Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente Relatore dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3675 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato MELATO CATERINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SCOTTO LUCIA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte depositate da ambo le parti il 16/01/2025.
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1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Romania in data 20/02/2016, trascritto all'atto n. 1, parte II, serie C, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELL'AZZARA e dalla loro unione è nato il figlio
[...]
in data 28/12/2017. Per_1
2. Con ricorso del 15/07/2024, ha chiesto la separazione con Parte_1 addebito, l'affidamento esclusivo del figlio minore oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale e inerenti ai rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo la riunione con il procedimento dallo stesso radicato per connessione oggettiva e soggettiva e rubricato al n.3855/24 e dando atto di aver raggiunto nelle more del procedimento il seguente accordo con la coniuge :
“1) Dichiarare la separazione dei coniug Controparte_1 Parte_1
Con ordine allo stato civile del Comune di Castell'Azzara, dove il matrimonio è stato iscritto, di procedere all'annotazione della relativa sentenza. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno dando comunicazione scritta all'altro.
2) Il figlio minor avrà collocamento presso la madre e viene affidato in via Per_1 esclusiva alla medesima sig.ra che potrà adottare tutte le Parte_1 decisioni di maggior rilevanza in favore del minore indipendentemente dalla preventiva consultazione con il padre.
3) La casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.r sita in Parte_1
Porto Santo Stefano (GR), Via del Campone 24 rimarrà assegnata alla stessa che vi abiterà con il figlio minore
4) Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore, potrà vedere e stare co un giorno a settimana (sabato o domenica) dalla mattina Per_1 dopo colazione fino alla sera prima di cena. A tal fin provvederà a Controparte_1 prelevare il bambino dalla casa materna per riaccompagnarlo presso la medesima abitazione entro e non oltre le ore 20:00. Qualor manifesti il desiderio di Per_1 vedere occasionalmente il padre durante la settimana per qualche ora durante il pagina 2 di 4 giorno, salvo impegni scolastici o sportivi o sociali, la madre potrà acconsentire anche a queste ulteriori permanenze e frequentazioni tra il minore e il genitore.
La sig.ra si impegna sin d'ora comunque a far incontrare a Parte_1
Monte Argentario il sig con il figli almeno una volta a mese sino Pt_1 Per_1 ad Aprile 2025
5) Il Sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, Controparte_1 verserà alla Sig.r ogni giorno 15 del mese, la somma mensile Parte_1 di € 250,00. Ciò per la durata di mesi 15 a partire dal mese di novembre 2024 e quindi fino a gennaio 2026, mese in cui il Sig avrà estinto il proprio debito Pt_1 nei confronti della stessa Sig.r relativo al pagamento rateale Parte_1 delle spese legali di costituzione di parte civile nel procedimento RGNR 1122/2023
Procura di Grosseto. Successivamente e quindi dal mese di febbraio 2026, il Sig.
, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, verserà alla Controparte_1
Sig.ra ogni giorno 15 del mese, la somma complessiva Parte_1 mensile di € 350,00 che si rivaluteranno annualmente a partire dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT in conformità all'ultimo indice disponibile.
Le spese straordinarie, che, a titolo di esempio, si indicano in quelle mediche, scolastiche e sportive, occorrenti pe , saranno ripartite fra i due genitori in Per_1 misura del 50% ciascuno e saranno determinate secondo i criteri di cui al Protocollo di intesa del Tribunale di Modena. Il rimborso della spesa all'altro genitore avverrà dietro esibizione delle relative quietanze di spesa da parte del genitore che le anticipa e dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dall'effettivo esborso.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla stessa.
6) Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
7) Il padre presta sin da ora il proprio consenso alla sottoscrizione e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minor . Per_1
8) Le spese di entrambi i procedimenti per separazione giudiziale riuniti sono da intendersi integralmente compensate tra le parti e pertanto i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. “
pagina 3 di 4 §
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata in [...] il [...]) e (nato a
[...] Controparte_1
GR (GR) il 10/08/1970) che hanno contratto matrimonio in data
20/02/2016 in Romania, trascritto all'atto n. 1, parte II, serie C, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELL'AZZARA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTELL'AZZARA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
28/01/2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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