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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 852/2025 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 852/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'avv. Mario Scarica del Foro di Parma;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- on l'avv. Andrea Taricco del Foro di Bergamo;
Controparte_1
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Si costituiva la convenuta eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente. L'eccezione di improcedibilità è fondata risultando incontestata la tardiva costituzione dell'opponente che, per costante giurisprudenza di legittimità, va equiparata alla mancata costituzione (cfr. sul punto per tutte Cass. 16117/2006).
Né appare accoglibile l'istanza di rimessione in termini avanzata dal legale dell'opponente il quale ha sostenuto l'impossibilità di compiere tempestivamente l'atto a causa di una malattia improvvisa di una propria dipendente alla quale avrebbe delegato ogni attività di gestione delle scadenze e deposito telematico. Trattasi infatti di circostanza imputabile ex art. 153 c. 2 c.p.c. al legale che, laddove decida di delegare a terzi attività così delicate senza porre in essere una costante vigilanza sull'operato degli stessi, deve ritenersi responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivanti da comportamenti posti in essere dai delegati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro
4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 852/2025 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 852/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'avv. Mario Scarica del Foro di Parma;
Parte_1
- Attrice opponente;
e
- on l'avv. Andrea Taricco del Foro di Bergamo;
Controparte_1
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Si costituiva la convenuta eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente. L'eccezione di improcedibilità è fondata risultando incontestata la tardiva costituzione dell'opponente che, per costante giurisprudenza di legittimità, va equiparata alla mancata costituzione (cfr. sul punto per tutte Cass. 16117/2006).
Né appare accoglibile l'istanza di rimessione in termini avanzata dal legale dell'opponente il quale ha sostenuto l'impossibilità di compiere tempestivamente l'atto a causa di una malattia improvvisa di una propria dipendente alla quale avrebbe delegato ogni attività di gestione delle scadenze e deposito telematico. Trattasi infatti di circostanza imputabile ex art. 153 c. 2 c.p.c. al legale che, laddove decida di delegare a terzi attività così delicate senza porre in essere una costante vigilanza sull'operato degli stessi, deve ritenersi responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivanti da comportamenti posti in essere dai delegati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro
4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa