Sentenza 24 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/06/2004, n. 11724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11724 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO RESIDENZIALE MONTELARCO, in persona dell'Amm.re pro tempore DOMINICI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO G GIGANTE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21245/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/06/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso perché la Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, dichiari manifestamente infondato il ricorso, con ogni conseguenza di legge.
LA CORTE premesso:
- che il Consorzio di Montelarco otteneva dal Pretore di Castelnuovo di Porto, nei confronti di NI NI, a titolo di rimborso pro-quota di spese consortili;
- che l'ingiunto proponeva opposizione, eccependo, tra l'altro, la nullità delle delibere consortili poste a base della richiesta di pagamento, in relazione alle quali pendeva impugnazione davanti al Tribunale di Roma;
- che il consorzio resisteva alla opposizione, che veniva accolta dal Pretore di Castelnuovo di Porto con sentenza in data 9 dicembre 1995, in base alla considerazione che con sentenza in data 8 ottobre 1993, passata in giudicato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità delle delibere di cui sopra;
- che il Centro Residenziale Montelarco, subentrato al Consorzio di Montelarco proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza in data 14 giugno 2000, osservando che l'appellante non aveva provato la propria legittimazione ad impugnare e comunque vanamente invocava la delibera in data 10 giugno 1995, la quale aveva nuovamente approvato il consuntivo 1988 ed il preventivo 1989 con i relativi piani di riparto, dal momento che era stata anch'essa annullata dallo stesso Tribunale con sentenza n. 4813/97;
- che contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Centro Residenziale Montelarco, con un unico motivo, deducendo testualmente:
La sentenza censurata incentra la motivazione, circa la carenza di legittimazione del Centro Residenziale Montelarco ad impugnare la sentenza del Pretore di Castelnuovo di Porto ed il diritto a richiedere il pagamento delle quote di condominio sulle statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma 4813/97 che aveva annullato la delibera del 10.6.1995: (con tale delibera, in atti, era stato nuovamente approvato il consuntivo 1988 ed il preventivo 1989 con relativi piani di riparto).
Orbene tale sentenza era stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 2214/98 del 28.4; 24.6.98, che aveva dichiarato la validità della delibera del 10.6.95 e, quindi, dei deliberati assembleari del 7.1.89 e 2.9.89, posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, anche se non siamo in presenza di un contrasto con un giudicato esterno (è stato discusso il ricorso per Cassazione e si è in attesa della decisione) pur tuttavia, poiché il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, tale contrasto ben può essere denunciato con ricorso per Cassazione, al pari dello "jus superveniens" (Cass. civ. Sezione Lav.
7.6.1999 n. 5574); rilevato:
- che, a prescindere dalla scarsa comprensibilità della doglianza, il Consorzio ricorrente non deduce neppure di avere esibito nel giudizio di merito la sentenza della quale i giudici di secondo grado avrebbero dovuto tenere conto, e comunque ammette che non era ancora passata in giudicato al momento della decisione;
RITENUTO
- che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.;
- che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004