Articolo 1819 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1801Articolo 1820
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1819. Indennita' di posizione 1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 .
(( 1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall' articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334 . ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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