TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13862 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 9148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES, 3° COMMA E 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile in primo grado, iscritta al numero RG 9148/2024, promossa da:
P.I. e per essa P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 quale mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA ES ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A;
- RICORRENTE -
Contro
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_3
- INTIMATO CONTUMACE -
Oggetto: leasing.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Roma, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, contrariis reiectis: in via principale, accertata e dichiarata la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456. c.c., del contratto di locazione finanziaria n. IR 956114 del 18.01.2007 come comminata dalla e per essa la mandataria , nei confronti della Parte_1 Parte_2
, con comunicazione a mezzo pec del 19.12.2023; CP_1 in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento della società Controparte_1 rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria derivante dal contratto di leasing n. IR 956114 del 18.01.2007, dichiarare la risoluzione di esso contratto, ex art. 1453
c.c.; in ogni caso, condannare la società all'immediato rilascio, libero da persone e Controparte_1 cose, nella disponibilità della legittima proprietaria, dell'immobile Parte_1 rispondente alla seguente descrizione: − PORZIONE DI IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI SA UL BI (FC), VIA A.
PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO, CENSITI AL NCEU DI DETTO COMUNE AL
FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21, RENDITE CATASTALI € 2.259,50 (A/10) - € 50,82
(C/6) STALLE E, SCUDERIE, RIMESSEE AUTORIMESSE, il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita. − in ogni caso, condannare la società alla Controparte_1 refusione alla delle spese del presente giudizio e dei compensi di lite;
Parte_1 Parte_1 riservata ogni ulteriore azione legale per il pagamento del quantum dovuto come derivante dalla risoluzione contrattuale”.
La benché ritualmente intimata, rimaneva contumace. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della CP_2
per tardività in relazione all'art. 268 c.p.c. ed all'udienza di precisazione delle
[...] conclusioni.
Nel merito si osserva: all'esito della trattazione della causa;
trattenuta la stessa in decisione all'udienza del 05.02.2025; vista la richiesta di condanna della società convenuta alla riconsegna immediata dell'immobile oggetto della locazione, in favore della ricorrente quale legittima Parte_1 proprietaria;
vista la documentazione allegata dalla parte ricorrente, che ha provato l'esistenza del contratto di locazione finanziaria n. IR 956114 stipulato tra le parti, in virtù del quale la
[...] concedeva in locazione alla “PORZIONE DI Parte_1 Controparte_1
IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI SA UL
BI (FC), VIA A. PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO, CENSITI AL NCEU DI
DETTO COMUNE AL FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21, RENDITE CATASTALI €
2.259,50 (A/10) - € 50,82 (C/6) , SCUDERIE, ”; CP_3 Controparte_4 ritenuto che il predetto contratto contiene all'art. 21 la clausola risolutiva espressa in virtù della quale si prevede che “in tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20, (e, quindi, nell'ipotesi in cui non provvedesse al pagamento, di quanto dovuto), il Concedente avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”;
ritenuto che la clausola risulta sottoscritta dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, come noto, tale clausola esonera il giudicante dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento in quanto già valutata dalle parti contraenti (“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del
12/11/2019);
rilevato che la parte resistente non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili di locazione;
ritenuto, altresì, che, per giurisprudenza consolidata, spetta al creditore che agisce per la risoluzione per inadempimento provarne il titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, essendo onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile;
ritenuto che
la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rimanendo contumace, ha mostrato disinteresse alla lite;
considerato che
la domanda formulata dalla deve Parte_1 essere accolta avendo trovato precisi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio
(contratto di locazione finanziaria immobiliare, verbale di consegna e collaudo, lettera di risoluzione, estratto conto);
ritenuto che incombeva alla parte resistente l'onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione, ed invece, a fronte della specifica allegazione e documentazione di parte ricorrente, la società resistente non ha opposto validi elementi in senso contrario;
considerato, infine, che alla intervenuta risoluzione del contratto consegue l'immediata restituzione del bene immobile;
ritenuto pertanto che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, sussistendone tutti i presupposti e che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara risolto per inadempimento dell'utilizzatore il contratto di locazione n. IR
956114 del 18.01.2007;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla riconsegna immediata a favore della per essa la Parte_1 mandataria il seguente bene immobile di sua proprietà, oggetto del contratto di Parte_2 locazione: PORZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI
SA UL BI (FC), VIA A. PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO,
CENSITI AL NCEU DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21,
RENDITE CATASTALI € 2.259,50 (A/10) - € 50,82 (C/6 STALLE E, SCUDERIE, RIMESSE
E AUTORIMESSE, libero da persone e cose;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della per essa la mandataria Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 786,00 per esborsi, € 7.052,00 Parte_2 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 08/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES, 3° COMMA E 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile in primo grado, iscritta al numero RG 9148/2024, promossa da:
P.I. e per essa P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 quale mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA ES ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A;
- RICORRENTE -
Contro
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_3
- INTIMATO CONTUMACE -
Oggetto: leasing.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Roma, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, contrariis reiectis: in via principale, accertata e dichiarata la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456. c.c., del contratto di locazione finanziaria n. IR 956114 del 18.01.2007 come comminata dalla e per essa la mandataria , nei confronti della Parte_1 Parte_2
, con comunicazione a mezzo pec del 19.12.2023; CP_1 in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento della società Controparte_1 rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria derivante dal contratto di leasing n. IR 956114 del 18.01.2007, dichiarare la risoluzione di esso contratto, ex art. 1453
c.c.; in ogni caso, condannare la società all'immediato rilascio, libero da persone e Controparte_1 cose, nella disponibilità della legittima proprietaria, dell'immobile Parte_1 rispondente alla seguente descrizione: − PORZIONE DI IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI SA UL BI (FC), VIA A.
PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO, CENSITI AL NCEU DI DETTO COMUNE AL
FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21, RENDITE CATASTALI € 2.259,50 (A/10) - € 50,82
(C/6) STALLE E, SCUDERIE, RIMESSEE AUTORIMESSE, il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita. − in ogni caso, condannare la società alla Controparte_1 refusione alla delle spese del presente giudizio e dei compensi di lite;
Parte_1 Parte_1 riservata ogni ulteriore azione legale per il pagamento del quantum dovuto come derivante dalla risoluzione contrattuale”.
La benché ritualmente intimata, rimaneva contumace. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della CP_2
per tardività in relazione all'art. 268 c.p.c. ed all'udienza di precisazione delle
[...] conclusioni.
Nel merito si osserva: all'esito della trattazione della causa;
trattenuta la stessa in decisione all'udienza del 05.02.2025; vista la richiesta di condanna della società convenuta alla riconsegna immediata dell'immobile oggetto della locazione, in favore della ricorrente quale legittima Parte_1 proprietaria;
vista la documentazione allegata dalla parte ricorrente, che ha provato l'esistenza del contratto di locazione finanziaria n. IR 956114 stipulato tra le parti, in virtù del quale la
[...] concedeva in locazione alla “PORZIONE DI Parte_1 Controparte_1
IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI SA UL
BI (FC), VIA A. PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO, CENSITI AL NCEU DI
DETTO COMUNE AL FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21, RENDITE CATASTALI €
2.259,50 (A/10) - € 50,82 (C/6) , SCUDERIE, ”; CP_3 Controparte_4 ritenuto che il predetto contratto contiene all'art. 21 la clausola risolutiva espressa in virtù della quale si prevede che “in tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20, (e, quindi, nell'ipotesi in cui non provvedesse al pagamento, di quanto dovuto), il Concedente avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”;
ritenuto che la clausola risulta sottoscritta dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, come noto, tale clausola esonera il giudicante dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento in quanto già valutata dalle parti contraenti (“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del
12/11/2019);
rilevato che la parte resistente non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili di locazione;
ritenuto, altresì, che, per giurisprudenza consolidata, spetta al creditore che agisce per la risoluzione per inadempimento provarne il titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, essendo onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile;
ritenuto che
la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rimanendo contumace, ha mostrato disinteresse alla lite;
considerato che
la domanda formulata dalla deve Parte_1 essere accolta avendo trovato precisi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio
(contratto di locazione finanziaria immobiliare, verbale di consegna e collaudo, lettera di risoluzione, estratto conto);
ritenuto che incombeva alla parte resistente l'onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione, ed invece, a fronte della specifica allegazione e documentazione di parte ricorrente, la società resistente non ha opposto validi elementi in senso contrario;
considerato, infine, che alla intervenuta risoluzione del contratto consegue l'immediata restituzione del bene immobile;
ritenuto pertanto che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, sussistendone tutti i presupposti e che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara risolto per inadempimento dell'utilizzatore il contratto di locazione n. IR
956114 del 18.01.2007;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla riconsegna immediata a favore della per essa la Parte_1 mandataria il seguente bene immobile di sua proprietà, oggetto del contratto di Parte_2 locazione: PORZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, SITO IN COMUNE DI
SA UL BI (FC), VIA A. PALARETI, CON ANNESSO POSTO AUTO,
CENSITI AL NCEU DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 23, MAPP. 627, SUBB. 12 E 21,
RENDITE CATASTALI € 2.259,50 (A/10) - € 50,82 (C/6 STALLE E, SCUDERIE, RIMESSE
E AUTORIMESSE, libero da persone e cose;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della per essa la mandataria Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 786,00 per esborsi, € 7.052,00 Parte_2 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 08/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.