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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4659 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e deceduta in Lamezia Terme in Persona_1
data 28/08/2021 e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambe domiciliate in Cosenza alla Via Monte Santo n. 22 presso lo studio dell'avv.
Carmela Buno che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTRICI-
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f.
[...] C.F._4
- CONVENUTI –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 il difensore delle attrici chiedeva che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni (rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua di cui all'espositiva dell'atto di citazione provengono dall'immobile di proprietà dei sigg.ri e;
2) conseguentemente condannare i convenuti CP_1 CP_2
all'eliminazione e al ripristino dello stato dei luoghi;
3) condannare i sigg.ri CP_1
1 e al risarcimento dei danni arrecati agli immobili di proprietà delle attrici, CP_2 nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo (…) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietarie delle porzioni di fabbricato site in Cosenza alla via
San Tommaso n. 32, catastalmente identificate, rispettivamente al fg. 22, p.lla 692 sub 14 e al fg. 22 p.lle 692 sub 2 e 748 sub 8 e premesso, altresì, che durante le giornate di pioggia gli immobili di rispettiva proprietà erano interessati da copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dall'appartamento sovrastante al loro, catastalmente identificato al fg. 22, p.lla 692 sub 5 e di proprietà di Parte_3
e anche se da tempo disabitato, chiedevano la condanna
[...] Controparte_2 dei convenuti all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni (come accertate anche in sede di ATP svoltosi ante causam, su ricorso di
[...]
originaria proprietaria rispettivamente al fg. 22, p.lla 692 sub 14, poi Per_1
deceduta e alla quale subentrava, quale erede, nonché al Parte_4
risarcimento dei danni sofferti per effetto delle infiltrazioni medesime.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, benché ritualmente evocati.
Nel corso del giudizio, aveva luogo l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP svoltosi ante causam su ricorso di nonché Persona_1 nuova CTU sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 2.3.2024 e all'esito, disattesa ogni diversa istanza istruttoria, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alla parte costituita del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale (ai sensi dell'art. 190 cpc come ratione temporis vigente rispetto alla data di instaurazione del giudizio).
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
1.1 Sia le risultanze dell'ATP svoltosi ante causam (per quanto riguarda l'immobile oggi di proprietà di sia le risultanze della CTU svoltasi in corso Parte_1
di causa rispetto ad entrambi gli immobili di proprietà delle attrici hanno comprovato, in maniera obiettiva e inequivoca, tanto l'esistenza del fenomeno infiltrativo lamentato nell'atto introduttivo (peraltro aggravatosi rispetto all'epoca del primo
2 accertamento tecnico per quanto riguarda la proprietà della ), quanto la Parte_1 sua riconducibilità all'assoluto stato di degrado ed abbandono dell'appartamento sovrastante sovrastante di proprietà dei convenuti - peraltro evidente già sulla base delle fotografie allegate all'ATP - e tutt'ora perdurante per come attestato dal CTU nominato nel presente giudizio (lo stesso CTU deduce, infatti, che pur non essendo stato possibile l'accesso in condizioni di sicurezza nell'appartamento dei convenuti, dall'esterno e dalle foto aeree è stato possibile verificare sia la mancanza degli infissi, sia le pessime condizioni del tetto dell'immobile, già direttamente constatate in sede di ATP). Provata, appare, dunque, la responsabilità dei convenuti, sulla base della generale disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in cui va inquadrata in diritto la domanda delle attrici. Trattandosi di responsabilità di natura obiettiva, nascente dall'onere di custodia e manutenzione che grava sul proprietario dell'immobile, indipendentemente dal fatto che di quest'ultimo abbia o meno anche il possesso, sarebbe stato onere dei convenuti dare prova del caso fortuito in ordine al verificarsi del danno (caso fortuito, peraltro, mai dedotto neppure nel procedimento per ATP, in cui la difesa dei convenuti – non costituiti, di contro, nel presente giudizio – veniva basata sul fatto che l'immobile era promesso in vendita ad altri soggetti che ne entravano nel possesso, senza che fosse mai formalizzato un trasferimento definitivo).
I convenuti vanno, quindi, condannati alla rimozione, a loro cura e spese, delle cause delle infiltrazioni, come individuate in maniera sovrapponibile dal consulente nominato in sede di ATP e da quello nominato nel presente giudizio mediante interventi sostanzialmente consistenti nel rifacimento del manto di copertura e nella manutenzione del vuoto tecnico rispetto all'immobile di loro proprietà (installazione di ponteggio con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici;
rimozione totale del manto di copertura;
costruzione piccola orditura in legname di abete;
installazione manto di copertura a tegole in laterizio;
applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee;
montaggio dei canali di gronda;
traporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta).
Gli stessi convenuti vanno, inoltre, condannati al risarcimento dei danni cagionati agli immobili di proprietà delle attrici, quantificabili per ciascuna nella misura di euro
2.500,00 in relazione agli interventi da realizzare per il ripristino delle condizioni di salubrità, come individuati e quantificati a corpo dal CTU sulla base dei prezzi medi per interventi del medesimo tipo (rimozione intonaco ammalorato sia su pareti
3 verticali che orizzontali della zona soggiorno;
intonacatura civile sia su pareti verticali che orizzontali della zona soggiorno;
incamiciatura e carteggiatura delle pareti considerate;
applicazione di primer fissativo;
tinteggiatura con idropittura;
trasporto a discarica autorizzata e controllata dei materiali di risulta). Deve, peraltro, osservarsi che pur allegando il CTU in riscontro alle osservazioni di parte attrice un computo metrico dei singoli interventi da eseguire, il medesimo ausiliario riconosce che l'utilizzo del prezzario, nel caso di lavori di esigua portata com'è nella vicenda di specie, potrebbe portare a valutazioni sotto sottostimate, che rendono, pertanto, preferibile una stima a corpo. Trattandosi di stima fatta all'attualità, sulla somma indicata non andrà computata la rivalutazione monetaria, bensì i soli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito (collocabile nel novembre 2018 in ragione della scheda di intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza versata in atti) e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei minimi tabellari in relazione al valore della controversia (inquadrabile nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), tenendosi conto della natura contumaciale del giudizio e della snellezza dell'istruttoria svolta. Viene, in particolare, effettuata una liquidazione unica con maggiorazione, stante l'identità di difensore e di posizione processuale. Risultando entrambe le attrici ammesse al patrocinio a spese dello Stato va disposto il pagamento in favore dell'erario delle spese liquidate, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002. Le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento delle domande delle attrici, accerta la responsabilità dei convenuti in ordine ai fenomeni infiltrativi dalle stesse attrici lamentati;
2. Condanna i convenuti all'esecuzione, a loro cura e spese, degli interventi, meglio descritti in motivazione, finalizzati alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi indicati sub 1, mediante la rimozione e il rifacimento del
4 manto di copertura dell'immobile di loro proprietà e la manutenzione del vuoto tecnico;
3. Condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni cagionati alle attrici, che si quantificano, in favore di ciascuna di esse, in euro 2.500,00, oltre interessi per come specificato in motivazione;
4. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore delle attrici, che liquida in euro 3.302,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da corrispondersi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002;
5. Pone a carico dei convenuti soccombenti in solido le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto;
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 27.1.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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