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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 636/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c., sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno
3.12.2024, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Gabriele Parte_1
D'Annunzio 156, presso lo studio dell'Avv. Pierclaudio Cieri che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia 22, presso e nello studio dell'Avv.
Giovanni Coletti, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Pellegrino Antonio Christian Faggella in forza di procura alle liti a rogito del Notaio dott. in Venezia – Mestre, del 4/11/2022, Persona_1
rep. n. 44580, e racc. n. 16955 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Pescara alla Via Pisa n. 29 presso lo studio degli Avv.ti Dante Angiolelli e Silvio Angiolelli che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti nonché allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1578/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 22.12.2021 – CP_4
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'On.le Corte D'Appello De L'Aquila, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione nei limiti di cui ai motivi, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e previa ogni altra più ampia opportuna declaratoria, ritenuta
l'ammissibilità del presente appello in ragione della probabilità di suo accoglimento:
-disporre ex art. 356 c.p.c. la rinnovazione della CTU grafologica, ed ammettere la prova testimoniale come articolata in memorie 183 n.2 e 3 c.p.c. dalla difesa di Parte_1
ed all'esito,
[...]
-riformare la sentenza n. n. 1578/2021 del Tribunale di Pescara, Giudice Dott. Emilio
Bernardi, pubblicata in data 22/12/2022, e conseguentemente
-dichiarare nullo, invalido e privo di efficacia e comunque annullare e/o revocare in toto,
l'opposto decreto ingiuntivo n. 1468/2017 nei confronti della sig.ra Parte_1
emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.10.2017;
- dichiarare inesistente e/o nullo, e/o invalido comunque privo di efficacia nei confronti di
il contratto di finanziamento n.13035708 prodotto dall'esponente per Parte_1
non avere la medesima mai sottoscritto detto contratto;
Parte_1
- dichiarare che in ogni caso, nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 CP_1
[...]
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nonché la sentenza impugnata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque la
IG.ra al pagamento, in favore di in via solidale Parte_1 Controparte_1
con il sig. , della somma di Euro 33.681,72, oltre agli interessi Controparte_5
convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale di Euro 25.184,55, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996 (ridotti di almeno un punto percentuale), dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della natura apocrifa della firma apposta sul contratto di finanziamento n. 13035708, accertare e dichiarare la responsabilità della società (C.F. e P.IVA ) con sede in Pescara, Via Controparte_3 P.IVA_1
Aride Breviglieri n. 3/7, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_1
di una somma pari al capitale ingiunto, ovvero, in subordine, del capitale residuo del finanziamento de quo alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 25.184,55, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, o ancora della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria:
- per i motivi sopra esposti, rigettare ogni richiesta istruttoria avversaria.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per l'appellata Controparte_3
“conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila Voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
- dichiarare inammissibile ed improcedibile, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e/o manifestamente infondato l'appello proposto dalla IG.ra nei confronti Parte_1
della società ed avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara - CP_3
Giudice Dott. Bernardi, n. 1578/2021 R.G., pubblicata in data 22.12.2021, in ogni caso disattendendolo e rigettandolo in toto e confermando integralmente la predetta sentenza oggetto di gravame nonché l'illegittimità, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia del disconoscimento di firma per come effettuato dall'appellante IG.ra ; Parte_1
- dichiarare inammissibile ed improcedibile la richiesta ex art. 356 c.p.c. di rinnovazione della CTU avanzata dall'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, nonché meramente dilatoria, fonte di inutile aggravio di tempo e di spese ed ingiustificatamente contrastante con il fondamentale principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione, come meglio illustrato nella presente comparsa di costituzione e risposta
e pertanto rigettare le successive richieste di ammissione di prova testimoniale articolate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. dalla difesa della IG.ra . Parte_1
- per tuziorismo difensivo, nella non concessa e denegata ipotesi di rinnovazione di CTU da parte della Corte di Appello di L'Aquila e di ammissione della prova testimoniale richiesta da parte appellante, ammettere la prova testimoniale richiesta ed articolata dalla soc. CP_3
nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. II termine nonché ex art. 183 VI
[...]
comma c.p.c. III termine, entrambe relative al giudizio di prime cure, a mezzo dei testi in esse indicati;
- accogliere le eccezioni, le deduzioni, le difese, le motivazioni, le istanze, anche si opus di carattere istruttorio (previa in tal caso ovviamente revoca del relativo provvedimento giudiziale di prime cure reiettivo delle stesse), le domande e le conclusioni formulate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e riproposte nella presente fase di gravame, ivi comprese quelle concernenti questioni oggetto di motivi dichiarati assorbiti e/o disattesi e/o rigettati nel giudizio di primo grado e dalla sentenza di prime cure;
- con condanna dell'appellante al pagamento ed alla rifusione in favore della società appellata delle spese e competenze legali e processuali relative alla fase di gravame;
- Con condanna altresì ex art. 96, I e/o III comma c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi anche d'ufficio ed in via equitativa, a titolo di risarcimento in favore e nei confronti della soc. dei danni e pregiudizi da quest'ultima patiti, consistiti nel patema CP_3
d'animo, nel perturbamento psichico, nel trauma psicologico, nonché nella ingiustificata protrazione dello stress e dell'ansia derivanti dalle gravi e singolari contestazioni sollevate ex adverso sia nel corso del giudizio di primo grado a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo e tali da giustificare la chiamata in causa dell' , ad opera dell'opposta CP_3
sia in codesta sede di appello, con la conseguente necessità di contrastare CP_1
l'ingiustificata iniziativa giudiziaria dell'opponente/appellante con aggravio di tempo, di energie psicofisiche e di spese per di più non compensate sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente.
- con ogni consequenziale, necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 5433/2017 – promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1468/2017 (con il Parte_1
quale le era stato ingiunto il pagamento, in solido con il sig. , in favore della Controparte_5 CP_1 quale cessionaria del credito da parte della della somma di €
[...] Controparte_6
33.681,72 oltre interessi e spese, quale saldo del contratto di finanziamento n. 13035708 datato 28.03.2012) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione Controparte_1
e formulando richiesta di chiamata in causa della società che si era costituita Controparte_3 chiedendo di dichiarare estinta per prescrizione quinquennale la richiesta risarcitoria formulata da e contestando le domande attoree – il Tribunale di Pescara così statuiva: “- rigetta CP_1
l'opposizione; - dichiara definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente
[...]
il decreto d'ingiunzione opposto;
- condanna parte opponente alla Parte_1 refusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi €
7.254,00, per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. forf.);
- condanna parte opponente alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 7.254,00, per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. forf.); - pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di Ctu liquidate come da decreto in atti.”
1.1. Il Tribunale premetteva che con sentenza non definitiva n.874/2020 era stata dichiarata l'ammissibilità della notifica della chiamata in causa di rigettata l'istanza ex Controparte_3 art. 294 c.p.c. e dichiarata l'inammissibilità della prescrizione sollevata dalla stessa.
Dava atto che l'opponente non aveva contestato l'ammontare dell'importo richiesto e l'erogazione del prestito, ma aveva eccepito l'inefficacia del contratto di finanziamento nei propri confronti, per non averlo mai sottoscritto, avendo disconosciuto nell'atto di opposizione le sottoscrizioni riconducibili alla propria persona, apposte in calce a detto regolamento negoziale.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita producendo il contratto di prestito in cui erano indicate le condizioni economiche applicate con i relativi estratti conto oltre al saldaconto autocertificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93 già prodotto in fase monitoria.
1.3. Il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Rilevava che era stata disposta CTU grafologica al fine di verificare, previa disamina delle scritture di comparazione ed eseguiti i saggi grafici, la riferibilità o meno all'opponente delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento oggetto di giudizio e la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa , era stata autorizzata al ritiro Persona_2
dell'originale del contratto esibito dal difensore di parte opposta ed all'accesso presso i pubblici uffici e presso gli Uffici dell'Organismo di Mediazione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato accordo alla mediazione, relativo al giudizio.
1.4. Osservava che la CTU era stata effettuata attraverso l' analisi comparativa dell'originale del documento, di n. 1 firma apposta sul verbale di mancato accordo del procedimento di mediazione n. 129/19 tenutosi presso la sede dell'organismo di mediazione in data
19.03.2019, di n. 3 firme apposte fronte-retro sul cedolino di richiesta della carta di identità
n. rilasciata dal Comune di Spoltore in data 5.05.2017, di n. 1 firma apposta NumeroD_1
sul documento di identità n. rilasciato dal Comune di Spoltore in data NumeroD_2
5.05.2017, con successiva raccolta dei saggi grafici.
Il Tribunale riteneva corrette le valutazioni del CTU che aveva accertato che le firme apposte sul contratto di finanziamento erano riconducibili, con certezza peritale, all'opponente.
Rigettava l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui l'esperto del Tribunale avrebbe utilizzato, per le indagini peritali, documenti che non erano mai entrati nel corso del giudizio
(segnatamente le sottoscrizioni apposte da presso il Parte_1 CP_7
in sede di rilascio del documento di riconoscimento), rilevando che il documento di
[...]
riconoscimento, oggetto di perizia, era stato prodotto telematicamente dall'istituto di credito al momento della costituzione in giudizio e che il CTU era stato autorizzato alla verifica degli originali presso i pubblici uffici, senza peraltro che le parti, avvisate del giorno e del luogo dell'accesso presso il , avessero contestato alcunché. Controparte_7
Spiegava che la valutazione del CTU era confermata dal fatto che al contratto di finanziamento sottoscritto presso la concessionaria gestita dalla chiamata in causa, dal debitore principale coniuge di , erano stati allegati, proprio ai Per_3 Parte_1
fini del rilascio della garanzia, la carta d'identità, documenti personali, fiscali e retributivi propri dell'opponente (allegati n. 2 e 3 dell'opposta).
Rigettava le ulteriori richieste istruttorie sollevate dall'opponente in quanto generiche e superflue.
1.5. Rilevava la correttezza del comportamento assunto dalla terza chiamata nell'operazione attinente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e condannava alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza Parte_1 chiamata e poneva a carico dell'opponente le spese di CTU. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di un unico motivo di gravame con il quale ha denunciato: 1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 159 c.p.c., in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto autentica la sottoscrizione in calce al contratto prodotto dall'opposta basandosi sull'elaborato peritale, affetto da nullità insanabile.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la chiedendo, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di rigettare l'appello e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della natura apocrifa della firma apposta sul contratto di finanziamento, di dichiarare la responsabilità della società con condanna della stessa al Controparte_3
pagamento di una somma pari al capitale ingiunto o in subordine, al capitale residuo del finanziamento alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 25.184,55.
Si è costituita anche la chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e di dichiarare inammissibile ed improcedibile la richiesta ex art. 356 c.p.c. di rinnovazione della CTU,; nel merito il rigetto dell'appello e di condannare l'appellante ex art. 96, I e/o III comma c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi anche d'ufficio ed in via equitativa, a titolo di risarcimento in favore e nei confronti della Controparte_3
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 7.12.2023 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
28.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_4 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 19.11.2024 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 5.12.2024, svolta in relazione all'udienza del 3.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei temrini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura minima (20+20).
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate non attiene alla presente fase del giudizio, avendo il gravame positivamente superato la fase del filtro- rileva che il gravame è palesemente infondato.
6. Del tutto privo di pregio si rivela, invero, l'unico motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante torna ad eccepire la nullità della CTU grafotecnica espletata in primo grado nell'ambito della procedura di verificazione del contratto disconosciuto dall'opponente.
Ribadisce che l'ausiliare ha acquisito, di propria iniziativa, dall'istituto di mediazione le firme rilasciate dalla in quella sede, nonché, presso il Comune di Spoltore, il cedolino Pt_1
di richiesta della carta di identità.
Rappresenta di aver tempestivamente contestato l'ammissibilità dell'acquisizione documentale, in quanto le sottoscrizioni acquisite non erano state oggetto di produzione giudiziale, sicché erano inutilizzabili ai fini dell'elaborato peritale, spiegando inoltre di avere, con il primo scritto successivo, eccepito la nullità della CTU invocando la sua rinnovazione.
Deduce che secondo le Sezioni Unite della Cassazione la CTU che ha utilizzato fatti non allegati e/o documenti non prodotti dalle parti, ponendoli a fondamento della valutazione, è nulla, atteso che altri rimedi (segnatamente l'inutilizzabilità/inammissibilità) appartengono ad altri ordinamenti processuali e sono estranei al sistema chiuso del codice di rito con conseguente nullità della sentenza che ha posto le valutazioni del CTU alla base della decisione.
Argomenta che l'acquisizione di nuovi documenti non era indispensabile, avendo il CTU a disposizione i saggi grafici resi dall'odierna appellante con la conseguenza che tale acquisizione ha viziato l'intera CTU.
Lamenta che il primo giudice ha erroneamente disatteso l'eccezione di nullità e torna ad invocare in questa sede la rinnovazione della CTU.
Deduce la necessità di procedere all'espletamento della invocata prova testimoniale, in quanto diretta a dimostrare l'impossibilità della ad essere presente alla Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto in data 28.03.2012 dinanzi ad incaricati della concessionaria FORD, in quanto impedita a letto per attacchi di colecisti, per la quale è stata sottoposta ad intervento il giorno successivo alla stipula del contratto.
5.2. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo disattendere l'eccezione di nullità della CTU sollevata dall'appellante in primo grado.
Invero, in sede di conferimento dell'incarico peritale, il giudice ha autorizzato l'ausiliaria al compimento di tutti gli accertamenti necessari e segnatamente, su richiesta del CTU, ha autorizzato il “ritiro del contratto in originale oggi esibito dal difensore di parte opposta” concedendo altresì “l'autorizzazione all'accesso telematico del fascicolo, l'autorizzazione ad accedere presso i pubblici uffici, nonché ad accedere presso i pubblici uffici, nonché ad Contr accedere presso l'Organismo di Mediazione , sito in piazza dell'Unione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato consenso alla mediazione”.
L'ausiliaria è stata dunque autorizzata, oltre che ad accedere presso gli Uffici dell'Organismo di Mediazione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato accordo alla mediazione relativo al giudizio, anche ad accedere presso i pubblici uffici (accesso evidentemente finalizzato a visionare ed utilizzare, quali scritture di comparazione, le sottoscrizioni (sicuramente autentiche) rilasciate in quelle sedi).
Non può pertanto ritenersi che l'acquisizione delle firme di comparazione presso il
[...]
sia avvenuta da parte del perito di sua iniziativa e al di fuori di qualsiasi CP_7
autorizzazione.
Va oltretutto osservato, come già fatto dal primo giudice, che il CTU ha comunicato, mediante pec, alle parti il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato presso l'Ufficio Anagrafe dell'ente locale interessato, non ricevendo alcuna opposizione da parte dell'opponente.
5.3. Per il resto si evidenzia che il CTU ha posto in verifica n. 6 firme a nome di Parte_1
apposte in calce alle pagine nove e dieci del contratto di prestito finalizzato
[...]
n° 13035709 datato 28.03.2012. Controparte_6
Come già correttamente rappresentato nella sentenza in questa sede impugnata, la relativa indagine è stata eseguita sull'originale del documento, su n. 1 firma apposta sul verbale di mancato accordo del procedimento di mediazione n. 129/19 tenutosi presso la sede dell'organismo di mediazione in data 19.03.2019, nonché su n. 3 firme apposte fronte retro sul cedolino di richiesta della carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Numero_3
Spoltore sin data 5.05.2017, su n. 1 firma apposta sul documento di identità n. Numero_3
rilasciata dal Comune di Spoltore in data 5.05. 2017. Ha di seguito proceduto a raccogliere i saggi grafici. Ha quindi illustrato il percorso metodologico eseguito (ispezione grafoscopica;
valutazione del livello di immediatezza dei tracciati;
analisi della manoscritture in verifica X;
analisi delle scritture comparative C;
confronto dei dati Xe C e valutazione delle ipotesi a priori alla luce dei risultati comparativi;
bilanciamento delle probabilità autografia/eterografia). All'esito ha concluso nel senso che le firme apposte in calce alle pagine nove e dieci del contratto di prestito finalizzato n. Controparte_6
13035708 datato 28.03.2012 sono state apposte con certezza peritale dalla mano della persona che risponde al nome di . Parte_1
Va anche rilevato che ad ogni modo il CTU ha spiegato (vedi pag. 50 dell'elaborato peritale) che “la soluzione del quesito prescinde dall'utilizzo delle sottoscrizioni acquisite in sede pubblica” e ne ha esposto chiaramente le ragioni.
5.4. Le conclusioni della CTU (formulate in termini di certezza) risultano avvalorate dai riscontri documentali, costituiti dai documenti allegati al contratto di finanziamento e rappresentanti dalla carta di identità, da altri documenti personali (quali il codice fiscale e le ultime tre buste paga antecedenti rispetto al momento della sottoscrizione), la cui allegazione al contratto di finanziamento non può trovare plausibile spiegazione nella circostanza, rappresentata dall'opponente in primo grado come nel presente grado, che “nel
2012 seppur di fatto separato dalla , si recava spesso nella Controparte_5 Pt_1 residenza di quest'ultima per visitare le figlie”.
5.5. Infondata si rivela la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali addotte da parte appellante in primo grado, al fine di dimostrare l'impossibilità per la stessa di recarsi il giorno 28.03.2012 presso la concessionaria Controparte_3
Il giudice ha spiegato che, a fronte delle risultanze della CTU, non vi erano ragioni per accedere alle ulteriori richieste istruttorie in quanto superflue e generiche.
Al riguardo va in questa sede precisato che l' impossibilità dedotta dall'appellante avrebbe dovuto essere dimostrata con documentazione sanitaria, inidonea rivelandosi quella disponibile in atti (cartella clinica relativa all'intervento di colecisti in laparoscopia subito dalla signora in data 3.04.2012) che non dimostra affatto che la nei giorni precedenti Pt_1 all'intervento fosse costretta a letto ed impossibilitata ad uscire, tanto più che dalla stessa documentazione risulta che ella ebbe a recarsi presso la prima Controparte_9 dell'intervento, sia in data 23.03.2012 (per visita) che in data 27.03.2012 (per preospedalizzazione), mentre è stata ricoverata presso medesima struttura solo alle ore
7.44 del 3.04.2012 per essere dimessa in data 5.04.2012 Né può essere ignorato che i fatti che l'appellante ha tentato di dimostrare sono stati tardivamente allegati, solo con la seconda memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Inoltre, tenuto conto della patente infondatezza dell'appello (proposto nonostante fosse stata acclarata in primo grado, con certezza peritale, la riconducibilità all'odierna appellante,
e basato su inconsistenti censure di nullità dell'accertamento tecnico espletato in primo grado) e considerato che la ratio che sottende all'articolo 96, comma 3, c.p.c. compendia
“finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e di comminare una sanzione per quella specifica violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si sia realizzata attraverso l'abuso della potestas agendi
(così, da ult., Cass. S.U. n. 22405 del 2018)” (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, (ud.
14/12/2021, dep. 19/04/2022), n.12455), si ritiene che siano configurati i connotati abusivi della condotta della difesa di parte appellante postasi per più ragioni in conflitto con le finalità
e i principi ispiratori del giusto processo e che quindi sussistano i presupposti per la conseguente condanna della parte appellante al pagamento (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) in favore di ciascuna delle parti appellate della somma equitativamente determinata in misura pari a circa la metà dell'importo delle spese riconosciute nel punto che precede.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, che liquida: quanto all'appellata in complessivi € 6.946,00 per Controparte_1
competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto all'appellata in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a Controparte_3
rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) CONDANNA, inoltre, l'appellante al pagamento ex art. 96 III comma C.P.C. in favore di ciascuna delle appellate dell'ulteriore somma di € 3.500,00;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 636/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c., sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno
3.12.2024, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Gabriele Parte_1
D'Annunzio 156, presso lo studio dell'Avv. Pierclaudio Cieri che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia 22, presso e nello studio dell'Avv.
Giovanni Coletti, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Pellegrino Antonio Christian Faggella in forza di procura alle liti a rogito del Notaio dott. in Venezia – Mestre, del 4/11/2022, Persona_1
rep. n. 44580, e racc. n. 16955 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Pescara alla Via Pisa n. 29 presso lo studio degli Avv.ti Dante Angiolelli e Silvio Angiolelli che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti nonché allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1578/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 22.12.2021 – CP_4
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'On.le Corte D'Appello De L'Aquila, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione nei limiti di cui ai motivi, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e previa ogni altra più ampia opportuna declaratoria, ritenuta
l'ammissibilità del presente appello in ragione della probabilità di suo accoglimento:
-disporre ex art. 356 c.p.c. la rinnovazione della CTU grafologica, ed ammettere la prova testimoniale come articolata in memorie 183 n.2 e 3 c.p.c. dalla difesa di Parte_1
ed all'esito,
[...]
-riformare la sentenza n. n. 1578/2021 del Tribunale di Pescara, Giudice Dott. Emilio
Bernardi, pubblicata in data 22/12/2022, e conseguentemente
-dichiarare nullo, invalido e privo di efficacia e comunque annullare e/o revocare in toto,
l'opposto decreto ingiuntivo n. 1468/2017 nei confronti della sig.ra Parte_1
emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.10.2017;
- dichiarare inesistente e/o nullo, e/o invalido comunque privo di efficacia nei confronti di
il contratto di finanziamento n.13035708 prodotto dall'esponente per Parte_1
non avere la medesima mai sottoscritto detto contratto;
Parte_1
- dichiarare che in ogni caso, nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 CP_1
[...]
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nonché la sentenza impugnata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque la
IG.ra al pagamento, in favore di in via solidale Parte_1 Controparte_1
con il sig. , della somma di Euro 33.681,72, oltre agli interessi Controparte_5
convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale di Euro 25.184,55, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996 (ridotti di almeno un punto percentuale), dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della natura apocrifa della firma apposta sul contratto di finanziamento n. 13035708, accertare e dichiarare la responsabilità della società (C.F. e P.IVA ) con sede in Pescara, Via Controparte_3 P.IVA_1
Aride Breviglieri n. 3/7, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_1
di una somma pari al capitale ingiunto, ovvero, in subordine, del capitale residuo del finanziamento de quo alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 25.184,55, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, o ancora della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria:
- per i motivi sopra esposti, rigettare ogni richiesta istruttoria avversaria.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per l'appellata Controparte_3
“conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila Voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
- dichiarare inammissibile ed improcedibile, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e/o manifestamente infondato l'appello proposto dalla IG.ra nei confronti Parte_1
della società ed avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara - CP_3
Giudice Dott. Bernardi, n. 1578/2021 R.G., pubblicata in data 22.12.2021, in ogni caso disattendendolo e rigettandolo in toto e confermando integralmente la predetta sentenza oggetto di gravame nonché l'illegittimità, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia del disconoscimento di firma per come effettuato dall'appellante IG.ra ; Parte_1
- dichiarare inammissibile ed improcedibile la richiesta ex art. 356 c.p.c. di rinnovazione della CTU avanzata dall'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, nonché meramente dilatoria, fonte di inutile aggravio di tempo e di spese ed ingiustificatamente contrastante con il fondamentale principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione, come meglio illustrato nella presente comparsa di costituzione e risposta
e pertanto rigettare le successive richieste di ammissione di prova testimoniale articolate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. dalla difesa della IG.ra . Parte_1
- per tuziorismo difensivo, nella non concessa e denegata ipotesi di rinnovazione di CTU da parte della Corte di Appello di L'Aquila e di ammissione della prova testimoniale richiesta da parte appellante, ammettere la prova testimoniale richiesta ed articolata dalla soc. CP_3
nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. II termine nonché ex art. 183 VI
[...]
comma c.p.c. III termine, entrambe relative al giudizio di prime cure, a mezzo dei testi in esse indicati;
- accogliere le eccezioni, le deduzioni, le difese, le motivazioni, le istanze, anche si opus di carattere istruttorio (previa in tal caso ovviamente revoca del relativo provvedimento giudiziale di prime cure reiettivo delle stesse), le domande e le conclusioni formulate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e riproposte nella presente fase di gravame, ivi comprese quelle concernenti questioni oggetto di motivi dichiarati assorbiti e/o disattesi e/o rigettati nel giudizio di primo grado e dalla sentenza di prime cure;
- con condanna dell'appellante al pagamento ed alla rifusione in favore della società appellata delle spese e competenze legali e processuali relative alla fase di gravame;
- Con condanna altresì ex art. 96, I e/o III comma c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi anche d'ufficio ed in via equitativa, a titolo di risarcimento in favore e nei confronti della soc. dei danni e pregiudizi da quest'ultima patiti, consistiti nel patema CP_3
d'animo, nel perturbamento psichico, nel trauma psicologico, nonché nella ingiustificata protrazione dello stress e dell'ansia derivanti dalle gravi e singolari contestazioni sollevate ex adverso sia nel corso del giudizio di primo grado a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo e tali da giustificare la chiamata in causa dell' , ad opera dell'opposta CP_3
sia in codesta sede di appello, con la conseguente necessità di contrastare CP_1
l'ingiustificata iniziativa giudiziaria dell'opponente/appellante con aggravio di tempo, di energie psicofisiche e di spese per di più non compensate sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente.
- con ogni consequenziale, necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 5433/2017 – promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1468/2017 (con il Parte_1
quale le era stato ingiunto il pagamento, in solido con il sig. , in favore della Controparte_5 CP_1 quale cessionaria del credito da parte della della somma di €
[...] Controparte_6
33.681,72 oltre interessi e spese, quale saldo del contratto di finanziamento n. 13035708 datato 28.03.2012) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione Controparte_1
e formulando richiesta di chiamata in causa della società che si era costituita Controparte_3 chiedendo di dichiarare estinta per prescrizione quinquennale la richiesta risarcitoria formulata da e contestando le domande attoree – il Tribunale di Pescara così statuiva: “- rigetta CP_1
l'opposizione; - dichiara definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente
[...]
il decreto d'ingiunzione opposto;
- condanna parte opponente alla Parte_1 refusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi €
7.254,00, per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. forf.);
- condanna parte opponente alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 7.254,00, per competenze professionali, oltre accessori di legge (iva, cap e rimb. forf.); - pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di Ctu liquidate come da decreto in atti.”
1.1. Il Tribunale premetteva che con sentenza non definitiva n.874/2020 era stata dichiarata l'ammissibilità della notifica della chiamata in causa di rigettata l'istanza ex Controparte_3 art. 294 c.p.c. e dichiarata l'inammissibilità della prescrizione sollevata dalla stessa.
Dava atto che l'opponente non aveva contestato l'ammontare dell'importo richiesto e l'erogazione del prestito, ma aveva eccepito l'inefficacia del contratto di finanziamento nei propri confronti, per non averlo mai sottoscritto, avendo disconosciuto nell'atto di opposizione le sottoscrizioni riconducibili alla propria persona, apposte in calce a detto regolamento negoziale.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita producendo il contratto di prestito in cui erano indicate le condizioni economiche applicate con i relativi estratti conto oltre al saldaconto autocertificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93 già prodotto in fase monitoria.
1.3. Il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Rilevava che era stata disposta CTU grafologica al fine di verificare, previa disamina delle scritture di comparazione ed eseguiti i saggi grafici, la riferibilità o meno all'opponente delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento oggetto di giudizio e la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa , era stata autorizzata al ritiro Persona_2
dell'originale del contratto esibito dal difensore di parte opposta ed all'accesso presso i pubblici uffici e presso gli Uffici dell'Organismo di Mediazione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato accordo alla mediazione, relativo al giudizio.
1.4. Osservava che la CTU era stata effettuata attraverso l' analisi comparativa dell'originale del documento, di n. 1 firma apposta sul verbale di mancato accordo del procedimento di mediazione n. 129/19 tenutosi presso la sede dell'organismo di mediazione in data
19.03.2019, di n. 3 firme apposte fronte-retro sul cedolino di richiesta della carta di identità
n. rilasciata dal Comune di Spoltore in data 5.05.2017, di n. 1 firma apposta NumeroD_1
sul documento di identità n. rilasciato dal Comune di Spoltore in data NumeroD_2
5.05.2017, con successiva raccolta dei saggi grafici.
Il Tribunale riteneva corrette le valutazioni del CTU che aveva accertato che le firme apposte sul contratto di finanziamento erano riconducibili, con certezza peritale, all'opponente.
Rigettava l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui l'esperto del Tribunale avrebbe utilizzato, per le indagini peritali, documenti che non erano mai entrati nel corso del giudizio
(segnatamente le sottoscrizioni apposte da presso il Parte_1 CP_7
in sede di rilascio del documento di riconoscimento), rilevando che il documento di
[...]
riconoscimento, oggetto di perizia, era stato prodotto telematicamente dall'istituto di credito al momento della costituzione in giudizio e che il CTU era stato autorizzato alla verifica degli originali presso i pubblici uffici, senza peraltro che le parti, avvisate del giorno e del luogo dell'accesso presso il , avessero contestato alcunché. Controparte_7
Spiegava che la valutazione del CTU era confermata dal fatto che al contratto di finanziamento sottoscritto presso la concessionaria gestita dalla chiamata in causa, dal debitore principale coniuge di , erano stati allegati, proprio ai Per_3 Parte_1
fini del rilascio della garanzia, la carta d'identità, documenti personali, fiscali e retributivi propri dell'opponente (allegati n. 2 e 3 dell'opposta).
Rigettava le ulteriori richieste istruttorie sollevate dall'opponente in quanto generiche e superflue.
1.5. Rilevava la correttezza del comportamento assunto dalla terza chiamata nell'operazione attinente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e condannava alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza Parte_1 chiamata e poneva a carico dell'opponente le spese di CTU. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di un unico motivo di gravame con il quale ha denunciato: 1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 159 c.p.c., in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto autentica la sottoscrizione in calce al contratto prodotto dall'opposta basandosi sull'elaborato peritale, affetto da nullità insanabile.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la chiedendo, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di rigettare l'appello e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della natura apocrifa della firma apposta sul contratto di finanziamento, di dichiarare la responsabilità della società con condanna della stessa al Controparte_3
pagamento di una somma pari al capitale ingiunto o in subordine, al capitale residuo del finanziamento alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 25.184,55.
Si è costituita anche la chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e di dichiarare inammissibile ed improcedibile la richiesta ex art. 356 c.p.c. di rinnovazione della CTU,; nel merito il rigetto dell'appello e di condannare l'appellante ex art. 96, I e/o III comma c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi anche d'ufficio ed in via equitativa, a titolo di risarcimento in favore e nei confronti della Controparte_3
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 7.12.2023 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
28.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_4 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 19.11.2024 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 5.12.2024, svolta in relazione all'udienza del 3.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei temrini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura minima (20+20).
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate non attiene alla presente fase del giudizio, avendo il gravame positivamente superato la fase del filtro- rileva che il gravame è palesemente infondato.
6. Del tutto privo di pregio si rivela, invero, l'unico motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante torna ad eccepire la nullità della CTU grafotecnica espletata in primo grado nell'ambito della procedura di verificazione del contratto disconosciuto dall'opponente.
Ribadisce che l'ausiliare ha acquisito, di propria iniziativa, dall'istituto di mediazione le firme rilasciate dalla in quella sede, nonché, presso il Comune di Spoltore, il cedolino Pt_1
di richiesta della carta di identità.
Rappresenta di aver tempestivamente contestato l'ammissibilità dell'acquisizione documentale, in quanto le sottoscrizioni acquisite non erano state oggetto di produzione giudiziale, sicché erano inutilizzabili ai fini dell'elaborato peritale, spiegando inoltre di avere, con il primo scritto successivo, eccepito la nullità della CTU invocando la sua rinnovazione.
Deduce che secondo le Sezioni Unite della Cassazione la CTU che ha utilizzato fatti non allegati e/o documenti non prodotti dalle parti, ponendoli a fondamento della valutazione, è nulla, atteso che altri rimedi (segnatamente l'inutilizzabilità/inammissibilità) appartengono ad altri ordinamenti processuali e sono estranei al sistema chiuso del codice di rito con conseguente nullità della sentenza che ha posto le valutazioni del CTU alla base della decisione.
Argomenta che l'acquisizione di nuovi documenti non era indispensabile, avendo il CTU a disposizione i saggi grafici resi dall'odierna appellante con la conseguenza che tale acquisizione ha viziato l'intera CTU.
Lamenta che il primo giudice ha erroneamente disatteso l'eccezione di nullità e torna ad invocare in questa sede la rinnovazione della CTU.
Deduce la necessità di procedere all'espletamento della invocata prova testimoniale, in quanto diretta a dimostrare l'impossibilità della ad essere presente alla Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto in data 28.03.2012 dinanzi ad incaricati della concessionaria FORD, in quanto impedita a letto per attacchi di colecisti, per la quale è stata sottoposta ad intervento il giorno successivo alla stipula del contratto.
5.2. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo disattendere l'eccezione di nullità della CTU sollevata dall'appellante in primo grado.
Invero, in sede di conferimento dell'incarico peritale, il giudice ha autorizzato l'ausiliaria al compimento di tutti gli accertamenti necessari e segnatamente, su richiesta del CTU, ha autorizzato il “ritiro del contratto in originale oggi esibito dal difensore di parte opposta” concedendo altresì “l'autorizzazione all'accesso telematico del fascicolo, l'autorizzazione ad accedere presso i pubblici uffici, nonché ad accedere presso i pubblici uffici, nonché ad Contr accedere presso l'Organismo di Mediazione , sito in piazza dell'Unione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato consenso alla mediazione”.
L'ausiliaria è stata dunque autorizzata, oltre che ad accedere presso gli Uffici dell'Organismo di Mediazione per la visione della sottoscrizione apposta sul verbale di mancato accordo alla mediazione relativo al giudizio, anche ad accedere presso i pubblici uffici (accesso evidentemente finalizzato a visionare ed utilizzare, quali scritture di comparazione, le sottoscrizioni (sicuramente autentiche) rilasciate in quelle sedi).
Non può pertanto ritenersi che l'acquisizione delle firme di comparazione presso il
[...]
sia avvenuta da parte del perito di sua iniziativa e al di fuori di qualsiasi CP_7
autorizzazione.
Va oltretutto osservato, come già fatto dal primo giudice, che il CTU ha comunicato, mediante pec, alle parti il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato presso l'Ufficio Anagrafe dell'ente locale interessato, non ricevendo alcuna opposizione da parte dell'opponente.
5.3. Per il resto si evidenzia che il CTU ha posto in verifica n. 6 firme a nome di Parte_1
apposte in calce alle pagine nove e dieci del contratto di prestito finalizzato
[...]
n° 13035709 datato 28.03.2012. Controparte_6
Come già correttamente rappresentato nella sentenza in questa sede impugnata, la relativa indagine è stata eseguita sull'originale del documento, su n. 1 firma apposta sul verbale di mancato accordo del procedimento di mediazione n. 129/19 tenutosi presso la sede dell'organismo di mediazione in data 19.03.2019, nonché su n. 3 firme apposte fronte retro sul cedolino di richiesta della carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Numero_3
Spoltore sin data 5.05.2017, su n. 1 firma apposta sul documento di identità n. Numero_3
rilasciata dal Comune di Spoltore in data 5.05. 2017. Ha di seguito proceduto a raccogliere i saggi grafici. Ha quindi illustrato il percorso metodologico eseguito (ispezione grafoscopica;
valutazione del livello di immediatezza dei tracciati;
analisi della manoscritture in verifica X;
analisi delle scritture comparative C;
confronto dei dati Xe C e valutazione delle ipotesi a priori alla luce dei risultati comparativi;
bilanciamento delle probabilità autografia/eterografia). All'esito ha concluso nel senso che le firme apposte in calce alle pagine nove e dieci del contratto di prestito finalizzato n. Controparte_6
13035708 datato 28.03.2012 sono state apposte con certezza peritale dalla mano della persona che risponde al nome di . Parte_1
Va anche rilevato che ad ogni modo il CTU ha spiegato (vedi pag. 50 dell'elaborato peritale) che “la soluzione del quesito prescinde dall'utilizzo delle sottoscrizioni acquisite in sede pubblica” e ne ha esposto chiaramente le ragioni.
5.4. Le conclusioni della CTU (formulate in termini di certezza) risultano avvalorate dai riscontri documentali, costituiti dai documenti allegati al contratto di finanziamento e rappresentanti dalla carta di identità, da altri documenti personali (quali il codice fiscale e le ultime tre buste paga antecedenti rispetto al momento della sottoscrizione), la cui allegazione al contratto di finanziamento non può trovare plausibile spiegazione nella circostanza, rappresentata dall'opponente in primo grado come nel presente grado, che “nel
2012 seppur di fatto separato dalla , si recava spesso nella Controparte_5 Pt_1 residenza di quest'ultima per visitare le figlie”.
5.5. Infondata si rivela la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali addotte da parte appellante in primo grado, al fine di dimostrare l'impossibilità per la stessa di recarsi il giorno 28.03.2012 presso la concessionaria Controparte_3
Il giudice ha spiegato che, a fronte delle risultanze della CTU, non vi erano ragioni per accedere alle ulteriori richieste istruttorie in quanto superflue e generiche.
Al riguardo va in questa sede precisato che l' impossibilità dedotta dall'appellante avrebbe dovuto essere dimostrata con documentazione sanitaria, inidonea rivelandosi quella disponibile in atti (cartella clinica relativa all'intervento di colecisti in laparoscopia subito dalla signora in data 3.04.2012) che non dimostra affatto che la nei giorni precedenti Pt_1 all'intervento fosse costretta a letto ed impossibilitata ad uscire, tanto più che dalla stessa documentazione risulta che ella ebbe a recarsi presso la prima Controparte_9 dell'intervento, sia in data 23.03.2012 (per visita) che in data 27.03.2012 (per preospedalizzazione), mentre è stata ricoverata presso medesima struttura solo alle ore
7.44 del 3.04.2012 per essere dimessa in data 5.04.2012 Né può essere ignorato che i fatti che l'appellante ha tentato di dimostrare sono stati tardivamente allegati, solo con la seconda memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Inoltre, tenuto conto della patente infondatezza dell'appello (proposto nonostante fosse stata acclarata in primo grado, con certezza peritale, la riconducibilità all'odierna appellante,
e basato su inconsistenti censure di nullità dell'accertamento tecnico espletato in primo grado) e considerato che la ratio che sottende all'articolo 96, comma 3, c.p.c. compendia
“finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e di comminare una sanzione per quella specifica violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si sia realizzata attraverso l'abuso della potestas agendi
(così, da ult., Cass. S.U. n. 22405 del 2018)” (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, (ud.
14/12/2021, dep. 19/04/2022), n.12455), si ritiene che siano configurati i connotati abusivi della condotta della difesa di parte appellante postasi per più ragioni in conflitto con le finalità
e i principi ispiratori del giusto processo e che quindi sussistano i presupposti per la conseguente condanna della parte appellante al pagamento (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) in favore di ciascuna delle parti appellate della somma equitativamente determinata in misura pari a circa la metà dell'importo delle spese riconosciute nel punto che precede.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, che liquida: quanto all'appellata in complessivi € 6.946,00 per Controparte_1
competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto all'appellata in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a Controparte_3
rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) CONDANNA, inoltre, l'appellante al pagamento ex art. 96 III comma C.P.C. in favore di ciascuna delle appellate dell'ulteriore somma di € 3.500,00;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)