.12.2018 al Tribunale di Avellino, Parte_1 proponeva opposizione al Decreto Dirigenziale n. 85 del 15.11.2018, notificato
[...] il 29.11.2018, con cui la le ingiungeva il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa pecuniaria di €. 10.500,00, per assunta violazione dell'art. 101, co. 1,
d.lgs. n. 152/2006, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tabella 3 All. V Parte III dello stesso decreto, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Località Zeze nel territorio del Comune di Santa Paolina (AV).
Il provvedimento si fondava su verbale di sopralluogo e prelievo di acque di scarico effettuato dall'PA, Dipartimento Provinciale di Benevento, in data 6.3.2017,
1 notificato alla società il 29.5.2017.
Evidenziava che nel verbale di accertamento si dava atto del prelievo di un campione alla presenza di un dipendente della società; che in data 07.3.2017 l'PA – Dipartimento di Avellino, procedeva all'apertura del campione;
che con rapporto di prova n.
20170004058 del 10.5.2017, notificato a mezzo PEC alla Società ricorrente il 29/5/2018,
l'PA contestava il superamento dei limiti previsti dalla Tab. 3, Parte III D. Lgs.
152/2006 con riferimento al solo parametro dell'Escherichia coli.
A seguito della notifica dell'accertamento, la trasmetteva scritti difensivi ai sensi Pt_1 dell'art. 18 L. n. 689/81 con nota del 6/6/2018; anche il Controparte_2 trasmetteva memorie difensive, evidenziando di aver affidato la gestione dell'impianto alla società.
La pertanto, sul presupposto che l'impianto di depurazione fosse Controparte_1 stato affidato in gestione dal alla Controparte_2 Parte_1
riteneva di procedere nei soli confronti di quest'ultima per il presunto superamento
[...] del parametro dell'Escherichia coli e di comminare ad essa la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 10.500,00, per la violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/06, non ritenendo applicabile l'attenuante di cui all'art. 140 del medesimo d. lgs. per non avere la ditta dimostrato di aver rimosso lo stato antigiuridico.
A sostegno dell'opposizione, deduceva il vizio di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza; l'inattendibilità del metodo di prelevamento dei campioni e di analisi sulla scorta delle conclusioni riportate dalla nota dell'PA; l'insussistenza dell'illecito per mancanza dell'elemento soggettivo, giacché il presunto superamento dei limiti tabellari era da addebitarsi a fattori esterni accidentali e improvvisi, così escludendosi la colpa da parte del gestore dell'impianto; l'erronea esclusione della responsabilità in capo al proprietario dell'impianto. CP_2
In via subordinata, eccepiva l'incongruità della sanzione applicata per non aver applicato la la circostanza attenuante prevista dall'art. 140 d. lgs. n. 152/2006, Controparte_1 giacché dai verbali di analisi eseguite in autocontrollo dalla stessa società era emerso che il valore era rientrato nei limiti di accettabilità previsti dalla norma, al pari di tutti gli altri valori. Inoltre, andava considerato che si trattava della prima violazione accertata in suo danno e che il valore anomalo era uno soltanto.
Il ricorso veniva notificato, a cura della Cancelleria, sia alla che Controparte_1 all'PA; entrambi gli Enti si costituivano resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
2 L'PA eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, essendosi limitata a svolgere compiti meramente tecnici.
Con sentenza n. 1447/2020 del 5.10.2020, il Tribunale, ritenuta la legittimazione dell'PA, rigettava nel merito l'opposizione per infondatezza e condannava la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Con ricorso a questa Corte del 26.3.2021 ha proposto appello insistendo Parte_1 in primo luogo nel difetto di legittimazione passiva dell'PA e chiedendo, di conseguenza, revocarsi la condanna alle spese in favore dell'Agenzia.
Quindi, ha eccepito il difetto di sottoscrizione dell'ordinanza, rilevabile a suo dire anche d'ufficio e in ogni stato e grado.
Nel merito, ha insistito per l'affermazione della responsabilità in capo al in CP_2 qualità di proprietario dell'impianto; ha ribadito l'inattendibilità del metodo di prelevamento dei campioni e di analisi, con particolare riferimento al superamento del termine di 24 ore di conservazione del campione e di inizio delle analisi;
ha reiterato la richiesta di rideterminazione della sanzione per incongruità.
La e l'PA si sono difese in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame.
2.- L'appello è infondato.
L'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancanza di sottoscrizione, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, è infondata.
Giova precisare, contrariamente a quanto afferma l'appellante, che l'ordinanza de qua, come emerge dalla produzione telematica prodotta dalla stessa appellante, è stata redatta con sistemi automatizzati (si tratta di un file redatto con apposito software di videoscrittura al pc), ed è stata in ogni caso trasmessa con sistemi telematici (è stata notificata mediante pec come file allegato al messaggio, con conseguente attestazione dell'autenticità del mittente).
Soccorre, dunque, il principio recentemente ribadito da Cass. n. 24231/2022, secondo cui, qualora l'ordinanza ingiunzione sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, a norma del quale "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre,
3 qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (negli stessi sensi, Cass.
18493/2020; Cass. 12160/2012).
Poiché, nello specifico, l'ordinanza - come si è detto - risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato e notificata a mezzo pec, è sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione.
3.- Riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'PA, che l' aveva già sollevato in primo grado (e che ribadisce anche in appello), ma che Pt_2 il Tribunale ha disatteso, il Collegio rileva che, effettivamente, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n.
8190/2020; n. 21511/2008; n. 12742/2007).
Il principio richiamato evidenzia come nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze, e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione,
è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati (Cass. n. 6964/2020; n.
1661/2019; n. 22885/2018).
Per le ragioni che precedono, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'PA.
Tuttavia, quanto alla condanna alle spese disposta dal Tribunale in favore della stessa, fondata sulla ritenuta soccombenza della società ricorrente nei suoi confronti, il Collegio
4 ritiene che la stessa non debba essere riformata.
Va infatti considerato, a tali fini, che l'PA, pur evocata in giudizio ad opera dell'ufficio e non ad istanza di parte, ha svolto ampia attività difensiva a supporto della e che l'opponente si è difesa nel merito anche nei suoi confronti, senza Controparte_1 mai contestarne, in primo grado, la legittimazione passiva, salvo poi a far valere il vizio come motivo di gravame ai soli fini della revoca della condanna alle spese.
Invero, indipendentemente dal fatto che l'individuazione del soggetto passivamente legittimato sia stata operata dall'Ufficio, resta il fatto che la società odierna appellante ha azionato la pretesa che ha generato la chiamata dell'PA, costringendola a difendersi in giudizio;
né può ritenersi che la chiamata sia stata del tutto arbitraria o palesemente infondata, per l'evidente ragione che, essendo stata disposta dall'Ufficio su ordine del giudice, era idonea ad ingenerare affidamento sulla sua legittimità, atteso, altresì, che l'opponente, nel corpo del ricorso, richiamava più volte l'accertamento eseguito dall'PA, contestandone le modalità e gli esiti.
Riguardo, invece, alle spese del presente grado, la Corte ritiene di doverne disporre la compensazione in ragione della difforme pronuncia processuale di prime cure.
4.- Quanto, poi, alla dedotta responsabilità del in qualità di proprietario CP_2 dell'impianto, che secondo l'appellante sarebbe stata illegittimamente negata, è appena il caso di osservare che l'ordinanza ingiunzione è rivolta sia all'allora Sindaco del Comune di S. Paolina (AV), in solido con lo stesso in qualità di “trasgressore titolare CP_2 dello scarico”, per violazione dell'art. 124 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm., sia al
“trasgressore gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue del CP_3
”, ovvero per violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 e
[...] Parte_1 ss.mm., irrogando distinte sanzioni per i diversi titoli di responsabilità (cfr. ordinanza ingiunzione in prod. appellante).
Nessuna delle argomentazioni genericamente addotte dall'appellante è idonea a confutare l'individuazione dei soggetti che hanno commesso le violazioni e le conseguenti responsabilità, in quanto tutte le deduzioni prospettate (peraltro in termini astratti e senza riferimento alla fattispecie concreta) sono superate dall'esistenza del formale rapporto contrattuale tra il e a nulla rilevando eventuali profili di CP_2 Parte_1 rapporti interni con l'Ente, che - com'è pacifico - ha affidato la gestione e manutenzione dell'impianto alla società con i contratti richiamati nell'ordinanza opposta.
5.- Nel merito, l'appellante lamenta, ancora una volta, l'illegittimità e inattendibilità del metodo di campionamento e dei tempi di analisi.
5 In particolare, rileva dal verbale di sopralluogo che per il campionamento sarebbe stata osservata una tempistica diversa da quella prescritta dal decreto legislativo n. 152/1999, allegato 5, in tema di acque reflue urbane, senza che sia stata indicata la ragione di tale scelta;
inoltre, non era stata indicata la “portata” dello scarico.
A dire dell'appellante, l'invalidità del campionamento operato derivava perciò da ragioni tecniche, correlate alla particolare natura degli scarichi in questione, inerenti “acque reflue urbane”, per le quali, trattandosi di immissioni caratterizzate da continuità, il campionamento, per risultare significativo, avrebbe dovuto essere operato in arco temporale più ampio, vale a dire secondo il criterio della media ponderata giornaliera, considerate le particolari finalità del prelevamento, finalizzate a garantire il complessivo livello di tollerabilità dello scarico, come tale non verificabile in un solo prelievo.
Osserva in contrario la Corte che è la stessa appellante a ricordare come spetti all'autorità amministrativa di controllo ed in sede processuale al giudice valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico, e che, per tali ragioni, il d.lgs. n. 152/1999 non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per lo svolgimento di prelievi in difformità dalle regole sopra enunciate (cfr. Cass.pen. n. 45434/2022; n. 36701/2019; n. 29884/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato. In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n.
12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale
6 all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006,
l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n. 2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n.
17571/2006).
Ebbene, in questo giudizio è emerso sin dal primo grado, dall'esame dei verbali e dalle allegazioni difensive, che l'PA ha seguito, ai fini del prelievo e dei successivi accertamenti, le specifiche tecniche indicate dai protocolli APAT IRSA CNR.
A fronte di tanto, l'appellante, al di là delle enunciazioni astratte sulle presunte violazioni formali, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare, in concreto, l'esito di quegli accertamenti alla luce di una diversa metodica.
Per contro, risultano ampiamente chiarite, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti appellate, le ragioni tecniche a fondamento delle modalità prescelte.
È stato dedotto, in particolare, che per l'analisi del parametro microbiologico Escherichia
Coli, di cui si è registrato il superamento del limite di legge, il campionamento viene effettuato sempre in modalità istantanea, per garantire le condizioni di asepsi, e che il prelievo è avvenuto secondo la metodica di campionamento APAT IRSA CNR 1031 cap.6010 che lo prevede.
Quanto alla modalità di campionamento medio composito nell'arco delle tre ore in luogo di quello medio ponderato sulle 24 ore, indicato nel ricorso, si è evidenziato che quest'ultimo si è rivelato ineseguibile presso il depuratore nella circostanza del controllo, sia per il mancato funzionamento del misuratore di portata (di cui dà atto il verbale di campionamento n. 1/R.Ia del 6/3/2017, dove si legge che lo stesso è “in manutenzione”) che per l'assenza del campionatore automatico, necessario per il campionamento medio ponderato, ed è stato quindi seguito un protocollo operativo equipollente, su cui non sono state sollevate ulteriori, specifiche contestazioni.
Riguardo ai tempi di apertura e inizio delle analisi microbiologiche, va rilevato che, per l'esecuzione della prova, è previsto come “obbligatorio” soltanto il termine delle 24 ore dal momento del prelievo, pacificamente rispettato nel caso di specie (cfr. docc. in atti).
In particolare, si richiama il verbale di campionamento N. 1/RIA del 16.3.2017, che attesta l'inizio del prelievo delle 4 aliquote alle ore 10,40 del 6/7/2017 e termine alle ore
13.40 e dal verbale apertura del campione relativo alle analisi chimiche e micro
7 biologiche che attesta l'apertura del campione di acque reflue per l'esecuzione delle analisi alle ore 9.30 del giorno successivo (in prodd. appellante).
Infine, quanto agli ulteriori rilievi, ed in particolare il superamento del solo valore del parametro dell'Escherichia coli, che secondo l'opponente lascerebbe di per sé presumere una corretta e continua gestione dell'impianto di depurazione, tenuto conto del fatto che la portata del disinfettante avrebbe potuto variare repentinamente e imprevedibilmente a seguito di eventuali variazioni di fattori esterni, tra cui la temperatura ambientale, si ribadisce che gli stessi sono stati solo astrattamente enunciati in sede di opposizione in termini ipotetici, senza l'ausilio di alcun elemento di prova.
6.- Resta da esaminare il motivo di gravame relativo alla quantificazione della sanzione irrogata.
Lo stesso è infondato.
Dall'ordinanza ingiunzione opposta emerge chiaramente ed analiticamente il procedimento logico giuridico con il quale è stata calcolata la sanzione irrogata.
Partendo dalla violazione accertata (dell' “art. 101 co. 1 d. lgs. n. 152/2006, per non aver rispettato i limiti di cui alla tabella 3 A.. V parte III d. lgs. n. 152/2006 relativametne all'impianto di acque reflue urbane ubicato in Località Zeze del Comune di Santa
Paolina (AV”), la ha individuato il minimo e il massimo della Controparte_1 sanzione base (tra € 5.000,00 ed € 15.000,00) ai sensi del D.D. n. 242 del 24.6.2011; quindi, ha tenuto conto che dal rapporto di prova n. 20170004058 C01 A1, A2 del
22.3.2017 e del 10.5.2017, secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 242, emergeva trattarsi di un solo “superamento forte” del parametro Escherichia Coli;
che di conseguenza la sanzione andava quantificata, come da analitico schema riportato nell'ordinanza, in € 10.500,00 totali;
che non poteva applicarsi la circostanza attenuante prevista dall'art. 140 del d. lgs. n. 152/2006, operante “nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno” perché Contr la ditta non ha dimostrato di aver rimosso lo stato antigiuridico”.
Nell'opposizione, la società lamenta, appunto, la mancata applicazione della suddetta circostanza attenuante, dolendosì altresì della mancata riduzione al minimo della sanzione stessa.
Osserva in primo luogo il Collegio, quanto alla circostanza attenuante, che né in primo grado, né in questo grado di giudizio l'odierna appellante ha dimostrato che ne ricorrevano i presupposti.
Nel ricorso in opposizione, infatti, ha richiamato a tali fini i verbali di analisi eseguite in
8 autocontrollo dalla stessa società, relative ad un campionamento del giorno 6.2.2017,
20.3.2017, 18.4.2017 e 1.8.2018, che riportano valori rientranti nei limiti di cui al d. lgs.
n. 152/2006.
Di tali analisi, va rimarcato, non veniva fatto alcun cenno negli scritti difensivi inviati il
6.6.2017 dalla società al . Controparte_2
In ogni caso, si tratta di atti di parte, relativi ad esiti di analisi eseguite da un laboratorio privato e che, soprattutto, non danno conto di alcun intervento positivo eseguito dalla società per eliminare la causa del superamento dei limiti.
Sul punto, soccorre il principio recentemente affermato in materia dalla S.C. secondo cui la riparazione del danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 140 del d. lgs. 152/2006, non può conseguire all'esito positivo di successivi rapporti di prova, ma semmai potrebbe essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli scarichi urbani (Cass. n.
2324/2023 cit.); il che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo allegato né provato.
Quanto, infine, ai parametri di quantificazione della sanzione, gli stessi – come descritti nell'ordinanza ingiunzione impugnata - appaiono senz'altro congrui, tenendo conto dell'aliquota di superamento pari a 0,55 (rientrante nel parametro “forte” ai sensi del D.D.
n. 242/2011), del fatto che si trattava della prima infrazione, della non applicabilità dell'attenuante attesa la non rimozione o attenuazione dello stato antigiuridico e senza ulteriori maggiorazioni dell'infrazione, stante il superamento di un solo parametro.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado in favore della seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'PA, compensando nei confronti della stessa le spese del presente grado di giudizio;
2) rigetta integralmente, per il resto, l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso Controparte_1 spese generali come per legge.
9 Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
L'Estensore Il Presidente
dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'1.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2021 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avvocati
Parte_1
Clementina Ambrosino e Monica Nardone
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio Controparte_1
PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Fabrizio Renna
APPELLATE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 19.12.2018 al Tribunale di Avellino, Parte_1 proponeva opposizione al Decreto Dirigenziale n. 85 del 15.11.2018, notificato
[...] il 29.11.2018, con cui la le ingiungeva il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa pecuniaria di €. 10.500,00, per assunta violazione dell'art. 101, co. 1,
d.lgs. n. 152/2006, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tabella 3 All. V Parte III dello stesso decreto, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Località Zeze nel territorio del Comune di Santa Paolina (AV).
Il provvedimento si fondava su verbale di sopralluogo e prelievo di acque di scarico effettuato dall'PA, Dipartimento Provinciale di Benevento, in data 6.3.2017,
1 notificato alla società il 29.5.2017.
Evidenziava che nel verbale di accertamento si dava atto del prelievo di un campione alla presenza di un dipendente della società; che in data 07.3.2017 l'PA – Dipartimento di Avellino, procedeva all'apertura del campione;
che con rapporto di prova n.
20170004058 del 10.5.2017, notificato a mezzo PEC alla Società ricorrente il 29/5/2018,
l'PA contestava il superamento dei limiti previsti dalla Tab. 3, Parte III D. Lgs.
152/2006 con riferimento al solo parametro dell'Escherichia coli.
A seguito della notifica dell'accertamento, la trasmetteva scritti difensivi ai sensi Pt_1 dell'art. 18 L. n. 689/81 con nota del 6/6/2018; anche il Controparte_2 trasmetteva memorie difensive, evidenziando di aver affidato la gestione dell'impianto alla società.
La pertanto, sul presupposto che l'impianto di depurazione fosse Controparte_1 stato affidato in gestione dal alla Controparte_2 Parte_1
riteneva di procedere nei soli confronti di quest'ultima per il presunto superamento
[...] del parametro dell'Escherichia coli e di comminare ad essa la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 10.500,00, per la violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/06, non ritenendo applicabile l'attenuante di cui all'art. 140 del medesimo d. lgs. per non avere la ditta dimostrato di aver rimosso lo stato antigiuridico.
A sostegno dell'opposizione, deduceva il vizio di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza; l'inattendibilità del metodo di prelevamento dei campioni e di analisi sulla scorta delle conclusioni riportate dalla nota dell'PA; l'insussistenza dell'illecito per mancanza dell'elemento soggettivo, giacché il presunto superamento dei limiti tabellari era da addebitarsi a fattori esterni accidentali e improvvisi, così escludendosi la colpa da parte del gestore dell'impianto; l'erronea esclusione della responsabilità in capo al proprietario dell'impianto. CP_2
In via subordinata, eccepiva l'incongruità della sanzione applicata per non aver applicato la la circostanza attenuante prevista dall'art. 140 d. lgs. n. 152/2006, Controparte_1 giacché dai verbali di analisi eseguite in autocontrollo dalla stessa società era emerso che il valore era rientrato nei limiti di accettabilità previsti dalla norma, al pari di tutti gli altri valori. Inoltre, andava considerato che si trattava della prima violazione accertata in suo danno e che il valore anomalo era uno soltanto.
Il ricorso veniva notificato, a cura della Cancelleria, sia alla che Controparte_1 all'PA; entrambi gli Enti si costituivano resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
2 L'PA eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, essendosi limitata a svolgere compiti meramente tecnici.
Con sentenza n. 1447/2020 del 5.10.2020, il Tribunale, ritenuta la legittimazione dell'PA, rigettava nel merito l'opposizione per infondatezza e condannava la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Con ricorso a questa Corte del 26.3.2021 ha proposto appello insistendo Parte_1 in primo luogo nel difetto di legittimazione passiva dell'PA e chiedendo, di conseguenza, revocarsi la condanna alle spese in favore dell'Agenzia.
Quindi, ha eccepito il difetto di sottoscrizione dell'ordinanza, rilevabile a suo dire anche d'ufficio e in ogni stato e grado.
Nel merito, ha insistito per l'affermazione della responsabilità in capo al in CP_2 qualità di proprietario dell'impianto; ha ribadito l'inattendibilità del metodo di prelevamento dei campioni e di analisi, con particolare riferimento al superamento del termine di 24 ore di conservazione del campione e di inizio delle analisi;
ha reiterato la richiesta di rideterminazione della sanzione per incongruità.
La e l'PA si sono difese in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame.
2.- L'appello è infondato.
L'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancanza di sottoscrizione, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, è infondata.
Giova precisare, contrariamente a quanto afferma l'appellante, che l'ordinanza de qua, come emerge dalla produzione telematica prodotta dalla stessa appellante, è stata redatta con sistemi automatizzati (si tratta di un file redatto con apposito software di videoscrittura al pc), ed è stata in ogni caso trasmessa con sistemi telematici (è stata notificata mediante pec come file allegato al messaggio, con conseguente attestazione dell'autenticità del mittente).
Soccorre, dunque, il principio recentemente ribadito da Cass. n. 24231/2022, secondo cui, qualora l'ordinanza ingiunzione sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, a norma del quale "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre,
3 qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (negli stessi sensi, Cass.
18493/2020; Cass. 12160/2012).
Poiché, nello specifico, l'ordinanza - come si è detto - risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato e notificata a mezzo pec, è sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione.
3.- Riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'PA, che l' aveva già sollevato in primo grado (e che ribadisce anche in appello), ma che Pt_2 il Tribunale ha disatteso, il Collegio rileva che, effettivamente, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n.
8190/2020; n. 21511/2008; n. 12742/2007).
Il principio richiamato evidenzia come nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze, e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione,
è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati (Cass. n. 6964/2020; n.
1661/2019; n. 22885/2018).
Per le ragioni che precedono, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'PA.
Tuttavia, quanto alla condanna alle spese disposta dal Tribunale in favore della stessa, fondata sulla ritenuta soccombenza della società ricorrente nei suoi confronti, il Collegio
4 ritiene che la stessa non debba essere riformata.
Va infatti considerato, a tali fini, che l'PA, pur evocata in giudizio ad opera dell'ufficio e non ad istanza di parte, ha svolto ampia attività difensiva a supporto della e che l'opponente si è difesa nel merito anche nei suoi confronti, senza Controparte_1 mai contestarne, in primo grado, la legittimazione passiva, salvo poi a far valere il vizio come motivo di gravame ai soli fini della revoca della condanna alle spese.
Invero, indipendentemente dal fatto che l'individuazione del soggetto passivamente legittimato sia stata operata dall'Ufficio, resta il fatto che la società odierna appellante ha azionato la pretesa che ha generato la chiamata dell'PA, costringendola a difendersi in giudizio;
né può ritenersi che la chiamata sia stata del tutto arbitraria o palesemente infondata, per l'evidente ragione che, essendo stata disposta dall'Ufficio su ordine del giudice, era idonea ad ingenerare affidamento sulla sua legittimità, atteso, altresì, che l'opponente, nel corpo del ricorso, richiamava più volte l'accertamento eseguito dall'PA, contestandone le modalità e gli esiti.
Riguardo, invece, alle spese del presente grado, la Corte ritiene di doverne disporre la compensazione in ragione della difforme pronuncia processuale di prime cure.
4.- Quanto, poi, alla dedotta responsabilità del in qualità di proprietario CP_2 dell'impianto, che secondo l'appellante sarebbe stata illegittimamente negata, è appena il caso di osservare che l'ordinanza ingiunzione è rivolta sia all'allora Sindaco del Comune di S. Paolina (AV), in solido con lo stesso in qualità di “trasgressore titolare CP_2 dello scarico”, per violazione dell'art. 124 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm., sia al
“trasgressore gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue del CP_3
”, ovvero per violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 e
[...] Parte_1 ss.mm., irrogando distinte sanzioni per i diversi titoli di responsabilità (cfr. ordinanza ingiunzione in prod. appellante).
Nessuna delle argomentazioni genericamente addotte dall'appellante è idonea a confutare l'individuazione dei soggetti che hanno commesso le violazioni e le conseguenti responsabilità, in quanto tutte le deduzioni prospettate (peraltro in termini astratti e senza riferimento alla fattispecie concreta) sono superate dall'esistenza del formale rapporto contrattuale tra il e a nulla rilevando eventuali profili di CP_2 Parte_1 rapporti interni con l'Ente, che - com'è pacifico - ha affidato la gestione e manutenzione dell'impianto alla società con i contratti richiamati nell'ordinanza opposta.
5.- Nel merito, l'appellante lamenta, ancora una volta, l'illegittimità e inattendibilità del metodo di campionamento e dei tempi di analisi.
5 In particolare, rileva dal verbale di sopralluogo che per il campionamento sarebbe stata osservata una tempistica diversa da quella prescritta dal decreto legislativo n. 152/1999, allegato 5, in tema di acque reflue urbane, senza che sia stata indicata la ragione di tale scelta;
inoltre, non era stata indicata la “portata” dello scarico.
A dire dell'appellante, l'invalidità del campionamento operato derivava perciò da ragioni tecniche, correlate alla particolare natura degli scarichi in questione, inerenti “acque reflue urbane”, per le quali, trattandosi di immissioni caratterizzate da continuità, il campionamento, per risultare significativo, avrebbe dovuto essere operato in arco temporale più ampio, vale a dire secondo il criterio della media ponderata giornaliera, considerate le particolari finalità del prelevamento, finalizzate a garantire il complessivo livello di tollerabilità dello scarico, come tale non verificabile in un solo prelievo.
Osserva in contrario la Corte che è la stessa appellante a ricordare come spetti all'autorità amministrativa di controllo ed in sede processuale al giudice valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico, e che, per tali ragioni, il d.lgs. n. 152/1999 non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per lo svolgimento di prelievi in difformità dalle regole sopra enunciate (cfr. Cass.pen. n. 45434/2022; n. 36701/2019; n. 29884/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato. In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n.
12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale
6 all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006,
l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n. 2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n.
17571/2006).
Ebbene, in questo giudizio è emerso sin dal primo grado, dall'esame dei verbali e dalle allegazioni difensive, che l'PA ha seguito, ai fini del prelievo e dei successivi accertamenti, le specifiche tecniche indicate dai protocolli APAT IRSA CNR.
A fronte di tanto, l'appellante, al di là delle enunciazioni astratte sulle presunte violazioni formali, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare, in concreto, l'esito di quegli accertamenti alla luce di una diversa metodica.
Per contro, risultano ampiamente chiarite, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti appellate, le ragioni tecniche a fondamento delle modalità prescelte.
È stato dedotto, in particolare, che per l'analisi del parametro microbiologico Escherichia
Coli, di cui si è registrato il superamento del limite di legge, il campionamento viene effettuato sempre in modalità istantanea, per garantire le condizioni di asepsi, e che il prelievo è avvenuto secondo la metodica di campionamento APAT IRSA CNR 1031 cap.6010 che lo prevede.
Quanto alla modalità di campionamento medio composito nell'arco delle tre ore in luogo di quello medio ponderato sulle 24 ore, indicato nel ricorso, si è evidenziato che quest'ultimo si è rivelato ineseguibile presso il depuratore nella circostanza del controllo, sia per il mancato funzionamento del misuratore di portata (di cui dà atto il verbale di campionamento n. 1/R.Ia del 6/3/2017, dove si legge che lo stesso è “in manutenzione”) che per l'assenza del campionatore automatico, necessario per il campionamento medio ponderato, ed è stato quindi seguito un protocollo operativo equipollente, su cui non sono state sollevate ulteriori, specifiche contestazioni.
Riguardo ai tempi di apertura e inizio delle analisi microbiologiche, va rilevato che, per l'esecuzione della prova, è previsto come “obbligatorio” soltanto il termine delle 24 ore dal momento del prelievo, pacificamente rispettato nel caso di specie (cfr. docc. in atti).
In particolare, si richiama il verbale di campionamento N. 1/RIA del 16.3.2017, che attesta l'inizio del prelievo delle 4 aliquote alle ore 10,40 del 6/7/2017 e termine alle ore
13.40 e dal verbale apertura del campione relativo alle analisi chimiche e micro
7 biologiche che attesta l'apertura del campione di acque reflue per l'esecuzione delle analisi alle ore 9.30 del giorno successivo (in prodd. appellante).
Infine, quanto agli ulteriori rilievi, ed in particolare il superamento del solo valore del parametro dell'Escherichia coli, che secondo l'opponente lascerebbe di per sé presumere una corretta e continua gestione dell'impianto di depurazione, tenuto conto del fatto che la portata del disinfettante avrebbe potuto variare repentinamente e imprevedibilmente a seguito di eventuali variazioni di fattori esterni, tra cui la temperatura ambientale, si ribadisce che gli stessi sono stati solo astrattamente enunciati in sede di opposizione in termini ipotetici, senza l'ausilio di alcun elemento di prova.
6.- Resta da esaminare il motivo di gravame relativo alla quantificazione della sanzione irrogata.
Lo stesso è infondato.
Dall'ordinanza ingiunzione opposta emerge chiaramente ed analiticamente il procedimento logico giuridico con il quale è stata calcolata la sanzione irrogata.
Partendo dalla violazione accertata (dell' “art. 101 co. 1 d. lgs. n. 152/2006, per non aver rispettato i limiti di cui alla tabella 3 A.. V parte III d. lgs. n. 152/2006 relativametne all'impianto di acque reflue urbane ubicato in Località Zeze del Comune di Santa
Paolina (AV”), la ha individuato il minimo e il massimo della Controparte_1 sanzione base (tra € 5.000,00 ed € 15.000,00) ai sensi del D.D. n. 242 del 24.6.2011; quindi, ha tenuto conto che dal rapporto di prova n. 20170004058 C01 A1, A2 del
22.3.2017 e del 10.5.2017, secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 242, emergeva trattarsi di un solo “superamento forte” del parametro Escherichia Coli;
che di conseguenza la sanzione andava quantificata, come da analitico schema riportato nell'ordinanza, in € 10.500,00 totali;
che non poteva applicarsi la circostanza attenuante prevista dall'art. 140 del d. lgs. n. 152/2006, operante “nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno” perché Contr la ditta non ha dimostrato di aver rimosso lo stato antigiuridico”.
Nell'opposizione, la società lamenta, appunto, la mancata applicazione della suddetta circostanza attenuante, dolendosì altresì della mancata riduzione al minimo della sanzione stessa.
Osserva in primo luogo il Collegio, quanto alla circostanza attenuante, che né in primo grado, né in questo grado di giudizio l'odierna appellante ha dimostrato che ne ricorrevano i presupposti.
Nel ricorso in opposizione, infatti, ha richiamato a tali fini i verbali di analisi eseguite in
8 autocontrollo dalla stessa società, relative ad un campionamento del giorno 6.2.2017,
20.3.2017, 18.4.2017 e 1.8.2018, che riportano valori rientranti nei limiti di cui al d. lgs.
n. 152/2006.
Di tali analisi, va rimarcato, non veniva fatto alcun cenno negli scritti difensivi inviati il
6.6.2017 dalla società al . Controparte_2
In ogni caso, si tratta di atti di parte, relativi ad esiti di analisi eseguite da un laboratorio privato e che, soprattutto, non danno conto di alcun intervento positivo eseguito dalla società per eliminare la causa del superamento dei limiti.
Sul punto, soccorre il principio recentemente affermato in materia dalla S.C. secondo cui la riparazione del danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 140 del d. lgs. 152/2006, non può conseguire all'esito positivo di successivi rapporti di prova, ma semmai potrebbe essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli scarichi urbani (Cass. n.
2324/2023 cit.); il che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo allegato né provato.
Quanto, infine, ai parametri di quantificazione della sanzione, gli stessi – come descritti nell'ordinanza ingiunzione impugnata - appaiono senz'altro congrui, tenendo conto dell'aliquota di superamento pari a 0,55 (rientrante nel parametro “forte” ai sensi del D.D.
n. 242/2011), del fatto che si trattava della prima infrazione, della non applicabilità dell'attenuante attesa la non rimozione o attenuazione dello stato antigiuridico e senza ulteriori maggiorazioni dell'infrazione, stante il superamento di un solo parametro.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado in favore della seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'PA, compensando nei confronti della stessa le spese del presente grado di giudizio;
2) rigetta integralmente, per il resto, l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso Controparte_1 spese generali come per legge.
9 Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
L'Estensore Il Presidente
dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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