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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 476/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARCO BARATTINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero (NO), via Caneto n. 56
APPELLANTE contro
(c.f. :), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. GIOVANNI CACCIAMI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero (NO), viale Marazza n. 44
APPELLATA
Oggetto: appello a sentenza del giudice di pace - ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa acquisizione ex art. 347 c.p.c. da parte del Cancelliere del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace di Novara relativo al procedimento n.1944/2020 R.G.:
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze già dedotte, ed infondatamente non ammesse, avanti al Giudice di Pace di Novara:
pagina 1 di 14 2) Vero che in molte occasioni - ed in particolare a titolo esemplificativo in data 28/03/2020 e 19/03/2021 - dal balcone dell'appartamento all'ultimo piano della sig.ra è stata CP_1 lasciata defluire una grande quantità di acqua che è scesa sul balcone sottostante della sig.ra
, come da filmati che mi vengono rammostrati (doc. 11 video su chiavetta USB); Pt_1
3) Vero che in data 13 febbraio 2021, alle ore 22.30 circa, il sig. ha prodotto Testimone_1 un fortissimo rumore trascinando sulle sbarre del corrimano della scala comune un oggetto metallico, arrecando in tal modo un grave disturbo ai condomini;
4) Vero che la sig.ra quando esce dal cancello carraio del condominio Parte_1 provvede sempre a richiuderlo;
5) Vero che la sig.ra ed i suoi familiari in più occasioni – ed in Controparte_1 particolare la sig.ra in data 16/01/2021 - mediante riporto di terra e sassi ha CP_1 ostruito il foro di chiusura del cancello carraio, costringendo la sig.ra ad intervenire Pt_1 per rimuovere quanto ivi depositato, come da video che mi vengono rammostrati (doc. 12: video su chiavetta USB);
6) Vero che ogni qualvolta mi sono recato, senza preavviso, presso il condominio Mimosa per i periodici interventi di giardinaggio nella maggior parte dei casi ho trovato aperto il cancello carraio;
7) Vero che in occasione di vari accessi presso il condominio Mimosa per interventi di manutenzione agli impianti idraulici nella maggior parte dei casi ho trovato aperto in cancello carraio;
8) Vero che in occasione dell'accesso presso il Condominio Mimosa per provvedere alla pulizia delle parti comuni nella maggior parte dei casi ho trovato aperto il cancello carraio;
9) Vero che in occasione di varie visite presso la sig.ra nel corso dei mesi di Tes_2 giugno, luglio ed agosto 2020, per emergenza Covid-19, ho sempre trovato aperto il cancello carraio del Condominio Mimosa;
10) Vero che in più occasioni la sig.ra ed i suoi familiari nel corso dell'anno 2020 CP_1 hanno chiuso violentemente il portoncino di ingresso alla scala comune, provocando un fortissimo rumore e danneggiando il portoncino stesso;
11) Vero che la sig.ra ed i suoi familiari utilizzano sempre le parti comuni del CP_1 cortile condominiale con le proprie autovetture, al di fuori del loro unico posto auto esclusivo, come da fotografie che mi si rammostrano con relative date (vedasi doc. 13 su chiavetta USB);
12) Vero che il figlio della sig.ra sig. , parcheggia il proprio CP_1 Testimone_1 motoveicolo nel garage di proprietà comune in modo tale da impedire alla sig.ra Pt_1
l'utilizzo del suo tavolo da lavoro, come da fotografie che mi si rammostrano con relative date (doc. 14);
pagina 2 di 14 13) Vero che il sig. in più occasioni negli anni 2020 e 2021, visto sul Testimone_1 balcone della sig.ra il cane di quest'ultima, ha proferito a voce alta l'espressione Tes_2
“cane di merda”;
14) Vero che all'esito degli incontri di valutazione effettuati con la sig.ra Parte_1
ho redatto la relazione clinica datata 27/10/2020 che mi viene rammostrata.
[...]
Si indicano i seguenti testimoni:
- , residente in [...], sui tutti i capitoli con esclusione Tes_2 del n.14);
- residente in [...] sul capitolo n.4); Tes_3
- con sede in Borgomanero, via Controparte_2
Scuole n.3, in persona del suo titolare, sul capitolo n.6);
- con sede in Boca, via Valazza n.52, in persona del suo titolare, Controparte_3 sul capitolo n.7);
- con sede in Borgomanero, via S. Cristinetta Controparte_4
n.5, in persona del suo titolare, sul capitolo n.8);
- Assistente Sociale presso CISS di Borgomanero, sul capitolo n.9); Testimone_4
- , con Studio professionale in Borgomanero, via Arona n.95, Tes_5 CP_5 sul capitolo n.14);
NEL MERITO, in parziale riforma della impugnata sentenza: accertare e dichiarare che in data 3 settembre 2020 è stata ingiuriata Parte_1 davanti al cancello della propria residenza dalla e Controparte_1 conseguentemente condannare a pagare la somma di €=1.000,00=, o quella Controparte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito, a favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno ingiusto Parte_1 cagionatole;
condannare altresì al pagamento della sanzione pecuniaria Controparte_1 civile ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 7/2016 nella somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado - comprensive di quelle relative alla fase di negoziazione assistita - nonché del presente giudizio di appello”.
Conclusioni di parte appellata
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 3 di 14 - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 339, co. III, c.p.c., per le ragioni esposte al capo A) della comparsa di costituzione, e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o art. 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte al capo B) della comparsa di costituzione;
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte da parte appellante perchè infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado;
- in via istruttoria: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le istanze di parte appellante, per le ragioni già dedotte in atti ed a verbale d'udienza nel giudizio di primo grado, nonché in parte motiva del presente atto, da intendersi qui richiamate;
- si insta affinchè venga ammessa prova per testimoni sui capitoli dedotti entro la memoria del 29.7.21, con i testi ivi indicati;
- si ribadiscono tutte le eccezioni ed opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ed alle produzioni documentali di parte appellante.
In ogni caso, con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 465/2022 resa da Giudice di Pace di Novara in data 18.07.2022, a conclusione del giudizio n. 1944/2020 R.G., promosso nei confronti di chiedendone la riforma, previa assunzione dei mezzi Controparte_1 istruttori dedotti e non ammessi dal Giudice di Pace.
Nel giudizio di primo grado l'odierna appellante chiedeva accertarsi e dichiarare che la condotta posta in essere dalla in data 3.9.2023, consistita nell'avere CP_1 quest'ultima rivolto all'indirizzo dell'allora attrice l'epiteto “deficiente” nel corso di un scambio di battute avvenuto fra le due all'ingresso nel fabbricato condominiale ove entrambe abitano, ha integrato ai suoi danni la realizzazione della fattispecie dell'ingiuria e chiedeva, pertanto, condannarla al risarcimento dei danni conseguentemente patiti, quantificati nella somma di € 1.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del giudice adito.
Si costituiva in giudizio l'allora convenuta la quale, pur non Controparte_1 contestando di aver proferito l'epiteto “deficiente” nei confronti dell'attrice, esponeva come tale condotta fosse stata indotta dal fraintendimento di un'espressione dell'attrice, ipotesi che integrerebbe una ritorsione putativa (in particolare, la pagina 4 di 14 convenuta sosteneva che la la stesse attendendo in prossimità del cancello Pt_1 condominiale, filmandola nell'atto di aprirlo, e che, alle rimostranze della CP_1 avesse proferito un'espressione percepita come “non lo sai deficiente”, mentre dalle registrazioni sarebbe a posteriori emerso che l'attrice avesse detto “non lo sai evidentemente”). La convenuta opponeva, inoltre, essersi trattato di una reazione alla condotta provocatoria posta in essere dalla dalla quale la Pt_1 CP_1 sosteneva di essere stata ripetutamente filmata o fotografata negli spazi comuni dell'edificio condominiale, in modo volutamente esibito e senza plausibile ragione. Contestualmente, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento di euro 1.000,00, o altra somma ritenuta equa, per i danni asseritamente derivatile dalle condotte illecite suddette. In subordine, chiedeva, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando, ha così disposto:” – rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta le domande della convenuta;
- compensa le spese del giudizio”.
Il giudice di pace, in particolare, evidenziato il deterioramento di rapporti fra le condomine e l'astio venutosi a creare fra le due e i rispettivi nuclei familiari, ha ritenuto confermato la condotta ingiuriosa commessa ai danni della ma, al Pt_1 contempo, ha ritenuto la riconducibilità della stessa a una condotta inutilmente provocatoria posta in essere dall'allora attrice, integrata dal fatto che quest'ultima avesse più volte scattato fotografie alla convenuta, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 2044 c.c. Ha pertanto escluso il diritto dell'attrice a essere risarcita, essendo stato il fatto determinato da azioni ingiustificate, vessatorie e inutilmente fastidiose precedente poste in essere dall'attrice medesima. Ha ugualmente rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, per avere quest'ultima tenuto una condotta, seppur non penalmente illecita, comunque non corretta né urbana.
L'odierna appellante ha impugnato la citata sentenza, quanto al primo punto del dispositivo, relativo al rigetto delle domande attoree, con conseguente compensazione al terzo punto del dispositivo delle spese di giudizio, per i motivi che saranno di seguito più precisamente esaminati.
Si è costituita anche nel presente giudizio d'appello la la quale, nel chiedere CP_1 la conferma della sentenza appellata, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 17.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedersi a rinnovazione dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 5 di 14 conclusionali e memorie di replica.
***
1.
Quanto alle eccezioni preliminari proposte da parte appellata, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'impugnazione indica in maniera precisa il punto della sentenza di cui chiede la riforma e individua la statuizione di cui chiede la pronuncia, nonché i motivi posti a sostegno dell'impugnazione; nonché l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., alla luce delle considerazioni che seguiranno nel merito dell'impugnazione, le quali hanno condotto a escludere che si manifestasse prima facie l'infondatezza dell'appello.
2.
E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).
Nel rivolgersi al giudice di pace, l'odierna appellante ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale quantificandolo in € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione ovvero “in quell'altra maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia”. La formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata come di mero stile. Avendo la domanda ad oggetto il risarcimento di un danno morale, essa, infatti, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno da liquidarsi, anche alla luce della necessità di accertamento in giudizio degli esatti contorni del fatto, e, almeno nell'intendimento della parte, ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni.
Certamente, poi, non è stata decisa secondo equità la domanda di condanna della convenuta alla sanzione civile prevista dall'art. 4 d.lgs. 7/2016 in somma da quantificarsi nei limiti della competenza del giudice adito, ferma la previsione dei limiti edittali della pagina 6 di 14 norma da € 100 a € 8.000. La domanda, dunque, è stata formulata in modo tale da consentire, in astratto, l'applicazione di sanzione fino a € 5.000, oltre il limite di € 1.100 per cui l'art. 113 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, prevedeva che il giudice di pace decidesse secondo equità.
3.
3.1.
Nel merito, parte appellante ha evidenziato come il fatto sia provato e non sia stato contestato dall'allora convenuta. Ha negato, tuttavia, di aver posto in essere un comportamento provocatorio, come ritenuto dal giudice di pace, asserendo che i filmati e le fotografie prodotte in giudizio sarebbero stati effettuati con l'unica finalità di documentare i comportamenti censurabili che la convenuta e i suoi familiari avrebbero posto in essere, al fine di riferirne all'amministratore di condominio. Erroneamente, dunque, nella sentenza, il comportamento della sarebbe stato giustificato solo CP_1 sulla base delle generiche dichiarazioni testimoniali del figlio e del marito della stessa, ritenute non attendibili in ragione del rapporto di parentela e convivenza, senza tener conto di tutti i filmati e le foto prodotti dall'odierna appellante e insistendo per l'accoglimento dei capitoli di prova non ammessi dal giudice di pace.
L'appellante ha, poi, conseguentemente riproposto le argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del danno di cui chiede il risarcimento e alla domanda di applicazione alla convenuta della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016, con conseguente integrale vittoria delle spese di lite.
I suestesi motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono infondati, pur dovendo la motivazione resa dal giudice di pace essere corretta e integrata come segue.
3.2.
E' sostanzialmente incontroverso, in causa, che l'appellata abbia apostrofato l'appellante come “deficiente” in occasione dell'episodio avvenuto il 3.9.2020, anch'esso riferito, nelle sue linee essenziali, in modo analogo dalle parti (per cui l'insulto venne proferito mentre la stava riprendendo con il telefonino la al suo ingresso nel cortile Pt_1 CP_1 condominiale). L'episodio, d'altra parte, è documentato proprio dal video prodotto in atti da parte appellante (doc. 5, fascicolo parte appellante).
Ritiene il Tribunale che sia altresì dimostrato che tale episodio abbia fatto seguito a una protratta situazione di conflittualità tra le condomine, determinata dalle rimostranze della nei confronti della in ordine a presunti comportamenti scorretti Pt_1 CP_1
e non rispettosi dell'uso dei beni comuni posti in essere dalla stessa e dai suoi familiari e che, nell'ambito di tale diatriba condominiale, la abbia in plurime occasioni fatto Pt_1 ricorso a riprese foto e video, asseritamente per documentare le condotte dei vicini (quali pagina 7 di 14 il rilascio di una grande quantità di acqua dal balcone dell'appartamento della sig.ra l'ostruzione del cancello carraio con terra e sassi, creando così un impedimento Pt_1 alla chiusura del cancello, il parcheggio delle vetture nel cortile condominiale in violazione del divieto di sosta permanente, l'utilizzo del garage di proprietà comune da parte del figlio della convenuta per parcheggiare il proprio motoveicolo, così impedendo alla sig.ra di utilizzare un tavolo da lavoro). Pt_1
Dalle prove testimoniali emerge che, nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2019 e settembre 2020, la sia stata solita effettuare riprese fotografiche e filmati della Pt_1 durante il suo transito, ingresso o uscita dal cortile e cancello condominiali, CP_1 circostanza confermata dalle dichiarazioni del marito e del figlio della (risposte CP_1 al capitolo 1, figlio e marito della convenuta, della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta). In risposta al capitolo 3 - circa il fatto che la effettuasse le Pt_1 fotografie e i filmati affacciandosi dalle finestre e/o dal balcone del proprio appartamento, oppure posizionandosi nei pressi del cancello e/o cortile condominiale - il marito della affermava “è vero”, mentre il figlio dichiarava “è vero, alcune volte CP_1
l'ho vista dietro alla finestra che fotografava nella nostra direzione” (risposte a capo 3 della memoria ex art. 320 cpc di parte convenuta).
Tale circostanza veniva ammessa peraltro anche dalla teste la quale, a prova Tes_2 contraria sul capitolo 1 dalla convenuta, dichiarava in merito “a volte è successo perché mia figlia ha frequentato centri di fotografia e faceva foto, ma non intendeva fotografare la vicina”.
Ora, la situazione suddetta è stata erroneamente inquadrata dal giudice nella scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 2044 c.c., che rinvia all'art. 52 c.p., la cui integrazione richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la proporzione tra l'offesa e la difesa, da valutarsi ex ante (cfr. Cass., n. 4492 e 18799/2009).
Va rilevato, al riguardo, che la circostanza che l'appellante non abbia rivolto una esplicita censura all'inquadramento dei fatti nell'art. 2044 c.c., da parte del primo giudice, non ha determinato la formazione di giudicato interno sul punto, come intenderebbe sostenere l'appellata.
La regola secondo cui il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica, infatti, trova eccezione quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda "non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito", nonché "quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta", giacché, in questa ipotesi, "in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile" (cfr., Cass., n. 18817/2024; n. 31330/2023)
pagina 8 di 14 Nella specie, ricorrono, appunto, le suddette eccezioni, dal momento che la qualificazione giuridica di cui si discute non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, trattandosi soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi alla fattispecie concreta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta – e, deve ritenersi, analogamente il criterio di esenzione da tale responsabilità - non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (Cass., n. 29232/2024).
L'insulto, per sua natura, non ha valenza difensiva, non essendo idoneo a impedire alcun tipo di lesione a beni giuridici. Ciò vale tanto più nella specifica situazione, in cui si è trattato di reazione a un comportamento materiale, la ripresa video, che certo l'ingiuria non era in grado di per sé di interrompere.
Va, altresì, esclusa la “ritorsione putativa” nuovamente invocata dall'appellata in questo giudizio. La fattispecie non è configurabile, dal momento che l'art. 4, co. 2 del d. lgs. n. 7/2016 fa chiaro riferimento al fatto che le offese siano – oggettivamente – reciproche. Il fondamento della norma, che prevede la possibilità di escludere l'applicazione della sanzione a entrambi gli offensori, compreso colui che abbia per primo ingiuriato l'altro, infatti, va rinvenuto non tanto nell'atteggiamento psicologico dell'offensore, tale da non meritare sanzione, quanto piuttosto nel disinteresse dell'ordinamento a punire episodi di conflittualità concretamente sfociati in uno scambio di ingiurie, sulla base della considerazione per cui, in tali situazioni, azione e reazione spesso non sono agevolmente individuabili sulla base di un mero criterio cronologico.
In ogni caso, ove anche una ritorsione putativa fosse ipotizzabile, essa non potrebbe certo ridursi all'allegazione di un fraintendimento del tutto soggettivo da parte dell'ingiuriante, che si sia limitato a sostenere di aver sentito ciò che non è stato detto. Poiché il putativo per definizione attiene alla sfera interna del soggetto, è necessario che siano forniti indici concreti da cui desumere che l'insulto sia conseguito a una erronea convinzione del proferente, indici nella specie non allegati e non riscontrabili nel fatto.
Semmai, potrebbe essere questione di provocazione, fattispecie alla quale, al di là del riferimento all'art. 2044 c.c., pare aver fatto riferimento lo stesso giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza, in modo congruente rispetto alle difese svolte dall'allora convenuta.
pagina 9 di 14 Rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante, peraltro, non appare necessario stabilire se, nella specie, di tale fattispecie ricorrano i requisiti – con particolare riferimento alla conseguenzialità che deve sussistere fra condotta provocatoria e reazione ingiuriosa – dal momento che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la provocazione “esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile del fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso" (Cass. n. 23366/2004).
Ciò nondimeno, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante non può trovare accoglimento.
E' opportuno sottolineare che ciò che viene tutelato dall'ordinamento, sia pure ormai soltanto sul piano civile, è l'onore, che attiene alla sfera psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo l'autopercezione.
Ebbene, se non è revocabile in dubbio che la lesione del diritto all'onore, ove l'offesa sia grave e il pregiudizio serio, possa cagionare alla persona ingiuriata un danno di natura non patrimoniale, quest'ultimo è, però, pur sempre un danno conseguenza, che non può dirsi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e provato, anche tramite il ricorso alle presunzioni, da chi chiede il relativo risarcimento (v. Cass. 9385/2018).
Tale principio va coordinato la rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sì definitivamente stabilito che un danno non patrimoniale risarcibile può discendere dalla lesione di qualunque diritto costituzionalmente garantito ma, al contempo, hanno chiarito che, nell'esame del danno non patrimoniale occorre evitare il proliferare delle “liti bagatellari”, vale a dire “le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c. (SSUU della Cassazione sent. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Ebbene, la pronuncia da parte della condomina – per quanto emerge dal video, a mezza voce, quasi fra sé e sé – della mera, singola parola “deficiente” non può aver determinato alcuna alcuna sensibile lesione di un diritto fondamentale, trattandosi, piuttosto, di uno
“sconvolgimento” della quotidianità confinabile al livello di "disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" che l'ordinamento, tuttavia, non riconosce meritevoli di tutela risarcitoria (Cass. 26972/2008).
L'attrice pretenderebbe di averne subito addirittura conseguenze sul piano psicologico e della salute.
pagina 10 di 14 Nella relazione clinica prodotta dall'appellante sub doc. 5, tuttavia, non emergono evidenti e immediate conseguenze derivanti dall'insulto ingiurioso subito. In effetti, risulta assente qualsiasi riferimento specifico all'episodio di ingiuria che costituisce oggetto del presente appello. Al contrario, si evidenzia come il disagio manifestato dalla parte attrice sembri essere correlato, in termini generali, alla “situazione di vicinato vissuta negli ultimi anni”, difettando in concreto la prova di qualsivoglia nesso causale fra i turbamenti psicologici accertati e l'ingiuria per la quale si agisce nel presente giudizio.
In altri termini, potrebbe anche essere (fermo rimanendo che la relazione prodotta ha valore di mera allegazione di parte) che il rapporto con la vicina abbia determinato un malessere e che questo abbia determinato conseguenze sulla salute psicologica dell'attrice: ciò, però, in tal caso, si dovrebbe alla perdurante conflittualità di anni – peraltro, coltivata dalla stessa attrice mediante le proprie condotte di continua e pressante pretesa di documentazione degli asseriti sgarbi altrui – e certo non al singolo episodio oggetto di causa.
Non avendo l'appellante allegato né tantomeno dato prova del concreto e grave pregiudizio sofferto a causa della condotta, pur provata, posta in essere dalla convenuta, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere respinta.
Va, invece, stabilito se sia ravvisabile l'esimente della provocazione al fine di valutare l'applicabilità alla della sanzione pecuniaria di cui al d.lgs. n. 7 del 2016. CP_1
Come noto, dopo l'entrata in vigore di tale testo normativo, l'ingiuria non costituisce più reato ma mero illecito civile, che determina in capo all'autore l'obbligo di pagare una sanzione pecuniaria, oltre a quello di risarcire i danni subiti dalla persona ingiuriata a norma degli artt. 2043 e 2059 c.c.
A norma dell'art. 4, co. 1 lett. a) “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;…”.
Il terzo comma ha espressamente previsto la provocazione come causa di non applicabilità della sanzione: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
La giurisprudenza ha precisato (con riferimento all'analoga formulazione dell'art. 599 co. 2 c.p.) che la causa di non punibilità della provocazione sussiste “non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente” (Cass., n. 21133/2018; n. 21455/2009). Essa può essere integrata anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità le quali, alla stregua del pagina 11 di 14 costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa (Cass. pen. n. 40256/2008).
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione, inoltre, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore (Cass., n. 7244/2016).
Ciò premesso, si osserva che sono proprio le numerose foto prodotte dall'appellante in giudizio ad attestare l'abitudine della stessa di effettuare riprese interferenti con la sfera di vita della e dei suoi familiari. CP_1
Le stesse allegazioni dell'appellante, poi, inducono a ritenere che ve ne siano altre, non prodotte, aventi ad oggetto la persona della Uno dei maggiori punti di attrito, CP_1 infatti, sarebbe stata l'abitudine della del di lasciare aperto il cancello di ingresso CP_1 nel cortile condominiale, circostanza “documentabile” solo riprendendo l'interessata nell'atto di farlo: il che è stato confermato dai testi su indicati, non meno attendibili, in ragione del rapporto di parentela con la della madre della CP_1 Tes_2 Pt_1 indicata come teste da quest'ultima, e, peraltro, è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'episodio che ha scatenato la reazione dell'appellata di cui qui si discute.
L'appellante sostiene di essersi indotta alle riprese, a propria volta, come reazione agli indebiti comportamenti dell'appellata e dei suoi familiari, al fine di poterne dare prova e di poter informare l'amministratrice del condominio.
Tuttavia, non è stata fornita, né offerta, prova di tali informative all'amministratore, né comunque emergono elementi idonei a giustificare la pressante e invadente presenza dell'appellante rispetto alla sfera di movimento della CP_1
Le questioni addotte dall'appellante sono a dir poco banali, come la caduta d'acqua dal balcone, in qualche occasione, non meglio circostanziata ma certamente senza conseguenze di rilievo, non allegate;
il rumore per le scale, in un'occasione; un parcheggio sbagliato del motorino del figlio della (asseritamente tale da CP_1 impedire all'attrice l'utilizzo di un tavolo da lavoro fotografato come reclinato e infilato in un sottoscala, situazione che ben potrebbe aver portato a credere che il tavolo fosse ivi ricoverato e non venisse utilizzato); il mancato uso, a giudizio dell'appellante, della dovuta delicatezza nella chiusura del portoncino comune (fonte di danneggiamento, secondo la Potenza, tuttavia non meglio specificato).
Quanto al parcheggio fuori dei posti assegnati o alla circostanza che la CP_1 lasciasse aperto il cancello, non è qui possibile apprezzare, considerato l'elevato livello di conflittualità esistente fra le odierne parti, quanto l'abitualità di dette condotte sia pagina 12 di 14 effettiva e quanto, invece, sia da ricondursi a una percezione della Potenza di subire prepotenze dalla vicina. Le foto non sono dirimenti al riguardo, documentando, al più, alcuni episodi fuori contesto – ad esempio, non è noto se l'auto della possa CP_1 essere rimasta parcheggiata in cortile, quando le foto sono state scattate, in modo momentaneo, come usualmente si consente reciprocamente di fare, fra condomini, per agevolarsi in modo occasionale - e i capitoli di prova articolati su tali punti correttamente non sono stati ammessi, in quanto generici e sostanzialmente valutativi.
In tale situazione, sebbene lecita, la ripresa dei beni e soprattutto della persona dell'appellata da parte dell'appellante, volta dichiaratamente a cogliere in fallo la vicina per potersene lamentare, ha determinato una situazione di aperto conflitto, che l'appellata per quanto consta mai ha affrontato nei dovuti modi, ad esempio avvalendosi della mediazione dell'amministratore di condominio, adeguatamente sollecitato, o discutendone in assemblea.
Il fatto qui in esame si inserisce in tale contesto. Il video prodotto dall'appellante mostra chiaramente che – casuale o meno l'incontro – la preventivamente, riprese a Pt_1 filmare la che prima apriva e poi chiudeva il cancello del carraio condominiale, CP_1 con un certo atteggiamento di sfida (volto a rivendicare di poterlo fare liberamente, in luogo pubblico, come se non si trattasse, comunque, di condotta invadente e fastidiosa) sfoderato alla battuta della invero in sé non aggressiva e contenuta in modi CP_1 urbani, se dovesse mettersi in posa a favore di telecamera.
La reazione dell'appellata è stata immediata, tanto da essere intervenuta mentre la ancora girava il video, e va evidentemente ricondotta all'aperto clima di Pt_1 conflittualità, giunto all'ennesimo episodio. Si ribadisce, peraltro, che, come emerge dal video, la non insultò platealmente e in modo aggressivo la vicina, ma CP_1 abbassando il tono di voce, quasi a commentare per sé quanto stava accadendo, sebbene non a sufficienza per non essere udibile.
In conclusione, si ritiene che debba essere riconosciuta l'esimente della provocazione e debba essere, conseguentemente, rigettata anche la domanda di applicazione all'appellata della sanzione civile.
L'appello va conseguentemente rigettato e, corretta e integrata la motivazione come sopra, la sentenza impugnata va confermata nelle sue statuizioni.
La regolamentazione delle spese del presente grado d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
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PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 476/2023:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 le spese del presente giudizio di secondo grado, Controparte_1 liquidate in € 1.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il presente giudizio a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 476/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARCO BARATTINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero (NO), via Caneto n. 56
APPELLANTE contro
(c.f. :), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. GIOVANNI CACCIAMI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero (NO), viale Marazza n. 44
APPELLATA
Oggetto: appello a sentenza del giudice di pace - ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa acquisizione ex art. 347 c.p.c. da parte del Cancelliere del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace di Novara relativo al procedimento n.1944/2020 R.G.:
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze già dedotte, ed infondatamente non ammesse, avanti al Giudice di Pace di Novara:
pagina 1 di 14 2) Vero che in molte occasioni - ed in particolare a titolo esemplificativo in data 28/03/2020 e 19/03/2021 - dal balcone dell'appartamento all'ultimo piano della sig.ra è stata CP_1 lasciata defluire una grande quantità di acqua che è scesa sul balcone sottostante della sig.ra
, come da filmati che mi vengono rammostrati (doc. 11 video su chiavetta USB); Pt_1
3) Vero che in data 13 febbraio 2021, alle ore 22.30 circa, il sig. ha prodotto Testimone_1 un fortissimo rumore trascinando sulle sbarre del corrimano della scala comune un oggetto metallico, arrecando in tal modo un grave disturbo ai condomini;
4) Vero che la sig.ra quando esce dal cancello carraio del condominio Parte_1 provvede sempre a richiuderlo;
5) Vero che la sig.ra ed i suoi familiari in più occasioni – ed in Controparte_1 particolare la sig.ra in data 16/01/2021 - mediante riporto di terra e sassi ha CP_1 ostruito il foro di chiusura del cancello carraio, costringendo la sig.ra ad intervenire Pt_1 per rimuovere quanto ivi depositato, come da video che mi vengono rammostrati (doc. 12: video su chiavetta USB);
6) Vero che ogni qualvolta mi sono recato, senza preavviso, presso il condominio Mimosa per i periodici interventi di giardinaggio nella maggior parte dei casi ho trovato aperto il cancello carraio;
7) Vero che in occasione di vari accessi presso il condominio Mimosa per interventi di manutenzione agli impianti idraulici nella maggior parte dei casi ho trovato aperto in cancello carraio;
8) Vero che in occasione dell'accesso presso il Condominio Mimosa per provvedere alla pulizia delle parti comuni nella maggior parte dei casi ho trovato aperto il cancello carraio;
9) Vero che in occasione di varie visite presso la sig.ra nel corso dei mesi di Tes_2 giugno, luglio ed agosto 2020, per emergenza Covid-19, ho sempre trovato aperto il cancello carraio del Condominio Mimosa;
10) Vero che in più occasioni la sig.ra ed i suoi familiari nel corso dell'anno 2020 CP_1 hanno chiuso violentemente il portoncino di ingresso alla scala comune, provocando un fortissimo rumore e danneggiando il portoncino stesso;
11) Vero che la sig.ra ed i suoi familiari utilizzano sempre le parti comuni del CP_1 cortile condominiale con le proprie autovetture, al di fuori del loro unico posto auto esclusivo, come da fotografie che mi si rammostrano con relative date (vedasi doc. 13 su chiavetta USB);
12) Vero che il figlio della sig.ra sig. , parcheggia il proprio CP_1 Testimone_1 motoveicolo nel garage di proprietà comune in modo tale da impedire alla sig.ra Pt_1
l'utilizzo del suo tavolo da lavoro, come da fotografie che mi si rammostrano con relative date (doc. 14);
pagina 2 di 14 13) Vero che il sig. in più occasioni negli anni 2020 e 2021, visto sul Testimone_1 balcone della sig.ra il cane di quest'ultima, ha proferito a voce alta l'espressione Tes_2
“cane di merda”;
14) Vero che all'esito degli incontri di valutazione effettuati con la sig.ra Parte_1
ho redatto la relazione clinica datata 27/10/2020 che mi viene rammostrata.
[...]
Si indicano i seguenti testimoni:
- , residente in [...], sui tutti i capitoli con esclusione Tes_2 del n.14);
- residente in [...] sul capitolo n.4); Tes_3
- con sede in Borgomanero, via Controparte_2
Scuole n.3, in persona del suo titolare, sul capitolo n.6);
- con sede in Boca, via Valazza n.52, in persona del suo titolare, Controparte_3 sul capitolo n.7);
- con sede in Borgomanero, via S. Cristinetta Controparte_4
n.5, in persona del suo titolare, sul capitolo n.8);
- Assistente Sociale presso CISS di Borgomanero, sul capitolo n.9); Testimone_4
- , con Studio professionale in Borgomanero, via Arona n.95, Tes_5 CP_5 sul capitolo n.14);
NEL MERITO, in parziale riforma della impugnata sentenza: accertare e dichiarare che in data 3 settembre 2020 è stata ingiuriata Parte_1 davanti al cancello della propria residenza dalla e Controparte_1 conseguentemente condannare a pagare la somma di €=1.000,00=, o quella Controparte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito, a favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno ingiusto Parte_1 cagionatole;
condannare altresì al pagamento della sanzione pecuniaria Controparte_1 civile ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 7/2016 nella somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado - comprensive di quelle relative alla fase di negoziazione assistita - nonché del presente giudizio di appello”.
Conclusioni di parte appellata
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 3 di 14 - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 339, co. III, c.p.c., per le ragioni esposte al capo A) della comparsa di costituzione, e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o art. 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte al capo B) della comparsa di costituzione;
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte da parte appellante perchè infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado;
- in via istruttoria: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le istanze di parte appellante, per le ragioni già dedotte in atti ed a verbale d'udienza nel giudizio di primo grado, nonché in parte motiva del presente atto, da intendersi qui richiamate;
- si insta affinchè venga ammessa prova per testimoni sui capitoli dedotti entro la memoria del 29.7.21, con i testi ivi indicati;
- si ribadiscono tutte le eccezioni ed opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ed alle produzioni documentali di parte appellante.
In ogni caso, con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 465/2022 resa da Giudice di Pace di Novara in data 18.07.2022, a conclusione del giudizio n. 1944/2020 R.G., promosso nei confronti di chiedendone la riforma, previa assunzione dei mezzi Controparte_1 istruttori dedotti e non ammessi dal Giudice di Pace.
Nel giudizio di primo grado l'odierna appellante chiedeva accertarsi e dichiarare che la condotta posta in essere dalla in data 3.9.2023, consistita nell'avere CP_1 quest'ultima rivolto all'indirizzo dell'allora attrice l'epiteto “deficiente” nel corso di un scambio di battute avvenuto fra le due all'ingresso nel fabbricato condominiale ove entrambe abitano, ha integrato ai suoi danni la realizzazione della fattispecie dell'ingiuria e chiedeva, pertanto, condannarla al risarcimento dei danni conseguentemente patiti, quantificati nella somma di € 1.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del giudice adito.
Si costituiva in giudizio l'allora convenuta la quale, pur non Controparte_1 contestando di aver proferito l'epiteto “deficiente” nei confronti dell'attrice, esponeva come tale condotta fosse stata indotta dal fraintendimento di un'espressione dell'attrice, ipotesi che integrerebbe una ritorsione putativa (in particolare, la pagina 4 di 14 convenuta sosteneva che la la stesse attendendo in prossimità del cancello Pt_1 condominiale, filmandola nell'atto di aprirlo, e che, alle rimostranze della CP_1 avesse proferito un'espressione percepita come “non lo sai deficiente”, mentre dalle registrazioni sarebbe a posteriori emerso che l'attrice avesse detto “non lo sai evidentemente”). La convenuta opponeva, inoltre, essersi trattato di una reazione alla condotta provocatoria posta in essere dalla dalla quale la Pt_1 CP_1 sosteneva di essere stata ripetutamente filmata o fotografata negli spazi comuni dell'edificio condominiale, in modo volutamente esibito e senza plausibile ragione. Contestualmente, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento di euro 1.000,00, o altra somma ritenuta equa, per i danni asseritamente derivatile dalle condotte illecite suddette. In subordine, chiedeva, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando, ha così disposto:” – rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta le domande della convenuta;
- compensa le spese del giudizio”.
Il giudice di pace, in particolare, evidenziato il deterioramento di rapporti fra le condomine e l'astio venutosi a creare fra le due e i rispettivi nuclei familiari, ha ritenuto confermato la condotta ingiuriosa commessa ai danni della ma, al Pt_1 contempo, ha ritenuto la riconducibilità della stessa a una condotta inutilmente provocatoria posta in essere dall'allora attrice, integrata dal fatto che quest'ultima avesse più volte scattato fotografie alla convenuta, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 2044 c.c. Ha pertanto escluso il diritto dell'attrice a essere risarcita, essendo stato il fatto determinato da azioni ingiustificate, vessatorie e inutilmente fastidiose precedente poste in essere dall'attrice medesima. Ha ugualmente rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, per avere quest'ultima tenuto una condotta, seppur non penalmente illecita, comunque non corretta né urbana.
L'odierna appellante ha impugnato la citata sentenza, quanto al primo punto del dispositivo, relativo al rigetto delle domande attoree, con conseguente compensazione al terzo punto del dispositivo delle spese di giudizio, per i motivi che saranno di seguito più precisamente esaminati.
Si è costituita anche nel presente giudizio d'appello la la quale, nel chiedere CP_1 la conferma della sentenza appellata, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 17.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedersi a rinnovazione dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 5 di 14 conclusionali e memorie di replica.
***
1.
Quanto alle eccezioni preliminari proposte da parte appellata, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'impugnazione indica in maniera precisa il punto della sentenza di cui chiede la riforma e individua la statuizione di cui chiede la pronuncia, nonché i motivi posti a sostegno dell'impugnazione; nonché l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., alla luce delle considerazioni che seguiranno nel merito dell'impugnazione, le quali hanno condotto a escludere che si manifestasse prima facie l'infondatezza dell'appello.
2.
E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).
Nel rivolgersi al giudice di pace, l'odierna appellante ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale quantificandolo in € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione ovvero “in quell'altra maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia”. La formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata come di mero stile. Avendo la domanda ad oggetto il risarcimento di un danno morale, essa, infatti, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno da liquidarsi, anche alla luce della necessità di accertamento in giudizio degli esatti contorni del fatto, e, almeno nell'intendimento della parte, ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni.
Certamente, poi, non è stata decisa secondo equità la domanda di condanna della convenuta alla sanzione civile prevista dall'art. 4 d.lgs. 7/2016 in somma da quantificarsi nei limiti della competenza del giudice adito, ferma la previsione dei limiti edittali della pagina 6 di 14 norma da € 100 a € 8.000. La domanda, dunque, è stata formulata in modo tale da consentire, in astratto, l'applicazione di sanzione fino a € 5.000, oltre il limite di € 1.100 per cui l'art. 113 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, prevedeva che il giudice di pace decidesse secondo equità.
3.
3.1.
Nel merito, parte appellante ha evidenziato come il fatto sia provato e non sia stato contestato dall'allora convenuta. Ha negato, tuttavia, di aver posto in essere un comportamento provocatorio, come ritenuto dal giudice di pace, asserendo che i filmati e le fotografie prodotte in giudizio sarebbero stati effettuati con l'unica finalità di documentare i comportamenti censurabili che la convenuta e i suoi familiari avrebbero posto in essere, al fine di riferirne all'amministratore di condominio. Erroneamente, dunque, nella sentenza, il comportamento della sarebbe stato giustificato solo CP_1 sulla base delle generiche dichiarazioni testimoniali del figlio e del marito della stessa, ritenute non attendibili in ragione del rapporto di parentela e convivenza, senza tener conto di tutti i filmati e le foto prodotti dall'odierna appellante e insistendo per l'accoglimento dei capitoli di prova non ammessi dal giudice di pace.
L'appellante ha, poi, conseguentemente riproposto le argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del danno di cui chiede il risarcimento e alla domanda di applicazione alla convenuta della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016, con conseguente integrale vittoria delle spese di lite.
I suestesi motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono infondati, pur dovendo la motivazione resa dal giudice di pace essere corretta e integrata come segue.
3.2.
E' sostanzialmente incontroverso, in causa, che l'appellata abbia apostrofato l'appellante come “deficiente” in occasione dell'episodio avvenuto il 3.9.2020, anch'esso riferito, nelle sue linee essenziali, in modo analogo dalle parti (per cui l'insulto venne proferito mentre la stava riprendendo con il telefonino la al suo ingresso nel cortile Pt_1 CP_1 condominiale). L'episodio, d'altra parte, è documentato proprio dal video prodotto in atti da parte appellante (doc. 5, fascicolo parte appellante).
Ritiene il Tribunale che sia altresì dimostrato che tale episodio abbia fatto seguito a una protratta situazione di conflittualità tra le condomine, determinata dalle rimostranze della nei confronti della in ordine a presunti comportamenti scorretti Pt_1 CP_1
e non rispettosi dell'uso dei beni comuni posti in essere dalla stessa e dai suoi familiari e che, nell'ambito di tale diatriba condominiale, la abbia in plurime occasioni fatto Pt_1 ricorso a riprese foto e video, asseritamente per documentare le condotte dei vicini (quali pagina 7 di 14 il rilascio di una grande quantità di acqua dal balcone dell'appartamento della sig.ra l'ostruzione del cancello carraio con terra e sassi, creando così un impedimento Pt_1 alla chiusura del cancello, il parcheggio delle vetture nel cortile condominiale in violazione del divieto di sosta permanente, l'utilizzo del garage di proprietà comune da parte del figlio della convenuta per parcheggiare il proprio motoveicolo, così impedendo alla sig.ra di utilizzare un tavolo da lavoro). Pt_1
Dalle prove testimoniali emerge che, nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2019 e settembre 2020, la sia stata solita effettuare riprese fotografiche e filmati della Pt_1 durante il suo transito, ingresso o uscita dal cortile e cancello condominiali, CP_1 circostanza confermata dalle dichiarazioni del marito e del figlio della (risposte CP_1 al capitolo 1, figlio e marito della convenuta, della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta). In risposta al capitolo 3 - circa il fatto che la effettuasse le Pt_1 fotografie e i filmati affacciandosi dalle finestre e/o dal balcone del proprio appartamento, oppure posizionandosi nei pressi del cancello e/o cortile condominiale - il marito della affermava “è vero”, mentre il figlio dichiarava “è vero, alcune volte CP_1
l'ho vista dietro alla finestra che fotografava nella nostra direzione” (risposte a capo 3 della memoria ex art. 320 cpc di parte convenuta).
Tale circostanza veniva ammessa peraltro anche dalla teste la quale, a prova Tes_2 contraria sul capitolo 1 dalla convenuta, dichiarava in merito “a volte è successo perché mia figlia ha frequentato centri di fotografia e faceva foto, ma non intendeva fotografare la vicina”.
Ora, la situazione suddetta è stata erroneamente inquadrata dal giudice nella scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 2044 c.c., che rinvia all'art. 52 c.p., la cui integrazione richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la proporzione tra l'offesa e la difesa, da valutarsi ex ante (cfr. Cass., n. 4492 e 18799/2009).
Va rilevato, al riguardo, che la circostanza che l'appellante non abbia rivolto una esplicita censura all'inquadramento dei fatti nell'art. 2044 c.c., da parte del primo giudice, non ha determinato la formazione di giudicato interno sul punto, come intenderebbe sostenere l'appellata.
La regola secondo cui il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica, infatti, trova eccezione quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda "non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito", nonché "quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta", giacché, in questa ipotesi, "in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile" (cfr., Cass., n. 18817/2024; n. 31330/2023)
pagina 8 di 14 Nella specie, ricorrono, appunto, le suddette eccezioni, dal momento che la qualificazione giuridica di cui si discute non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, trattandosi soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi alla fattispecie concreta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta – e, deve ritenersi, analogamente il criterio di esenzione da tale responsabilità - non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (Cass., n. 29232/2024).
L'insulto, per sua natura, non ha valenza difensiva, non essendo idoneo a impedire alcun tipo di lesione a beni giuridici. Ciò vale tanto più nella specifica situazione, in cui si è trattato di reazione a un comportamento materiale, la ripresa video, che certo l'ingiuria non era in grado di per sé di interrompere.
Va, altresì, esclusa la “ritorsione putativa” nuovamente invocata dall'appellata in questo giudizio. La fattispecie non è configurabile, dal momento che l'art. 4, co. 2 del d. lgs. n. 7/2016 fa chiaro riferimento al fatto che le offese siano – oggettivamente – reciproche. Il fondamento della norma, che prevede la possibilità di escludere l'applicazione della sanzione a entrambi gli offensori, compreso colui che abbia per primo ingiuriato l'altro, infatti, va rinvenuto non tanto nell'atteggiamento psicologico dell'offensore, tale da non meritare sanzione, quanto piuttosto nel disinteresse dell'ordinamento a punire episodi di conflittualità concretamente sfociati in uno scambio di ingiurie, sulla base della considerazione per cui, in tali situazioni, azione e reazione spesso non sono agevolmente individuabili sulla base di un mero criterio cronologico.
In ogni caso, ove anche una ritorsione putativa fosse ipotizzabile, essa non potrebbe certo ridursi all'allegazione di un fraintendimento del tutto soggettivo da parte dell'ingiuriante, che si sia limitato a sostenere di aver sentito ciò che non è stato detto. Poiché il putativo per definizione attiene alla sfera interna del soggetto, è necessario che siano forniti indici concreti da cui desumere che l'insulto sia conseguito a una erronea convinzione del proferente, indici nella specie non allegati e non riscontrabili nel fatto.
Semmai, potrebbe essere questione di provocazione, fattispecie alla quale, al di là del riferimento all'art. 2044 c.c., pare aver fatto riferimento lo stesso giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza, in modo congruente rispetto alle difese svolte dall'allora convenuta.
pagina 9 di 14 Rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante, peraltro, non appare necessario stabilire se, nella specie, di tale fattispecie ricorrano i requisiti – con particolare riferimento alla conseguenzialità che deve sussistere fra condotta provocatoria e reazione ingiuriosa – dal momento che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la provocazione “esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile del fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso" (Cass. n. 23366/2004).
Ciò nondimeno, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante non può trovare accoglimento.
E' opportuno sottolineare che ciò che viene tutelato dall'ordinamento, sia pure ormai soltanto sul piano civile, è l'onore, che attiene alla sfera psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo l'autopercezione.
Ebbene, se non è revocabile in dubbio che la lesione del diritto all'onore, ove l'offesa sia grave e il pregiudizio serio, possa cagionare alla persona ingiuriata un danno di natura non patrimoniale, quest'ultimo è, però, pur sempre un danno conseguenza, che non può dirsi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e provato, anche tramite il ricorso alle presunzioni, da chi chiede il relativo risarcimento (v. Cass. 9385/2018).
Tale principio va coordinato la rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sì definitivamente stabilito che un danno non patrimoniale risarcibile può discendere dalla lesione di qualunque diritto costituzionalmente garantito ma, al contempo, hanno chiarito che, nell'esame del danno non patrimoniale occorre evitare il proliferare delle “liti bagatellari”, vale a dire “le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c. (SSUU della Cassazione sent. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Ebbene, la pronuncia da parte della condomina – per quanto emerge dal video, a mezza voce, quasi fra sé e sé – della mera, singola parola “deficiente” non può aver determinato alcuna alcuna sensibile lesione di un diritto fondamentale, trattandosi, piuttosto, di uno
“sconvolgimento” della quotidianità confinabile al livello di "disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" che l'ordinamento, tuttavia, non riconosce meritevoli di tutela risarcitoria (Cass. 26972/2008).
L'attrice pretenderebbe di averne subito addirittura conseguenze sul piano psicologico e della salute.
pagina 10 di 14 Nella relazione clinica prodotta dall'appellante sub doc. 5, tuttavia, non emergono evidenti e immediate conseguenze derivanti dall'insulto ingiurioso subito. In effetti, risulta assente qualsiasi riferimento specifico all'episodio di ingiuria che costituisce oggetto del presente appello. Al contrario, si evidenzia come il disagio manifestato dalla parte attrice sembri essere correlato, in termini generali, alla “situazione di vicinato vissuta negli ultimi anni”, difettando in concreto la prova di qualsivoglia nesso causale fra i turbamenti psicologici accertati e l'ingiuria per la quale si agisce nel presente giudizio.
In altri termini, potrebbe anche essere (fermo rimanendo che la relazione prodotta ha valore di mera allegazione di parte) che il rapporto con la vicina abbia determinato un malessere e che questo abbia determinato conseguenze sulla salute psicologica dell'attrice: ciò, però, in tal caso, si dovrebbe alla perdurante conflittualità di anni – peraltro, coltivata dalla stessa attrice mediante le proprie condotte di continua e pressante pretesa di documentazione degli asseriti sgarbi altrui – e certo non al singolo episodio oggetto di causa.
Non avendo l'appellante allegato né tantomeno dato prova del concreto e grave pregiudizio sofferto a causa della condotta, pur provata, posta in essere dalla convenuta, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere respinta.
Va, invece, stabilito se sia ravvisabile l'esimente della provocazione al fine di valutare l'applicabilità alla della sanzione pecuniaria di cui al d.lgs. n. 7 del 2016. CP_1
Come noto, dopo l'entrata in vigore di tale testo normativo, l'ingiuria non costituisce più reato ma mero illecito civile, che determina in capo all'autore l'obbligo di pagare una sanzione pecuniaria, oltre a quello di risarcire i danni subiti dalla persona ingiuriata a norma degli artt. 2043 e 2059 c.c.
A norma dell'art. 4, co. 1 lett. a) “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;…”.
Il terzo comma ha espressamente previsto la provocazione come causa di non applicabilità della sanzione: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
La giurisprudenza ha precisato (con riferimento all'analoga formulazione dell'art. 599 co. 2 c.p.) che la causa di non punibilità della provocazione sussiste “non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente” (Cass., n. 21133/2018; n. 21455/2009). Essa può essere integrata anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità le quali, alla stregua del pagina 11 di 14 costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa (Cass. pen. n. 40256/2008).
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione, inoltre, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore (Cass., n. 7244/2016).
Ciò premesso, si osserva che sono proprio le numerose foto prodotte dall'appellante in giudizio ad attestare l'abitudine della stessa di effettuare riprese interferenti con la sfera di vita della e dei suoi familiari. CP_1
Le stesse allegazioni dell'appellante, poi, inducono a ritenere che ve ne siano altre, non prodotte, aventi ad oggetto la persona della Uno dei maggiori punti di attrito, CP_1 infatti, sarebbe stata l'abitudine della del di lasciare aperto il cancello di ingresso CP_1 nel cortile condominiale, circostanza “documentabile” solo riprendendo l'interessata nell'atto di farlo: il che è stato confermato dai testi su indicati, non meno attendibili, in ragione del rapporto di parentela con la della madre della CP_1 Tes_2 Pt_1 indicata come teste da quest'ultima, e, peraltro, è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'episodio che ha scatenato la reazione dell'appellata di cui qui si discute.
L'appellante sostiene di essersi indotta alle riprese, a propria volta, come reazione agli indebiti comportamenti dell'appellata e dei suoi familiari, al fine di poterne dare prova e di poter informare l'amministratrice del condominio.
Tuttavia, non è stata fornita, né offerta, prova di tali informative all'amministratore, né comunque emergono elementi idonei a giustificare la pressante e invadente presenza dell'appellante rispetto alla sfera di movimento della CP_1
Le questioni addotte dall'appellante sono a dir poco banali, come la caduta d'acqua dal balcone, in qualche occasione, non meglio circostanziata ma certamente senza conseguenze di rilievo, non allegate;
il rumore per le scale, in un'occasione; un parcheggio sbagliato del motorino del figlio della (asseritamente tale da CP_1 impedire all'attrice l'utilizzo di un tavolo da lavoro fotografato come reclinato e infilato in un sottoscala, situazione che ben potrebbe aver portato a credere che il tavolo fosse ivi ricoverato e non venisse utilizzato); il mancato uso, a giudizio dell'appellante, della dovuta delicatezza nella chiusura del portoncino comune (fonte di danneggiamento, secondo la Potenza, tuttavia non meglio specificato).
Quanto al parcheggio fuori dei posti assegnati o alla circostanza che la CP_1 lasciasse aperto il cancello, non è qui possibile apprezzare, considerato l'elevato livello di conflittualità esistente fra le odierne parti, quanto l'abitualità di dette condotte sia pagina 12 di 14 effettiva e quanto, invece, sia da ricondursi a una percezione della Potenza di subire prepotenze dalla vicina. Le foto non sono dirimenti al riguardo, documentando, al più, alcuni episodi fuori contesto – ad esempio, non è noto se l'auto della possa CP_1 essere rimasta parcheggiata in cortile, quando le foto sono state scattate, in modo momentaneo, come usualmente si consente reciprocamente di fare, fra condomini, per agevolarsi in modo occasionale - e i capitoli di prova articolati su tali punti correttamente non sono stati ammessi, in quanto generici e sostanzialmente valutativi.
In tale situazione, sebbene lecita, la ripresa dei beni e soprattutto della persona dell'appellata da parte dell'appellante, volta dichiaratamente a cogliere in fallo la vicina per potersene lamentare, ha determinato una situazione di aperto conflitto, che l'appellata per quanto consta mai ha affrontato nei dovuti modi, ad esempio avvalendosi della mediazione dell'amministratore di condominio, adeguatamente sollecitato, o discutendone in assemblea.
Il fatto qui in esame si inserisce in tale contesto. Il video prodotto dall'appellante mostra chiaramente che – casuale o meno l'incontro – la preventivamente, riprese a Pt_1 filmare la che prima apriva e poi chiudeva il cancello del carraio condominiale, CP_1 con un certo atteggiamento di sfida (volto a rivendicare di poterlo fare liberamente, in luogo pubblico, come se non si trattasse, comunque, di condotta invadente e fastidiosa) sfoderato alla battuta della invero in sé non aggressiva e contenuta in modi CP_1 urbani, se dovesse mettersi in posa a favore di telecamera.
La reazione dell'appellata è stata immediata, tanto da essere intervenuta mentre la ancora girava il video, e va evidentemente ricondotta all'aperto clima di Pt_1 conflittualità, giunto all'ennesimo episodio. Si ribadisce, peraltro, che, come emerge dal video, la non insultò platealmente e in modo aggressivo la vicina, ma CP_1 abbassando il tono di voce, quasi a commentare per sé quanto stava accadendo, sebbene non a sufficienza per non essere udibile.
In conclusione, si ritiene che debba essere riconosciuta l'esimente della provocazione e debba essere, conseguentemente, rigettata anche la domanda di applicazione all'appellata della sanzione civile.
L'appello va conseguentemente rigettato e, corretta e integrata la motivazione come sopra, la sentenza impugnata va confermata nelle sue statuizioni.
La regolamentazione delle spese del presente grado d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
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PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 476/2023:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 le spese del presente giudizio di secondo grado, Controparte_1 liquidate in € 1.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il presente giudizio a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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