Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00746/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Martino di Finita, Sindaco del Comune di San Martino di Finita, Nella Qualità di Ufficiale di Governo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'Ordinanza contingibile e urgente n.ro 20 del 28.4.2020 con la quale il Sindaco del Comune di San Martino di Finita ha vietato la sperimentazione e/o l'installazione della nuova tecnologia 5G sul tenimento comunale di San Martino di Finita, di fatto impedendo l'adeguamento tecnologico della stazione radio base Wind Tre sita in Loc. San Bartolo, denominato “CS117 CERZETO” (cod. sito CS117, cfr. doc. n.2);
b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 20.6.2022 e depositato il 5.7.2022 la Wind Tre S.p.A., azienda esercente il servizio di telecomunicazione elettronica di preminente interesse generale ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. 259/03 e a carattere universale , ha esposto:
-) essa è aggiudicataria di un lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita dal Ministero dello Sviluppo Economico e conclusa il 2.10.2019;
-) per far fronte agli obblighi di copertura previsti dal disciplinare della suddetta gara (installazione della rete ed utilizzazione delle frequenze assegnate col relativo diritto d’uso, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall’ISTAT, entro un determinato numero di mesi -24-36-48- variabile a seconda della banda di frequenza, nonché di obblighi di comunicazione periodica al Ministero e all’AGCOM), il 22.3.2022, ha presentato SCIA ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 259/03 per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile a servizio della rete della società Wind Tre S.p.A. denominato “CS117 CERZETO” (cod. sito CS117);
-) il 21.4.2022, ARPACAL rilasciava parere radioprotezionistico favorevole attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8.7.2003;
-) in pari data 21.4.2022 il Comune di San Martino di Finita caricava sul portale l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 20 del 28.4.2020, mai prima conosciuta, con cui il Sindaco del Comune di San Martino di Finita aveva vietato la sperimentazione e/o l’installazione della nuova tecnologia 5G nell’intero tenimento comunale, di fatto impedendo l’adeguamento tecnologico della stazione radio de quo;
-) la ricorrente trasmetteva quindi istanza di revoca in autotutela allegando ragioni di illegittimità del suddetto provvedimento, mai riscontrata dal Comune di San Martino di Finita.
2- Tanto premesso, ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento sindacale, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.50 E 54 DEL D.LGS. N.267/2000 – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 8 E 4, DELLA LEGGE 22.2.2001, N.36 IN PARTICOLARE VIOLAZIONE DELL’ART.8, CO.6, L.36/01 – VIOLAZIONE DEL DPCM 8.7.2003 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 86, 87 E 90 DEL CCE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE.
I.1 La ricorrente contesta l’assenza di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n.267/2000, per essere basata l'ordinanza su rilievi che esorbitano dalle competenze del Sindaco e dello stesso Ente Comunale, essendo motivata per ragioni attinenti la salute pubblica.
Risulterebbero altresì carenti i presupposti dati dalla situazione di pericolo effettivo o comunque di eccezionalità ed imprevedibilità, nè correlabile alla mera incertezza scientifica sui rischi insiti nella nuova tecnologia e del segnale radioelettrico emesso da impianti di TLC, questione di competenza esclusiva statale sulla determinazione unitaria, a livello nazionale, dei “valori soglia” che già attuano il principio di precauzione.
2.I.2 La ricorrente richiama anche l’art. 38 del d.l. n. 76/2020 di modifica dell’art. 8, comma 6 della l. 36/2001 sul riparto di attribuzioni in subiecta materia , che consente al Comune unicamente di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, peraltro per siti sensibili individuati in modo specifico e non anche per introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.1, 4 e 12 LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N.1086 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.27, COMMA 3, DEL D.P.R. 6.6.2001, N.380 (GIA’ ART.4, LEGGE N.47/85) - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
La ricorrente rileva che:
-) il Comune avrebbe errato nel valutare direttamente la legittimità dei limiti di esposizioni ai quali possono essere esposti i cittadini in base alla tecnologia 5G, atteso che, in base all’art. 14 della legge n.36 del 2001, devono essere utilizzate le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
-) le ARPA delle singole Regioni operano secondo protocolli condivisi, i quali –in applicazione del D.M. 10.9.98 n. 381 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana ”, prima recepito dalla stessa legge n.36/2001 e più di recente modificato con il D.P.C.M. 8.7.2003- prevedono livelli massimi ammessi fino a 100 volte inferiori a quelli raccomandati a livello internazionale;
-) l’ordinanza impugnata non avrebbe peraltro considerato l'emanazione, avvenuta nel febbraio 2020, di linee guida, da parte del gruppo di lavoro delle ARPA con la collaborazione e sotto l’egida del SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale), costituito in seno all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che, sulla base di standard tecnici internazionali, pur continuando a ritenere del tutto validi e prudenziali i limiti attualmente vigenti, hanno introdotto metodologie di valutazione più realistiche basate sulle effettive condizioni di funzionamento degli impianti, al fine di verificarne le emissioni elettromagnetiche e dunque il rispetto della normativa italiana.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI APPROVATO CON D. LGS. 259/2003 E DEGLI ARTT.4, 86 E 90 CHE CONFIGURANO IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI COME SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE E DI PUBBLICA UTILITA’ - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E DELLA DIRETTIVA CE 22/2002 - OMESSA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – VIOLAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER IL 5 G - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI IMPRESA. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 15 E 41, 1 E 2 CO., 117 COST.
III.1) Rileva il ricorrente che, vietando l’attivazione degli impianti di TLC, tra i quali anche quelli relativi alla nuova tecnologia 5G, il Comune resistente avrebbe agito in distonia dal Piano di Azione per il 5G della Commissione Europea (c.d. Action Plan) di cui alla Comunicazione del 14.09.2016 COM(2016)588, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni per lo sviluppo delle reti 5G e dei relativi servizi al fine di far guadagnare un vantaggio all’Europa e ai suoi cittadini ed alla fruizione dei servizi di telecomunicazioni, oltre a comportare la violazione degli obblighi cui la ricorrente, in quanto aggiudicataria, è tenuta nell’ambito della installazione, sperimentazione ed esercizio delle Reti 5G sull’intero territorio nazionale.
III.2) Il provvedimento gravato contrasta con l’interesse pubblico al servizio di telefonia mobile, riconosciuto dagli artt.86 e 90 del CCE e inserito dalla l. n. 146/1990 tra i servizi pubblici essenziali nonché dal decreto Cura-Italia, contenente misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il cui art. 82 dispone che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi, assicurano interventi di potenziamento della rete nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
Nello specifico, il Comune non avrebbe considerato pertanto l’interesse pubblico connesso alla natura ed alla funzione anche sociale degli impianti da realizzare e, in particolare, dell’impianto per il quale si richiede l’adeguamento la cui implementazione, mediante la nuova tecnologia 5G, è essenziale per garantire la copertura della rete sul territorio comunale.
3- Il Comune di San Martino di Finita, quantunque ritualmente evocato in giudizio, non si costituito.
4- Alla camera di consiglio del 27.7.2022, con ordinanza n. 372/2022 pubblicata l’1.8.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- A seguito di gravame, con ordinanza n. 5022/2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.
6- In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato documenti (20.12.2022 e 20.1.2023) e memoria (8.2.2023) ex art. 73 c.p.a.
7- All’udienza pubblica del 15.3.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è fondato.
9- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto tra loro connesse.
10- Come ha rilevato più volte anche questa Sezione ( ex plurimis, sentenza n. 1670 del 23.10.2020) numerosi T.A.R. hanno già avuto modo di statuire in analoghe fattispecie (v. TAR Campania, Napoli, n. 3324/2020; TAR Sicilia, Catania, ord. n. 1126/2020 e ordinanza Tar Veneto n. 428/20 entrambi definitive) alle quali va ricondotta anche la presente stante la riscontrata la carenza dei presupposti per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
11- Come è noto, infatti, tali ordinanze sindacali costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem , straordinarie previsioni che legittimano l’intervento della p.a. in casi eccezionali ed imprevedibili per il quale il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici.
Orbene, è costante la giurisprudenza nell’affermare che “ trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili ” (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 16.2.2010, n. 868; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 15.10.2012, n. 2006; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.6.2012, n. 2799; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 30.11.2012, n. 1080; Cons. St., Sez. V, 20.2.2012, n. 904).
Alla ratio della loro previsione consegue che la “ capacità delle ordinanze extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare; l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem ; l'ordinanza può essere adottata solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento; la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento; le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate ed istruite” (cosi, Consiglio di Stato, Sez. V, 4.2.2015, n. 533; id., Sez. V, 3.6.2013, n. 3024; id., Sez. VI, 31.5.2013, n. 3007; id., Sez. V, 25.5.2012, n. 3077).
12- Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata:
-) rileva che il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici che comportano, tra le implicazioni, maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui, a parità di potenza, vi è la necessita di un maggior numero di ripetitori per garantire il servizio;
-) osserva che manchi qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne della tecnologia 5G che andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
-) richiama il documento del 2019 del Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea ove si afferma che il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” e ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
-) osserva che è stato dimostrato (Rea 1991, Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
-) richiama un precedente del 15.1.2019 del TAR Lazio che, riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", ha condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa sull'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettro-sensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione non ne coprono più il danno;
-) rileva che nel 2011 la IARC (Intemational Agency far Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l’1.11.2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore», aggiungendo che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali»;
-) richiama i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni) diffusi nel marzo 2018, che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program riscontrando gli stessi tipi di tumore;
-) prende atto che con Delibera n. 231/18/CONS l’A.G.C.M. ha individuato 120 piccoli centri pilota sul nostro territorio su cui sperimentare la tecnologia 5G;
-) richiama le proprie prerogative quale Ufficiale di Governo, in base all'art. 32 Cost. e al principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006 di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini di adottare le migliori tecnologiche disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
-) ritiene - applicando il principio precauzionale e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo – di dover provvedere al divieto della sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio comunale in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'lntemational Agency for Research on Cancer.
13- Tanto premesso, rileva il collegio che, nel caso di specie, l'esercizio del potere pretorio risulta mal governato.
14- Si rileva, in primo luogo, che il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem (in senso analogo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 1670). Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, in forza del quale l’ordinanza è stata emessa, circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale». Perciò «deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova Tecnologia 5g appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale» (da ultimo, T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; Id., 14 gennaio 2021, n. 8).
15- Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost., 7 luglio 2003, n. 307), non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 1641; Id., 22 maggio 2020, n. 1126) e, al contempo, «la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato» (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 marzo 2020, n. 236; Id., 26 novembre 2019, n. 2858).
16- Tali approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dallo stesso legislatore con l’art. 38 d.l. n.76/2020 che, modificando l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni «di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4». La norma, benché introdotta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 282/2020, esprime comunque un principio già operante e costantemente applicato dalla giurisprudenza.
17- In sostanza, l’impugnata ordinanza contingibile e urgente si fonda su affermazioni – puramente generiche e non contestualizzate- del mondo scientifico e che avrebbero avuto eco anche in ambito locale ma non anche su una situazione di precipuo pericolo a livello locale, adeguatamente accertata anche sulla base di appropriate verifiche a carattere tecnico-scientifico, tale da rendere inconferenti, nel predetto territorio comunale, le valutazioni e le determinazioni assunte al livello statale, per cui è stata emessa in difetto di un effettivo pericolo grave ed attuale per l’incolumità pubblica – essendo piuttosto emanata sulla base di un’anticipata applicazione del principio di precauzione.
18- Parimenti, risultano del tutto generici ed avulsi dall’ambito territoriale comunale i citati riferimenti ad un documento di orientamento sulle questioni emergenti in materia di salute e ambiente presentato dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari, ambientali ed emergenti (SCHEER) della Comunità europea alla Commissione Europea nel 2019.
19- A ciò deve soggiungersi che la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura.
20- Ancora, l’ordinanza impugnata, per un verso, è stata emessa nel difetto di ulteriori requisiti dell’imprevedibilità ed urgenza in relazione a situazioni eccezionali, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti, posta la regolamentazione della l. n. 36/2001 (“ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ”) ispirata, anzitutto, (v. art. 1) alla tutela di salute ed ambiente con interventi cautelativi giusto principio di precauzione e, per altro verso, prevede disposizioni non temporalmente limitate.
21- Si soggiunge che anche il legislatore, peraltro, disponendo con l’art. 38, comma 6 l. 1.9.2020, n. 120 a modifica dell’art. 8 l. n. 36/2001, in tema di riparto di competenze in materia, ha stabilito che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare l’insediamento degli impianti (ferma restando la legittimità di quest’ultimo, come si è avuto modo di osservare in sede di scrutinio dell’atto di motivi aggiunti), con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere, “ anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti ”, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità.
22- Da ultimo, è da osservare che anche la carenza di un termine finale costituisce, nella fattispecie controversa, motivo di illegittimità.
Osserva infatti la giurisprudenza che “ L'ordinanza contingibile e urgente non può essere impiegata per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi e, allo stesso tempo, i provvedimenti contingibili non possano considerarsi automaticamente illegittimi, solo per il fatto che siano sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia, pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, se collegate ad una concreta ed accertata situazione di pericolo" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18.3.2020, n. 1188).
Orbene, l’avere l’Amministrazione comunale di San Martino di Finita disposto un generale divieto di installazione in attesa di dati scientifici più aggiornati comporta, viepiù in assenza di una situazione di dimostrato ed attuale pericolo, una illegittima compressione delle prerogative dell’odierna ricorrente e, nel contempo, finisce per arrecare sine die impedimento all’installazione della rete 5G sull’intero territorio nazionale, cui la ricorrente è tenuta in quanto aggiudicataria della relative frequenze.
23- In conclusione, il ricorso va accolto e la gravata ordinanza contingibile e urgente va annullata.
24- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione di un quarto stante le circostanze della controversia e gli interessi in campo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Martino di Finita, in persona del l.r.p.t., alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO