Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17303/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17303.23 r.g.,
e vertente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al C.so Sirena is. 2, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore n°164, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minniti (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presen- C.F._2
te atto.
-Appellante
CONTRO
(partita iva ) con sede in Milano, alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Tre Torri n. 3 in persona del procuratore speciale Dr. elet- Controparte_2
tivamente domiciliata in Napoli, Piazza Giacomo Matteotti n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonella Mazzeo (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._3 giusta mandato a margine dell'ultima pagina della comparsa di risposta
-Appellato
E
1
Brunelleschi n°30;
Appellato contumace
E
( ) residente in [...]al C.so Sirena is 2 Controparte_4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandro Miccoli con studio in Portici (NA) al C.so Garibaldi n°185
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva, in- Controparte_4 nanzi al Giudice di Pace di Barra, l' ed il sig. Controparte_1 Parte_2
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali riportate in occasione del
[...]
sinistro occorso il 29.10.2018, alle ore 13.00 circa, in Ponticelli - Napoli, alla Via Ange- lo Camillo De Meis.
Nelle riferite circostanze di tempo e luogo, l'istante si sarebbe trovato a bordo del ci- clomotore Piaggio Liberty tg. X83T5J in qualità di conducente allorquando, giunto in prossimità dell'Istituto Scolastico “Sannino”, sarebbe stato investito da un veicolo Che- vrolet Matiz tg. EB043JD, garantito per la RCA dalla concludente, il cui conducente non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza e lo avrebbe tamponato da tergo, causan- done la caduta al suolo unitamente al conducente ed al trasportato. A seguito della colli- sione il sig. avrebbe riportato lesioni personali per le quali si sarebbe reso Parte_1 necessario il trasporto presso l'Ospedale Villa Betania di Ponticelli e dalle quali sareb- bero residuati postumi invalidanti non meglio specificati. Si costituiva CP_1
contestando integralmente la domanda e concludendo per il rigetto della domanda avan- zata dall'attore, con vittoria delle spese processuali. Nel corso del Giudizio spiegavano intervento volontario il sig. e la sig.ra quali esercenti Controparte_4 CP_5
la potestà sul minore , al momento del sinistro trasportato sul ciclo- Parte_1 motore Piaggio tg. X83T5J, il quale per effetto dell'evento sinistroso pure avrebbe ri-
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portato lesioni personali per le quali si sarebbe reso necessario il trasporto presso l'Ospedale del Mare di Napoli, da cui sarebbero poi residuati postumi invalidanti non meglio specificati. L'odierna appellata contestava anche l'ulteriore domanda, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata nel merito. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, l'On.le Giudice di Pace di Barra riteneva opportuno avvalersi di un CTU per la valutazione delle lesioni lamentate dall'attore e dall'interventore. Depositata la relazione dell'ausiliario, impugnata e contestata dall'appellata, la causa veniva trattenu- ta per la decisione. All'esito del procedimento in parola, il Giudice di Pace di Barra con sentenza n. 747/2023, depositata il 31.1.2023, accoglieva le domande condannando i convenuti in solido al ristoro risarcitorio ed al pagamento delle spese di lite.
La sentenza veniva appellata dall'interventore minorenne all'epoca Parte_1
dei fatti, che aveva agito in giudizio con i genitori e Controparte_4 CP_5 che ratificava l'operato dei propri genitori.
Le censure in appello alla sentenza.
-Sebbene l'interventore abbia inizialmente domandato la condanna al risarcimento del danno nei limiti di euro 5200,00, all'udienza di precisazione delle conclusioni, del
10/01/2023, modificavano la quantificazione della domanda portandola nei limiti dell'importo di € 20.000.
Tuttavia, nonostante tale aumento dei limiti della domanda, in sentenza, il giudice di pace riconosceva il danno nella misura di € 10.506,03 ma liquidava “la somma di €
5.200,00, all'attualità, atteso che il giudizio ha ad oggetto un risarcimento danni quan- tificati dall'istante nei limiti di € 5.200,00”;
-nonostante la richiesta di interessi, sulla somma richiesta, il giudice non provvedeva a liquidarli;
-le spese di lite dovevano essere adeguate al valore maggiore da riconoscersi risultando non corretta la liquidazione:” “condanna le medesime parti convenute, sempre in solido, al pagamento in favore di parte attrice e di parte interventrice, delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 3.080 di cui €
340 per spese ed € 2.740 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
”.
Costituitasi parte appellante, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello oltre che in- fondato.
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IN limine, quanto all'ammissibilità dell'appello, si rileva che non occorre riportare inte- gralmente e ricopiare la parte della sentenza impugnata, ma deve rilevarsi univoca la stessa, deve poi seguire la censura dedotta per la fase rescissoria.
L'appello di cui è causa, reca come su evidenziato le parte della motivazione che s'intendono sottoporre al vaglio del giudice dell'appello oltre che le motivazioni.
Nel merito.
Risulta che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, il legale dei genitori di
, abbia esteso la domanda ad euro 20000,00 . Parte_1
Tale aumento quantitativo della somma richiesta, appare ammissibile atteso che, per po- ter aumentare in corso di causa la somma richiesta con la citazione è necessario che essa non trovi fondamento in fatti costitutivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali si fonda la domanda originaria come nel caso di specie.
In altri termini l'aumento del quantum non è una conseguenza dell'allegazione di fatti nuovi, ma una conseguenza delle risultanze istruttorie relative ai medesimi fatti (tra le più recenti Corte di Cassazione, Sezione III – 16 Maggio 2024, n. 13622).
Ammessa quindi la modifica puramente quantitativa, che non integra nuova domanda, può ritenersi che abbia diritto al risarcimento della somma di euro Parte_1
10.506,03 come accertata dal ctu (circostanza non oggetto di censura). Risulta che siano stati già corrisposti euro 5200,00, sebbene non sia indicata la data di tale corresponsio- ne, quindi occorre la corresponsione ancora della somma di euro 5306,03.
Risulta inoltre che in sede di comparsa di intervento, erano stati richiesti anche gli inte- ressi e la rivalutazione, che, tra l'altro, per le obbligazioni di valore quale quella di cui è causa, si liquidano secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a s.u. n.1712 del
1995 che prevede calcolarsi gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno.
Spettano quindi anche gli interessi e rivalutazione sulla somma complessiva di euro
10.506,03 devalutata alla data del sinistro 29.10.18, e rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza.
La censura sulle spese di lite.
La sentenza impugnata prevede il seguente capo sulle spese:
“condanna le medesime parti convenute, sempre in solido, al pagamento in favore di parte attrice e di parte interventrice, delle spese del giudizio, con attribuzione al procu- ratore antistatario, che liquida in complessivi € 3.080 di cui € 340 per spese ed € 2.740 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per leg- ge;
”.
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Parte appellante deduce che il giudicante in primo grado “opera una liquidazione forfe- taria che crea non poche perplessità nell'attribuzione degli importi tra attore e interven- tore, sia in ragione della diversa attività svolta, sia in ragione della richiesta di adegua- mento che in questa sede espressamente si formula alla luce della superiore liquidazione prospettata con l'appello.
Chiede quindi che “vengano riformate ed adeguate al nuovo scaglione anche le compe- tenze di primo grado”.
Orbene, la somma di euro 3080,00 a titolo di compensi, rientra nello scaglione 5201 –
26000 che per i giudizi innanzi al giudice di pace prevede la somma ai valori medi di euro 2090,00. Ciò implica due conseguenze, la prima è che il giudice di pace ha liquida- to un valore superiore alla media, sia pur senza espressa motivazione, la seconda che,
l'aver riconosciuto la somma maggiore di euro 10506.03, non modifica lo scaglione di riferimento, per cui è da ritenersi infondata la censura. Occorre inoltre considerare che non è obbligatorio l'aumento del 30% rispetto la misura del compenso per le presta- zioni concluse prima del 23.10.2023, come nel caso di specie.
Le spese di lite in primo grado vanno quindi confermate.
Le spese di lite del secondo grado, attinenti alla somma di euro 5306,03, attesa la natura della controversia con assenza di questioni complesse in diritto ed istruttoria solo do- cumentale, sono liquidate ai minimi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto a modifica del capo della sentenza impugnata, così dispone:
condanna ed in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_3 Controparte_6
in favore di , della somma di euro 5306,03 oltre interessi legali dalla Parte_1
sentenza al soddisfo;
condanna ed in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_3 Controparte_6
in favore di , della somma a titolo di interessi e rivalutazione sul capi- Parte_1
tale di euro 10.506,03 calcolata nella misura degli interessi sulla somma di euro
10506,03, devalutata alla data del sinistro 29.10.18, e rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza. Dalla data della sentenza spettano interessi legali sino al soddisfo su tale somma.
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condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipata- rio di parte appellante per euro 2540,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 409,80 per spese;
Così deciso, Napoli 05/03/2024
Il Giudice
(dott. Diego Rago- zini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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